Da Il Sole 24 Ore
Società di comodo in cerca di chiarimenti
Le società nella predisposizione dei modelli di
dichiarazione, dovranno fare i conti anche quest’anno con il
prospetto delle società di comodo, nel quale si devono fornire
all’amministrazione finanziaria gli elementi per la verifica
delle condizioni di operatività al fine di mostrare
l’applicabilità o meno delle disposizioni che prevedono un
reddito minimo da dichiarare. Da punto di vista compilativo,
Unico 2006 non si discosta dalle precedenti versioni. Va
segnalato, però, che, relativamente alla prassi da utilizzare,
nel corso del 2005, è stato fornito un nuovo chiarimento
ufficiale che è opportuno prendere in esame per capire gli
effetti che potrà avere sulle dichiarazioni. L’articolo 30 della
legge 724/1994 ha introdotto un metodo induttivo di
determinazione del reddito, applicabile a soggetti qualificati
come non operativi in quanto non superano determinati parametri
indicatori del volume di attività. Con la la risoluzione n,
94/E/2005, l’amministrazione finanziaria, nel caso di una
società esercente gestione e affitto di immobili, avendo la nuda
proprietà di un appartamento concesso in usufrutto ad un altro
soggetto, ha escluso che questo appartamento dovesse rilevare ai
fini della determinazione dei parametri di operatività. I dubbi
degli operatori riguardano soprattutto le situazioni in cui
l’impossibilità a raggiungere i ricavi minimi è generata da
situazioni di carattere contingente e non di carattere
giuridico.
P. Ceppellini – R. Lugano, Società di comodo sotto esame, in
Il Sole 24 Ore, 17/05/2006, pag. 27
Vendite immobiliari forzate sotto la lente
In una procedura di vendita forzata il professionista
delegato deve emettere la fattura in nome e per conto del
debitore esecutato, soggetto passivo di imposta, e deve
provvedere al versamento dell’Iva. A tutela degli interessi
erariali l’obbligo di emettere la fattura e di versare la
relativa imposta è sempre posto a carico del professionista,
anche quando il debitore esecutato è reperibile. Con la
risoluzione n. 62/E del 16 magio 2005 l’agenzia delle Entrate,
preso atto che esiste un vuoto normativo in merito al soggetto
obbligato all’emissione della fattura e al versamento
dell’imposta in caso di espropriazione forzata di un bene
immobile, ha posto l’obbligo in capo agli organi della
procedura. La fatturazione e il versamento non devono mai essere
effettuati dal debitore esecutato.
Renato Portale, Nelle vendite immobiliari forzate adempimenti
Iva al professionista, in Il Sole 24 Ore, 17/05/2006,
pag. 28
Crediti tributari, cedibilità limitata
Prevale sempre la tutela degli interessi erariali anche
quando un contribuente cede il proprio credito d’imposta a un
altro soggetto. La cessione del credito d’imposta , infatti, è
efficace nei confronti del Fisco solo se resta circoscritta alle
somme che eccedono quelle dovute dal cedente
all’amministrazione e iscritte a ruolo. Lo ha precisato
l’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 67/E del 16 maggio
2006. Se la somma eccede perciò quella iscritta a ruolo, può
essere ceduta. Per esempio, a fronte di crediti complessivamente
vantati per un ammontare di 400 e di iscrizioni a ruolo pari a
100, il cedente può trasferire il credito d’imposta per un
ammontare di 300. Questo criterio deve essere rispettato anche
se vengano effettuate più cessioni.
Sergio Trovato, Tetto alla cedibilità del crediti tributari, in
Il Sole 24 Ore, 17/05/2006, pag. 28
Da Italia Oggi
Ravvedimento, ricetta per evitare gli
errori
Ricetta anti-errore per il ravvedimento operoso: per evitare
segnalazioni e quindi l’invio di avvisi telematici di sanzione,
gli intermediari devono prestare attenzione ad alcuni errori
ricorrenti. Quali per esempio la scorretta indicazione del
periodo d’imposta al quale il tributo e la sanzione
separatamente si riferiscono e l’omessa indicazione degli
interessi versati nei dovuti quadri. A fare luce su alcune
problematiche segnalate dall’Istituto nazionale tributaristi, è
stata l’Agenzia delle Entrate, con due risposte riguardanti
ravvedimento operoso e codice fiscale. L’Int aveva lamentato il
mancato riconoscimento dei versamenti eseguiti in conformità
alla normativa vigente in materia di ravvedimento e il
conseguente invio dei preavvisi di irregolarità agli
intermediari, che devono poi contattare gli uffici per
l’annullamento del rilievo. Nella risposta, la Direzione
centrale servizi ai contribuenti e relazioni esterne evidenzia
le circostanze che causano il mancato riconoscimento.
Ricetta anti-errori sul ravvedimento, in Italia oggi,
17/05/2006, pag. 31
Auto disabili, Iva agevolata ogni 4 anni
Ogni disabile ha diritto a un veicolo per la locomozione. Se
i parenti a carico gravati da inabilità sono più di uno, il
limite di detrazione d’imposta del 19% sulla spesa sostenuta per
l’acquisto dei mezzi, spettante per un solo veicolo nel corso di
un quadriennio e per una spesa massima di 18.075,99 euro, opera
per ciascuno degli aventi diritto. Sono queste le
interpretazione estensive cui giunge la risoluzione n. 66 del 16
maggio 2006. La detrazione di imposta nella misura del 19% della
spesa e l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 4%
spettano una sola volta nel corso di un quadriennio a decorrere
dalla data di acquisto della vettura e nel rispetto di un limite
massimo. Nel caso sottoposto all’Agenzia il richiedente voleva
fruire delle agevolazioni per l’acquisto di due autovetture,
considerato che entrambi i figli disabili, nel cui interesse è
sostenuta la spesa, risultano a suo carico. Il fisco ha ritenuto
fondata l’interpretazione del contribuente.
Sergio Mazzei, Disabili, i veicoli sono di diritto, in
Italia oggi, 17/05/2006, pag. 32
Regime speciale, limite riferito
all’esercizio
Per le associazioni di nuova costituzione, il limite di
250mila euro stabilito per l’accesso al regime tributario
speciale previsto dalla legge n. 389/91 deve essere ragguagliato
alla minore durata del primo esercizio. Lo ha precisato
l’agenzia delle entrate con la risoluzione n. 63 del 16 maggio
2006, considerando tuttora valide, sul punto, le disposizioni
contenute nel dm 18 maggio 1995. Le varie modifiche e
integrazioni successivamente apportate al regime speciale in
esame, non hanno modificato le modalità di determinazione e il
periodo di riferimento della soglia quantitativa. Per quanto
riguarda i soggetti di nuova costituzione, aventi periodo
d’imposta coincidente con l’anno solare, il limite di importo
cui fare riferimento si determina a stima, rapportando al detto
periodo computato a giorni. Analogamente, qualora la durata
dell’esercizio o del periodo di gestione risulti determinato
dall’atto costitutivo in periodo superiore all’anno, ma
inferiore al biennio, il limite è determinato in unzione di tale
maggiore periodo.
Roberto Rosati, Regime speciale, limiti ragguagliati , in
Italia oggi, 17/05/2006, pag. 33