Martedì 30 Maggio 2006

Da Il Sole 24 Ore

Studi, annotazione a scelta dei contribuenti
Il quadro delle disposizioni sugli studi di settore si va completando. Approvati gli studi revisionati, con effetti sulle aspettative di ricavo da parte del Fisco, sbarcati in GU i modelli per la comunicazione dei dati sugli studi, manca solo il tassello dei prospetti per le annotazioni separate sui quali si concentrano le attenzioni degli operatori interessati. Le bozze dei modelli danno spazio in più di un caso alla libertà di scelta del contribuente e confermano che chi svolge una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita è tenuto a compilare i modelli per l’annotazione separata. Con l’attività di revisione degli studi, per i contribuenti multipunto, generalmente, cade l’obbligo dell’annotazione separata, con la conseguenza che trovano applicazione le regole ordinarie di Gerico. Per i soggetti multiattività, l’obbligo dei modelli per l’annotazione separata si ha quando i ricavi delle attività non prevalenti è superiore al 20% dei ricavi complessivi. Occorre, però, che per tutte le attività svolte dal contribuente risultino applicabili gli studi di settore. Se tra le attività esercitate sono ancora applicabili i parametri, c’è facoltà di provvedere all’annotazione separata quando i ricavi delle attività soggette ai parametri sono inferiori al 20% dei ricavi complessivi.
Dario Deotto, Studi di settore divisi per scelta, in Il Sole 24 Ore, 30/05/2006, pag. 27

Studi, adeguamento da valutare
Mancano, ormai, poco più di venti giorni alla prima scadenza di Unico. Va ricordato che il contribuente non è obbligato ad adeguarsi al volume dei ricavi che emerge dagli studi di settore. Se può dimostrare che lo strumento non coglie il particolare tipo di attività svolta oppure che ci sono circostanze congiunturali che hanno impedito di realizzare il volume di ricavi stimato, in alcuni casi addirittura tipizzati nelle varie circolari dell’agenzia delle Entrate, può farlo presente all’ufficio fiscale in sede di contraddittorio in fase precontenziosa. Gli studi sono inquadrati tra gli accertamenti analitici fondati su presunzioni semplici dotate dei requisiti della gravità, di precisione e concordanza. Non è esclusa la possibilità che in relazione allo stesso periodo d’imposta sia reiterato l’accertamento anche a prescindere dall’emersione di  nuovi elementi. L’ammontare di ricavi stimato dagli studi di settore può essere anche superato, ma solo se è dimostrabile, nello stesso accertamento in rettifica del reddito, che ci sono elementi di riscontro alla base di una convincente ricostruzione dei ricavi, che smentisce la fondatezza dei valori stimati dagli studi.
Giuseppe Carpentieri, L’adeguamento va ponderato, in Il Sole 24 Ore, 30/05/2006, pag. 27

Tre opzioni per le frodi Iva Ue
E’ ormai sulla rampa di lancio a Bruxelles un nuovo piano per combattere le frodi sull’Iva, che provocano un’emorragia di fondi tra il 2 e il 10% del flusso di entrate fiscali dell’Unione europea. Ovvero un’evasione globalmente stimata da più pessimisti in almeno 60miliardi di euro l’anno, calcolando gli importi sottratti a Bruxelles e alle casse di tutti i 25. Il commissario europeo alla Fiscalità, Kovacs, presenterà domani all’approvazione dell’intero Esecutivo Ue una comunicazione sulle frodi fiscali, che sarà poi sottoposta all’esame Ecofin il 7 giugno. Tre le principali opzioni sul tappeto: la più drastica prevede il passaggio al regime con pagamento dell’Iva nel Paese di origine; la seconda l’adozione del sistema di riverse charge che contempla il pagamento da parte del fornitore alla fine della catena di scambi; la terza, infine, mette l’enfasi sulla necessità di una cooperazione rafforzata tra i Paesi dell’Unione europea, ma anche con le amministrazioni di Paesi terzi. Alla fine appare plausibile che si possa orientare verso un sistema di riverse charge in alcune categorie di prodotti, anche se l’intesa tra i 25 non è da dare per scontata.
Enrico Brivio, Sulle frodi Iva opzione tripla, in Il Sole 24 Ore, 30/05/2006, pag. 28

Definibile l’avviso-accertamento
La sostanza prevale sempre sulla forma. Se il Fisco denomina avviso di liquidazione un atto che nella sostanza è un accertamento, nel caso in cui venga contestato è ammessa la definizione della lite pendente tramite condono. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 10535 dell’8 maggio 2006. Per il giudice di legittimità, si può parlare di liquidazione solo quando un atto si basa su valutazioni che emergono ictu oculi dalla dichiarazione. Dunque, la definizione dell’atto come avviso di liquidazione non vale a escludere la sua natura di atto impositivo. Con questo atto, in realtà, nei confronti del contribuente è stata fatta valere, per la prima volta, una pretesa fiscale in base ai dati non rilevabili direttamente dall’atto soggetto a registrazione. La relativa controversia, quindi, è ammessa alla definizione agevolata, in base all’articolo 16 della legge 289/2002.
Sergio Trovato, L’avviso trova la sanatoria, in Il Sole 24 Ore, 30/05/2006, pag. 29

Da Italia Oggi

Rivalutazioni valide con i vecchi codici
La rivalutazione di partecipazioni e terreni effettuata versando le imposte sostitutive con i vecchi codici tributo produce pienamente i suoi effetti. Solo dalla effettiva operatività della indicazione fornita dall’amministrazione finanziaria sarà infatti necessario utilizzare i nuovi codici contenuti nell’apposita risoluzione. Nel modello Unico 2006, è infatti prevista anche l’ipotesi di effettuazione delle procedure di rivalutazione nel corso del 2005 a fronte di una previsione normativa che è entrata in vigore solo il 3/12/05. Vi è da ritenere, infine, che la scadenza ultima sia quella del 30/6/06 anche per le partecipazioni oggetto di cessione nel corso del 2005 per le quali, nel quadro Rt, si deve indicare l’eventuale plusvalenza di cessione e liquidare il capital gain entro i termini per il pagamento del saldo. Sono questi alcuni aspetti che interessano i contribuenti persone fisiche alle prese con le scadenze previste dalle disposizioni normative in materia di versamento dell’Irpef e dell’imposta sostitutiva dovuta in materia di rideterminazione del costo delle partecipazioni non quotate e dei terreni
Duilio Liburdi, Rivalutazioni con i vecchi codici, in Italia oggi, 30/05/2006, pag. 32

Meeting, due vie per le spese
Doppio binario per le spese di vitto e alloggio durante i meeting. Se sostenute in favore del promoter sono spese di pubblicità, se invece sono destinate ai clienti sono di rappresentanza. Ne consegue la deducibilità integrale delle spese sostenute per i primi, limitata a un terzo per i secondi. Sono queste le conclusioni cui è pervenuto il comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive nel parere n. 13 del 12 aprile 2006 in risposta a un interpelo previsto dall’art. 21, comma 2, della legge n. 413/1991. In effetti, gli agenti sono invitati ai meeting in veste di collaboratori dell’impresa organizzatrice e sono coinvolti, quindi, nell’attività di informazione e promozione dei prodotti aziendali. Le visite dei clienti in azienda, invece, servono a valorizzare l’immagine e il prestigio dell’impresa e sono caratterizzate da gratuità. Il comitato non ritiene nel parere in commento, tra l’altro, di discostarsi dalla posizione assunta nella pronuncia n. 3/2005, sempre in tema di costi da meeting.
Sergio Mazzei, Meeting aziendali, le spese seguono un doppio binario, in Italia oggi, 30/05/2006, pag. 32

Per la rettifica prove precise
Una rettifica induttiva Iva basata esclusivamente su alcuni documenti extracontabili rinvenuti presso un fornitore, è illegittima. Con queste conclusioni la sezione quattordicesima della Ctr Lazio, nella sentenza 195/14/05 dell’1/3/2006 riformando completamente la decisione dei primi giudici che avevano rigettato il ricorso, ha annullato la rettifica Iva eseguita illegittimamente nei confronti del contribuente, perché basata esclusivamente sul rinvenimento di alcune agende riportanti delle cifre e dei nominativi in modo informe. Questa rettifica della dichiarazione Iva 1994 era stata articolata dalle Entrate sulla base di un verbale di constatazione della GdF elevato presso un fornitore del ricorrente, e traeva fondamento esclusivo sul ritrovamento di questi documenti extracontabili che non potevano essere ritenuti, a parere del contribuente, delle precise prove.
Benito Fuoco, Per la rettifica non basta l’agenda, in Italia oggi, 30/05/2006, pag. 34