Da Il Sole 24 Ore
Erogazioni liberali: quattro vie per le
deduzioni
Costante attenzione del legislatore tributario per le
agevolazioni in materia di erogazioni liberali. Le disposizioni
relative, principalmente contenute nell’articolo 100 del Tuir,
sono presenti anche in norme esterne a quest’ultimo e il loro
continuo aggiornamento – ormai a frequenza annuale – testimonia
la considerazione rivolta ai soggetti che operano nel cosiddetto
settore sociale. Peraltro le donazioni a favore di enti e
organismi accreditati rappresentano per le imprese, specie di
grandi dimensioni, una voce sempre più consistente dei bilanci.
Le disposizioni che consentono di dedurre le some o i beni
erogati pur in mancanza di qualunque inerenza all’attività
svolta sono sinteticamente classificabili come di seguito: 1)
erogazioni liberali deducibili senza limitazioni. 2) Erogazioni
liberali deducibili in misura percentuale. 3) Erogazioni
liberali deducibili miste. 4) Erogazioni liberali deducibili con
particolari limiti.
L. Cacciapaglia – M. Mastromartino, La generosità premia le
imprese, in Il Sole 24 Ore, 15/05/2006, pag. 29
Trasferimenti, vale il valore normale
Le erogazioni liberali possono essere effettuate sia in
denaro sia in natura. Quest’ultime spesso costituiscono, per le
imprese donanti, beni e merci di scarso valore per la loro
difficile collocazione sul mercato ma che possono risultare di
grande utilità per gli enti che li ricevono. La gestione
fiscale, nei due casi, differisce notevolmente. La risoluzione
delle Entrate 234 del 17/7/02 ha fornito chiarimenti in ordine
alla deducibilità, da parte delle imprese, delle erogazioni
liberali effettuate ai sensi dell’articolo 100, comma 2, lettera
a del tuir per assicurare la parità di trattamento fiscale tra
le due forme di erogazione liberale. Tuttavia le precisazioni
hanno valenza generale: 1) per le prime (denaro), come ovvio,
c’è sempre parità tra valore della liberalità per il donante e
per il donatario; 2) per le seconde (in natura), non c’è quasi
mai coincidenza tra il valore del bene donato iscritto nella
contabilità dell’impresa donante e il suo effettivo valore di
mercato. In questo caso, sono necessari calcoli piuttosto
laboriosi per gestire in Unico tale differenza. Dove la norma
parla genericamente di erogazioni liberali senza specificare che
debbano essere in denaro, è pacifico che possano effettuarsi
anche mediante consegna di beni in natura.
L. Cacciapaglia – M. Mastromartino, Per i trasferimenti di
beni conta il valore normale, in Il Sole 24 Ore,
15/05/2006, pag. 29
Irap, le regioni riscrivono il prelievo
Mentre è ancora vivo il dibattito nazionale e comunitario
sulla legittimità (o meno) dell’Irap, i governi locali (Regioni
e province autonome) continuano a emanare interventi legislativi
colti a prevedere particolari agevolazioni in forma di esoneri o
di riduzioni di aliquote ovvero maggiorazioni a favore/carico
dei contribuenti con sedi operative in ambiti territoriali di
propria competenza. E non sono poi pochi visto l’elenco degli
sconti e dei giri di vite dei vari Governatori. Come noto,
l’aliquota base dell’Irap è fissata al 4,25%, tuttavia Regioni e
Province autonome hanno facoltà di variare tale misura nel
limite di un punto percentuale a carico/beneficio di talune
categorie di soggetti passivi o epr settori di attività. In
merito agli eventuali incrementi di aliquota di potestà
regionale, va comunque ricordato che: a) l’articolo 1, comma 61,
della Finanziaria 2005, come modificato dall’articolo 1, comma
165, della Finanziaria 2006 ha previsto, tra l’altro, la
sospensione fino al 31 dicembre 2006 degli aumenti deliberati;
b) ai sensi del successivo comma 175, del medesimo articolo 1
della Finanziaria 2005, qualora sia accertata una situazione di
squilibrio economico-finanziario nonché ai fini della copertura
di disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore
sanitario, al Regione interessata può deliberare l’inizio o la
ripresa della decorrenza degli effetti della maggiorazione
Irap.
A. Antonelli – L. Poggi, Le Regioni riscrivono la mappa
dell’Irap, in Il Sole 24 Ore, 15/05/2006, pag. 30
Documenti, no alla doppia valutazione
La rettifica del reddito, effettuata dall’ufficio
dell’amministrazione finanziaria sulla base della valutazione
dei documenti istruttori, non può essere successivamente
rettificata solo sulla base di una diversa valutazione dei
medesimi documenti effettuata dalla GdF. Secondo la Corte di
cassazione, espressasi con al sentenza del 26 gennaio 2006, n.
10526, infatti, con il primo avviso di accertamento l’agenzia
delle Entrate ha ormai consumato il suo potere di accertamento
sull’annualità, riferito ai documenti posti a base
dell’accertamento stesso. Il caso concreto si riferisce a una
società che ha subito un primo avviso di accertamento dal quale
emergeva una rettifica del reddito d’impresa. Rettifica che,
tuttavia, conduceva solamente a una riduzione della perdita
evidenziata in dichiarazione. La rettifica del reddito d’impresa
si fondava sull’esame dei documenti contabili richiesti proprio
dall’ufficio in sede di verifica. L’anno dopo, la medesima
società subiva una nuova verifica in relazione al medesimo
periodo d’imposta, questa volta da parte della GdF. La Guardia
di Finanza, sulla base delle sue argomentazioni, oltre ad
annullare tutta la perdita, giunge a un reddito positivo, con la
conseguente contestazione dell’imposta e delle sanzioni per
infedele dichiarazione.
Claudio Carpentieri, La rettifica non dà il bis, in Il
Sole 24 Ore, 15/05/2006, pag. 31
Da Italia Oggi
Tarsu al tramonto
Rifiuti: a finire nel cassonetto stavolta è la Tarsu, la
tassa pagata al comune per l’erogazione del servizio di raccolta
e smaltimento. Il tributo è già stato sostituito con al Tia, la
tariffa di igiene ambientale, nel 9% dei comuni italiani e sta
per cedere il passo su tutto il territorio nazionale alla nuova
tariffa con esenzioni prevista dal codice ambientale. Bar,
ristoranti, piccoli commercianti e famiglie rischiano di pagare
il conto di questo passaggio. Sì, perché, la nuova tariffa
introdotta dal testo unico ambientale, il dlgs n. 152/06, non
dovrà essere pagata da tutti: al versamento non saranno più
tenute le aree produttive, ma anche gli enti e le imprese con
superfici superiori ai limiti fissati dal codice stesso (150 mq
e 250 mq a seconda che si tratti di comuni con popolazione
inferiore o superiore ai 10mila abitanti). Le esenzioni
interesseranno, oltre alle imprese, anche gli alberghi, i
campeggi e la grande distribuzione. Il notevole calo di gettito
che potrà prodursi per i comuni e i gestori rischia dunque di
generare rincari-super per i soggetti che rimarranno gravati dai
costi per il servizio di gestione dei rifiuti urbani: famiglie e
piccoli esercenti, in particolare bari e ristoranti.
Silvana Saturno, La Tarsu nel cassonetto dei rifiuti,
in Italia Oggi, 15/05/2006, pag. 7
Fisco, dall’incertezza alla pianificazione
La parola d’ordine è pianificare. A livello fiscale,
finanziario, di segregazione e successorio. Con una forte
propensione all’utilizzo dei veicoli esteri: holding, polizze
vita e trust i più gettonati. Il perché lo insegnano la storia e
la tradizione del nostro paese. Gli italiani sono condizionati
dalla tensione emotiva procurata dal cambiamento e
dall’incertezza. I capitali stanno riprendendo la via
dell’estero. Non si tratta di fuga di capitali, ma di una
riallocazione degli stessi. Si vive una fase di stallo: a
livello economico, politico e finanziario. Investire da noi in
maniera diretta potrebbe convenire sempre meno. Su tutte basta
citare la recente stretta alla participation exemption sulla
cessione delle partecipazioni societarie e la volontà del nuovo
governo di innalzare e armonizzare l’imposta sostitutiva sulle
rendite finanziarie al 20%.
Francesco Squeo, parola d’ordine: pianificazione, in Italia
Oggi, 15/05/2006, pag. 9
Tassazione separata, trasparenza al via
Parte la seconda campagna della tassazione separata
trasparente. Comunicazioni con riporto dei calcoli dell’imposta,
tutela estesa a tutti gli uffici finanziari e riscossione solo
eventuale. Le comunicazioni delle liquidazioni automatizzate
2002 del tfr e degli altri redditi assimilati per imposizione
saranno recapitati ai contribuenti tramite il servizio postale
entro il mese di maggio. Sono previste tutele estese per i
contribuenti che ritengono errata la pretesa dell’erario, i
quali potranno rivolgersi a qualsiasi ufficio locale. Inoltre,
in base alle modifiche apportate all’art. 1 comma 412 della
Finanziaria 2005 la riscossione tramite ruolo sarà solo
eventuale. Infatti, il ricorso alla procedura coattiva è
ammessa solo dopo la notifica della comunicazione dell’esito
della liquidazione e il mancato pagamento, nel termine di un
mese, dal modello F24 abbinato. In questo caso il contribuente
dovrà riversare anche le relative sanzioni nella misura del 30%.
Sono questi i punti di cui si dovrà tener conto in vista della
conclusione della campagna sulla tassazione separata largamente
anticipata dall’Agenzia delle entrate al Forum p.a. 2006.
Sergio Mazzei, La tassazione separata è trasparente,
in Italia Oggi, 15/05/2006, pag. 14