Mercoledì 17 Maggio 2006

Da Il Sole 24 Ore

Società di comodo in cerca di chiarimenti
Le società nella predisposizione dei modelli di dichiarazione, dovranno fare i conti anche quest’anno con il prospetto delle società di comodo, nel quale si devono fornire all’amministrazione finanziaria gli elementi per la verifica delle condizioni di operatività al fine di mostrare l’applicabilità o meno delle disposizioni che prevedono un reddito minimo da dichiarare. Da punto di vista compilativo, Unico 2006 non si discosta dalle precedenti versioni. Va segnalato, però, che, relativamente alla prassi da utilizzare, nel corso del 2005, è stato fornito un nuovo chiarimento ufficiale che è opportuno prendere in esame per capire gli effetti che potrà avere sulle dichiarazioni. L’articolo 30 della legge 724/1994 ha introdotto un metodo induttivo di determinazione del reddito, applicabile a soggetti qualificati come non operativi in quanto non superano determinati parametri indicatori del volume di attività. Con la la risoluzione n, 94/E/2005, l’amministrazione finanziaria, nel caso di una società esercente gestione e affitto di immobili, avendo la nuda proprietà di un appartamento concesso in usufrutto ad un altro soggetto, ha escluso che questo appartamento dovesse rilevare ai fini della determinazione dei parametri di operatività. I dubbi degli operatori riguardano soprattutto le situazioni in cui l’impossibilità a raggiungere i ricavi minimi è generata da situazioni di carattere contingente e non di carattere giuridico.
P. Ceppellini – R. Lugano, Società di comodo sotto esame, in Il Sole 24 Ore, 17/05/2006, pag. 27

Vendite immobiliari forzate sotto la lente
In una procedura di vendita forzata il professionista delegato deve emettere la fattura in nome e per conto del debitore esecutato, soggetto passivo di imposta, e deve provvedere al versamento dell’Iva. A tutela degli interessi erariali l’obbligo di emettere la fattura e di versare la relativa imposta è sempre posto a carico del professionista, anche quando il debitore esecutato è reperibile. Con la risoluzione n. 62/E del 16 magio 2005 l’agenzia delle Entrate, preso atto che esiste un vuoto normativo in merito al soggetto obbligato all’emissione della fattura e al versamento dell’imposta in caso di espropriazione forzata di un  bene immobile, ha posto l’obbligo in capo agli organi della procedura. La fatturazione e il versamento non devono mai essere effettuati dal debitore esecutato.
Renato Portale, Nelle vendite immobiliari forzate adempimenti Iva al professionista, in Il Sole 24 Ore, 17/05/2006, pag. 28

Crediti tributari, cedibilità limitata
Prevale sempre la tutela degli interessi erariali anche quando un contribuente cede il proprio credito d’imposta a un altro soggetto. La cessione del credito d’imposta , infatti, è efficace nei confronti del Fisco solo se resta circoscritta alle somme che eccedono quelle dovute dal cedente all’amministrazione  e iscritte a ruolo. Lo ha precisato l’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 67/E del 16 maggio 2006. Se la somma eccede perciò quella iscritta  a ruolo, può essere ceduta. Per esempio, a fronte di crediti complessivamente vantati per un ammontare di 400 e di iscrizioni a ruolo pari a 100, il cedente può trasferire il credito d’imposta per un ammontare di 300. Questo criterio deve essere rispettato anche se vengano effettuate più cessioni.
Sergio Trovato, Tetto alla cedibilità del crediti tributari, in Il Sole 24 Ore, 17/05/2006, pag. 28

Da Italia Oggi

Ravvedimento, ricetta per evitare gli errori
Ricetta anti-errore per il ravvedimento operoso: per evitare segnalazioni e quindi l’invio di avvisi telematici di sanzione, gli intermediari devono prestare attenzione ad alcuni errori ricorrenti. Quali per esempio la scorretta indicazione del periodo d’imposta al quale il tributo e la sanzione separatamente si riferiscono e l’omessa indicazione degli interessi versati nei dovuti quadri. A fare luce su alcune problematiche segnalate dall’Istituto nazionale tributaristi, è stata l’Agenzia delle Entrate, con due risposte riguardanti ravvedimento operoso e codice fiscale. L’Int aveva lamentato il mancato riconoscimento dei versamenti eseguiti in conformità alla normativa vigente in materia di ravvedimento e il conseguente invio dei preavvisi di irregolarità agli intermediari, che devono poi contattare gli uffici per l’annullamento del rilievo. Nella risposta, la Direzione centrale servizi ai contribuenti e relazioni esterne evidenzia le circostanze che causano il mancato riconoscimento.
Ricetta anti-errori sul ravvedimento, in Italia oggi, 17/05/2006, pag. 31

Auto disabili, Iva agevolata ogni 4 anni
Ogni disabile ha diritto a un veicolo per la locomozione. Se i parenti a carico gravati da inabilità sono più di uno, il limite di detrazione d’imposta del 19% sulla spesa sostenuta per l’acquisto dei mezzi, spettante per un solo veicolo nel corso di un quadriennio e per una spesa massima di 18.075,99 euro, opera per ciascuno degli aventi diritto. Sono queste le interpretazione estensive cui giunge la risoluzione n. 66 del 16 maggio 2006. La detrazione di imposta nella misura del 19% della spesa e l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 4% spettano una sola volta nel corso di un quadriennio a decorrere dalla data di acquisto della vettura e nel rispetto di un limite massimo. Nel caso sottoposto all’Agenzia il richiedente voleva fruire delle agevolazioni per l’acquisto di due autovetture, considerato che entrambi i figli disabili, nel cui interesse è sostenuta la spesa, risultano a suo carico. Il fisco ha ritenuto fondata l’interpretazione del contribuente.
Sergio Mazzei, Disabili, i veicoli sono di diritto, in Italia oggi, 17/05/2006, pag. 32

Regime speciale, limite riferito all’esercizio
Per le associazioni di nuova costituzione, il limite di 250mila euro stabilito per l’accesso al regime tributario speciale previsto dalla legge n. 389/91 deve essere ragguagliato alla minore durata del primo esercizio. Lo ha precisato l’agenzia delle entrate con la risoluzione n. 63 del 16 maggio 2006, considerando tuttora valide, sul punto, le disposizioni contenute nel dm 18 maggio 1995. Le varie modifiche e integrazioni successivamente apportate al regime speciale in esame, non hanno modificato le modalità di determinazione e il periodo di riferimento della soglia quantitativa. Per quanto riguarda i soggetti di nuova costituzione, aventi periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il limite di importo cui fare riferimento si determina a stima, rapportando al detto periodo computato a giorni. Analogamente, qualora la durata dell’esercizio o del periodo di gestione risulti determinato dall’atto costitutivo in periodo superiore all’anno, ma inferiore al biennio, il limite è determinato in unzione di tale maggiore periodo.
Roberto Rosati, Regime speciale, limiti ragguagliati , in Italia oggi, 17/05/2006, pag. 33