Da Il Sole 24 Ore
Fisco salato per le imprese nel 2005
Fisco salato per le imprese nel 2005. Il conto a fine
dicembre si è chiuso con un attivo a favore dello Stato per
circa 8 miliardi tra Ires e Irap. In particolare l’imposta sulle
società ha fatto segnare una crescita del 19,7%, mentre l’Irap
versata dai soli soggetti privati (inclusi autonomi e
professionisti) è aumentata del 10%. I dati del bollettino sulle
entrate tributarie di dicembre 2005, predisposto dal
Dipartimento per le politiche fiscali, conferma le indicazioni
anticipate anche se cambia l’importo del gettito complessivo che
nel 2005 si attesta a 360miliardi, con un incremento dello 0,1%
sul 2004. Entrate in flessione per le imposte indirette. Calano
fortemente i proventi del lotto (-37%, pari a quasi 5,4
miliardi), mentre Iva e registro mostrano andamenti positivi
rispettivamente, con il 4,4 e il 7,5% in più rispetto al 2004.
Marco Mobili, Irap e Ires, un 2005 record, in Il Sole
24 Ore, 4/05/2006, pag. 21
Monitoraggi, possibile piena retroattività
I decreti di approvazione degli studi di settore revisionati
nonché quello relativo la proroga del monitoraggio per i
professionisti sono approdati i Gazzetta Ufficiale rispettando i
termini previsti dalla legge che ha convertito il cosiddetto
decreto agricoltura. L’esame del decreto riguardante le attività
professionali per le quali il monitoraggio è stato ulteriormente
accordato per il 2005 presenta però una novità sulla modulazione
della retraoattività per i professionisti che potrebbe rivelarsi
significativa. Il precedente decreto del ministero delle Finanze
24 marzo 2005 all’articolo 2 prevedeva la sterilizzazione delle
risultanze dell’automatismo ai fini dell’accertamento,
l’approvazione della versione definitiva dello studio di settore
entro il 31 marzo 2006, così da rendersi applicabile per il
periodo d’imposta 2005 nonché la sua retroattività sui periodi
d’imposta precedenti. Nel febbraio scorso, successivamente alla
decisione assunta al tavolo della Commissione degli esperti, era
stata segnalata l’ipotesi di mitigare la retroattività con la
possibile previsione di una sorta di clausola di salvaguardia,
consistente nell’applicazione retroattiva della versione dello
studio di settore a minore impatto tra le tre realizzate nel
tempo. Il decreto pubblicato il 2 maggio 2006 porta con sé la
sorpresa di non prevedere più la possibilità appena descritta.
La norma prospetta un’applicazione secca della versione
definitiva anche per i periodi d’imposta precedenti
Carlo Nocera, Monitoraggio pesante, in Il Sole 24 Ore,
4/05/2006, pag. 23
Ganasce fiscali senza pace
Le ganasce fiscali non hanno pace. Ancora una volta viene
messo in discussione il giudice competente a decidere in caso di
contestazione del provvedimento adottato dal concessionario
della riscossione. La cosa strana è che è stato proprio il
Consiglio di Stato, che fino a non più di qualche mese fa aveva
affermato la giurisdizione del giudice ordinario a sollevare la
questione di legittimità costituzionale delle norme che
disciplinano il fermo amministrativo, con l’ordinanza 2032 del
16 aprile 2006. I giudici di palazzo Spada contestano la
pronuncia delle Sezioni unite della Cassazione (ordinanza 2053
del 31 gennaio 2006) e della quarta e quinta sezione dello
stesso Consiglio di Stato, sia per quanto concerne la
qualificazione data al provvedimento di fermo che per
l’attribuzione al giudice ordinario dell’impugnativa di questo
provvedimento.
Sergio Trovato, Le ganasce fiscali alla Consulta per il
giudice competente, in Il Sole 24 Ore, 4/05/2006,
pag. 23
Da Italia Oggi
Rettifica del reddito possibile
L’ufficio delle imposte può rettificare il reddito di
un’impresa commerciale tenendo conto della percentuale media di
ricarico dei soli articoli più venduti. Tanto più, ha precisato
la Corte di cassazione con la sentenza n. 9141 del 19 aprile
2006, se la società ha praticato degli sconti alla clientela
superiori a quelli di solito concessi. In questi casi, dunque,
non c’è nessuna violazione dell’articolo 39 del dpr n. 600/73
(accertamento fondato su indizi gravi, precisi e concordanti).
E, soprattutto, il contribuente non può invocare la cosiddetta
media aritmetica ponderata. E’ quanto avvenuto a un commerciante
genovese che, dopo aver ricevuto una visita della Gdf in seguito
alla quale gli erano stati notificati alcuni avvisi di rettifica
ai fini Irpeg e Ilor, ne aveva chiesto l’annullamento al giudice
tributario. I giudici di merito gli avevano dato torto. Così il
contribuente ha presentato ricorso in Cassazione, anch’esso
respinto. Infatti il collegio ha ritenuto infondata
l’impugnazione e assolutamente conforme a diritto la sentenza di
secondo grado nella parte in cui ha sostenuto la tesi del
maggior imponibile, giustificato da dettagliate e documentate
indagini di verificatori, eseguite su un campione significativo
di quasi cento articoli maggiormente commerciati.
Debora Alberici, Rettifica del reddito, contano gli articoli
più venduti, in Italia oggi, 4/05/2006, pag. 31
Valido l’avviso senza motivazione
L’avviso i liquidazione, emesso a seguito di attribuzione di
rendita catastale, non dev’essere specificatamente motivato se
al contribuente è stato già notificato l’atto di classamento e
l’attribuzione di tale rendita. E’ quanto ha affermato la Corte
di cassazione che, con la sentenza n. 9145 del 19 aprile 2006,
ha accolto il ricorso dell’amministrazione ed enunciato il
principio di diritto secondo cui la necessità di specifica
motivazione dell’avviso di liquidazione emesso ai sensi
dell’articolo 12 del dl 14 marzo 1988, n. 70, a seguito di
attribuzione della rendita catastale, non sussiste nei confronti
dei contribuenti cui sia stato precedentemente notificato l’atto
di classamento e attribuzione della rendita. La lite nasce da
una dichiarazione di successione presentata da alcuni eredi che
hanno chiesto di avvalersi, per i fabbricati con rendita non
definitiva, dell’attribuzione da parte dell’ufficio tecnico
erariale. Contro l’atto di attribuzione della rendita ha
proposto ricorso uno solo degli eredi. Tutti, invece, hanno
impugnato il successivo avviso di liquidazione perché privo di
motivazione e perché non preceduto da accertamento.
Debora Alberici, Avvisi, non serve la motivazione, in
Italia oggi, 4/05/2006, pag. 32
Scambi Intra-Ue, l’occhio dell’Agenzia
Nell’ambito dei controlli sugli scambi intracomunitari,
all’agenzia delle entrate spetta anche il compito di constatare
le violazioni amministrative degli obblighi statistici, di
competenza dell’Istat. I funzionari che riscontrano le
infrazioni di natura statistica, pertanto, dovranno
formalizzarle in un processo verbale nel quale si dovrà
evidenziare la possibilità del trasgressore di estinguere la
violazione con il pagamento della sanzione ridotta, secondo
quanto previsto dall’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689. Nel verbale si dovrà, inoltre, specificare il codice
tributo 741T, intestato “multe inflitte dalle autorità
giudiziarie ed amministrative-oblazioni”, da utilizzare per il
pagamento della sanzione ridotta mediante il modello f23. Sono
le istruzioni che la direzione centrale accertamento
dell’agenzia delle entrate ha impartito agli uffici con una nota
di servizio diramata all’inizio dell’anno, accogliendo l’invito
dell’Istat, che aveva rappresentato l’opportunità di uniformare,
in questa materia, il comportamento degli organi interessati.
Sergio Alessi, Scambi intra-Ue, controlli allargati, in
Italia oggi, 4/05/2006, pag. 32