Venerdì 12 Maggio 2006

Da Il Sole 24 Ore

Condanna finale per la “tassa società”
Una condanna della Corte di giustizia europea si è abbattuta sulla tassa forfetaria retroattiva, per atti societari diversi dall’atto costitutivo, istituita dalla legge 448/98. Un legge, questa, nata anche per disciplinare retroattivamente la questione della restituzione delle tasse di concessione illegalmente riscosse nel periodo 1985-1992 dall’Italia. Questo nuovo pronunciamento riapre, perciò, la questione della cosiddetta tassa società e potrebbe prospettare per l’Erario un altro flusso di rimborsi a favore delle imprese che hanno pendenti numerosi contenziosi. I giudici europei hanno ritenuto fondati i principali punti del ricorso presentato dalla Commissione europea, ovvero due censure su tre opposte nei confronti della normativa italiana. La Corte ha riconosciuto l’incompatibilità della tassa forfetaria con la direttiva europea 69/335 del 17 luglio 1969. Inoltre, è stata condannata la modalità di calcolo degli interessi prevista dalla legge 448/98 in quanto contraria ai principi elaborati dalla Corte di giustizia nella sua giurisprudenza in materia di ripetizione dell’indebito.
Enrico Brivio, Tassa società, censura finale, in Il Sole 24 Ore, 12/05/2006, pag. 23

Servizi finanziari, nuove regole per l’Iva
Potrebbero cambiare presto le regole Iva per i servizi finanziari e assicurativi. La Commissione europea, infatti, ha intenzione di presentare entro fine anno una proposta di direttiva per modernizzare la legislazione sui servizi finanziari e i servizi assicurativi. Questo per ridurre i costi di amministrazione sostenuti dagli operatori del settore ed eliminare o prevenire le distorsioni della concorrenza tra gli Stati membri. Scopo della proposta è creare pere gli Stati e per gli operatori interessati condizioni di maggior chiarezza e sicurezza. Secondo la Commissione, infatti, la legislazione attuale in materia di Iva rischia di causare distorsioni della concorrenza. La sesta direttiva comunitaria n. 77/388/Cee, ha inserito i servizi finanziari e assicurativi tra le operazioni esenti, in modo da favorire il consumatore finale. Tuttavia la limitazione della detrazione a causa dell’effettuazione di operazioni esenti può indurre un fenomeno di “Iva nascosta” nei settori in questione. Infatti, i fornitori di servizi assicurativi e finanziari non possono portare in detrazione l’Iva pagata sui servizi o sui beni acquistati e, considerandola un costo, tenderanno a scaricarla sui clienti. Se i clienti sono soggetti passivi di imposta pagheranno, quindi, comunque una quota di Iva, incorporata nel prezzo complessivo del servizio, ma non potendola portare in detrazione la ribalteranno a loro volta ai loro clienti con un aumento a cascata dei prezzi.
Renato Portale, Nuove regole Iva ai servizi finanziari, in Il Sole 24 Ore, 12/05/2006, pag. 23

Paradisi fiscali, lo sconto in Unico
Percorso a ostacoli, nel modello Unico, per i costi da paradisi fiscali. Per la deduzione degli oneri, l’articolo 110, comma 1 del Tuir richiede una speciale inerenza dell’operazione, nonché un’indicazione analitica nella dichiarazione. Il primo passo è l’individuazione delle controparti che rientrano nella disposizione: si tratta dei fornitori con domicilio in uno Stato previsto dal Dm 23 dicembre 2002. Malta e Cipro, tuttora in lista, non rilevano più dal 1° maggio 2004, data del loro ingresso nella ue. La legge è letteralmente riferita alle imprese. Non è mai stato chiarito se si tratti di imprese in senso stretto o se la norma si estenda anche ad altri soggetti. Sono colpiti dall’indeducibilità presunta, oltre ai costi correnti per l’acquisto di beni e servizi, tutti gli oneri anche solo indirettamente generativa un’operazione con il Paese di black-list. Gli oneri sono considerati indeducibili, salvo fornire, alternativamente, una delle seguenti prove: 1) il fornitore svolge un’attività commerciale effettiva; 2) le operazioni rispondono a un effettivo interesse economico e hanno avuto concreta esecuzione. Una volta individuati i costi rilevanti, è indispensabile esporne l’ammontare in Unico, pena l’indeducibilità. Per le società di capitali trattasi dei righi RF33 e RF55.
Luca Gaiani, Sconti a ostacoli dai paradisi, in Il Sole 24 Ore, 12/05/2006, pag. 25

Condoni,  errore scusabili per i ritardi
L’errore nel pagamento delle somme dovute per la rottamazione delle cartelle, a causa delle continue e disordinate proroghe dei condoni, rientra tra gli errori scusabili. Inoltre va evitata ogni penalizzazione, rispetto a chi aderito dopo al condono, per chi ha effettuato i versamenti in ritardo. Quindi il saldo versato in ritardo per la rottamazione dei ruoli non fa decadere la sanatoria. E’ quanto afferma, con la sentenza 174/3/05, pronunciata il 29 novembre 2005 e depositata il 21 marzo 206, la terza sezione della commissione tributaria provinciale di Matera, che ha confermato la validità della definizione effettuata dal contribuente, in base all’articolo 12 della legge 289/2002.
Tonino Morina, Versamenti tardivi, primi condoni salvi, in Il Sole 24 Ore, 12/05/2006, pag. 25

Da Italia Oggi

Entrate-Figc, intesa per vigilare sui club
La federazione italiana gioco calcio e l’Agenzia delle entrate hanno sottoscritto ieri un protocollo di intesa per tenere sotto controllo i conti economici e fiscali delle società calcistiche professionistiche. La convenzione prevede la verifica da parte dell’amministrazione finanziaria della corrispondenza tra i dati contenuti nelle dichiarazioni che i club presentano alla Figc per l’iscrizione ai relativi campionati e quelli pervenuti all’Agenzia ai fini fiscali (imposte sul reddito, Irap e Iva). L’accordo, siglato direttamente tra il direttore dell’agenzia delle entrate e il segretario generale della federazione avrà i suoi primi effetti sulle iscrizioni ai campionati della stagione sportiva 2007/2008, ha validità fino al 30 giugno 2007 e si intende tacitamente prorogato ciascun anno qualora una delle parti non comunichi entro 30 giorni dalla scadenza la volontà di non darvi più esecuzione.
Daniele Redaelli, Entrate e Figc alleate, in Italia oggi, 12/05/2006, pag. 32

Regime pex in dichiarazione
L’intreccio del regime di pex complica la dichiarazione dei redditi; la necessità di stratificare le plusvalenze in base al momento di realizzo, la concomitanza con il regime transitorio e l’imputazione degli oneri accessori complicano l’esatta determinazione della quota imponibile. Questi gli spunti critici rinvenibili dalla circolare informativa n. 3 del 9 maggio 2006 con la quale il consorzio di ricerche fiscali del gruppo San-paolo-Imi ha illustrato le principali novità dell’Ires in chiave dichiarativa. Come noto, le ultime modifiche apportate al regime della pex hanno provocato la parziale concorrenza delle plusvalenze realizzate alla formazione del reddito imponibile e l’allungamento del periodo di possesso minimo per fruire dell’esenzione. In particolare i successivi interventi hanno determinato la formazione di tre masse distinte di plusvalenze, assoggettate a regimi fiscali diversi: quelle realizzate prima del 3 ottobre 2005, interamente esenti, quelle realizzate dal 4 ottobre al 2 dicembre 2005, imponibili al 5%, e quelle realizzate dal 3 dicembre fino alla fine dell’anno, esenti al 91%.
Alessandro Felicioni, La pex complica la dichiarazione, in Italia oggi, 12/05/2006, pag. 33