Martedì 16 Maggio 2006

Da Il Sole 24 Ore

Condono contabile: regolarizzazioni nel Rigo RF94 di Unico
Non sempre gli utili esclusi dalla tassazione si configurano come riserve in sospensione d’imposta. Infatti, questo particolare status della riserva non può che derivare dalla norma che la istituisce. Il prospetto delle riserve accoglie i dati del patrimonio netto tributario alla fine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2004 per cui eventuali operazioni di rivalutazione dei beni o delle aree edificabili rilevano nel modello Unico 2006. Tra le riserve di capitale deve essere considerata anche la riserva da conferimento che si genera in capo alla conferitaria nelle operazioni di conferimento d’azienda in sospensione d’imposta. Sono questi alcuni dei passaggi che devono essere considerati nella compilazione del prospetto delle riserve. Le riserve in sospensione d’imposta sono quelle che se distribuite ai soci (sospensione moderata) o se utilizzate per qualunque motivo (sospensione radicale) generano imponibile per la società che le aveva iscritte nel patrimonio netto. Questa è la peculiarità che distingue una riserva in sospensione d’imposta da altre riserve che pur non avendo subito tassazione non generano imponibile per la società che le distribuisce e le utilizza. Con la conseguenza che il rigo interessato del prospetto, per queste ultime riserve, è RF94 (riserve di utili) e non RF95 (riserve in sospensione d’imposta). Per le imprese che effettueranno la rivalutazione dei beni o delle aree edificabili si formerà il saldo attivo, cioè una riserva di patrimonio netto in sospensione d’imposta. Nel caso di conferimento d’azienda neutrale ex articolo 176 del Tuir si possono formare riserve sia per l’impresa conferente sia per la conferitaria. Per la prima si tratta di riserve di utili liberamente distribuibili e quindi da indicare nel rigo RF94 (incremento e saldo). Per la seconda si tratta di riserve di capitale da indicare nel rigo RF 91, colonna 2 (incremento) e colonna 4 (saldo).
Paolo Meneghetti, Condono contabile, utili neutri, in Il Sole 24 Ore, 16/05/2006, pag. 28.

Rivalutazione dei beni: cessioni di gruppo a rischio
La rivalutazione dei beni d’impresa prevista dalla Finanziaria 2006 presenta un aspetto di assoluta novità legato al trasferimento in neutralità all’interno del gruppo del bene rivalutato. Occorre, in particolare, verificare la disciplina da applicare alla cessione nell’ambito del consolidato del bene oggetto di rivalutazione nei periodi d’imposta 2006 e 2007. Si tratta degli esercizi nei quali i maggiori valori iscritti per effetto della rivalutazione, in via ordinaria, non hanno ancora riconoscimento fiscale. In caso di cessione del bene effettuata prima del 1° gennaio 2008, la plusvalenza o minusvalenza è determinata tenendo conto del costo del bene prima della rivalutazione, secondo quanto affermato nell’art. 3 del decreto ministeriale n. 86 del 19 aprile 2002. Il dubbio che va risolto è se la disciplina dell’articolo 3 del decreto si applica anche alle cessioni di beni in regime di neutralità effettuate nell’ambito del consolidato. Se così fosse, il cessionario perderebbe il diritto di ottenere al terzo esercizio successivo a quello di rivalutazione, il riconoscimento dei maggiori valori.
Luca Miele, Condono contabile, utili neutri, in Il Sole 24 Ore, 16/05/2006, pag. 28.

L’amministrazione finanziaria si prepara alla pianificazione fiscale
La pratica pianificazione fiscale è di fatto pronta per approdare sui tavoli dei prossimi vertici politici dell’amministrazione fiscale. Con una serie di simulazioni e di ipotesi che sarà appunto il prossimo ministro a dover sciogliere. Ma una volta dato l’ok, saranno pronte in partenza circa due milioni di proposte di “concordato”. Per il momento l’amministrazione è molto abbottonata su questo tema. I tratti dell’operazione sono delineati dalla Finanziaria 2006. I destinatari sono individuati nell’insieme dei contribuenti ai quali erano applicabili studi di settore e parametri al 1° gennaio 2004. In linea di principio, quindi, interessati all’operazione sono circa 4,5 milioni di contribuenti. Vi sono poi una serie di esclusioni previste dalla stessa legge. Restano per esempio esclusi coloro che hanno cambiato attività nel 2005 e coloro che hanno omesso o compiuto gravi irregolarità al momento della presentazione delle dichiarazioni. E a seconda delle valutazioni che compirà il nuovo Governo potrebbero essere interessati tutti o in parte. Uno dei maggiori elementi di appeal di questo strumento è dato, per molti contribuenti, dalla possibilità di sanare gli anni pregressi (2003 e 2004) attraverso un concordato. Il prossimo esecutivo di centro-sinistra si troverà, infatti, tra le prime azioni di politica fiscale a dover gestire una sanatoria.
N.T., Prove tecniche di concordato, in Il Sole 24 Ore, 16/05/2006, pag. 29.

Da Italia Oggi

Lettera d’intento: possibile slittamento
Secondo la circolare 41 del 26 Settembre 2005 dell’Agenzia delle Entrate, scade oggi il termine per regolarizzare le violazioni commesse all’atto dell’esordio dell’obbligo di comunicazione delle lettere d’intento, ossia il 16 maggio 2005. però sostenibile, in base alla prassi ministeriale pregressa, che la scadenza cada in realtà il 31 ottobre 2006, termine per la presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno di commissione della violazione. Il comma 381 dell'art. 1 della legge n. 311/2004 ha istituito l'obbligo, per i fornitori degli esportatori abituali, di comunicare all'Agenzia delle entrate per via telematica, entro il giorno 16 del mese successivo, i dati delle cosiddette lettere d'intento con le quali i clienti richiedono la non applicazione dell'Iva. La comunicazione va redatta utilizzando l'apposito modello. Trattamento sanzionatorio. Il regime sanzionatorio introdotto a presidio dell'adempimento è particolarmente severo. Il cedente o prestatore che omette di inviare nei termini previsti la comunicazione, oppure la invia con dati incompleti o inesatti, è punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'imposta relativa alle forniture in sospensione effettuate in difetto di comunicazione tempestiva o regolare. Anche le violazioni dell'obbligo in esame possono essere sanate, sussistendo i presupposti stabiliti, attraverso l'istituto del ravvedimento operoso dell'art. 13 del dlgs n. 472/97. Nel riconoscere tale possibilità, la circolare n. 41/2005 afferma che la regolarizzazione va effettuata ´entro il termine di un anno dalla omissione o dall'errore': da qui l'indicazione della data odierna come scadenza per il ravvedimento delle infrazioni relative al primo periodo di applicazione della norma, commesse il 16 maggio 2005
Franco Ricca, Lettera d’intento, scadenza virtuale, in Italia Oggi, 16/05/2006, pag. 35

Il sistema Iva proposto dall’Austria
Il dipartimento delle politiche fiscali, ha costituito un gruppo tecnico che avrà il compito di studiare i pregi, i difetti e la possibile estensione del reverse charge, che per ore in Italia trova applicazione solo nel settore dei rottami e dei materiali di recupero. Il dipartimento si è attivato per rispondere alle sollecitazione provenienti in sede europea da Germania e Austria. L'Austria giura che il sistema è particolarmente indicato nel combattere le frodi carosello, cioè truffe condotte a termine con una serie di operazioni di export-import fittizie che danno origine a richieste di rimborso dell'Iva. Il suggerimento è quello di estendere il reverse charge a tutte le operazioni tra imprese. Questa proposta sarà valutata da gruppo tecnico del dpf. In sostanza il sistema del reverse charge prevede l'inversione dell'obbligo tributario, con la conseguenza che la tassazione si sposta dal venditore all'acquirente, che appunto diventa debitore d'imposta. La procedura, che per i rottami e i materiali di scarto è stata introdotta in Italia dal decreto legge n. 269/2003, prevede che il venditore debba emettere la fattura con la sola indicazione del valore imponibile dell'acquisto. L'acquirente deve successivamente integrare la fattura che riceve con l'indicazione dell'aliquota e dell'imposta relativa.   Il cessionario diventa debitore d'imposta ed è tenuto a una doppia registrazione della fattura, sia nel registro vendite che in quello acquisti.
Stefano Sansonetti, Il reverse charge più ampio, in Italia Oggi, 16/05/2006, pag. 33

I nuovi principi per i bilanci degli enti locali
Il dlgs n. 170 del 12/04/2006 prevede: nuovi principi per i bilanci degli enti locali; maggiore rilevanza a favore della programmazione, che va a estendersi all'arco del mandato quinquennale delle amministrazioni locali; la revisione dei modelli contabili per bilanci e rendiconti. Gli enti locali dovranno sviluppare la propria programmazione a lungo termine, con riferimento all'intero periodo di durata del mandato politico-amministrativo, attraverso due strumenti: le linee programmatiche per azioni e progetti e il piano generale di sviluppo. Rimangono confermati gli elementi fondamentali dei bilanci preventivi, e cioè l'annualità, l'obbligo di approvazione entro il 31/12 dell'anno precedente, la predisposizione in termini di competenza, il pareggio e il carattere autorizzatorio delle spese. Quanto ai bilanci pluriennali, la durata minima è di tre anni, eventualmente estensibili da parte delle rispettive regioni. Il nuovo dlgs specifica anzitutto il principio di pareggio tra entrate e spese correnti (comprese quelle dei ratei dei mutui per il finanziamento di spese in conto capitale), fatta eccezione per i casi previsti dalla legge.
Achille Saccapani, Bilanci al Restyling, in Italia Oggi, 16/05/2006, pag. 38