Giovedì 18 maggio 2006

Da Il Sole 24 Ore

Relazione ministeriale sull’attività nel 2004 e nei primi 8 mesi dell’anno: i dati
Compensazioni con cifre da record: 23 miliardi di euro nel 2004 e 18 miliardi nel 2005. E utilizzo estremamente ridotto della possibilità di vendere gli immobili sui quali è stata iscritta ipoteca da parte dei concessionari della riscossione. Questi alcuni dei dati che emergono dalla relazione annuale sullo stato della riscossione (relativa al 2004 e aggiornata al 31 agosto 2005) predisposta dal ministero dell’Economia per essere consegnata al Parlamento. La relazione, nella parte tabellare, presenta i dati relativi alle tre coordinate di fondo della riscossione: quella da accertamento e controllo (ruoli, istituti conciliativi, avvisi bonari e comunicazioni); la riscossione spontanea (tramite modelli F24 e F23) e le compensazioni.
La riscossione coattiva. Per quanto riguarda la prima delle tre direttrici, ovvero la riscossione coattiva, un primo elemento significativo riguarda i dati delle vendite immobiliari a seguito di ipoteche. Secondo i dati delle Entrate quelle iscritte nel corso del 2004 sono state circa 140.000. Tra le misure per assicurare al Fisco i crediti erariali, ci sono, appunto, ipoteche immobiliari e ganasce fiscali. Il ricorso alle vendite, però, sembra essere molto parco.  Secondo un raffronto operato dall’ufficio studi dell’Agenzia delle Entrate, però, la riscossione coattiva agli inizi del 2006 registra u aumento dell’84% rispetto allo stesso periodo del 2005. Versamenti spontanei e compensazioni. Per quanto riguarda i versamenti con F24 l’Erario resta il primo percettore, ma con una percentuale importante per altri destinatari: su 387 miliardi riscossi 227 vanno all’Erario. I dati relativi alle compensazioni sono, poi, molto significativi perché incidono pesantemente sul complesso delle somme disponibili per l’effettuazione dei rimborsi da parte del Fisco nel corso dell’anno.
Antonio Criscione, Compensazioni per 40 miliardi, in Il Sole 24 Ore, 18/05/2006, pag. 23.

Reddito di immobili storici: vale la tariffa d’estimo più favorevole
Il reddito dei fabbricati di interesse storico e artistico, siano essi abitativi o commerciali, anche se locati, viene assunto ai fini fiscali mediante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è situato il fabbricato. Si tratta delle costruzioni soggette alla Legge 1 giugno 1939, n. 1089. L’agenzia delle Entrate (circolare 2/E del 17 gennaio 2006) prende atto dell’orientamento ormai costante della giurisprudenza e conferma questa procedura. I contribuenti possono quindi dichiarare nel modello Unico 2006 il reddito di questi fabbricati, in tutti i casi, assumendo la tariffa catastale più favorevole; non è previsto però un codice particolare da indicare nel quadro RB.
Fabbricati commerciali. L’adozione della rendita catastale minore riferita alle abitazioni è agevole in presenza di fabbricati della stessa categoria, mentre per i fabbricati commerciali o industriali (categorie catastali C, D, eccetera) la valutazione catastale è espressa in metri quadrati.
Fabbricati delle imprese. Anche qui si applica la regola della determinazione del reddito in base alla rendita catastale più bassa. In questo caso l’impresa deve portare in aumento dal reddito la rendita catastale minima e tutti i costi inerenti al predetto fabbricato; quindi dovrà essere portato in diminuzione dal reddito il canone di affitto risultante in contratto.
Gian Paolo Tosoni, Agevolati gli immobili storici, in Il Sole 24 Ore, 18/05/2006, pag. 24.

Aggiornamento delle regole di classamento di fiere e mercati
Nuove regole per il classamento catastale di fiere, mercati, centri commerciali, chioschi per bar e distributori di carburante. Con l’aggiunta dell’attribuzione del gruppo A alle case dei lavoratori agricoli. Nell’intento di fornire agli uffici e ai professionisti abilitati a operare negli atti catastali in vista degli adempimenti connessi all’attuazione delle disposizioni previste dall’articolo 1, commi 335 e 336 della legge 311/04 (revisione parziale dei classamenti di talune zone dei Comuni e delle unità oggetto di ristrutturazioni), l’agenzia del Territorio ha emanato una circolare (4 del 16 maggio 2006) che, di fatto, rilegge in chiave attuale l’interpretazione delle obsolete norme sull’attribuzione delle categorie catastali ordinarie, speciali e particolari ai fabbricati. L’intento primario della circolare è quello di suggerire i criteri per l’attribuzione della categoria alle unità di tipo speciale, censiti nel gruppo D (immobili industriali, ricettivi, ricreativi, artigianali, commerciali, terziari, eccetera) che devono essere chiaramente distinti da quelli con funzioni di interesse pubblico, censiti nel gruppo E (stazioni, porti, aeroporti, metropolitane, impianti fieristici, eccetera), ovvero nel gruppo B (caserme, ospedali, uffici pubblici, scuole, eccetera). Il discrimine, precisa la circolare, fra analoghe attività svolte per scopo produttivo e quelle per scopi e interessi pubblici deve individuarsi nello “scopo di lucro” perseguito dalle prime.
Franco Guazzone, Le fiere e i mercati trovano la rendita, in Il Sole 24 Ore, 18/05/2006, pag. 24.

Da Italia Oggi

Stop al tributo sulla copia privata per i cd.
Le società che producono supporti vergine di riproduzione stanno spingendo sulla Commissione europea per chiedere l'eliminazione della copia privata, il compenso forfettario destinato ad autori, produttori e interpreti su ogni supporto vergine previsto dalla direttiva 2001/29/CE. Questo compenso, versato in 20 paesi Ue ogni anno da chi fabbrica o importa i supporti vergini e i registratori produce introiti per 560 milioni di euro destinati all'industria musicale e cinematografica. Il braccio di ferro tra i produttori di supporti di registrazione e le società a tutela del diritto d'autore ha raggiunto l'apice negli ultimi anni quando la diffusione di tecnologie sempre più avanzate per la riproduzione privata di musica e film ha pesantemente ridotto le vendite delle copie originali. In Italia il compenso per copia privata è stato introdotto dalla legge n. 93/1992 e si applica a tutti i supporti vergini e apparecchi di registrazione. Questo compenso, che per i supporti oscilla da 0,23 e 0,87euro e per gli apparecchi ammonta al 3% del prezzo di listino, consente ai privati la riproduzione per uso personale di opere senza chiedere il preventivo permesso dell'autore.
Chiara Cinti, Cd, compensi incerti, in Italia Oggi, 18/05/2006, pag. 31

Diritto all’informazione per i depositi bancari
La Cassazione, con la sentenza 11004 del 12 maggio 2006, fissa una serie di principi per una maggiore trasparenza delle condizioni contrattuali e delle operazioni bancarie. Infatti, il titolare e il possessore del libretto di deposito nonché il suo successore possono avere dalla banca una copia dei documenti relativi a singole operazioni fatte negli ultimi dieci anni. È sufficiente, per l'accesso, fornire all'istituto di credito gli elementi minimi per individuare il rapporto, quali per esempio il nome dell'intestatario del libretto. Viene così soddisfatto un diritto all'informazione anche sulle singole operazioni senza che sia necessario indicare il tipo di rapporto.  I giudici hanno affermato che ´nel caso in cui sia stato stipulato un contratto di deposito bancario con rilascio di un libretto di deposito a risparmio deve considerarsi cliente della banca non solo il possessore del libretto di deposito, legittimato al compimento delle operazioni riguardanti il titolo, ma anche, se diverso dal possessore del libretto, il titolare del rapporto di deposito, che, quale parte del rapporto contrattuale con la banca, può comunque avere interesse ad acquisire la documentazione inerente alle operazioni relative al suo svolgimento.
Debora Alberici, Depositi bancari trasparenti a 360°, in Italia Oggi, 18/05/2006, pag. 30

La tassa sulle concessioni governative
La sentenza della Corte di giustizia dell'11 maggio scorso cancella i residui dubbi sulla illegittimità della tassa sulle concessioni governative, tributo che, partito come misura di natura quasi antielusiva, ha finito per incidere in maniera troppo pesante sulle casse delle società. Con tale sentenza si afferma definitivamente che le tasse in questione, relative agli anni dal 1985 al 1992, non sono diritti di carattere remunerativo in quanto ´vengono ad aggiungersi alle tasse di concessione già pagate per l'iscrizione di atti nel registro delle imprese. Le tasse medesime non possono considerarsi diritti remunerativi nei casi in cui non si sia proceduto a iscrizioni di atti diversi dall'atto costitutivo nel corso degli anni cui le tasse stesse si riferiscono.
Alessandro Felicioni, Tassa concessioni è al capolinea, in Italia Oggi, 18/05/2006, pag. 34