Da Il Sole 24 Ore
L’ipoteca fa successo tra i concessionari
Le iscrizioni ipotecarie effettuate nel periodo 2004-32005
da parte dei concessionari superano di molto quelle segnalate
per la sola agenzia delle Entrate. Ma i concessionari ci tengono
a precisare: la procedura è stata usata nel rispetto della legge
e con attenzione a non usare questa misura cautelare in modo
improprio. E’ quanto emerge da una prima ricognizione dei dati
forniti da alcuni concessionari (tra i più significativi tra
quelli operanti sul piano nazionale). Oggi, inoltre, per il
sistema della riscossione è una data importante, perché la nuova
concessionaria pubblica, Riscossione Spa, presenterà a Roma, in
una conferenza stampa, i contenuti del primo contratto
preliminare per la cessione di quote da parte degli attuali
esattori. L’appuntamento è di rilievo perché sarà possibile
comprendere come saranno valutate in concreto le aziende
concessionarie al momento della cessione da parte degli attuali
titolari privati.
Antonio Criscione, L’ipoteca piace ai concessionari, in
Il Sole 24 Ore, 3/05/2006, pag. 28
Studi, pubblicazione sul filo di lana
Gli studi di settore si avviano a completare la loro corsa
contro il tempo con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dei
decreti che danno il via libera ai 53 studi di settore (52
revisionati e uno nuovo) destinati a esordire con unico 2006 per
il periodo d’imposta 2005 e prorogano il monitoraggio per gli
studi relativi a molte categorie professionali. Un debutto che
sembrava difficile fino a qualche giorno fa ma che è divenuto
possibile grazie, prima, alla firma liberatoria del ministro
dell’Economia, Giulio tremonti, e ora alla pubblicazione entro
il termine del 2 maggio. Pubblicazione ritenuta certa da fonti
del ministero dell’economia anche se ieri sera il sommario della
GU non era ancora disponibile. Parte così una corsa contro il
tempo per i programmi di calcolo e i modelli, ma
dall’amministrazione arrivano segnali di ottimismo. Se anche
questo risultato verrà raggiunto si bloccherà la strada alle
richieste di proroghe dei versamenti senza maggiorazione.
Jean Marie Del Bo, Studi di settore, ultimo atto, in
Il Sole 24 Ore, 3/05/2006, pag. 29
Regime a scelta per l’allevamento dei cani
L’allevamento di cani ha natura di attività agricola anche
per le imposte dirette. Infatti, l’inserimento di tale categoria
di animali nel Dm 20 aprile 2006, comporta l’inclusione nel
reddito agrario anche dell’allevamento canino, in presenza di
impresa che possieda il terreno sufficiente a produrre almeno un
quarto del mangime necessario. L’attività cinotecnica era già
stata inquadrata, in generale, in agricoltura dalla legge 23
agosto 1993, n. 349. Il successivo decreto di attuazione 28
gennaio 1994 ha stabilito che l’attività di allevamento di cani
assume natura d’impresa quando l’allevamento abbia per oggetto
almeno cinque fattrici le quali annualmente producano non meno
di trenta cuccioli. L’attività di allevamento svolta dalle
persone fisiche, dalle società semplici ed enti non commerciali,
può rientrare nel reddito agrario se l’azienda dispone del
terreno sufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi
necessari, oppure nel reddito d’impresa, ma calcolato con
appositi coefficienti, se il terreno è insufficiente (regime
facoltativo). In assenza di terreno il reddito viene sempre
determinato in base alla differenza fra costi e ricavi.
Gian Paolo Tosoni, Per l’allevamento dei cani possibile
scelta tra due regimi, in Il Sole 24 Ore, 3/05/2006,
pag. 29
Da Italia Oggi
No al deposito Iva doganale
No al deposito Iva virtuale: per fruire del regime agevolato
è necessaria l’introduzione materiale dei beni nell’impianto.
Per utilizzare anche come depositi Iva i depositi doganali e
quelli fiscali occorre una preventiva comunicazione all’ufficio
delle Dogane territorialmente competente. Sono alcuni dei
chiarimenti forniti nella circolare n. 16/D del 28 aprile 2006
dell’Agenzia delle dogane. Le interessanti istruzioni che la
circolare fornisce , per quanto concerne il deposito Iva, sono
sta te condivise dall’Agenzia delle entrate. Viene precisato che
la possibilità di utilizzare un deposito doganale o fiscale
anche come deposito Iva va interpretata alla luce della
normativa di settore, per cui nei depositi accise potranno esser
custoditi soltanto beni soggetti ad accise. Quanto ai depositi
doganali, possono operare come deposito Iva solo quelli di tipo
A, C e D, mentre non è consentito per quelli di tipo B e F. Per
quelli di tipo E, poi, deve essere comprovata l’individuazione
dei locali idonei .In ogni caso, per utilizzare un deposito
doganale o fiscale anche come deposito Iva occorre una
preventiva comunicazione all’ufficio doganale che esercita la
vigilanza sull’impianto, nella quale si dovranno precisare le
modalità adottate per l’individuazione delle merci soggette a
regimi diversi e l’importo della cauzione prestata, anche per
l’Iva.
Franco Ricca, Stoppato il deposito Iva virtuale, in
Italia oggi, 3/05/2006, pag. 33
Cfc, tassazione per trasparenza sotto
accusa
A rischio la legislazione Cfc. La tassazione per trasparenza
delle controllate estere, così come prevista dalla legislazione
inglese, che poco si discosta da quella italiana, è stata
infatti messa sotto dura accusa dall’avocato generale della
Corte di giustizia delle Comunità europee, nelle proprie
conclusioni alla causa C-196/04 rese note ieri; l’avvocato
sottolinea che una simile legislazione non solo contrasta con la
libertà di stabilimento ma non trova giustificazione nemmeno di
fronte alla lotta all’evasione. Almeno fino a quando non
garantisce la prova contraria a quei contribuenti che non
intendono eludere o evadere. Così, dopo l’eutanasia che ha
colpito la disciplina delle Cfc per le società collegate mai
avviata,anche quella sulle società controllate è a forte
rischio; se le conclusioni dell’avvocatura generale troveranno
il conforto della decisione della Corte, come avviene nella
stragrande maggioranza dei casi, l’articolo 167 del Tuir sarà a
forte rischio.
Alessandro Felicioni, legislazione cfc a rischio eutanasia, in
Italia oggi, 3/05/2006, pag. 34
Rifiuti non pericolosi: dati in
contabilità
Tenuta semplificata dei registri di carico e scarico dei
rifiuti. I produttori di rifiuti non pericolosi potranno
limitarsi a integrare i registri Iva, le scritture ausiliarie di
magazzino e gli altri registri o scritture contabili con i dati
specifici riguardanti i rifiuti, rispettando la nuova tempistica
indicata dal codice ambientale (dieci giorni dalla produzione
dei rifiuti al posto dei sette prima previsti dal decreto
Ronchi). Gli altri soggetti potranno avvalersi invece dei nuovi
modelli per la tenuta dei registri, approvati con il nuovo
decreto del ministero dell’ambiente, firmato ieri in attuazione
degli articoli 190 e 195 del codice ambientale (dlgs n. 152/06),
insieme ad altri otto decreti che regolamentano più in dettaglio
il settore delle acque, i servizi idrici e l’attività di
monitoraggio della spesa ambientale. Un decreto, quello per la
tenuta dei registri di carico e scarico, che sostituisce a tutti
gli effetti il dm 148 del 1° aprile 1998. Per i piccoli
produttori artigiani che non hanno più di tre dipendenti
arriveranno norme e modelli ad hoc.
Silvana Saturno, Rifiuti senza registro, in Italia
oggi, 3/05/2006, pag. 37