Da Il Sole 24 Ore
Ammortizzabile l’acquisto della banca dati
La banca dati acquistata dal professionista è un bene
ammortizzabile. Di conseguenza, la spesa sostenuta dal
professionista è deducibile per quote annuali nella
determinazione del suo reddito di lavoro autonomo, applicando il
coefficiente di ammortamento del 15%. E’ questo il parere
fornito dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 72/E
del 25 maggio 2006. La risoluzione è stata diffusa in risposta a
un’istanza di interpello presentata da un dottore
commercialista, che intende acquistare una banca dati costituita
da alcuni cd-rom in cui sono memorizzati numerosi file con
schemi e modelli di diversi documenti (per esempio istanze,
ricorsi, contratti, atti societari, lettere e atti
fallimentari). Nella risposta , l’agenzia ricorda che il reddito
di lavoro autonomo è determinato, nel rispetto del principio di
cassa, dalla differenza tra l’ammontare dei compensi percepiti e
quello delle spese sostenute nel periodo d’imposta. Le spese
sostenute nell’esercizio dell’attività professionale sono
deducibili dal reddito professionale se effettivamente
sostenute, inerenti l’attività e debitamente documentate.
Tonino Morina, Deducibilità lunga ai Cd con data-base dei
professionisti, in Il Sole 24 Ore, 26/05/2006, pag.
27
Rivalutazione, la sostitutiva trova i
codici
Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali
che intendono rivalutare il costo di acquisto dei terreni e
delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2005 – che devono
provvedere alla redazione e asseverazione della perizia di stima
e al versamento della relativa imposta sostitutiva o della prima
rata di questa entro il 30 giugno 2006 – hanno a disposizione i
nuovi codici tributo. L’agenzia delle Entrate, infatti, con la
risoluzione 75/E del 25 magio 2006, rende noti i nuovi codici
tributo per il versamento delle imposte sostitutive, tramite il
modello F24, relative alla rideterminazione dei valori di
acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati
regolamentati, codice 8055, e dei terreni edificabili e con
destinazione agricola, codice 8056. Per il versamento
dell’imposta sostitutiva – del 2% per le partecipazioni non
qualificate e del 4% per i terreni e per le partecipazioni
qualificate – essendo cambiata la data di riferimento per il
possesso dei beni, l’agenzia delle Entrate ha modificato i
codici tributo.
Gian Paolo Tosoni, Rivalutazioni, fissati i codici per
l’imposta sostitutiva, in Il Sole 24 Ore, 26/05/2006,
pag. 27
Il lavoro saltuario non modifica lo sconto
L’azienda che assume con contratto di inserimento un
lavoratore fermo da due anni può fruire delle agevolazioni
contributive. A questi fini il lavoratore deve presentare
un’autocertificazione e una dichiarazione rilasciata dai centri
per l’impiego che attesta la mancata assunzione nello stesso
periodo. E’ il chiarimento fornito dal ministero del Lavoro con
una nota di ieri in risposta a un interpello presentato da
un’associazione di categoria. L’articolo 54 del decreto 276/2006
prevede che il contratto è diretto a realizzare, mediante un
progetto individuale, il reinserimento nel mercato del lavoro di
alcune categorie di persone che in alcuni casi sono state
definite svantaggiate dalla disciplina comunitaria. Infatti, in
funzione del regolamento comunitario 2204/2002, sono stati
individuati quali beneficiari del contratto di inserimento anche
i lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e
che non abbiano lavorato per almeno due anni. L’ambigua
previsione di legge ha generato alcuni dubbi applicativi.
Enzo De Fusco, lavoro saltuario, resta lo sconto, in
Il Sole 24 Ore, 26/05/2006, pag. 29
Da Italia Oggi
Costi black list a doppia prova
Costi black list a doppia prova. Per dedurre le spese
sostenute con un’impresa residente a Singapore non basta
dimostrare la mera esistenza della società estera ma anche, e
soprattutto, l’esercizio di un’attività commerciale. Infatti, la
presunzione antielusiva contenuta nell’articolo 110, comma 10,
Tuir, relativamente alle componenti negative di reddito di
impresa derivanti da operazioni con fornitori residenti in paesi
a fiscalità privilegiata, viene superata dalla prova
dell’esistenza di una reale struttura organizzativa.
Rappresentano un buon appiglio i contratti di locazione degli
uffici, le forniture di energia elettrica e gas, i contratti di
lavoro e ogni altro utile elemento. Sono questi i motivi di
rigetto, contenuti nel parere n. 12 del 12/4/06, forniti dal
comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive
in risposta a un interpello preventivo di cui all’art. 21 della
legge 413/1991.
Sergio Mazzei, Costi black list con prova bis, in
Italia oggi, 26/05/2006, pag. 34
Snc, sentenza con effetti limitati sul
socio
Il giudicato nei confronti della società in nome collettivo
non vale nei confronti del socio che non ha partecipato al
giudizio. Con queste conclusioni la sezione quinta della
Commissione tributaria regionale del Lazio nella sentenza
94/05/06 depositata in segreteria il 3 maggio 2006, riformando
completamente la decisione dei primi giudici che avevano
rigettato il ricorso, ha annullato l’accertamento eseguito nei
confronti del socio rimasto estraneo alle vicende processuali
che hanno interessato la società di appartenenza. Con un avviso
di accertamento l’Agenzia delle entrate di Roma accertava ai
fini Irpef e Ssn i rediti dichiarati dal contribuente per l’anno
1997; l’accertamento traeva origine da una presunta omissione
dei redditi di partecipazione derivanti da un accertamento
eseguito nei confronti della società in nome collettivo di cui
il contribuente era socio; il contenzioso istaurato dalla
società si era concluso con esiti negativi per la stessa società
di persone, e l’ufficio, in base a questa sentenza definitiva
aveva proceduto all’accertamento nei confronti del socio.
Benito Fuoco, Snc, la sentenza ha effetti limitati, in
Italia oggi, 26/05/2006, pag. 34
Prima casa, agevolazione più semplice
Più facili le agevolazioni per la prima casa. Infatti, chi
acquista un’abitazione e contestualmente avvia la vendita del
suo vecchio appartamento, consegnandolo anticipatamente dopo la
stipula del solo preliminare, può comunque usufruire dei
benefici fiscali. Ciò perché, ha spiegato la Corte di cassazione
con la sentenza n. 11564 del 17 maggio 2006, dev’essere
privilegiata un’interpretazione soggettiva della nozione di
idoneità abitativa del fabbricato. In altre parole, i giudici
della quinta sezione hanno dato ragione a un uomo che, dopo aver
stipulato il preliminare e aver consegnato anticipatamente il
suo appartamento, ne aveva acquistato un altro in un comune
diverso e, senza aver ancora ottenuto il cambio di residenza,
aveva dichiarato, nell’atto di compravendita, di non possedere
altro fabbricato idoneo ad abitazione. Il Collegio ha avallato
la tesi del contribuente perché l’idoneità va stabilita su
parametri soggettivi. E, nel caso sottoposto all’esame della
Corte, lui lavorava nel comune dov’era situato il nuovo immobile
e quello vecchio era già stato consegnato.
Debora Alberici, Agevolazioni prima casa più facili, in
Italia oggi, 26/05/2006, pag. 36