Da Il Sole 24 Ore
L'esame del quadro CS
Il monitoraggio delle perdite del consolidato da
riportare a nuovo è solo parziale laddove si tratti di perdite
riportabili senza limiti di tempo. Ai sensi dell’articolo 124,
comma 4, del Tuir è previsto che le perdite fiscali riportate a
nuovo risultanti dalla dichiarazione consolidata permangono
nell’esclusiva disponibilità della società o ente controllante.
L’articolo 13, comma 8, del Dm 9 Giungo 2004 ha stabilito come
criterio alternativo a quello fissato dall’articolo 124, comma 4
del Tuir, che le perdite fiscali residue risultanti dalla
dichiarazione del consolidato possono essere imputate alle
società che le hanno prodotte e nei cui confronti viene meno il
requisito del controllo. Con la C.m.n. 53/E del 2004, l’Agenzia
delle Entrate ha chiarito che, laddove venga scelto tale metodo,
dovrà essere garantita la restituzione delle perdite
esclusivamente ai soggetti che le hanno generate che abbiano le
stesse qualità di quelle a suo tempo apportate.
Bruno Izzo, Luca Miele, Per le perdite verifica
ridotta, in Il Sole 24 Ore, 25/05/2006, pag. 21
Il trattamento fiscale delle
indennità sostitutive
Ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del Tuir, i redditi conseguiti
in sostituzione di altri subiscono la tassazione con le stesse
regole dei redditi sostituti. Gli enti previdenziali certificano
le indennità erogate al percipiente con il modello Cud ed, il
contribuente è indotto a ritenere che tali redditi abbiano
natura di lavoro dipendente o assimilato. Con la C.m. n. 189 del
21 Settembre 1999, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le
indennità sostitutive vanno tassate come reddito di impresa se
il percettore ha la qualifica di imprenditore.
Paolo Meneghetti, Indennità sostitutive con trappola per i
soci, in Il Sole 24 Ore, 25/05/2006, pag. 21
Dividend washing: è necessario
definire i criteri interpretativi
Il dividend washing divide la Cassazione. Con l’ordinanza 12301
delal sezione tributaria depositata ieri, l’elusività di
operazioni tese “al solo risparmio fiscale” è divenuta una
questione da Sezioni Unite. E’ stata la necessità di affrontare
questioni di diritto involgenti massime di particolare
importanza a convincere i consiglieri di legittimità a formulare
richieste di intervento a collegi riuniti. Sotto osservazione
finisce il precedente famoso con il quale la Tributaria, a fine
ottobre 2005, ha affermato che uno o più contratti tra loro
collegati, dai quali le parti non conseguano altro vantaggio
economico al di fuori di un sollievo fiscale, sono nulli in
quanto difettano di causa (sentenza n. 20398/05 Ottobre 2005).
In particolare con tale sentenza è stato contestualmente
riconosciuto al giudice la possibilità di rilevare d’ufficio
eventuali cause di nullità di contratti la cui validità e
opponibilità all’Amministrazione abbia costituito oggetto
dell’attività assertoria della parte.
Beatrice Dalia, Marco Piazza, Dividend washing a giudizio, in Il
Sole 24 Ore, 25/05/2006, pag. 23
Da Italia Oggi
Contratto preliminare: sentenza della
Corte di Cassazione
È legittima la stipulazione del preliminare di vendita da
parte di chi, pur non essendo proprietario del bene, ha ricevuto
una procura. In questi casi l'acquirente non può rifiutarsi di
portare a termine il contratto qualora, fin dall'inizio, era
ignaro che stava trattando con un rappresentante e non con il
titolare. Con la sentenza n. 11624 del 18 maggio 2006, le
sezioni unite civili della Corte di cassazione hanno risolto un
contrasto di giurisprudenza e fatto il punto sulle
caratteristiche del contratto preliminare. Due gli orientamenti
contrastanti. Secondo il primo, assolutamente maggioritario e a
cui ha aderito il Collegio esteso, ´la prestazione può essere
eseguita, indifferentemente, acquistando il bene e
ritrasmettendo al promissario, oppure facendoglielo alienare
direttamente dal reale proprietario, in quanto l'articolo 1478
c.c. (relativo al contratto definitivo di vendita di cosa
altrui, ma applicabile per analogia anche al preliminare)
dispone che il venditore è obbligato a procurarne l'acquisto al
compratore, il che può ben avvenire anche facendo sì che il
terzo, al quale il bene appartiene, lo ceda egli stesso al
promissario. In questo modo, dunque, non c'è il doppio
passaggio, fra proprietario e venditore, che poi lo aliena al
compratore. Con altre pronunce, tuttavia, la seconda sezione
civile della Suprema corte è stata favorevole alla procedura più
lunga, sostenendo che ´l'obbligazione dev’essere adempiuta
acquistando il bene e ritrasferendolo, in particolare nel caso
in cui l'altra parte non fosse stata consapevole dell'altruità
(del venditore non proprietario), poiché l'articolo 1479 c.c.
(anch'esso dettato per la vendita definitiva, ma estensibile a
quella preliminare) abilita il compratore a chiedere la
risoluzione del contratto se, quando l'ha concluso, ignorava che
la cosa non era di proprietà del venditore e se frattanto il
venditore non gliene ha fatto acquistare la proprietà. Questa
tesi è stata disattesa dai giudici di legittimità perché
complica la procedura. Comporta infatti un doppio passaggio di
proprietà: dall'iniziale intestatario al venditore e da questo
al compratore.
Debora Alberici, Preliminare di vendita, firma estesa, in
Italia Oggi, 26/05/2006, pag. 32.
Mutui fondiari: interessi a tassazione
piena
Nessuna detrazione per gli interessi passivi relativi
all'acquisto su cui verrà costruita l'abitazione principale;
libera invece la ripartizione tra i coniugi della proprietà
dell'immobile: gli interessi potranno comunque essere detratti
per l'intero valore; la circolare n. 17/E del 18 maggio 2006
torna sulle regole di detraibilità ai fini delle imposte dirette
degli interessi passivi versati in relazione a mutui ipotecari
destinati all'abitazione principale. Una prima questione
relativa alla detrazione per gli interessi passivi corrisposti
in dipendenza di mutui ipotecari ha riguardato la possibilità di
fruire del bonus anche in relazione all'acquisto del terreno
sottostante. Nel quesito rivolto si prospettava la soluzione
positiva invocando i principi civilistici, i quali sembrano
indicare che l'acquisto del suolo è sempre propedeutico e
necessario per la costruzione dell'immobile. Come noto, il Testo
unico ammette la detrazione dall'imposta sul reddito di un
importo pari al 19% degli ´interessi passivi e relativi oneri
accessori, in dipendenza di mutui contratti a partire dal 1°
gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, entro il limite massimo di
2.582,28 euro, per la costruzione dell'unità immobiliare da
adibire ad abitazione principale'. Secondo l'Agenzia, comunque,
visto che la norma richiama solo il concetto di costruzione, si
deve ritenere che non possa essere incluso l'acquisto del suolo
su cui viene materialmente edificato il fabbricato; né
l'acquisto del diritto di superficie. Una seconda problematica
ha invece interessato l'ipotesi di mutuo contratto da uno solo
dei coniugi per l'acquisto in comproprietà dell'abitazione
principale. L'Agenzia ha sottolineato che, al fine di calcolare
l'effettivo ammontare degli interessi detraibili, occorre
confrontare l'ammontare della somma presa a mutuo per l'acquisto
dell'abitazione principale con il prezzo pattuito dalle parti
quale risulta dall'atto di compravendita dell'abitazione stessa.
La circolare sottolinea che non è influente la ripartizione
della proprietà dell'immobile, alla quale non necessariamente
corrisponde una identica ripartizione del costo di acquisto. In
definitiva, il coniuge che ha stipulato un contratto di mutuo
per l'acquisto dell'abitazione principale in comproprietà con
l'altro coniuge può esercitare la detrazione in relazione a
tutti gli interessi pagati e non solo sul 50%.
Alessandro Felicioni, Terreni senza detrazione, in
Italia Oggi, 26/05/2006, pag. 34.
Accertamenti ICI e notificazione
La spedizione a mezzo posta, con raccomandata a.r., di un
avviso di accertamento Ici non garantisce il comune sul buon
fine della notifica, a meno che la ricevuta sia sottoscritta dal
destinatario (personalmente) o da familiare convivente. È questo
il principio affermato dalla Commissione tributaria provinciale
di Napoli, sez. 24, con la sentenza n. 7 del 26/1/2006 (dep. il
16/2/2006). La sentenza in oggetto stabilisce un principio assai
importante per gli operatori degli uffici tributi dei comuni.
Come noto, infatti, la disciplina Ici stabilisce una procedura
semplificata per la notificazione degli atti impositivi,
consentendo che questa possa avvenire ´a mezzo posta mediante
raccomandata con avviso di ricevimento' (art. 11, comma 2, D.
Lgs. 504/92). Ciò significa, secondo l'interpretazione più
diffusa, che l'ufficio può validamente spedire i propri
accertamenti con una normale raccomandata (per intendersi, con
la ´cartolina bianca'). Tuttavia, bisogna considerare che sempre
di ´notifica' si tratta e che, coerentemente con lo scopo di
tale istituto giuridico, la procedura attivata dal comune deve
consentire che l'atto giunga a conoscenza del destinatario o,
comunque, entro la sua sfera giuridica. L'ordinaria raccomandata
a.r., però, non consente sempre di raggiungere tale scopo con
certezza. Infatti, se la ricevuta non viene sottoscritta dal
destinatario personalmente l'agente postale non riporta (di
solito) la qualità di colui che riceve l'atto. Pertanto, quando
non sia dimostrabile che quest'ultimo era una delle persone
abilitate dalla legge a riceverlo (per esempio un familiare
convivente sulla base dello ´stato di famiglia') diventa
impossibile per l'ufficio impositore provare il buon fine della
notificazione, con l'ulteriore conseguenza che se il
contribuente non manifesta di aver avuto comunque conoscenza
dell'atto (per esempio impugnandolo o proponendo istanza di
autotutela) potrebbe con successo opporsi alla successiva
iscrizione a ruolo (come avvenuto nel caso in esame). Tali
inconvenienti potrebbero però essere evitati qualora l'ufficio
si avvalesse della procedura per la notificazione degli atti
giudiziari a mezzo posta ex legge 890/82 (la cosiddetta
´cartolina verde') che, a norma dell'art. 12 della stessa legge,
è applicabile ´alla notificazione degli atti adottati dalle
pubbliche amministrazioni... da parte dell'ufficio che adotta
l'atto stesso'.
Andrea Annesanti, Accertamenti ICI, raccomandata a.r. non
mette in salvo la notificazione, in Italia Oggi,
26/05/2006, pag. 34.