Sabato 13 Maggio 2006

Da Il Sole 24 Ore

Doppio termine per l’adeguamento Iva
Unico 2006 deve fare i conti con l’eventuale adeguamento alle risultanze degli studi di settore. Adeguamento per il quale occorre tenere conto delle regole introdotte con la legge 311/04. In particolare occorre considerare: - la rilevanza ai fini Irap dell’adeguamento; il fatto che la maggiore Iva dovuta per l’effetto dell’adeguamento deve essere versata entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi; il fatto che occorre versare una maggiorazione del 3% sui maggiori ricavi o compensi, tranne al primo anno di introduzione dello studio di settore, nell’ipotesi di revisione o quando l’ammontare dell’adeguamento non è superiore al 10% dei ricavi o compensi annotati. Per l’adeguamento Iva è previsto un diverso termine a seconda che il contribuente sia interessato dagli studi di settore o dai parametri. Per gli studi, il termine per effettuare l’adeguamento Iva è quello di versamento a saldo delle imposte sui redditi, mentre per i parametri  il termine per l’adeguamento ai fini Iva aggiunto rimane quello della presentazione del modello Unico. Per quanto riguarda l’adeguamento alle risultanze degli studi di settore, un problema che si pone è se è possibile utilizzare il ravvedimento operoso al fine di adeguarsi posteriormente alle risultanze di Gerico
Dario Deotto, Studi, ravvedimento in bilico, in Il Sole 24 Ore, 13/05/2006, pag. 24

Tassa società, capitolo chiuso
Per il Fisco la tassa società è ormai un capitolo chiuso. Questo, nonostante l’ultimo intervento della Corte di giustizia Ue che ha contestato all’Italia le poco favorevoli modalità di calcolo degli interessi per la restituzione di quanto pagato dalle società negli anni dal 1985 al 1002. Del resto già nel 2004 l’agenzia delle entrate aveva rivisto le regole per i rimborsi. In quell’occasione il Fisco italiano aveva cercato di evitare le liti ordinando ai propri uffici il rimborso della tassa società pagata in più rispetto ai costi del servizio fornito. Nella sentenza del 10 settembre 2002 la Corte di giustizia aveva inoltre già specificato che: la tassa annuale relativa ad anni per i quali non vi sia stata iscrizione di alcun atto sociale, non potendo avere carattere remunerativo, è incompatibile con il diritto comunitario; e poi che le tasse versate nel periodo 1985-1992 per l’iscrizione dell’atto costitutivo o di altri atti sociali sono ammissibili solo nella misura in cui i costi del servizio fornito non siano stati coperti, in tutto o in parte, dai diritti di cancelleria riscossi.
M.Pe., sulla tassa società rimborsi “chiusi”, in Il Sole 24 Ore, 13/05/2006, pag. 24

Da Italia Oggi

Tassa società, indolore il no Ue
Tassa sulle società a rimborsi blindati. La sentenza della corte di giustizia delle comunità europee C-197/03 che ha ribadito il no alla tassa di concessione governativa per l’iscrizione delle società nel registro delle imprese rimane, di fatto, indolore per l’erario, dal momento che sono state approvate le modalità di rimborso di quanto versato in più, limitando in tal modo l’esborso dell’amministrazione finanziaria. Secondo la Corte, in sostanza, l’Italia ha sbagliato nell’istituire una tassa retroattiva che non costituisce un diritto di carattere remunerativo autorizzato, in quanto le iscrizioni nel registro delle imprese per le quali tali tasse vengono percepite hanno già dato luogo alla riscossione di tributi che le tasse retroattive intendono sostituire, senza possibilità di rimborso per chi li ha versati, o in quanto tali tasse retroattive sono relative ad anni nei quali non è stata effettuata alcuna iscrizione nel registro che giustifichi la loro riscossione. Parimenti è censurabile anche l’aver adottato norme che subordinano la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte, o la cui incompatibilità con il diritto comunitario derivi da una sentenza del genere, a condizioni riguardanti specificatamente detto tributo e che sono meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di tali norme, alla restituzione del tributo di cui trattasi.
Alessandro Felicioni, Tassa sulle società, rimborsi blindati, in Italia Oggi, 13/05/2006,  pag. 37

Avviso di liquidazione condonabile
Un avviso di liquidazione particolarmente articolato che nasconde, cioè, un accertamento vero e proprio è condonabile. Ecco un altro cambiamento di rotta della Suprema corte sulla definizione agevolata. Con la sentenza n. 10535 dell’8 maggio 2006 la Cassazione ha infatti accolto il ricorso di una società cui era stato notificato un avviso di liquidazione per il recupero dell’imposta di registro, basato su una delibera assembleare con la quale si era ricostituito il capitale sociale. Sono decine le sentenze che, negli ultimi due mesi, hanno escluso la condonabilità di tale atto, perché, hanno sostenuto i giudici della quinta sezione, non rientrante fra quelli previsti nell’articolo 16 della legge n. 289 del 2002. Ora, invece, si fa un passo indietro. Purché, naturalmente, l’avviso sia tanto dettagliato da nascondere un accertamento. E, per dirla con le parole dei giudici il ricorso del contribuente è fondato perché l’atto impugnato, nonostante la sua denominazione, non esprime infatti, una mera rilevazione dei dati ricavabili dall’atto sottoposto a registrazione, con conseguente operazione aritmetica per la quantificazione del tributo, ma un’articolata e complessa ricostruzione della volontà espressa dall’assemblea e di atti con tale volontà collegati, e la risoluzione di complesse questioni giuridiche, attività che presenta un’incontestabile valenza impositivo che avrebbe dovuto quindi essere espressa con un atto di accertamento.
Debora Alberici, Condonabile l’avviso di liquidazione particolareggiato, in Italia Oggi, 13/05/2006,  pag. 37

Stop alle cartelle pazze
L’Agenzia delle entrate ha bloccato migliaia di cartelle pazze. Sono 60 mila, infatti, gli avvisi sbagliati individuati dall’Audit (il servizio di controllo interno delle Entrate) prima che venissero spediti ai contribuenti. Con l’obiettivo di ridurre gli errori di comunicazione del 20% all’anno fino ad azzerare completamente il fenomeno. Questi i risultati illustrati ieri nel corso di un convegno al forum della p.a. sull’Internal auditing per la governance nel settore pubblico. Sempre durante l’incontro di ieri, tra l’altro, è stato presentato un accordo tra l’amministrazione finanziaria e l’Aci per la creazione di un nuovo archivio nazionale delle tasse automobilistiche. L’archivio attualmente esistente, infatti, è gestito dalle entrate tramite Sogei, mentre sul territorio sono le regioni, o gli enti da queste incaricati, a gestire e aggiornare gli archivi relativi al bollo auto.
Gabriele Ventura, Entrate, stoppate le cartelle pazze, in Italia Oggi, 13/05/2006,  pag. 38