Giovedì 4 Maggio 2006

Da Il Sole 24 Ore

Fisco salato per le imprese nel 2005
Fisco salato per le imprese nel 2005. Il conto  a fine dicembre si è chiuso con un attivo  a favore dello Stato per circa 8 miliardi tra Ires e Irap. In particolare l’imposta sulle società ha fatto segnare una crescita del 19,7%, mentre l’Irap versata dai soli soggetti privati (inclusi autonomi e professionisti) è aumentata del 10%. I dati del bollettino sulle entrate tributarie di dicembre 2005, predisposto dal Dipartimento per le politiche fiscali, conferma le indicazioni anticipate anche se cambia l’importo del gettito complessivo che nel 2005 si attesta a 360miliardi, con un incremento dello 0,1% sul 2004. Entrate in flessione per le imposte indirette. Calano fortemente i proventi del lotto (-37%, pari a quasi 5,4 miliardi), mentre Iva e registro mostrano andamenti positivi rispettivamente, con il 4,4 e il 7,5% in più rispetto al 2004.
Marco Mobili, Irap e Ires, un 2005 record, in Il Sole 24 Ore, 4/05/2006, pag. 21

Monitoraggi, possibile piena retroattività
I decreti di approvazione degli studi di settore revisionati nonché quello relativo la proroga del monitoraggio per i professionisti sono approdati i Gazzetta Ufficiale rispettando i termini previsti dalla legge che ha convertito il cosiddetto decreto agricoltura. L’esame del decreto riguardante le attività professionali per le quali il monitoraggio è stato ulteriormente accordato per il 2005 presenta però una novità sulla modulazione della retraoattività per i professionisti che potrebbe rivelarsi significativa. Il precedente decreto del ministero delle Finanze 24 marzo 2005 all’articolo 2 prevedeva la sterilizzazione delle risultanze dell’automatismo ai fini dell’accertamento, l’approvazione della versione definitiva dello studio di settore entro il 31 marzo 2006, così da rendersi applicabile per il periodo d’imposta 2005 nonché la sua retroattività sui periodi d’imposta precedenti. Nel febbraio scorso, successivamente alla decisione assunta al tavolo della Commissione degli esperti, era stata segnalata l’ipotesi di mitigare la retroattività con la possibile previsione di una sorta di clausola di salvaguardia, consistente nell’applicazione retroattiva della versione dello studio di settore a minore impatto tra le tre realizzate nel tempo. Il decreto pubblicato il 2 maggio 2006 porta con sé la sorpresa di non prevedere più la possibilità appena descritta. La norma prospetta un’applicazione secca della versione definitiva anche per i periodi d’imposta precedenti
Carlo Nocera, Monitoraggio pesante, in Il Sole 24 Ore, 4/05/2006, pag. 23

Ganasce fiscali senza pace
Le ganasce fiscali non hanno pace. Ancora una volta viene messo in discussione il giudice competente a decidere in caso di contestazione del provvedimento adottato dal concessionario della riscossione. La cosa strana è che è stato proprio il Consiglio di Stato, che fino a non più di qualche mese fa aveva affermato la giurisdizione del giudice ordinario a sollevare la questione di legittimità costituzionale delle norme che disciplinano il fermo amministrativo, con l’ordinanza 2032 del 16 aprile 2006. I giudici di palazzo Spada contestano la pronuncia delle Sezioni unite della Cassazione (ordinanza 2053 del 31 gennaio 2006) e della quarta e quinta sezione dello stesso Consiglio di Stato, sia per quanto concerne la qualificazione data al provvedimento di fermo che per l’attribuzione al giudice ordinario dell’impugnativa di questo provvedimento.
Sergio Trovato, Le ganasce fiscali alla Consulta per il giudice competente, in Il Sole 24 Ore, 4/05/2006, pag. 23

Da Italia Oggi

Rettifica del reddito possibile
L’ufficio delle imposte può rettificare il reddito di un’impresa commerciale tenendo conto della percentuale media di ricarico dei soli articoli più venduti. Tanto più, ha precisato la Corte di cassazione con la sentenza n. 9141 del 19 aprile 2006, se la società ha praticato degli sconti alla clientela superiori a quelli di solito concessi. In questi casi, dunque, non c’è nessuna violazione dell’articolo 39 del dpr n. 600/73 (accertamento fondato su indizi gravi, precisi e concordanti). E, soprattutto, il contribuente non può invocare la cosiddetta media aritmetica ponderata. E’ quanto avvenuto a un commerciante genovese che, dopo aver ricevuto una visita della Gdf in seguito alla quale gli erano stati notificati alcuni avvisi di rettifica ai fini Irpeg e Ilor, ne aveva chiesto l’annullamento al giudice tributario. I giudici di merito gli avevano dato torto. Così il contribuente ha presentato ricorso in Cassazione, anch’esso respinto. Infatti il collegio ha ritenuto infondata l’impugnazione e assolutamente conforme a diritto la sentenza di secondo grado nella parte in cui ha sostenuto la tesi del maggior imponibile, giustificato da dettagliate e documentate indagini di verificatori, eseguite su un campione significativo di quasi cento articoli maggiormente commerciati.
Debora Alberici, Rettifica del reddito, contano gli articoli più venduti, in Italia oggi, 4/05/2006, pag. 31

Valido l’avviso senza motivazione
L’avviso i liquidazione, emesso a seguito di attribuzione di rendita catastale, non dev’essere specificatamente motivato se al contribuente è stato già notificato l’atto di classamento e l’attribuzione di tale rendita. E’ quanto ha affermato la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 9145 del 19 aprile 2006, ha accolto il ricorso dell’amministrazione ed enunciato il principio di diritto secondo cui la necessità di specifica motivazione dell’avviso di liquidazione emesso ai sensi dell’articolo 12 del dl 14 marzo 1988, n. 70, a seguito di attribuzione della rendita catastale, non sussiste nei confronti dei contribuenti cui sia stato precedentemente notificato l’atto di classamento e attribuzione della rendita. La lite nasce da una dichiarazione di successione presentata da alcuni eredi che hanno chiesto di avvalersi, per i fabbricati con rendita non definitiva, dell’attribuzione da parte dell’ufficio tecnico erariale. Contro l’atto di attribuzione della rendita ha proposto ricorso uno solo degli eredi. Tutti, invece, hanno impugnato il successivo avviso di liquidazione perché privo di motivazione e perché non preceduto da accertamento.
Debora Alberici, Avvisi, non serve la motivazione, in Italia oggi, 4/05/2006, pag. 32

Scambi Intra-Ue, l’occhio dell’Agenzia
Nell’ambito dei controlli sugli scambi intracomunitari, all’agenzia delle entrate spetta anche il compito di constatare le violazioni amministrative degli obblighi statistici, di competenza dell’Istat. I funzionari che riscontrano le infrazioni di natura statistica, pertanto, dovranno formalizzarle in un processo verbale nel quale si dovrà evidenziare la possibilità del trasgressore di estinguere la violazione con il pagamento della sanzione ridotta, secondo quanto previsto dall’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel verbale si dovrà, inoltre, specificare il codice tributo 741T, intestato “multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative-oblazioni”, da utilizzare per il pagamento della sanzione ridotta mediante il modello f23. Sono le istruzioni che la direzione centrale accertamento dell’agenzia delle entrate ha impartito agli uffici con una nota di servizio diramata all’inizio dell’anno, accogliendo l’invito dell’Istat, che aveva rappresentato l’opportunità di uniformare, in questa materia, il comportamento degli organi interessati.
Sergio Alessi, Scambi intra-Ue, controlli allargati, in Italia oggi, 4/05/2006, pag. 32