Venerdì 26 Maggio 2006

Da Il Sole 24 Ore



 

Ammortizzabile l’acquisto della banca dati
La banca dati acquistata dal professionista è un bene ammortizzabile. Di conseguenza, la spesa sostenuta dal professionista è deducibile per quote annuali nella determinazione del suo reddito di lavoro autonomo, applicando il coefficiente di ammortamento del 15%. E’ questo il parere fornito dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 72/E del 25 maggio 2006. La risoluzione è stata diffusa in risposta a un’istanza di interpello presentata da un dottore commercialista, che intende acquistare una banca dati costituita da alcuni cd-rom in cui sono memorizzati numerosi file con schemi e modelli di diversi documenti (per esempio istanze, ricorsi, contratti, atti societari, lettere e atti fallimentari). Nella risposta , l’agenzia ricorda che il reddito di lavoro autonomo è determinato, nel rispetto del principio di cassa, dalla differenza tra l’ammontare dei compensi percepiti e quello delle spese sostenute nel periodo d’imposta. Le spese sostenute nell’esercizio dell’attività professionale sono deducibili dal reddito professionale se effettivamente sostenute, inerenti l’attività e debitamente documentate.
Tonino Morina, Deducibilità lunga ai Cd con data-base dei professionisti, in Il Sole 24 Ore, 26/05/2006, pag. 27

Rivalutazione, la sostitutiva trova i codici
Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali che intendono rivalutare il costo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2005 – che devono provvedere alla redazione e asseverazione della perizia di stima e al versamento della relativa imposta sostitutiva o della prima rata di questa entro il 30 giugno 2006 – hanno a disposizione i nuovi codici tributo. L’agenzia delle Entrate, infatti, con la risoluzione 75/E del 25 magio 2006, rende noti i nuovi codici tributo per il versamento delle imposte sostitutive, tramite il modello F24, relative alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, codice 8055, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, codice 8056. Per il versamento dell’imposta sostitutiva – del 2% per le partecipazioni non qualificate e del 4% per i terreni e per le partecipazioni qualificate – essendo cambiata la data di riferimento per il possesso dei beni, l’agenzia delle Entrate ha modificato i codici tributo.
Gian Paolo Tosoni, Rivalutazioni, fissati i codici per l’imposta sostitutiva, in Il Sole 24 Ore, 26/05/2006, pag. 27

Il lavoro saltuario non modifica lo sconto
L’azienda che assume con contratto di inserimento un lavoratore fermo da due anni può fruire delle agevolazioni contributive. A questi fini il lavoratore deve presentare un’autocertificazione e una dichiarazione rilasciata dai centri per l’impiego che attesta la mancata assunzione nello stesso periodo. E’ il chiarimento fornito dal ministero del Lavoro con una nota di ieri in risposta a un interpello presentato da un’associazione di categoria. L’articolo 54 del decreto 276/2006 prevede che il contratto è diretto a realizzare, mediante un progetto individuale, il reinserimento nel mercato del lavoro di alcune categorie di persone che in alcuni casi sono state definite svantaggiate dalla disciplina comunitaria. Infatti, in funzione del regolamento comunitario 2204/2002, sono stati individuati quali beneficiari del contratto di inserimento anche i lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni. L’ambigua previsione di legge ha generato alcuni dubbi applicativi.
Enzo De Fusco, lavoro saltuario, resta lo sconto, in Il Sole 24 Ore, 26/05/2006, pag. 29

 

Da Italia Oggi

 

Costi black list a doppia prova
Costi black list a doppia prova. Per dedurre le spese sostenute con un’impresa residente a Singapore non basta dimostrare la mera esistenza della società estera ma anche, e soprattutto, l’esercizio di un’attività commerciale. Infatti, la presunzione antielusiva contenuta nell’articolo 110, comma 10, Tuir, relativamente alle componenti negative di reddito di impresa derivanti da operazioni con fornitori residenti in paesi a fiscalità privilegiata, viene superata dalla prova dell’esistenza di una reale struttura organizzativa. Rappresentano un buon appiglio i contratti di locazione degli uffici, le forniture di energia elettrica e gas, i contratti di lavoro e ogni altro utile elemento. Sono questi i motivi di rigetto, contenuti nel parere n. 12 del 12/4/06, forniti dal comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive in risposta a un interpello preventivo di cui all’art. 21 della legge 413/1991.
Sergio Mazzei, Costi black list con prova bis, in Italia oggi, 26/05/2006, pag. 34

Snc, sentenza con effetti limitati sul socio
Il giudicato nei confronti della società in nome collettivo non vale nei confronti del socio che non ha partecipato al giudizio. Con queste conclusioni la sezione quinta della Commissione tributaria regionale del Lazio nella sentenza 94/05/06 depositata in segreteria il 3 maggio 2006, riformando completamente la decisione dei primi giudici che avevano rigettato il ricorso, ha annullato l’accertamento eseguito nei confronti del socio rimasto estraneo alle vicende processuali che hanno interessato la società di appartenenza. Con un avviso di accertamento l’Agenzia delle entrate di Roma accertava ai fini Irpef e Ssn i rediti dichiarati dal contribuente per l’anno 1997; l’accertamento traeva origine da una presunta omissione dei redditi di partecipazione derivanti da un accertamento eseguito nei confronti della società in nome collettivo di cui il contribuente era socio; il contenzioso istaurato dalla società si era concluso con esiti negativi per la stessa società di persone, e l’ufficio, in base a questa sentenza definitiva aveva proceduto all’accertamento nei confronti del socio.
Benito Fuoco, Snc, la sentenza ha effetti limitati, in Italia oggi, 26/05/2006, pag. 34

Prima casa, agevolazione più semplice
Più facili le agevolazioni per la prima casa. Infatti, chi acquista un’abitazione e contestualmente avvia la vendita del suo vecchio appartamento, consegnandolo anticipatamente dopo la stipula del solo preliminare, può comunque usufruire dei benefici fiscali. Ciò perché, ha spiegato la Corte di cassazione con la sentenza n. 11564 del 17 maggio 2006, dev’essere privilegiata un’interpretazione soggettiva della nozione di idoneità abitativa del fabbricato. In altre parole, i giudici della quinta sezione hanno dato ragione a un uomo che, dopo aver stipulato il preliminare e aver consegnato anticipatamente il suo appartamento, ne aveva acquistato un altro in un comune diverso e, senza aver ancora ottenuto il cambio di residenza, aveva dichiarato, nell’atto di compravendita, di non possedere altro fabbricato idoneo ad abitazione. Il Collegio ha avallato la tesi del contribuente perché l’idoneità va stabilita su parametri soggettivi. E, nel caso sottoposto all’esame della Corte, lui lavorava nel comune dov’era situato il nuovo immobile e quello vecchio era già stato consegnato.
Debora Alberici, Agevolazioni prima casa più facili, in Italia oggi, 26/05/2006, pag. 36