Da Il Sole 24 Ore
Condono contabile: regolarizzazioni nel
Rigo RF94 di Unico
Non sempre gli utili esclusi dalla tassazione si configurano
come riserve in sospensione d’imposta. Infatti, questo
particolare status della riserva non può che derivare dalla
norma che la istituisce. Il prospetto delle riserve accoglie i
dati del patrimonio netto tributario alla fine dell’esercizio in
corso al 31 dicembre 2004 per cui eventuali operazioni di
rivalutazione dei beni o delle aree edificabili rilevano nel
modello Unico 2006. Tra le riserve di capitale deve essere
considerata anche la riserva da conferimento che si genera in
capo alla conferitaria nelle operazioni di conferimento
d’azienda in sospensione d’imposta. Sono questi alcuni dei
passaggi che devono essere considerati nella compilazione del
prospetto delle riserve. Le riserve in sospensione d’imposta
sono quelle che se distribuite ai soci (sospensione moderata) o
se utilizzate per qualunque motivo (sospensione radicale)
generano imponibile per la società che le aveva iscritte nel
patrimonio netto. Questa è la peculiarità che distingue una
riserva in sospensione d’imposta da altre riserve che pur non
avendo subito tassazione non generano imponibile per la società
che le distribuisce e le utilizza. Con la conseguenza che il
rigo interessato del prospetto, per queste ultime riserve, è
RF94 (riserve di utili) e non RF95 (riserve in sospensione
d’imposta). Per le imprese che effettueranno la rivalutazione
dei beni o delle aree edificabili si formerà il saldo attivo,
cioè una riserva di patrimonio netto in sospensione d’imposta.
Nel caso di conferimento d’azienda neutrale ex articolo 176 del
Tuir si possono formare riserve sia per l’impresa conferente sia
per la conferitaria. Per la prima si tratta di riserve di utili
liberamente distribuibili e quindi da indicare nel rigo RF94
(incremento e saldo). Per la seconda si tratta di riserve di
capitale da indicare nel rigo RF 91, colonna 2 (incremento) e
colonna 4 (saldo).
Paolo Meneghetti, Condono contabile, utili neutri, in
Il Sole 24 Ore, 16/05/2006, pag. 28.
Rivalutazione dei beni: cessioni di gruppo
a rischio
La rivalutazione dei beni d’impresa prevista dalla
Finanziaria 2006 presenta un aspetto di assoluta novità legato
al trasferimento in neutralità all’interno del gruppo del bene
rivalutato. Occorre, in particolare, verificare la disciplina da
applicare alla cessione nell’ambito del consolidato del bene
oggetto di rivalutazione nei periodi d’imposta 2006 e 2007. Si
tratta degli esercizi nei quali i maggiori valori iscritti per
effetto della rivalutazione, in via ordinaria, non hanno ancora
riconoscimento fiscale. In caso di cessione del bene effettuata
prima del 1° gennaio 2008, la plusvalenza o minusvalenza è
determinata tenendo conto del costo del bene prima della
rivalutazione, secondo quanto affermato nell’art. 3 del decreto
ministeriale n. 86 del 19 aprile 2002. Il dubbio che va risolto
è se la disciplina dell’articolo 3 del decreto si applica anche
alle cessioni di beni in regime di neutralità effettuate
nell’ambito del consolidato. Se così fosse, il cessionario
perderebbe il diritto di ottenere al terzo esercizio successivo
a quello di rivalutazione, il riconoscimento dei maggiori
valori.
Luca Miele, Condono contabile, utili neutri, in Il
Sole 24 Ore, 16/05/2006, pag. 28.
L’amministrazione finanziaria si prepara
alla pianificazione fiscale
La pratica pianificazione fiscale è di fatto pronta per
approdare sui tavoli dei prossimi vertici politici
dell’amministrazione fiscale. Con una serie di simulazioni e di
ipotesi che sarà appunto il prossimo ministro a dover
sciogliere. Ma una volta dato l’ok, saranno pronte in partenza
circa due milioni di proposte di “concordato”. Per il momento
l’amministrazione è molto abbottonata su questo tema. I tratti
dell’operazione sono delineati dalla Finanziaria 2006. I
destinatari sono individuati nell’insieme dei contribuenti ai
quali erano applicabili studi di settore e parametri al 1°
gennaio 2004. In linea di principio, quindi, interessati
all’operazione sono circa 4,5 milioni di contribuenti. Vi sono
poi una serie di esclusioni previste dalla stessa legge. Restano
per esempio esclusi coloro che hanno cambiato attività nel 2005
e coloro che hanno omesso o compiuto gravi irregolarità al
momento della presentazione delle dichiarazioni. E a seconda
delle valutazioni che compirà il nuovo Governo potrebbero essere
interessati tutti o in parte. Uno dei maggiori elementi di
appeal di questo strumento è dato, per molti contribuenti, dalla
possibilità di sanare gli anni pregressi (2003 e 2004)
attraverso un concordato. Il prossimo esecutivo di
centro-sinistra si troverà, infatti, tra le prime azioni di
politica fiscale a dover gestire una sanatoria.
N.T., Prove tecniche di concordato, in Il Sole 24 Ore,
16/05/2006, pag. 29.
Da Italia Oggi
Lettera d’intento: possibile slittamento
Secondo la circolare 41 del 26 Settembre 2005 dell’Agenzia
delle Entrate, scade oggi il termine per regolarizzare le
violazioni commesse all’atto dell’esordio dell’obbligo di
comunicazione delle lettere d’intento, ossia il 16 maggio 2005.
però sostenibile, in base alla prassi ministeriale pregressa,
che la scadenza cada in realtà il 31 ottobre 2006, termine per
la presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno di
commissione della violazione. Il comma 381 dell'art. 1 della
legge n. 311/2004 ha istituito l'obbligo, per i fornitori degli
esportatori abituali, di comunicare all'Agenzia delle entrate
per via telematica, entro il giorno 16 del mese successivo, i
dati delle cosiddette lettere d'intento con le quali i clienti
richiedono la non applicazione dell'Iva. La comunicazione va
redatta utilizzando l'apposito modello. Trattamento
sanzionatorio. Il regime sanzionatorio introdotto a presidio
dell'adempimento è particolarmente severo. Il cedente o
prestatore che omette di inviare nei termini previsti la
comunicazione, oppure la invia con dati incompleti o inesatti, è
punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200%
dell'imposta relativa alle forniture in sospensione effettuate
in difetto di comunicazione tempestiva o regolare. Anche le
violazioni dell'obbligo in esame possono essere sanate,
sussistendo i presupposti stabiliti, attraverso l'istituto del
ravvedimento operoso dell'art. 13 del dlgs n. 472/97. Nel
riconoscere tale possibilità, la circolare n. 41/2005 afferma
che la regolarizzazione va effettuata ´entro il termine di un
anno dalla omissione o dall'errore': da qui l'indicazione della
data odierna come scadenza per il ravvedimento delle infrazioni
relative al primo periodo di applicazione della norma, commesse
il 16 maggio 2005
Franco Ricca, Lettera d’intento, scadenza virtuale, in
Italia Oggi, 16/05/2006, pag. 35
Il sistema Iva proposto dall’Austria
Il dipartimento delle politiche fiscali, ha costituito un
gruppo tecnico che avrà il compito di studiare i pregi, i
difetti e la possibile estensione del reverse charge, che per
ore in Italia trova applicazione solo nel settore dei rottami e
dei materiali di recupero. Il dipartimento si è attivato per
rispondere alle sollecitazione provenienti in sede europea da
Germania e Austria. L'Austria giura che il sistema è
particolarmente indicato nel combattere le frodi carosello, cioè
truffe condotte a termine con una serie di operazioni di
export-import fittizie che danno origine a richieste di rimborso
dell'Iva. Il suggerimento è quello di estendere il reverse
charge a tutte le operazioni tra imprese. Questa proposta sarà
valutata da gruppo tecnico del dpf. In sostanza il sistema del
reverse charge prevede l'inversione dell'obbligo tributario, con
la conseguenza che la tassazione si sposta dal venditore
all'acquirente, che appunto diventa debitore d'imposta. La
procedura, che per i rottami e i materiali di scarto è stata
introdotta in Italia dal decreto legge n. 269/2003, prevede che
il venditore debba emettere la fattura con la sola indicazione
del valore imponibile dell'acquisto. L'acquirente deve
successivamente integrare la fattura che riceve con
l'indicazione dell'aliquota e dell'imposta relativa. Il
cessionario diventa debitore d'imposta ed è tenuto a una doppia
registrazione della fattura, sia nel registro vendite che in
quello acquisti.
Stefano Sansonetti, Il reverse charge più ampio, in
Italia Oggi, 16/05/2006, pag. 33
I nuovi principi per i bilanci degli enti
locali
Il dlgs n. 170 del 12/04/2006 prevede: nuovi principi per i
bilanci degli enti locali; maggiore rilevanza a favore della
programmazione, che va a estendersi all'arco del mandato
quinquennale delle amministrazioni locali; la revisione dei
modelli contabili per bilanci e rendiconti. Gli enti locali
dovranno sviluppare la propria programmazione a lungo termine,
con riferimento all'intero periodo di durata del mandato
politico-amministrativo, attraverso due strumenti: le linee
programmatiche per azioni e progetti e il piano generale di
sviluppo. Rimangono confermati gli elementi fondamentali dei
bilanci preventivi, e cioè l'annualità, l'obbligo di
approvazione entro il 31/12 dell'anno precedente, la
predisposizione in termini di competenza, il pareggio e il
carattere autorizzatorio delle spese. Quanto ai bilanci
pluriennali, la durata minima è di tre anni, eventualmente
estensibili da parte delle rispettive regioni. Il nuovo dlgs
specifica anzitutto il principio di pareggio tra entrate e spese
correnti (comprese quelle dei ratei dei mutui per il
finanziamento di spese in conto capitale), fatta eccezione per i
casi previsti dalla legge.
Achille Saccapani, Bilanci al Restyling, in Italia
Oggi, 16/05/2006, pag. 38