Da Il Sole 24 Ore
Doppio termine per l’adeguamento Iva
Unico 2006 deve fare i conti con l’eventuale adeguamento
alle risultanze degli studi di settore. Adeguamento per il quale
occorre tenere conto delle regole introdotte con la legge
311/04. In particolare occorre considerare: - la rilevanza ai
fini Irap dell’adeguamento; il fatto che la maggiore Iva dovuta
per l’effetto dell’adeguamento deve essere versata entro i
termini di pagamento delle imposte sui redditi; il fatto che
occorre versare una maggiorazione del 3% sui maggiori ricavi o
compensi, tranne al primo anno di introduzione dello studio di
settore, nell’ipotesi di revisione o quando l’ammontare
dell’adeguamento non è superiore al 10% dei ricavi o compensi
annotati. Per l’adeguamento Iva è previsto un diverso termine a
seconda che il contribuente sia interessato dagli studi di
settore o dai parametri. Per gli studi, il termine per
effettuare l’adeguamento Iva è quello di versamento a saldo
delle imposte sui redditi, mentre per i parametri il termine
per l’adeguamento ai fini Iva aggiunto rimane quello della
presentazione del modello Unico. Per quanto riguarda
l’adeguamento alle risultanze degli studi di settore, un
problema che si pone è se è possibile utilizzare il ravvedimento
operoso al fine di adeguarsi posteriormente alle risultanze di
Gerico
Dario Deotto, Studi, ravvedimento in bilico, in Il
Sole 24 Ore, 13/05/2006, pag. 24
Tassa società, capitolo chiuso
Per il Fisco la tassa società è ormai un capitolo chiuso.
Questo, nonostante l’ultimo intervento della Corte di giustizia
Ue che ha contestato all’Italia le poco favorevoli modalità di
calcolo degli interessi per la restituzione di quanto pagato
dalle società negli anni dal 1985 al 1002. Del resto già nel
2004 l’agenzia delle entrate aveva rivisto le regole per i
rimborsi. In quell’occasione il Fisco italiano aveva cercato di
evitare le liti ordinando ai propri uffici il rimborso della
tassa società pagata in più rispetto ai costi del servizio
fornito. Nella sentenza del 10 settembre 2002 la Corte di
giustizia aveva inoltre già specificato che: la tassa annuale
relativa ad anni per i quali non vi sia stata iscrizione di
alcun atto sociale, non potendo avere carattere remunerativo, è
incompatibile con il diritto comunitario; e poi che le tasse
versate nel periodo 1985-1992 per l’iscrizione dell’atto
costitutivo o di altri atti sociali sono ammissibili solo nella
misura in cui i costi del servizio fornito non siano stati
coperti, in tutto o in parte, dai diritti di cancelleria
riscossi.
M.Pe., sulla tassa società rimborsi “chiusi”, in Il
Sole 24 Ore, 13/05/2006, pag. 24
Da Italia Oggi
Tassa società, indolore il no Ue
Tassa sulle società a rimborsi blindati. La sentenza della
corte di giustizia delle comunità europee C-197/03 che ha
ribadito il no alla tassa di concessione governativa per
l’iscrizione delle società nel registro delle imprese rimane, di
fatto, indolore per l’erario, dal momento che sono state
approvate le modalità di rimborso di quanto versato in più,
limitando in tal modo l’esborso dell’amministrazione
finanziaria. Secondo la Corte, in sostanza, l’Italia ha
sbagliato nell’istituire una tassa retroattiva che non
costituisce un diritto di carattere remunerativo autorizzato, in
quanto le iscrizioni nel registro delle imprese per le quali
tali tasse vengono percepite hanno già dato luogo alla
riscossione di tributi che le tasse retroattive intendono
sostituire, senza possibilità di rimborso per chi li ha versati,
o in quanto tali tasse retroattive sono relative ad anni nei
quali non è stata effettuata alcuna iscrizione nel registro che
giustifichi la loro riscossione. Parimenti è censurabile anche
l’aver adottato norme che subordinano la restituzione di un
tributo dichiarato incompatibile con il diritto comunitario da
una sentenza della Corte, o la cui incompatibilità con il
diritto comunitario derivi da una sentenza del genere, a
condizioni riguardanti specificatamente detto tributo e che sono
meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di
tali norme, alla restituzione del tributo di cui trattasi.
Alessandro Felicioni, Tassa sulle società, rimborsi blindati,
in Italia Oggi, 13/05/2006, pag. 37
Avviso di liquidazione condonabile
Un avviso di liquidazione particolarmente articolato che
nasconde, cioè, un accertamento vero e proprio è condonabile.
Ecco un altro cambiamento di rotta della Suprema corte sulla
definizione agevolata. Con la sentenza n. 10535 dell’8 maggio
2006 la Cassazione ha infatti accolto il ricorso di una società
cui era stato notificato un avviso di liquidazione per il
recupero dell’imposta di registro, basato su una delibera
assembleare con la quale si era ricostituito il capitale
sociale. Sono decine le sentenze che, negli ultimi due mesi,
hanno escluso la condonabilità di tale atto, perché, hanno
sostenuto i giudici della quinta sezione, non rientrante fra
quelli previsti nell’articolo 16 della legge n. 289 del 2002.
Ora, invece, si fa un passo indietro. Purché, naturalmente,
l’avviso sia tanto dettagliato da nascondere un accertamento. E,
per dirla con le parole dei giudici il ricorso del contribuente
è fondato perché l’atto impugnato, nonostante la sua
denominazione, non esprime infatti, una mera rilevazione dei
dati ricavabili dall’atto sottoposto a registrazione, con
conseguente operazione aritmetica per la quantificazione del
tributo, ma un’articolata e complessa ricostruzione della
volontà espressa dall’assemblea e di atti con tale volontà
collegati, e la risoluzione di complesse questioni giuridiche,
attività che presenta un’incontestabile valenza impositivo che
avrebbe dovuto quindi essere espressa con un atto di
accertamento.
Debora Alberici, Condonabile l’avviso di liquidazione
particolareggiato, in Italia Oggi, 13/05/2006,
pag. 37
Stop alle cartelle pazze
L’Agenzia delle entrate ha bloccato migliaia di cartelle
pazze. Sono 60 mila, infatti, gli avvisi sbagliati individuati
dall’Audit (il servizio di controllo interno delle Entrate)
prima che venissero spediti ai contribuenti. Con l’obiettivo di
ridurre gli errori di comunicazione del 20% all’anno fino ad
azzerare completamente il fenomeno. Questi i risultati
illustrati ieri nel corso di un convegno al forum della p.a.
sull’Internal auditing per la governance nel settore pubblico.
Sempre durante l’incontro di ieri, tra l’altro, è stato
presentato un accordo tra l’amministrazione finanziaria e l’Aci
per la creazione di un nuovo archivio nazionale delle tasse
automobilistiche. L’archivio attualmente esistente, infatti, è
gestito dalle entrate tramite Sogei, mentre sul territorio sono
le regioni, o gli enti da queste incaricati, a gestire e
aggiornare gli archivi relativi al bollo auto.
Gabriele Ventura, Entrate, stoppate le cartelle pazze,
in Italia Oggi, 13/05/2006, pag. 38