Giovedì 25 Maggio 2006

Da Il Sole 24 Ore

L'esame del quadro CS
Il monitoraggio delle perdite del consolidato da riportare a nuovo è solo parziale laddove si tratti di perdite riportabili senza limiti di tempo. Ai sensi dell’articolo 124, comma 4, del Tuir è previsto che le perdite fiscali riportate a nuovo risultanti dalla dichiarazione consolidata permangono nell’esclusiva disponibilità della società o ente controllante. L’articolo 13, comma 8, del Dm 9 Giungo 2004 ha stabilito come criterio alternativo a quello fissato dall’articolo 124, comma 4 del Tuir, che le perdite fiscali residue risultanti dalla dichiarazione del consolidato possono essere imputate alle società che le hanno prodotte e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo. Con la C.m.n. 53/E del 2004, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, laddove venga scelto tale metodo, dovrà essere garantita la restituzione delle perdite esclusivamente ai soggetti che le hanno generate che abbiano le stesse qualità di quelle a suo tempo apportate.
Bruno Izzo, Luca Miele, Per le perdite verifica ridotta, in Il Sole 24 Ore, 25/05/2006, pag. 21

Il trattamento fiscale delle indennità sostitutive
Ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del Tuir, i redditi conseguiti in sostituzione di altri subiscono la tassazione con le stesse regole dei redditi sostituti. Gli enti previdenziali certificano le indennità erogate al percipiente con il modello Cud ed, il contribuente è indotto a ritenere che tali redditi abbiano natura di lavoro dipendente o assimilato. Con la C.m. n. 189 del 21 Settembre 1999, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le indennità sostitutive vanno tassate come reddito di impresa  se il percettore ha la qualifica di imprenditore. 
Paolo Meneghetti, Indennità sostitutive con trappola per i soci, in Il Sole 24 Ore, 25/05/2006, pag. 21

Dividend washing: è necessario definire i criteri interpretativi
Il dividend washing divide la Cassazione. Con l’ordinanza 12301 delal sezione tributaria depositata ieri, l’elusività di operazioni tese “al solo risparmio fiscale” è divenuta una questione da Sezioni Unite. E’ stata la necessità di affrontare questioni di diritto involgenti massime di particolare importanza a convincere i consiglieri di legittimità a formulare richieste di intervento a collegi riuniti. Sotto osservazione finisce il precedente famoso con il quale la Tributaria, a fine ottobre 2005, ha affermato che uno o più contratti tra loro collegati, dai quali le parti non conseguano altro vantaggio economico al di fuori di un sollievo fiscale, sono nulli in quanto difettano di causa (sentenza n. 20398/05 Ottobre 2005). In particolare con tale sentenza è stato contestualmente riconosciuto al giudice la possibilità di rilevare d’ufficio eventuali cause di nullità di contratti la cui validità e opponibilità all’Amministrazione abbia costituito oggetto dell’attività assertoria della parte.
Beatrice Dalia, Marco Piazza, Dividend washing a giudizio, in Il Sole 24 Ore, 25/05/2006, pag. 23

Da Italia Oggi

Contratto preliminare: sentenza della Corte di Cassazione
È legittima la stipulazione del preliminare di vendita da parte di chi, pur non essendo proprietario del bene, ha ricevuto una procura. In questi casi l'acquirente non può rifiutarsi di portare a termine il contratto qualora, fin dall'inizio, era ignaro che stava trattando con un rappresentante e non con il titolare. Con la sentenza n. 11624 del 18 maggio 2006, le sezioni unite civili della Corte di cassazione hanno risolto un contrasto di giurisprudenza e fatto il punto sulle caratteristiche del contratto preliminare. Due gli orientamenti contrastanti. Secondo il primo, assolutamente maggioritario e a cui ha aderito il Collegio esteso, ´la prestazione può essere eseguita, indifferentemente, acquistando il bene e ritrasmettendo al promissario, oppure facendoglielo alienare direttamente dal reale proprietario, in quanto l'articolo 1478 c.c. (relativo al contratto definitivo di vendita di cosa altrui, ma applicabile per analogia anche al preliminare) dispone che il venditore è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore, il che può ben avvenire anche facendo sì che il terzo, al quale il bene appartiene, lo ceda egli stesso al promissario. In questo modo, dunque, non c'è il doppio passaggio, fra proprietario e venditore, che poi lo aliena al compratore. Con altre pronunce, tuttavia, la seconda sezione civile della Suprema corte è stata favorevole alla procedura più lunga, sostenendo che ´l'obbligazione dev’essere adempiuta acquistando il bene e ritrasferendolo, in particolare nel caso in cui l'altra parte non fosse stata consapevole dell'altruità (del venditore non proprietario), poiché l'articolo 1479 c.c. (anch'esso dettato per la vendita definitiva, ma estensibile a quella preliminare) abilita il compratore a chiedere la risoluzione del contratto se, quando l'ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore e se frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprietà. Questa tesi è stata disattesa dai giudici di legittimità perché complica la procedura. Comporta infatti un doppio passaggio di proprietà: dall'iniziale intestatario al venditore e da questo al compratore.
Debora Alberici, Preliminare di vendita, firma estesa, in Italia Oggi, 26/05/2006, pag. 32.

Mutui fondiari: interessi a tassazione piena
Nessuna detrazione per gli interessi passivi relativi all'acquisto su cui verrà costruita l'abitazione principale; libera invece la ripartizione tra i coniugi della proprietà dell'immobile: gli interessi potranno comunque essere detratti per l'intero valore; la circolare n. 17/E del 18 maggio 2006 torna sulle regole di detraibilità ai fini delle imposte dirette degli interessi passivi versati in relazione a mutui ipotecari destinati all'abitazione principale. Una prima questione relativa alla detrazione per gli interessi passivi corrisposti in dipendenza di mutui ipotecari ha riguardato la possibilità di fruire del bonus anche in relazione all'acquisto del terreno sottostante. Nel quesito rivolto si prospettava la soluzione positiva invocando i principi civilistici, i quali sembrano indicare che l'acquisto del suolo è sempre propedeutico e necessario per la costruzione dell'immobile. Come noto, il Testo unico ammette la detrazione dall'imposta sul reddito di un importo pari al 19% degli ´interessi passivi e relativi oneri accessori, in dipendenza di mutui contratti a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, entro il limite massimo di 2.582,28 euro, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale'. Secondo l'Agenzia, comunque, visto che la norma richiama solo il concetto di costruzione, si deve ritenere che non possa essere incluso l'acquisto del suolo su cui viene materialmente edificato il fabbricato; né l'acquisto del diritto di superficie. Una seconda problematica ha invece interessato l'ipotesi di mutuo contratto da uno solo dei coniugi per l'acquisto in comproprietà dell'abitazione principale. L'Agenzia ha sottolineato che, al fine di calcolare l'effettivo ammontare degli interessi detraibili, occorre confrontare l'ammontare della somma presa a mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale con il prezzo pattuito dalle parti quale risulta dall'atto di compravendita dell'abitazione stessa. La circolare sottolinea che non è influente la ripartizione della proprietà dell'immobile, alla quale non necessariamente corrisponde una identica ripartizione del costo di acquisto. In definitiva, il coniuge che ha stipulato un contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale in comproprietà con l'altro coniuge può esercitare la detrazione in relazione a tutti gli interessi pagati e non solo sul 50%.
Alessandro Felicioni, Terreni senza detrazione, in Italia Oggi, 26/05/2006, pag. 34.

Accertamenti ICI e notificazione
La spedizione a mezzo posta, con raccomandata a.r., di un avviso di accertamento Ici non garantisce il comune sul buon fine della notifica, a meno che la ricevuta sia sottoscritta dal destinatario (personalmente) o da familiare convivente. È questo il principio affermato dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, sez. 24, con la sentenza n. 7 del 26/1/2006 (dep. il 16/2/2006). La sentenza in oggetto stabilisce un principio assai importante per gli operatori degli uffici tributi dei comuni. Come noto, infatti, la disciplina Ici stabilisce una procedura semplificata per la notificazione degli atti impositivi, consentendo che questa possa avvenire ´a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento' (art. 11, comma 2, D. Lgs. 504/92). Ciò significa, secondo l'interpretazione più diffusa, che l'ufficio può validamente spedire i propri accertamenti con una normale raccomandata (per intendersi, con la ´cartolina bianca'). Tuttavia, bisogna considerare che sempre di ´notifica' si tratta e che, coerentemente con lo scopo di tale istituto giuridico, la procedura attivata dal comune deve consentire che l'atto giunga a conoscenza del destinatario o, comunque, entro la sua sfera giuridica. L'ordinaria raccomandata a.r., però, non consente sempre di raggiungere tale scopo con certezza. Infatti, se la ricevuta non viene sottoscritta dal destinatario personalmente l'agente postale non riporta (di solito) la qualità di colui che riceve l'atto. Pertanto, quando non sia dimostrabile che quest'ultimo era una delle persone abilitate dalla legge a riceverlo (per esempio un familiare convivente sulla base dello ´stato di famiglia') diventa impossibile per l'ufficio impositore provare il buon fine della notificazione, con l'ulteriore conseguenza che se il contribuente non manifesta di aver avuto comunque conoscenza dell'atto (per esempio impugnandolo o proponendo istanza di autotutela) potrebbe con successo opporsi alla successiva iscrizione a ruolo (come avvenuto nel caso in esame). Tali inconvenienti potrebbero però essere evitati qualora l'ufficio si avvalesse della procedura per la notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta ex legge 890/82 (la cosiddetta ´cartolina verde') che, a norma dell'art. 12 della stessa legge, è applicabile ´alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni... da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso'.
Andrea Annesanti, Accertamenti ICI, raccomandata a.r. non mette in salvo la notificazione, in Italia Oggi, 26/05/2006, pag. 34.