Da Il Sole 24 Ore
Relazione ministeriale sull’attività nel
2004 e nei primi 8 mesi dell’anno: i dati
Compensazioni con cifre da record: 23 miliardi di euro nel
2004 e 18 miliardi nel 2005. E utilizzo estremamente ridotto
della possibilità di vendere gli immobili sui quali è stata
iscritta ipoteca da parte dei concessionari della riscossione.
Questi alcuni dei dati che emergono dalla relazione annuale
sullo stato della riscossione (relativa al 2004 e aggiornata al
31 agosto 2005) predisposta dal ministero dell’Economia per
essere consegnata al Parlamento. La relazione, nella parte
tabellare, presenta i dati relativi alle tre coordinate di fondo
della riscossione: quella da accertamento e controllo (ruoli,
istituti conciliativi, avvisi bonari e comunicazioni); la
riscossione spontanea (tramite modelli F24 e F23) e le
compensazioni.
La riscossione coattiva. Per quanto riguarda la prima delle tre
direttrici, ovvero la riscossione coattiva, un primo elemento
significativo riguarda i dati delle vendite immobiliari a
seguito di ipoteche. Secondo i dati delle Entrate quelle
iscritte nel corso del 2004 sono state circa 140.000. Tra le
misure per assicurare al Fisco i crediti erariali, ci sono,
appunto, ipoteche immobiliari e ganasce fiscali. Il ricorso alle
vendite, però, sembra essere molto parco. Secondo un raffronto
operato dall’ufficio studi dell’Agenzia delle Entrate, però, la
riscossione coattiva agli inizi del 2006 registra u aumento
dell’84% rispetto allo stesso periodo del 2005. Versamenti
spontanei e compensazioni. Per quanto riguarda i versamenti con
F24 l’Erario resta il primo percettore, ma con una percentuale
importante per altri destinatari: su 387 miliardi riscossi 227
vanno all’Erario. I dati relativi alle compensazioni sono, poi,
molto significativi perché incidono pesantemente sul complesso
delle somme disponibili per l’effettuazione dei rimborsi da
parte del Fisco nel corso dell’anno.
Antonio Criscione, Compensazioni per 40 miliardi, in
Il Sole 24 Ore, 18/05/2006, pag. 23.
Reddito di immobili storici: vale la
tariffa d’estimo più favorevole
Il reddito dei fabbricati di interesse storico e artistico,
siano essi abitativi o commerciali, anche se locati, viene
assunto ai fini fiscali mediante l’applicazione della minore tra
le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona
censuaria nella quale è situato il fabbricato. Si tratta delle
costruzioni soggette alla Legge 1 giugno 1939, n. 1089.
L’agenzia delle Entrate (circolare 2/E del 17 gennaio 2006)
prende atto dell’orientamento ormai costante della
giurisprudenza e conferma questa procedura. I contribuenti
possono quindi dichiarare nel modello Unico 2006 il reddito di
questi fabbricati, in tutti i casi, assumendo la tariffa
catastale più favorevole; non è previsto però un codice
particolare da indicare nel quadro RB.
Fabbricati commerciali. L’adozione della rendita catastale
minore riferita alle abitazioni è agevole in presenza di
fabbricati della stessa categoria, mentre per i fabbricati
commerciali o industriali (categorie catastali C, D, eccetera)
la valutazione catastale è espressa in metri quadrati.
Fabbricati delle imprese. Anche qui si applica la regola della
determinazione del reddito in base alla rendita catastale più
bassa. In questo caso l’impresa deve portare in aumento dal
reddito la rendita catastale minima e tutti i costi inerenti al
predetto fabbricato; quindi dovrà essere portato in diminuzione
dal reddito il canone di affitto risultante in contratto.
Gian Paolo Tosoni, Agevolati gli immobili storici, in
Il Sole 24 Ore, 18/05/2006, pag. 24.
Aggiornamento delle regole di classamento
di fiere e mercati
Nuove regole per il classamento catastale di fiere, mercati,
centri commerciali, chioschi per bar e distributori di
carburante. Con l’aggiunta dell’attribuzione del gruppo A alle
case dei lavoratori agricoli. Nell’intento di fornire agli
uffici e ai professionisti abilitati a operare negli atti
catastali in vista degli adempimenti connessi all’attuazione
delle disposizioni previste dall’articolo 1, commi 335 e 336
della legge 311/04 (revisione parziale dei classamenti di talune
zone dei Comuni e delle unità oggetto di ristrutturazioni),
l’agenzia del Territorio ha emanato una circolare (4 del 16
maggio 2006) che, di fatto, rilegge in chiave attuale
l’interpretazione delle obsolete norme sull’attribuzione delle
categorie catastali ordinarie, speciali e particolari ai
fabbricati. L’intento primario della circolare è quello di
suggerire i criteri per l’attribuzione della categoria alle
unità di tipo speciale, censiti nel gruppo D (immobili
industriali, ricettivi, ricreativi, artigianali, commerciali,
terziari, eccetera) che devono essere chiaramente distinti da
quelli con funzioni di interesse pubblico, censiti nel gruppo E
(stazioni, porti, aeroporti, metropolitane, impianti fieristici,
eccetera), ovvero nel gruppo B (caserme, ospedali, uffici
pubblici, scuole, eccetera). Il discrimine, precisa la
circolare, fra analoghe attività svolte per scopo produttivo e
quelle per scopi e interessi pubblici deve individuarsi nello
“scopo di lucro” perseguito dalle prime.
Franco Guazzone, Le fiere e i mercati trovano la rendita, in
Il Sole 24 Ore, 18/05/2006, pag. 24.
Da Italia Oggi
Stop al tributo sulla copia privata per i
cd.
Le società che producono supporti vergine di riproduzione
stanno spingendo sulla Commissione europea per chiedere
l'eliminazione della copia privata, il compenso forfettario
destinato ad autori, produttori e interpreti su ogni supporto
vergine previsto dalla direttiva 2001/29/CE. Questo compenso,
versato in 20 paesi Ue ogni anno da chi fabbrica o importa i
supporti vergini e i registratori produce introiti per 560
milioni di euro destinati all'industria musicale e
cinematografica. Il braccio di ferro tra i produttori di
supporti di registrazione e le società a tutela del diritto
d'autore ha raggiunto l'apice negli ultimi anni quando la
diffusione di tecnologie sempre più avanzate per la riproduzione
privata di musica e film ha pesantemente ridotto le vendite
delle copie originali. In Italia il compenso per copia privata è
stato introdotto dalla legge n. 93/1992 e si applica a tutti i
supporti vergini e apparecchi di registrazione. Questo compenso,
che per i supporti oscilla da 0,23 e 0,87euro e per gli
apparecchi ammonta al 3% del prezzo di listino, consente ai
privati la riproduzione per uso personale di opere senza
chiedere il preventivo permesso dell'autore.
Chiara Cinti, Cd, compensi incerti, in Italia Oggi,
18/05/2006, pag. 31
Diritto all’informazione per i depositi
bancari
La Cassazione, con la sentenza 11004 del 12 maggio 2006,
fissa una serie di principi per una maggiore trasparenza delle
condizioni contrattuali e delle operazioni bancarie. Infatti, il
titolare e il possessore del libretto di deposito nonché il suo
successore possono avere dalla banca una copia dei documenti
relativi a singole operazioni fatte negli ultimi dieci anni. È
sufficiente, per l'accesso, fornire all'istituto di credito gli
elementi minimi per individuare il rapporto, quali per esempio
il nome dell'intestatario del libretto. Viene così soddisfatto
un diritto all'informazione anche sulle singole operazioni senza
che sia necessario indicare il tipo di rapporto. I giudici
hanno affermato che ´nel caso in cui sia stato stipulato un
contratto di deposito bancario con rilascio di un libretto di
deposito a risparmio deve considerarsi cliente della banca non
solo il possessore del libretto di deposito, legittimato al
compimento delle operazioni riguardanti il titolo, ma anche, se
diverso dal possessore del libretto, il titolare del rapporto di
deposito, che, quale parte del rapporto contrattuale con la
banca, può comunque avere interesse ad acquisire la
documentazione inerente alle operazioni relative al suo
svolgimento.
Debora Alberici, Depositi bancari trasparenti a 360°, in
Italia Oggi, 18/05/2006, pag. 30
La tassa sulle concessioni governative
La sentenza della Corte di giustizia dell'11 maggio scorso
cancella i residui dubbi sulla illegittimità della tassa sulle
concessioni governative, tributo che, partito come misura di
natura quasi antielusiva, ha finito per incidere in maniera
troppo pesante sulle casse delle società. Con tale sentenza si
afferma definitivamente che le tasse in questione, relative agli
anni dal 1985 al 1992, non sono diritti di carattere
remunerativo in quanto ´vengono ad aggiungersi alle tasse di
concessione già pagate per l'iscrizione di atti nel registro
delle imprese. Le tasse medesime non possono considerarsi
diritti remunerativi nei casi in cui non si sia proceduto a
iscrizioni di atti diversi dall'atto costitutivo nel corso degli
anni cui le tasse stesse si riferiscono.
Alessandro Felicioni, Tassa concessioni è al capolinea,
in Italia Oggi, 18/05/2006, pag. 34