Da Il Sole 24 Ore
Studi, annotazione a scelta dei
contribuenti
Il quadro delle disposizioni sugli studi di settore si va
completando. Approvati gli studi revisionati, con effetti sulle
aspettative di ricavo da parte del Fisco, sbarcati in GU i
modelli per la comunicazione dei dati sugli studi, manca solo il
tassello dei prospetti per le annotazioni separate sui quali si
concentrano le attenzioni degli operatori interessati. Le bozze
dei modelli danno spazio in più di un caso alla libertà di
scelta del contribuente e confermano che chi svolge una o più
attività in diverse unità di produzione o di vendita è tenuto a
compilare i modelli per l’annotazione separata. Con l’attività
di revisione degli studi, per i contribuenti multipunto,
generalmente, cade l’obbligo dell’annotazione separata, con la
conseguenza che trovano applicazione le regole ordinarie di
Gerico. Per i soggetti multiattività, l’obbligo dei modelli per
l’annotazione separata si ha quando i ricavi delle attività non
prevalenti è superiore al 20% dei ricavi complessivi. Occorre,
però, che per tutte le attività svolte dal contribuente
risultino applicabili gli studi di settore. Se tra le attività
esercitate sono ancora applicabili i parametri, c’è facoltà di
provvedere all’annotazione separata quando i ricavi delle
attività soggette ai parametri sono inferiori al 20% dei ricavi
complessivi.
Dario Deotto, Studi di settore divisi per scelta, in
Il Sole 24 Ore, 30/05/2006, pag. 27
Studi, adeguamento da valutare
Mancano, ormai, poco più di venti giorni alla prima scadenza
di Unico. Va ricordato che il contribuente non è obbligato ad
adeguarsi al volume dei ricavi che emerge dagli studi di
settore. Se può dimostrare che lo strumento non coglie il
particolare tipo di attività svolta oppure che ci sono
circostanze congiunturali che hanno impedito di realizzare il
volume di ricavi stimato, in alcuni casi addirittura tipizzati
nelle varie circolari dell’agenzia delle Entrate, può farlo
presente all’ufficio fiscale in sede di contraddittorio in fase
precontenziosa. Gli studi sono inquadrati tra gli accertamenti
analitici fondati su presunzioni semplici dotate dei requisiti
della gravità, di precisione e concordanza. Non è esclusa la
possibilità che in relazione allo stesso periodo d’imposta sia
reiterato l’accertamento anche a prescindere dall’emersione di
nuovi elementi. L’ammontare di ricavi stimato dagli studi di
settore può essere anche superato, ma solo se è dimostrabile,
nello stesso accertamento in rettifica del reddito, che ci sono
elementi di riscontro alla base di una convincente ricostruzione
dei ricavi, che smentisce la fondatezza dei valori stimati dagli
studi.
Giuseppe Carpentieri, L’adeguamento va ponderato, in
Il Sole 24 Ore, 30/05/2006, pag. 27
Tre opzioni per le frodi Iva Ue
E’ ormai sulla rampa di lancio a Bruxelles un nuovo piano
per combattere le frodi sull’Iva, che provocano un’emorragia di
fondi tra il 2 e il 10% del flusso di entrate fiscali
dell’Unione europea. Ovvero un’evasione globalmente stimata da
più pessimisti in almeno 60miliardi di euro l’anno, calcolando
gli importi sottratti a Bruxelles e alle casse di tutti i 25. Il
commissario europeo alla Fiscalità, Kovacs, presenterà domani
all’approvazione dell’intero Esecutivo Ue una comunicazione
sulle frodi fiscali, che sarà poi sottoposta all’esame Ecofin il
7 giugno. Tre le principali opzioni sul tappeto: la più drastica
prevede il passaggio al regime con pagamento dell’Iva nel Paese
di origine; la seconda l’adozione del sistema di riverse charge
che contempla il pagamento da parte del fornitore alla fine
della catena di scambi; la terza, infine, mette l’enfasi sulla
necessità di una cooperazione rafforzata tra i Paesi dell’Unione
europea, ma anche con le amministrazioni di Paesi terzi. Alla
fine appare plausibile che si possa orientare verso un sistema
di riverse charge in alcune categorie di prodotti, anche se
l’intesa tra i 25 non è da dare per scontata.
Enrico Brivio, Sulle frodi Iva opzione tripla, in Il
Sole 24 Ore, 30/05/2006, pag. 28
Definibile l’avviso-accertamento
La sostanza prevale sempre sulla forma. Se il Fisco denomina
avviso di liquidazione un atto che nella sostanza è un
accertamento, nel caso in cui venga contestato è ammessa la
definizione della lite pendente tramite condono. Lo ha stabilito
la Corte di cassazione, con la sentenza 10535 dell’8 maggio
2006. Per il giudice di legittimità, si può parlare di
liquidazione solo quando un atto si basa su valutazioni che
emergono ictu oculi dalla dichiarazione. Dunque, la
definizione dell’atto come avviso di liquidazione non vale a
escludere la sua natura di atto impositivo. Con questo atto, in
realtà, nei confronti del contribuente è stata fatta valere, per
la prima volta, una pretesa fiscale in base ai dati non
rilevabili direttamente dall’atto soggetto a registrazione. La
relativa controversia, quindi, è ammessa alla definizione
agevolata, in base all’articolo 16 della legge 289/2002.
Sergio Trovato, L’avviso trova la sanatoria, in Il
Sole 24 Ore, 30/05/2006, pag. 29
Da Italia Oggi
Rivalutazioni valide con i vecchi codici
La rivalutazione di partecipazioni e terreni effettuata
versando le imposte sostitutive con i vecchi codici tributo
produce pienamente i suoi effetti. Solo dalla effettiva
operatività della indicazione fornita dall’amministrazione
finanziaria sarà infatti necessario utilizzare i nuovi codici
contenuti nell’apposita risoluzione. Nel modello Unico 2006, è
infatti prevista anche l’ipotesi di effettuazione delle
procedure di rivalutazione nel corso del 2005 a fronte di una
previsione normativa che è entrata in vigore solo il 3/12/05. Vi
è da ritenere, infine, che la scadenza ultima sia quella del
30/6/06 anche per le partecipazioni oggetto di cessione nel
corso del 2005 per le quali, nel quadro Rt, si deve indicare
l’eventuale plusvalenza di cessione e liquidare il capital gain
entro i termini per il pagamento del saldo. Sono questi alcuni
aspetti che interessano i contribuenti persone fisiche alle
prese con le scadenze previste dalle disposizioni normative in
materia di versamento dell’Irpef e dell’imposta sostitutiva
dovuta in materia di rideterminazione del costo delle
partecipazioni non quotate e dei terreni
Duilio Liburdi, Rivalutazioni con i vecchi codici, in
Italia oggi, 30/05/2006, pag. 32
Meeting, due vie per le spese
Doppio binario per le spese di vitto e alloggio durante i
meeting. Se sostenute in favore del promoter sono spese di
pubblicità, se invece sono destinate ai clienti sono di
rappresentanza. Ne consegue la deducibilità integrale delle
spese sostenute per i primi, limitata a un terzo per i secondi.
Sono queste le conclusioni cui è pervenuto il comitato
consultivo per l’applicazione delle norme antielusive nel parere
n. 13 del 12 aprile 2006 in risposta a un interpelo previsto
dall’art. 21, comma 2, della legge n. 413/1991. In effetti, gli
agenti sono invitati ai meeting in veste di collaboratori
dell’impresa organizzatrice e sono coinvolti, quindi,
nell’attività di informazione e promozione dei prodotti
aziendali. Le visite dei clienti in azienda, invece, servono a
valorizzare l’immagine e il prestigio dell’impresa e sono
caratterizzate da gratuità. Il comitato non ritiene nel parere
in commento, tra l’altro, di discostarsi dalla posizione assunta
nella pronuncia n. 3/2005, sempre in tema di costi da meeting.
Sergio Mazzei, Meeting aziendali, le spese seguono un doppio
binario, in Italia oggi, 30/05/2006, pag. 32
Per la rettifica prove precise
Una rettifica induttiva Iva basata esclusivamente su alcuni
documenti extracontabili rinvenuti presso un fornitore, è
illegittima. Con queste conclusioni la sezione quattordicesima
della Ctr Lazio, nella sentenza 195/14/05 dell’1/3/2006
riformando completamente la decisione dei primi giudici che
avevano rigettato il ricorso, ha annullato la rettifica Iva
eseguita illegittimamente nei confronti del contribuente, perché
basata esclusivamente sul rinvenimento di alcune agende
riportanti delle cifre e dei nominativi in modo informe. Questa
rettifica della dichiarazione Iva 1994 era stata articolata
dalle Entrate sulla base di un verbale di constatazione della
GdF elevato presso un fornitore del ricorrente, e traeva
fondamento esclusivo sul ritrovamento di questi documenti
extracontabili che non potevano essere ritenuti, a parere del
contribuente, delle precise prove.
Benito Fuoco, Per la rettifica non basta l’agenda, in
Italia oggi, 30/05/2006, pag. 34