Lunedì 8 Maggio 2006

Da Il Sole 24 Ore

Antiriciclaggio, studi in dificoltà
La disciplina antiriciclaggio, in vigore dal 22 aprile, è vissuta in maniera problematica da avvocati, notai, dottori commercialisti, ragionieri, revisori contabili e consulenti del lavoro destinatari, sia pure con alcune differenze, dei nuovi obblighi di vigilanza. Almeno per due ordini di motivi: i costi aggiuntivi e l’aggravio di burocrazia legato alle procedure di identificazione dei clienti e l’archiviazione dei dati relativi alle operazioni eseguite, la logia investigativa cui le nuove regole sono ispirate e che mal si concilierebbe con la natura fiduciaria del rapporto tra professionista e assistito. Questa, in sintesi, la procedura cui i professionisti sono chiamati. Quando scatta l’obbligo. 1) Tutte le volte che il cliente effettua operazioni di importo superiore a 12.500 euro; 2) se si instaura un rapporto professionale tra l’operatore e il cliente; 3) se l’importo di 12.500 euro è supertao con operazioni frazionate, sia in denaro sia con la movimentazione di beni. Come avviene la registrazione. 1) Si utilizza un archivio cartaceo, informatico o esterno; 2) l’annotazione va effettuata entro 30 giorni dal ricevimento dell’incarico da parte del cliente; 3) se che compie l’operazione è già cliente , l’operatore deve procedere alla registrazione entro il termine di 30 giorni dall’operazione. Come avviene la segnalazione. 1) Ogni operazione sospetta va comunicata all’Uic; 2) E’ necessario valutare le caratteristiche, l’entità e la natura dell’operazione richiesta dal cliente; 3) quando l’operatore ritiene che denaro e beni provengano da operazioni sospette.
M. Bellinazzo – M.C. De Cesari, L’antiriciclaggio spiazza gli studi, in Il Sole 24 Ore, 8/05/2006, pag. 29

Nuova veste per le collaborazioni
I tre milioni di estratti conto in arrivo daranno al popolo dei collaboratori la misura del loro gruzzolo contributivo in vista della pensione. Nel frattempo sulla nuova veste delle collaborazioni a progetto si chiariscono, in particolare per aziende e professionisti datori di lavoro, una serie di passaggi importanti: dall’orario di lavoro ai ruoli ammessi e preclusi al collaboratore a progetto. Costanti passi in avanti che consentono di superare, lentamente, molte anomalie. La questione delle tutele, o meglio della mancanza delle tutele, per i lavoratori parasubordinati è uno dei problemi attorno ai quali si è ragionato per avversare questo tipo di lavoro: solo dal 1995 con la legge 335 si è cominciato a pensare un sistema di protezione per questi lavoratori. Ciò nonostante la diversità fra la qualità e quantità di tutele per i lavoratori dipendenti resta, anche oggi, uno dei maggiori problemi ai quali necessita dare soluzione se si è dell’avviso che tale sistema di lavoro debba trovare completa e sicura collocazione nel sistema italiano.
A. Casotti – M.R.Gheido, Nuova veste per tre milioni di progetti, in Il Sole 24 Ore, 8/05/2006, pag. 32

Pubblicità, l’Agenzia limita gli sconti
Le spese di pubblicità sono deducibili dall’impresa in un unico esercizio o in quote costanti in cinque esercizi (articolo 108, comma 2, Tuir) ma sempre nel rispetto del principio di derivazione del reddito imponibile. Così si è espressa l’Agenzia secondo cui laddove, sulla base di corrette valutazioni di ordine civilistico, spese di pubblicità ricorrenti siano state imputate al conto economico, le stesse sono deducibili integralmente nel periodo, senza possibilità di rinvio mediante variazioni fiscali in aumento. Analogamente, nel caso di capitalizzazione di spese considerate di carattere pluriennale e successivo ammortamento delle stesse, le spese sono deducibili in quote costanti in cinque esercizi; non è consentita l’immediata deduzione con variazione fiscale diminutiva. L’agenzia delle Entrate ha affermato il principio di derivazione del reddito d’impresa dalle risultanze del bilancio negando la possibilità di rateizzare spese imputate interamente al conto economico dell’esercizio di sostenimento ovvero di dedurre in unico esercizio una spesa capitalizzata.
E. Francese – L. Miele, Pubblicità a binario unico, in Il Sole 24 Ore, 8/05/2006, pag. 34

Studi, i dubbi del monitoraggio
Gli studi di settore in monitoraggio congelano, ancora per un altro anno, la possibilità per il Fisco di utilizzare il responso di congruità di Gerico all’interno di un avviso di accertamento. Del tutto uguale, per lo meno sul piano normativo, è la situazione nei riguardi dei contribuenti assoggettati a uno degli studi di settore tuttora applicabili in versione sperimentale)ne sopravvivono sei, per il 2005, tutti relativi ad attività professionali). In entrambi i casi, nei confronti di chi risulterà non congruo all’interno di Unico 2006, il Fisco vedrà resuscitare con effetto retroattivo i proprio poteri di accertamento in base a Gerico, non appena sarà in futuro approvata la versione definitiva del software previsto per lo specifico settore (rispettando, ovviamente, ove prevista, la regola dello scostamento per almeno due anni su tre).
Luigi Lovecchio, Studi di settore, i nodi del monitoraggio, in Il Sole 24 Ore, 8/05/2006, pag. 35

Da Italia Oggi

Bilanci ok anche senza congruità
Il ritardo nell’approvazione degli studi di  ha comportato una sostanziale incertezza per le aziende alle prese con la chiusura dei bilanci 2005. Almeno le società di capitali si sono trovate ad approvare i conti dello scorso anno senza nulla sapere circa la congruità dei loro ricavi e del loro reddito rispetto a quanto richiesto dagli studi. Ciò ha comportato l’imputazione delle imposte di competenza che in caso di necessità di adeguamento non coincideranno con quelle effettivamente dovute. Il problema non è di poco e non ha lasciato molte alternative. In base all’articolo 1, comma 409 della legge 311/2004 gli studi di settore possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento anche nei confronti delle società di capitali. In precedenza l’accertamento nei confronti dei soggetti tenuti alla contabilità ordinaria per obbligo, poteva avvenire solo successivamente alla dichiarazione di inattendibilità delle scritture contabili. Dal 2004, anche dopo i chiarimenti intervenuti con la circolare 10/2005, l’accertamento sulla base dei parametri si applica anche nei confronti delle società di capitali in forza della cosiddetta regola del 2 su 3. Ciò comporta che l’accertamento può essere emesso se in almeno due periodi di imposta sui tre considerati si evidenziano incongruità dei ricavi.
Norberto Villa, Approvazione bilanci senza la congruità  , in Italia Oggi, 08/05/2006,  pag. 7

Acquisti Ue, Iva italiana
Associazioni ed enti non commerciali equiparati alle imprese: quando effettuano acquisti di beni in altri paesi comunitari devono pagare l’Iva in Italia, osservando adempimenti differenti a seconda che, accanto all’attività istituzionale, svolgano oppure no anche un’attività commerciale. Questo è quanto emerge dalle disposizioni del dl n. 331/93, concernente il regime Iva transitorio degli scambi intracomunitari, che contiene specifiche previsioni per gli enti non profit. E’ opportuno ricordare che il microsistema transitorio di tassazione degli scambi intracomunitari è stato introdotto, nel 1993, in considerazione dell’abolizione delle frontiere interne che consentivano la riscossione dell’Iva sulle importazioni delle merci. Infatti, dovendosi temporaneamente mantenere, a causa dell’assenza delle condizioni per realizzare l’obiettivo della tassazione nel paese di destinazione, almeno nei rapporti tra le imprese, si è dovuto trovare un sistema sostitutivo della riscossione doganale, per cui è stato codificato un nuovo presupposto per l’applicazione dell’Iva: l’acquisto intracomunitario. In tal modo gli scambi di beni tra imprese di paesi membri diversi continuano a pagare l’Iva nel paese di arrivo.
Franco Ricca, Acquisti nell’Ue, l’Iva resta italiana, in Italia oggi, 8/05/2006, pag. 14

Interessi di mora, regole chiare
Regole fiscali chiare e meno problemi contabili per le imprese dopo la riforma del Tuir che ha innovato la disciplina fiscale degli interessi di mora. Chi applica correttamente le regole stabilite dai principi contabili per l’iscrizione in bilancio di tale posta non sarà più penalizzato in sede di calcolo delle imposte. Anche se il comportamento da adottare in sede di bilancio deve essere attentamente valutato. E’ questo il risultato conseguente alla nuova previsione di tassazione degli interessi di mora in base al principio di cassa (il loro assoggettamento scatta solo dal momento dell’avvenuto incasso) che consente di iscrivere in bilancio gli stessi avendo unicamente a riguardo alle regole civilistiche, senza doversi preoccupare che il trattamento così riservato possa avere effetti tributari sconvenienti.
F. Cornaggia , Prospetto per gli interessi di mora, in Italia oggi, 8/05/2006, pag. 20