Lunedì 29 Maggio 2006

Da Il Sole 24 Ore

Studi, ritocchi pesanti sui ricavi minimi
Sugli studi di settore il Fisco registra il minimo. Gli strumenti revisionati per il 2005, infatti, sembrano ridurre l’intervallo di confidenza tra ricavo minimo ammissibile e ricavo puntuale. E’ questa una delle prime impressioni che si desumono dalla simulazione di calcolo, tra incrementi e decrementi delle pretese di Gerico elaborate dal Sole-24-Ore. Il processo di aggiustamento dello strumento matematico-statistico già avviato lo scorso anno, dunque, prosegue e si completa in queste ultime ore con il varo dei modelli per i dati contabili ed extracontabili da allegare a Unico 2006. per la dichiarazione, dunque, ci sono 52 studi revisionati, che ne sostituiscono 57 della precedente generazione, e uno completamente nuovo. Particolare attenzione, poi è riservata ai cosiddetti soggetti multipunto. Questi contribuenti, grazie a molti degli studi revisionati, non sono più tenuti a dover gestire le annotazioni separate in merito ai singoli punti di produzione o vendita: è lo studio di ultima generazione che coglie da subito questa peculiarità operativa.
G.P. Ranocchi – G. Valcarenghi, Sudi di settore, rincari dal basso, in Il Sole 24 Ore, 29/05/2006, pag. 25

Fine rapporto dedotto in Unico
Le imprese mandanti possono eseguire accantonamenti annui per cessazione del rapporto d’agenzia che, in quanto imputati al conto economico, possono essere dedotti fiscalmente in Unico 2006, nel rispetto dell’articolo 105, comma 4 del Tuir. A questo riguardo si pongono due problemi: 1) se sia possibile eseguire accantonamenti deducibili per tutte le indennità di cessazione del rapporto di agenzia prevista nell’accordo economico collettivo, a prescindere cioè dalla certezza che la stessa indennità debba essere corrisposta; 2) quale sia l’ammontare massimo deducibile tenendo presente che la modalità fissata dal contratto collettivo può essere modificato a favore dell’agente. La deducibilità degli accantonamenti annui che l’azienda stanzia nel conto economico è condizionata solo dalla circostanza che l’indennità non superi la misura massima prevista civilisticamente, mentre non assume rilevanza il fatto che non sia del tutto certa la debenza della stessa indennità. Per quel che riguarda il secondo punto, può accadere che l’impresa mandante concordi con l’agente una misura delle singole indennità superiore a quella fissata dall’accordo collettivo, sempre modificabile per migliorare la posizione dell’Agenzia. Tuttavia in tal caso deve ritenersi che la misura deducibile dell’accantonamento complessivo non possa superare i limiti imposti dall’articolo 1751 del Codice civile e cioè la media annuale delle provvigioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni.
Paolo Meneghetti, Fine rapporto premiato nell’Unico, in Il Sole 24 Ore, 29/05/2006, pag. 28

Fine rapporto fuori dal quadro EC
Le indennità di cessazione del rapporto di agenzia non possono essere dedotte in via extracontabile mediante la compilazione del quadro EC. Questo è quanto affermato dall’agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 168 del 25 novembre 2005. La questione prospettata all’amministrazione finanziaria riguarda le indennità di cessazione del rapporto dovute dalle imprese di assicurazione quando, in caso di subentro di un nuovo agente, viene riconosciuto alla compagnia di assicurazione il diritto di rivalsa per le indennità dovute all’agente cessato o ai suoi eredi. In particolare, la società istante, in considerazione della circostanza che gli oneri da sostenere per le indennità e le somme derivanti dall’esercizio del diritto di rivalsa sostanzialmente si equivalgono, non ha effettuato alcun accantonamento ai sensi dell’articolo 105 del Tuir e ha chiesto se fosse possibile dedurre in via extracontabile le quote maturate nel corso del rapporto di agenzia. L’agenzia ha risposto negativamente in base a due considerazioni: 1) le quote di indennità di cessazione de rapporto possono considerasi maturate solo se, e nella misura in cui, rimangono a carico della compagnia di assicurazione; 2) l’accantonamento per le indennità di cessazione del rapporto non rientra tra le norme sovvenzionali ovvero tra le norme che introducono dei criteri forfetari di deduzione di componenti negativi di redito e, quindi, non è consentito applicare l’articolo 109, comma 4, lettera b), Tuir.
Luca Miele, Importi esclusi dal quadro EC, in Il Sole 24 Ore, 29/05/2006, pag. 28

Un solo versamento per l’addizionale
In caso di un’operazione di fusione per incorporazione l’addizionale provinciale all’imposta erariale di trascrizione non deve essere versata una seconda volta. La precisazione è giunta dalla Commissione regionale della Liguria con la sentenza 6 maggio 2006 n. 69/7/06. I giudici tributari hanno dato ragione al contribuente richiamando e ritenendo legittima la retroattività di quanto disposto dal comma 6 dell’articolo 56 del Dlgs 446/1997, così come modificato dal comma 11, dell’articolo 33 della legge 388/2000. Quest’ultimo stabilisce esplicitamente che in caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell’atto di fusione conservano la loro validità e il loro grado in favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. I giudici della commissione regionale, pur trovandosi in presenza di un’operazione societaria avvenuta prima della riforma della norma, hanno ritenuto che quest’ultima potesse avere portata retroattiva in quanto si è trattato semplicemente di una novella legislativa con evidente carattere interpretativo e non innovativo.
Giampaolo Piagnerelli, L’addizionale si versa una volta, in Il Sole 24 Ore, 29/05/2006, pag. 28

Da Italia Oggi

Mutui, da considerare il valore del rogito
Mutui prima casa e assicurazioni la circolare n. 17 del 2006 attenua le conseguenze negative per i contribuenti dovute dai precedenti chiarimenti dell’Agenzia delle entrate con la circolare n. 15 dello scorso anno. Per la determinazione del rapporto sugli interessi è necessario sempre fare riferimento ai valori assoluti indicati nel rogito e nel contratto di mutuo, a prescindere dal numero dei contraenti, mentre torna in gioco la detrazione per le assicurazioni contratte direttamente dal familiare a carico. Per coloro che lo scorso anno hanno avuto comportamenti difformi, indispensabile fare ricorso alla dichiarazione integrativa a favore per recuperare la parte di detrazione non fruita. Nella recente circolare n. 17, diversamente da precedenti indicazioni, l’Agenzia delle entrate ha precisato che nel rapporto tra il costo di acquisizione dell’immobile e il capitale dato in mutuo, il valore d’acquisto deve essere sempre considerato in maniera complessiva, senza procedere a eventuali suddivisioni.
Maurizio Tozzi, Mutui e assicurazioni, impatto soft, in Italia Oggi, 29/05/2006,  pag. 12

Catasto, il bar cambia categoria
Al via la riclassificazione degli immobili a destinazione speciale con il rischio di un incremento delle rendite. Scorporo per bar, ristoranti, edicole e altri immobili commerciali dal gruppo catastale E se classificabili tra le categorie ordinarie. E’ questo il contenuto della circolare 4 del 16 maggio 2006 della Direzione dell’Agenzia del territorio che sofferma l’attenzione sul classamento delle unità immobiliari urbane censibili nei gruppi speciali e particolare D ed E per adeguare lo stesso al mutato quadro (normativo e concreto) di riferimento. Il punto centrale della presa di posizione della prassi è quello per cui gli immobili che fanno parte delle categorie speciali sono di fatto un insieme di fabbricati in stretto legame funzionale tra di loro e facenti parte di un unico complesso a destinazione produttiva o commerciale. E’ opportuno segnalare come le mutate condizioni obbligano di fatto ad una revisione delle regole contabili.
Norberto Villa, Bar e outlet preparano il trasloco, in Italia Oggi, 29/05/2006,  pag. 13

Utili sas non imputabili al nudo proprietario
Imposizione limitata per i dividendi degli usufruttuari. Gli utili realizzati da una sas si considerano direttamente imputabili all’usufruttuario anche se la quota resta di proprietà dell’accomandante. Allo stesso modo si trasferisce in capo all’usufruttuario la responsabilità (in solido con il nudo proprietario) per gli eventuali atti impositivi riguardanti la società. Queste le conclusioni dell’amministrazione finanziaria che con due distinte risoluzioni, la n. 61 e la n. 65 del 16 maggio 2006, si è pronunciata in merito a alcuni aspetti del trattamento fiscale dell’usufrutto su quote di società di persone e di capitali. In particolare, la risoluzione 65 ha affrontato il caso di un socio, persona fisica non imprenditore, di una srl che detiene a vario titolo il 35% delle quote. Più precisamente il 15% è detenuto a titolo di piena proprietà e il 20% a titolo di nuda proprietà. Si trattava quindi di sapere se la partecipazione potesse essere considerata o meno qualificata, essendo diverso il regime impositivo dei dividendi originati da una partecipazione qualificata rispetto a quelli relativi a una partecipazione non qualificata.
Francesco Pau, Dividendi agevolati se qualificati, in Italia Oggi, 29/05/2006,  pag. 15