Mercoledì 3 Maggio 2006

Da Il Sole 24 Ore

L’ipoteca fa successo tra i concessionari
Le iscrizioni ipotecarie effettuate nel periodo 2004-32005 da parte dei concessionari superano di molto quelle segnalate per la sola agenzia delle Entrate. Ma i concessionari ci tengono a precisare: la procedura è stata usata nel rispetto della legge e con attenzione a non usare questa misura cautelare in modo improprio. E’ quanto emerge da una prima ricognizione dei dati forniti da alcuni concessionari (tra i più significativi tra quelli operanti sul piano nazionale). Oggi, inoltre, per il sistema della riscossione è una data importante, perché la nuova concessionaria pubblica, Riscossione Spa, presenterà a Roma, in una conferenza stampa, i contenuti del primo contratto preliminare per la cessione di quote da parte degli attuali esattori. L’appuntamento è di rilievo perché sarà possibile comprendere come saranno valutate in concreto le aziende concessionarie al momento della cessione da parte degli attuali titolari privati.
Antonio Criscione, L’ipoteca piace ai concessionari, in Il Sole 24 Ore, 3/05/2006, pag. 28

Studi, pubblicazione sul filo di lana
Gli studi di settore si avviano a completare la loro corsa contro il tempo con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dei decreti che danno il via libera ai 53 studi di settore (52 revisionati e uno nuovo) destinati a esordire con unico 2006 per il periodo d’imposta 2005 e prorogano il monitoraggio per gli studi relativi a molte categorie professionali. Un debutto che sembrava difficile fino a qualche giorno fa ma che è divenuto possibile grazie, prima, alla firma liberatoria del ministro dell’Economia, Giulio tremonti, e ora alla pubblicazione entro il termine del 2 maggio. Pubblicazione ritenuta certa da fonti del ministero dell’economia anche se ieri sera il sommario della GU non era ancora disponibile. Parte così una corsa contro il tempo per i programmi di calcolo e i modelli, ma dall’amministrazione arrivano segnali di ottimismo. Se anche questo risultato verrà raggiunto si bloccherà la strada alle richieste di proroghe dei versamenti senza maggiorazione.
Jean Marie Del Bo, Studi di settore, ultimo atto, in Il Sole 24 Ore, 3/05/2006, pag. 29

Regime a scelta per l’allevamento dei cani
L’allevamento di cani ha natura di attività agricola anche per le imposte dirette. Infatti, l’inserimento di tale categoria di animali nel Dm 20 aprile 2006, comporta l’inclusione nel reddito agrario anche dell’allevamento canino, in presenza di impresa che possieda il terreno sufficiente a produrre almeno un quarto del mangime necessario. L’attività cinotecnica era già stata inquadrata, in generale, in agricoltura dalla legge 23 agosto 1993, n. 349. Il successivo decreto di attuazione 28 gennaio 1994 ha stabilito che l’attività di allevamento di cani assume natura d’impresa quando l’allevamento abbia per oggetto almeno cinque fattrici le quali annualmente producano non meno di trenta cuccioli. L’attività di allevamento svolta dalle persone fisiche, dalle società semplici ed enti non commerciali, può rientrare nel reddito agrario se l’azienda dispone del terreno sufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari, oppure nel reddito d’impresa, ma calcolato con appositi coefficienti, se il terreno è insufficiente (regime facoltativo). In assenza di terreno il reddito viene sempre determinato in base alla differenza fra costi e ricavi.
Gian Paolo Tosoni, Per l’allevamento dei cani possibile scelta tra due regimi, in Il Sole 24 Ore, 3/05/2006, pag. 29

Da Italia Oggi

No al deposito Iva doganale
No al deposito Iva virtuale: per fruire del regime agevolato è necessaria l’introduzione materiale dei beni nell’impianto. Per utilizzare anche come depositi Iva i depositi doganali e quelli fiscali occorre una preventiva comunicazione all’ufficio delle Dogane territorialmente competente. Sono alcuni dei chiarimenti forniti nella circolare n. 16/D del 28 aprile 2006 dell’Agenzia delle dogane. Le interessanti istruzioni che la circolare fornisce , per quanto concerne il deposito Iva, sono sta te condivise dall’Agenzia delle entrate. Viene precisato che la possibilità di utilizzare un deposito doganale o fiscale anche come deposito Iva va interpretata alla luce della normativa di settore, per cui nei depositi accise potranno esser custoditi soltanto beni soggetti ad accise. Quanto ai depositi doganali, possono operare come deposito Iva solo quelli di tipo A, C e D, mentre non è consentito per quelli di tipo B e F. Per quelli di tipo E, poi, deve essere comprovata l’individuazione dei locali idonei .In ogni caso, per utilizzare un deposito doganale o fiscale anche come deposito Iva occorre una preventiva comunicazione all’ufficio doganale che esercita la vigilanza sull’impianto, nella quale si dovranno precisare le modalità adottate per l’individuazione delle merci soggette a regimi diversi e l’importo della cauzione prestata, anche per l’Iva.
Franco Ricca, Stoppato il deposito Iva virtuale, in Italia oggi, 3/05/2006, pag. 33

Cfc, tassazione per trasparenza sotto accusa
A rischio la legislazione Cfc. La tassazione per trasparenza delle controllate estere, così come prevista dalla legislazione inglese, che poco si discosta da quella italiana, è stata infatti messa sotto dura accusa dall’avocato generale della Corte di giustizia delle Comunità europee, nelle proprie conclusioni alla causa C-196/04 rese note ieri; l’avvocato sottolinea che una simile legislazione non solo contrasta con la libertà di stabilimento ma non trova giustificazione nemmeno di fronte alla lotta all’evasione. Almeno fino a quando non garantisce la prova contraria a quei contribuenti che non intendono eludere o evadere. Così, dopo l’eutanasia che ha colpito la disciplina delle Cfc per le società collegate mai avviata,anche quella sulle società controllate è a forte rischio; se le conclusioni dell’avvocatura generale troveranno il conforto della decisione della Corte, come avviene nella stragrande maggioranza dei casi, l’articolo 167 del Tuir sarà a forte rischio.
Alessandro Felicioni, legislazione cfc a rischio eutanasia, in Italia oggi, 3/05/2006, pag. 34

Rifiuti non pericolosi: dati in contabilità
Tenuta semplificata dei registri di carico e scarico dei rifiuti. I produttori di rifiuti non pericolosi potranno limitarsi a integrare i registri Iva, le scritture ausiliarie di magazzino e gli altri registri o scritture contabili con i dati specifici riguardanti i rifiuti, rispettando la nuova tempistica indicata dal codice ambientale (dieci giorni dalla produzione dei rifiuti al posto dei sette prima previsti dal decreto Ronchi). Gli altri soggetti potranno avvalersi invece dei nuovi modelli per la tenuta dei registri, approvati con il nuovo decreto del ministero dell’ambiente, firmato ieri in attuazione degli articoli 190 e 195 del codice ambientale (dlgs n. 152/06), insieme ad altri otto decreti che regolamentano più in dettaglio il settore delle acque, i servizi idrici e l’attività di monitoraggio della spesa ambientale. Un decreto, quello per la tenuta dei registri di carico e scarico, che sostituisce a tutti gli effetti il dm 148 del 1° aprile 1998. Per i piccoli produttori artigiani che non hanno più di tre dipendenti arriveranno norme e modelli ad hoc.
Silvana Saturno, Rifiuti senza registro, in Italia oggi, 3/05/2006, pag. 37