Da Il Sole 24 Ore
Condanna finale per la “tassa società”
Una condanna della Corte di giustizia europea si è abbattuta
sulla tassa forfetaria retroattiva, per atti societari diversi
dall’atto costitutivo, istituita dalla legge 448/98. Un legge,
questa, nata anche per disciplinare retroattivamente la
questione della restituzione delle tasse di concessione
illegalmente riscosse nel periodo 1985-1992 dall’Italia. Questo
nuovo pronunciamento riapre, perciò, la questione della
cosiddetta tassa società e potrebbe prospettare per l’Erario un
altro flusso di rimborsi a favore delle imprese che hanno
pendenti numerosi contenziosi. I giudici europei hanno ritenuto
fondati i principali punti del ricorso presentato dalla
Commissione europea, ovvero due censure su tre opposte nei
confronti della normativa italiana. La Corte ha riconosciuto
l’incompatibilità della tassa forfetaria con la direttiva
europea 69/335 del 17 luglio 1969. Inoltre, è stata condannata
la modalità di calcolo degli interessi prevista dalla legge
448/98 in quanto contraria ai principi elaborati dalla Corte di
giustizia nella sua giurisprudenza in materia di ripetizione
dell’indebito.
Enrico Brivio, Tassa società, censura finale, in Il
Sole 24 Ore, 12/05/2006, pag. 23
Servizi finanziari, nuove regole per l’Iva
Potrebbero cambiare presto le regole Iva per i servizi
finanziari e assicurativi. La Commissione europea, infatti, ha
intenzione di presentare entro fine anno una proposta di
direttiva per modernizzare la legislazione sui servizi
finanziari e i servizi assicurativi. Questo per ridurre i costi
di amministrazione sostenuti dagli operatori del settore ed
eliminare o prevenire le distorsioni della concorrenza tra gli
Stati membri. Scopo della proposta è creare pere gli Stati e per
gli operatori interessati condizioni di maggior chiarezza e
sicurezza. Secondo la Commissione, infatti, la legislazione
attuale in materia di Iva rischia di causare distorsioni della
concorrenza. La sesta direttiva comunitaria n. 77/388/Cee, ha
inserito i servizi finanziari e assicurativi tra le operazioni
esenti, in modo da favorire il consumatore finale. Tuttavia la
limitazione della detrazione a causa dell’effettuazione di
operazioni esenti può indurre un fenomeno di “Iva nascosta” nei
settori in questione. Infatti, i fornitori di servizi
assicurativi e finanziari non possono portare in detrazione
l’Iva pagata sui servizi o sui beni acquistati e, considerandola
un costo, tenderanno a scaricarla sui clienti. Se i clienti sono
soggetti passivi di imposta pagheranno, quindi, comunque una
quota di Iva, incorporata nel prezzo complessivo del servizio,
ma non potendola portare in detrazione la ribalteranno a loro
volta ai loro clienti con un aumento a cascata dei prezzi.
Renato Portale, Nuove regole Iva ai servizi finanziari, in
Il Sole 24 Ore, 12/05/2006, pag. 23
Paradisi fiscali, lo sconto in Unico
Percorso a ostacoli, nel modello Unico, per i costi da
paradisi fiscali. Per la deduzione degli oneri, l’articolo 110,
comma 1 del Tuir richiede una speciale inerenza dell’operazione,
nonché un’indicazione analitica nella dichiarazione. Il primo
passo è l’individuazione delle controparti che rientrano nella
disposizione: si tratta dei fornitori con domicilio in uno Stato
previsto dal Dm 23 dicembre 2002. Malta e Cipro, tuttora in
lista, non rilevano più dal 1° maggio 2004, data del loro
ingresso nella ue. La legge è letteralmente riferita alle
imprese. Non è mai stato chiarito se si tratti di imprese in
senso stretto o se la norma si estenda anche ad altri soggetti.
Sono colpiti dall’indeducibilità presunta, oltre ai costi
correnti per l’acquisto di beni e servizi, tutti gli oneri anche
solo indirettamente generativa un’operazione con il Paese di
black-list. Gli oneri sono considerati indeducibili, salvo
fornire, alternativamente, una delle seguenti prove: 1) il
fornitore svolge un’attività commerciale effettiva; 2) le
operazioni rispondono a un effettivo interesse economico e hanno
avuto concreta esecuzione. Una volta individuati i costi
rilevanti, è indispensabile esporne l’ammontare in Unico, pena
l’indeducibilità. Per le società di capitali trattasi dei righi
RF33 e RF55.
Luca Gaiani, Sconti a ostacoli dai paradisi, in Il
Sole 24 Ore, 12/05/2006, pag. 25
Condoni, errore scusabili per i ritardi
L’errore nel pagamento delle somme dovute per la
rottamazione delle cartelle, a causa delle continue e
disordinate proroghe dei condoni, rientra tra gli errori
scusabili. Inoltre va evitata ogni penalizzazione, rispetto a
chi aderito dopo al condono, per chi ha effettuato i versamenti
in ritardo. Quindi il saldo versato in ritardo per la
rottamazione dei ruoli non fa decadere la sanatoria. E’ quanto
afferma, con la sentenza 174/3/05, pronunciata il 29 novembre
2005 e depositata il 21 marzo 206, la terza sezione della
commissione tributaria provinciale di Matera, che ha confermato
la validità della definizione effettuata dal contribuente, in
base all’articolo 12 della legge 289/2002.
Tonino Morina, Versamenti tardivi, primi condoni salvi, in
Il Sole 24 Ore, 12/05/2006, pag. 25
Da Italia Oggi
Entrate-Figc, intesa per vigilare sui club
La federazione italiana gioco calcio e l’Agenzia delle
entrate hanno sottoscritto ieri un protocollo di intesa per
tenere sotto controllo i conti economici e fiscali delle società
calcistiche professionistiche. La convenzione prevede la
verifica da parte dell’amministrazione finanziaria della
corrispondenza tra i dati contenuti nelle dichiarazioni che i
club presentano alla Figc per l’iscrizione ai relativi
campionati e quelli pervenuti all’Agenzia ai fini fiscali
(imposte sul reddito, Irap e Iva). L’accordo, siglato
direttamente tra il direttore dell’agenzia delle entrate e il
segretario generale della federazione avrà i suoi primi effetti
sulle iscrizioni ai campionati della stagione sportiva
2007/2008, ha validità fino al 30 giugno 2007 e si intende
tacitamente prorogato ciascun anno qualora una delle parti non
comunichi entro 30 giorni dalla scadenza la volontà di non darvi
più esecuzione.
Daniele Redaelli, Entrate e Figc alleate, in Italia
oggi, 12/05/2006, pag. 32
Regime pex in dichiarazione
L’intreccio del regime di pex complica la dichiarazione dei
redditi; la necessità di stratificare le plusvalenze in base al
momento di realizzo, la concomitanza con il regime transitorio e
l’imputazione degli oneri accessori complicano l’esatta
determinazione della quota imponibile. Questi gli spunti critici
rinvenibili dalla circolare informativa n. 3 del 9 maggio 2006
con la quale il consorzio di ricerche fiscali del gruppo
San-paolo-Imi ha illustrato le principali novità dell’Ires in
chiave dichiarativa. Come noto, le ultime modifiche apportate al
regime della pex hanno provocato la parziale concorrenza delle
plusvalenze realizzate alla formazione del reddito imponibile e
l’allungamento del periodo di possesso minimo per fruire
dell’esenzione. In particolare i successivi interventi hanno
determinato la formazione di tre masse distinte di plusvalenze,
assoggettate a regimi fiscali diversi: quelle realizzate prima
del 3 ottobre 2005, interamente esenti, quelle realizzate dal 4
ottobre al 2 dicembre 2005, imponibili al 5%, e quelle
realizzate dal 3 dicembre fino alla fine dell’anno, esenti al
91%.
Alessandro Felicioni, La pex complica la dichiarazione, in
Italia oggi, 12/05/2006, pag. 33