Lunedì 15 Maggio 2006

Da Il Sole 24 Ore

Erogazioni liberali: quattro vie per le deduzioni
Costante attenzione del legislatore tributario per le agevolazioni in materia di erogazioni liberali. Le disposizioni relative, principalmente contenute nell’articolo 100 del Tuir, sono presenti anche in norme esterne a quest’ultimo e il loro continuo aggiornamento – ormai a frequenza annuale – testimonia la considerazione rivolta ai soggetti che operano nel cosiddetto settore sociale. Peraltro le donazioni a favore di enti e organismi accreditati rappresentano per le imprese, specie di grandi dimensioni, una voce sempre più consistente dei bilanci. Le disposizioni che consentono di dedurre le some o i beni erogati pur in mancanza di qualunque inerenza all’attività svolta sono sinteticamente classificabili come di seguito: 1) erogazioni liberali deducibili senza limitazioni. 2) Erogazioni liberali deducibili in misura percentuale. 3) Erogazioni liberali deducibili miste. 4) Erogazioni liberali deducibili con particolari limiti.
L. Cacciapaglia – M. Mastromartino, La generosità premia le imprese, in Il Sole 24 Ore, 15/05/2006, pag. 29

Trasferimenti, vale il valore normale
Le erogazioni liberali possono essere effettuate sia in denaro sia in natura. Quest’ultime spesso costituiscono, per le imprese donanti, beni e merci di scarso valore per la loro difficile collocazione sul mercato ma che possono risultare di grande utilità per gli enti che li ricevono. La gestione fiscale, nei due casi, differisce notevolmente. La risoluzione delle Entrate 234 del 17/7/02 ha fornito chiarimenti in ordine alla deducibilità, da parte delle imprese, delle erogazioni liberali effettuate ai sensi dell’articolo 100, comma 2, lettera a del tuir per assicurare la parità di trattamento fiscale tra le due forme di erogazione liberale. Tuttavia le precisazioni hanno valenza generale: 1) per le prime (denaro), come ovvio, c’è sempre parità tra valore della liberalità per il donante e per il donatario; 2) per le seconde (in natura), non c’è quasi mai coincidenza tra il valore del bene donato iscritto nella contabilità dell’impresa donante e il suo effettivo valore di mercato. In questo caso, sono necessari calcoli piuttosto laboriosi per gestire in Unico tale differenza. Dove la norma parla genericamente di erogazioni liberali senza specificare che debbano essere in denaro, è pacifico che possano effettuarsi anche mediante consegna di beni in natura.
L. Cacciapaglia – M. Mastromartino, Per i trasferimenti di beni conta il valore normale, in Il Sole 24 Ore, 15/05/2006, pag. 29

Irap, le regioni riscrivono il prelievo
Mentre è ancora vivo il dibattito nazionale e comunitario sulla legittimità (o meno) dell’Irap, i governi locali (Regioni e province autonome) continuano a emanare interventi legislativi colti a prevedere particolari agevolazioni in forma di esoneri o di riduzioni di aliquote ovvero maggiorazioni a favore/carico dei contribuenti con sedi operative in ambiti territoriali di propria competenza. E non sono poi pochi visto l’elenco degli sconti e dei giri di vite dei vari Governatori. Come noto, l’aliquota base dell’Irap è fissata al 4,25%, tuttavia Regioni e Province autonome hanno facoltà di variare tale misura nel limite di un punto percentuale a carico/beneficio di talune categorie di soggetti passivi o epr settori di attività. In merito agli eventuali incrementi di aliquota di potestà regionale, va comunque ricordato che: a) l’articolo 1, comma 61, della Finanziaria 2005, come modificato dall’articolo 1, comma 165, della Finanziaria 2006 ha previsto, tra l’altro, la sospensione fino al 31 dicembre 2006 degli aumenti deliberati; b) ai  sensi del successivo comma 175, del medesimo articolo 1 della Finanziaria 2005, qualora sia accertata una situazione di squilibrio economico-finanziario nonché ai fini della copertura di disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario, al Regione interessata può deliberare l’inizio o la ripresa della decorrenza  degli effetti della maggiorazione Irap.
A. Antonelli – L. Poggi, Le Regioni riscrivono la mappa dell’Irap, in Il Sole 24 Ore, 15/05/2006, pag. 30

Documenti, no alla doppia valutazione
La rettifica del reddito, effettuata dall’ufficio dell’amministrazione finanziaria sulla base della valutazione dei documenti istruttori, non può essere successivamente rettificata solo sulla base di una diversa valutazione dei medesimi documenti effettuata dalla GdF. Secondo la Corte di cassazione, espressasi con al sentenza del 26 gennaio 2006, n. 10526, infatti, con il primo avviso di accertamento l’agenzia delle Entrate ha ormai consumato il suo potere di accertamento sull’annualità, riferito ai documenti posti a base dell’accertamento stesso. Il caso concreto si riferisce a una società che ha subito un primo avviso di accertamento dal quale emergeva una rettifica del reddito d’impresa. Rettifica che, tuttavia, conduceva solamente  a una riduzione della perdita evidenziata in dichiarazione. La rettifica del reddito d’impresa si fondava sull’esame dei documenti contabili richiesti proprio dall’ufficio in sede di verifica. L’anno dopo, la medesima società subiva una nuova verifica in relazione al medesimo periodo d’imposta, questa volta da parte della GdF. La Guardia di Finanza, sulla base delle sue argomentazioni, oltre ad annullare tutta la perdita, giunge a un reddito positivo, con la conseguente contestazione dell’imposta e delle sanzioni per infedele dichiarazione.
Claudio Carpentieri, La rettifica non dà il bis, in Il Sole 24 Ore, 15/05/2006, pag. 31

Da Italia Oggi

Tarsu al tramonto
Rifiuti: a finire nel cassonetto stavolta è la Tarsu, la tassa pagata al comune per l’erogazione del servizio di raccolta e smaltimento. Il tributo è già stato sostituito con al Tia, la tariffa di igiene ambientale, nel 9% dei comuni italiani e sta per cedere il passo su tutto il territorio nazionale alla nuova tariffa con esenzioni prevista dal codice ambientale. Bar, ristoranti, piccoli commercianti e famiglie rischiano di pagare il conto di questo passaggio. Sì, perché, la nuova tariffa introdotta dal testo unico ambientale, il dlgs n. 152/06, non dovrà essere pagata da tutti: al versamento non saranno più tenute le aree produttive, ma anche gli enti e le imprese con superfici superiori ai limiti fissati dal codice stesso (150 mq e 250 mq a seconda che si tratti di comuni con popolazione inferiore o superiore ai 10mila abitanti). Le esenzioni interesseranno, oltre alle imprese, anche gli alberghi, i campeggi e la grande distribuzione. Il notevole calo di gettito che potrà prodursi per i comuni e i gestori rischia dunque di generare rincari-super per i soggetti che rimarranno gravati dai costi per il servizio di gestione dei rifiuti urbani: famiglie e piccoli esercenti, in particolare bari e ristoranti.
Silvana Saturno, La Tarsu nel cassonetto dei rifiuti, in Italia Oggi, 15/05/2006,  pag. 7

Fisco, dall’incertezza alla pianificazione
La parola d’ordine è pianificare. A livello fiscale, finanziario, di segregazione e successorio. Con una forte propensione all’utilizzo dei veicoli esteri: holding, polizze vita e trust i più gettonati. Il perché lo insegnano la storia e la tradizione del nostro paese. Gli italiani sono condizionati dalla tensione emotiva procurata dal cambiamento e dall’incertezza. I capitali stanno riprendendo la via dell’estero. Non si tratta di fuga di capitali, ma di una riallocazione degli stessi. Si vive una fase di stallo: a livello economico, politico e finanziario. Investire da noi in maniera diretta potrebbe convenire sempre meno. Su tutte basta citare la recente stretta alla participation exemption sulla cessione delle partecipazioni societarie e la volontà del nuovo governo di innalzare e armonizzare l’imposta sostitutiva sulle rendite finanziarie al 20%.
Francesco Squeo, parola d’ordine: pianificazione, in Italia Oggi, 15/05/2006,  pag. 9

Tassazione separata, trasparenza al via
Parte la seconda campagna della tassazione separata trasparente. Comunicazioni con riporto dei calcoli dell’imposta, tutela estesa a tutti gli uffici finanziari e riscossione solo eventuale. Le comunicazioni delle liquidazioni automatizzate 2002 del tfr e degli altri redditi assimilati per imposizione saranno recapitati ai contribuenti tramite il servizio postale entro il mese di maggio. Sono previste tutele estese per i contribuenti che ritengono errata la pretesa dell’erario, i quali potranno rivolgersi a qualsiasi ufficio locale. Inoltre, in base alle modifiche apportate all’art. 1 comma 412 della Finanziaria 2005 la riscossione tramite ruolo sarà solo eventuale. Infatti, il ricorso alla procedura coattiva  è ammessa solo dopo la notifica della comunicazione dell’esito della liquidazione e il mancato pagamento, nel termine di un mese, dal modello F24 abbinato. In questo caso il contribuente dovrà riversare anche le relative sanzioni nella misura del 30%. Sono questi i punti di cui si dovrà tener conto in vista della conclusione della campagna sulla tassazione separata largamente anticipata dall’Agenzia delle entrate al Forum p.a. 2006.
Sergio Mazzei, La tassazione separata è trasparente, in Italia Oggi, 15/05/2006,  pag. 14