Da Il Sole 24 Ore
Studi, ritocchi pesanti sui ricavi minimi
Sugli studi di settore il Fisco registra il minimo. Gli
strumenti revisionati per il 2005, infatti, sembrano ridurre
l’intervallo di confidenza tra ricavo minimo ammissibile e
ricavo puntuale. E’ questa una delle prime impressioni che si
desumono dalla simulazione di calcolo, tra incrementi e
decrementi delle pretese di Gerico elaborate dal Sole-24-Ore. Il
processo di aggiustamento dello strumento matematico-statistico
già avviato lo scorso anno, dunque, prosegue e si completa in
queste ultime ore con il varo dei modelli per i dati contabili
ed extracontabili da allegare a Unico 2006. per la
dichiarazione, dunque, ci sono 52 studi revisionati, che ne
sostituiscono 57 della precedente generazione, e uno
completamente nuovo. Particolare attenzione, poi è riservata ai
cosiddetti soggetti multipunto. Questi contribuenti, grazie a
molti degli studi revisionati, non sono più tenuti a dover
gestire le annotazioni separate in merito ai singoli punti di
produzione o vendita: è lo studio di ultima generazione che
coglie da subito questa peculiarità operativa.
G.P. Ranocchi – G. Valcarenghi, Sudi di settore, rincari dal
basso, in Il Sole 24 Ore, 29/05/2006, pag. 25
Fine rapporto dedotto in Unico
Le imprese mandanti possono eseguire accantonamenti annui
per cessazione del rapporto d’agenzia che, in quanto imputati al
conto economico, possono essere dedotti fiscalmente in Unico
2006, nel rispetto dell’articolo 105, comma 4 del Tuir. A questo
riguardo si pongono due problemi: 1) se sia possibile eseguire
accantonamenti deducibili per tutte le indennità di cessazione
del rapporto di agenzia prevista nell’accordo economico
collettivo, a prescindere cioè dalla certezza che la stessa
indennità debba essere corrisposta; 2) quale sia l’ammontare
massimo deducibile tenendo presente che la modalità fissata dal
contratto collettivo può essere modificato a favore dell’agente.
La deducibilità degli accantonamenti annui che l’azienda stanzia
nel conto economico è condizionata solo dalla circostanza che
l’indennità non superi la misura massima prevista
civilisticamente, mentre non assume rilevanza il fatto che non
sia del tutto certa la debenza della stessa indennità. Per quel
che riguarda il secondo punto, può accadere che l’impresa
mandante concordi con l’agente una misura delle singole
indennità superiore a quella fissata dall’accordo collettivo,
sempre modificabile per migliorare la posizione dell’Agenzia.
Tuttavia in tal caso deve ritenersi che la misura deducibile
dell’accantonamento complessivo non possa superare i limiti
imposti dall’articolo 1751 del Codice civile e cioè la media
annuale delle provvigioni riscosse dall’agente negli ultimi
cinque anni.
Paolo Meneghetti, Fine rapporto premiato nell’Unico, in
Il Sole 24 Ore, 29/05/2006, pag. 28
Fine rapporto fuori dal quadro EC
Le indennità di cessazione del rapporto di agenzia non
possono essere dedotte in via extracontabile mediante la
compilazione del quadro EC. Questo è quanto affermato
dall’agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 168 del 25
novembre 2005. La questione prospettata all’amministrazione
finanziaria riguarda le indennità di cessazione del rapporto
dovute dalle imprese di assicurazione quando, in caso di
subentro di un nuovo agente, viene riconosciuto alla compagnia
di assicurazione il diritto di rivalsa per le indennità dovute
all’agente cessato o ai suoi eredi. In particolare, la società
istante, in considerazione della circostanza che gli oneri da
sostenere per le indennità e le somme derivanti dall’esercizio
del diritto di rivalsa sostanzialmente si equivalgono, non ha
effettuato alcun accantonamento ai sensi dell’articolo 105 del
Tuir e ha chiesto se fosse possibile dedurre in via
extracontabile le quote maturate nel corso del rapporto di
agenzia. L’agenzia ha risposto negativamente in base a due
considerazioni: 1) le quote di indennità di cessazione de
rapporto possono considerasi maturate solo se, e nella misura in
cui, rimangono a carico della compagnia di assicurazione; 2)
l’accantonamento per le indennità di cessazione del rapporto non
rientra tra le norme sovvenzionali ovvero tra le norme che
introducono dei criteri forfetari di deduzione di componenti
negativi di redito e, quindi, non è consentito applicare
l’articolo 109, comma 4, lettera b), Tuir.
Luca Miele, Importi esclusi dal quadro EC, in Il Sole
24 Ore, 29/05/2006, pag. 28
Un solo versamento per l’addizionale
In caso di un’operazione di fusione per incorporazione
l’addizionale provinciale all’imposta erariale di trascrizione
non deve essere versata una seconda volta. La precisazione è
giunta dalla Commissione regionale della Liguria con la sentenza
6 maggio 2006 n. 69/7/06. I giudici tributari hanno dato ragione
al contribuente richiamando e ritenendo legittima la
retroattività di quanto disposto dal comma 6 dell’articolo 56
del Dlgs 446/1997, così come modificato dal comma 11,
dell’articolo 33 della legge 388/2000. Quest’ultimo stabilisce
esplicitamente che in caso di fusione tra società esercenti
attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni
e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro
automobilistico relative ai veicoli compresi nell’atto di
fusione conservano la loro validità e il loro grado in favore
del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o
annotazione. I giudici della commissione regionale, pur
trovandosi in presenza di un’operazione societaria avvenuta
prima della riforma della norma, hanno ritenuto che quest’ultima
potesse avere portata retroattiva in quanto si è trattato
semplicemente di una novella legislativa con evidente carattere
interpretativo e non innovativo.
Giampaolo Piagnerelli, L’addizionale si versa una volta, in
Il Sole 24 Ore, 29/05/2006, pag. 28
Da Italia Oggi
Mutui, da considerare il valore del rogito
Mutui prima casa e assicurazioni la circolare n. 17 del 2006
attenua le conseguenze negative per i contribuenti dovute dai
precedenti chiarimenti dell’Agenzia delle entrate con la
circolare n. 15 dello scorso anno. Per la determinazione del
rapporto sugli interessi è necessario sempre fare riferimento ai
valori assoluti indicati nel rogito e nel contratto di mutuo, a
prescindere dal numero dei contraenti, mentre torna in gioco la
detrazione per le assicurazioni contratte direttamente dal
familiare a carico. Per coloro che lo scorso anno hanno avuto
comportamenti difformi, indispensabile fare ricorso alla
dichiarazione integrativa a favore per recuperare la parte di
detrazione non fruita. Nella recente circolare n. 17,
diversamente da precedenti indicazioni, l’Agenzia delle entrate
ha precisato che nel rapporto tra il costo di acquisizione
dell’immobile e il capitale dato in mutuo, il valore d’acquisto
deve essere sempre considerato in maniera complessiva, senza
procedere a eventuali suddivisioni.
Maurizio Tozzi, Mutui e assicurazioni, impatto soft,
in Italia Oggi, 29/05/2006, pag. 12
Catasto, il bar cambia categoria
Al via la riclassificazione degli immobili a destinazione
speciale con il rischio di un incremento delle rendite. Scorporo
per bar, ristoranti, edicole e altri immobili commerciali dal
gruppo catastale E se classificabili tra le categorie ordinarie.
E’ questo il contenuto della circolare 4 del 16 maggio 2006
della Direzione dell’Agenzia del territorio che sofferma
l’attenzione sul classamento delle unità immobiliari urbane
censibili nei gruppi speciali e particolare D ed E per adeguare
lo stesso al mutato quadro (normativo e concreto) di
riferimento. Il punto centrale della presa di posizione della
prassi è quello per cui gli immobili che fanno parte delle
categorie speciali sono di fatto un insieme di fabbricati in
stretto legame funzionale tra di loro e facenti parte di un
unico complesso a destinazione produttiva o commerciale. E’
opportuno segnalare come le mutate condizioni obbligano di fatto
ad una revisione delle regole contabili.
Norberto Villa, Bar e outlet preparano il trasloco, in Italia
Oggi, 29/05/2006, pag. 13
Utili sas non imputabili al nudo
proprietario
Imposizione limitata per i dividendi degli usufruttuari. Gli
utili realizzati da una sas si considerano direttamente
imputabili all’usufruttuario anche se la quota resta di
proprietà dell’accomandante. Allo stesso modo si trasferisce in
capo all’usufruttuario la responsabilità (in solido con il nudo
proprietario) per gli eventuali atti impositivi riguardanti la
società. Queste le conclusioni dell’amministrazione finanziaria
che con due distinte risoluzioni, la n. 61 e la n. 65 del 16
maggio 2006, si è pronunciata in merito a alcuni aspetti del
trattamento fiscale dell’usufrutto su quote di società di
persone e di capitali. In particolare, la risoluzione 65 ha
affrontato il caso di un socio, persona fisica non imprenditore,
di una srl che detiene a vario titolo il 35% delle quote. Più
precisamente il 15% è detenuto a titolo di piena proprietà e il
20% a titolo di nuda proprietà. Si trattava quindi di sapere se
la partecipazione potesse essere considerata o meno qualificata,
essendo diverso il regime impositivo dei dividendi originati da
una partecipazione qualificata rispetto a quelli relativi a una
partecipazione non qualificata.
Francesco Pau, Dividendi agevolati se qualificati, in Italia
Oggi, 29/05/2006, pag. 15