Da Il Sole 24 Ore
Antiriciclaggio, studi in dificoltà
La disciplina antiriciclaggio, in vigore dal 22 aprile, è
vissuta in maniera problematica da avvocati, notai, dottori
commercialisti, ragionieri, revisori contabili e consulenti del
lavoro destinatari, sia pure con alcune differenze, dei nuovi
obblighi di vigilanza. Almeno per due ordini di motivi: i costi
aggiuntivi e l’aggravio di burocrazia legato alle procedure di
identificazione dei clienti e l’archiviazione dei dati relativi
alle operazioni eseguite, la logia investigativa cui le nuove
regole sono ispirate e che mal si concilierebbe con la natura
fiduciaria del rapporto tra professionista e assistito. Questa,
in sintesi, la procedura cui i professionisti sono chiamati.
Quando scatta l’obbligo. 1) Tutte le volte che il cliente
effettua operazioni di importo superiore a 12.500 euro; 2) se si
instaura un rapporto professionale tra l’operatore e il cliente;
3) se l’importo di 12.500 euro è supertao con operazioni
frazionate, sia in denaro sia con la movimentazione di beni.
Come avviene la registrazione. 1) Si utilizza un archivio
cartaceo, informatico o esterno; 2) l’annotazione va effettuata
entro 30 giorni dal ricevimento dell’incarico da parte del
cliente; 3) se che compie l’operazione è già cliente ,
l’operatore deve procedere alla registrazione entro il termine
di 30 giorni dall’operazione. Come avviene la segnalazione.
1) Ogni operazione sospetta va comunicata all’Uic; 2) E’
necessario valutare le caratteristiche, l’entità e la natura
dell’operazione richiesta dal cliente; 3) quando l’operatore
ritiene che denaro e beni provengano da operazioni sospette.
M. Bellinazzo – M.C. De Cesari, L’antiriciclaggio spiazza gli
studi, in Il Sole 24 Ore, 8/05/2006, pag. 29
Nuova veste per le collaborazioni
I tre milioni di estratti conto in arrivo daranno al popolo
dei collaboratori la misura del loro gruzzolo contributivo in
vista della pensione. Nel frattempo sulla nuova veste delle
collaborazioni a progetto si chiariscono, in particolare per
aziende e professionisti datori di lavoro, una serie di passaggi
importanti: dall’orario di lavoro ai ruoli ammessi e preclusi al
collaboratore a progetto. Costanti passi in avanti che
consentono di superare, lentamente, molte anomalie. La questione
delle tutele, o meglio della mancanza delle tutele, per i
lavoratori parasubordinati è uno dei problemi attorno ai quali
si è ragionato per avversare questo tipo di lavoro: solo dal
1995 con la legge 335 si è cominciato a pensare un sistema di
protezione per questi lavoratori. Ciò nonostante la diversità
fra la qualità e quantità di tutele per i lavoratori dipendenti
resta, anche oggi, uno dei maggiori problemi ai quali necessita
dare soluzione se si è dell’avviso che tale sistema di lavoro
debba trovare completa e sicura collocazione nel sistema
italiano.
A. Casotti – M.R.Gheido, Nuova veste per tre milioni di
progetti, in Il Sole 24 Ore, 8/05/2006, pag. 32
Pubblicità, l’Agenzia limita gli sconti
Le spese di pubblicità sono deducibili dall’impresa in un
unico esercizio o in quote costanti in cinque esercizi (articolo
108, comma 2, Tuir) ma sempre nel rispetto del principio di
derivazione del reddito imponibile. Così si è espressa l’Agenzia
secondo cui laddove, sulla base di corrette valutazioni di
ordine civilistico, spese di pubblicità ricorrenti siano state
imputate al conto economico, le stesse sono deducibili
integralmente nel periodo, senza possibilità di rinvio mediante
variazioni fiscali in aumento. Analogamente, nel caso di
capitalizzazione di spese considerate di carattere pluriennale e
successivo ammortamento delle stesse, le spese sono deducibili
in quote costanti in cinque esercizi; non è consentita
l’immediata deduzione con variazione fiscale diminutiva.
L’agenzia delle Entrate ha affermato il principio di derivazione
del reddito d’impresa dalle risultanze del bilancio negando la
possibilità di rateizzare spese imputate interamente al conto
economico dell’esercizio di sostenimento ovvero di dedurre in
unico esercizio una spesa capitalizzata.
E. Francese – L. Miele, Pubblicità a binario unico, in
Il Sole 24 Ore, 8/05/2006, pag. 34
Studi, i dubbi del monitoraggio
Gli studi di settore in monitoraggio congelano, ancora per
un altro anno, la possibilità per il Fisco di utilizzare il
responso di congruità di Gerico all’interno di un avviso di
accertamento. Del tutto uguale, per lo meno sul piano normativo,
è la situazione nei riguardi dei contribuenti assoggettati a uno
degli studi di settore tuttora applicabili in versione
sperimentale)ne sopravvivono sei, per il 2005, tutti relativi ad
attività professionali). In entrambi i casi, nei confronti di
chi risulterà non congruo all’interno di Unico 2006, il Fisco
vedrà resuscitare con effetto retroattivo i proprio poteri di
accertamento in base a Gerico, non appena sarà in futuro
approvata la versione definitiva del software previsto per lo
specifico settore (rispettando, ovviamente, ove prevista, la
regola dello scostamento per almeno due anni su tre).
Luigi Lovecchio, Studi di settore, i nodi del monitoraggio, in
Il Sole 24 Ore, 8/05/2006, pag. 35
Da Italia Oggi
Bilanci ok anche senza congruità
Il ritardo nell’approvazione degli studi di ha comportato
una sostanziale incertezza per le aziende alle prese con la
chiusura dei bilanci 2005. Almeno le società di capitali si sono
trovate ad approvare i conti dello scorso anno senza nulla
sapere circa la congruità dei loro ricavi e del loro reddito
rispetto a quanto richiesto dagli studi. Ciò ha comportato
l’imputazione delle imposte di competenza che in caso di
necessità di adeguamento non coincideranno con quelle
effettivamente dovute. Il problema non è di poco e non ha
lasciato molte alternative. In base all’articolo 1, comma 409
della legge 311/2004 gli studi di settore possono essere
utilizzati ai fini dell’accertamento anche nei confronti delle
società di capitali. In precedenza l’accertamento nei confronti
dei soggetti tenuti alla contabilità ordinaria per obbligo,
poteva avvenire solo successivamente alla dichiarazione di
inattendibilità delle scritture contabili. Dal 2004, anche dopo
i chiarimenti intervenuti con la circolare 10/2005,
l’accertamento sulla base dei parametri si applica anche nei
confronti delle società di capitali in forza della cosiddetta
regola del 2 su 3. Ciò comporta che l’accertamento può essere
emesso se in almeno due periodi di imposta sui tre considerati
si evidenziano incongruità dei ricavi.
Norberto Villa, Approvazione bilanci senza la congruità
, in Italia Oggi, 08/05/2006, pag. 7
Acquisti Ue, Iva italiana
Associazioni ed enti non commerciali equiparati alle
imprese: quando effettuano acquisti di beni in altri paesi
comunitari devono pagare l’Iva in Italia, osservando adempimenti
differenti a seconda che, accanto all’attività istituzionale,
svolgano oppure no anche un’attività commerciale. Questo è
quanto emerge dalle disposizioni del dl n. 331/93, concernente
il regime Iva transitorio degli scambi intracomunitari, che
contiene specifiche previsioni per gli enti non profit. E’
opportuno ricordare che il microsistema transitorio di
tassazione degli scambi intracomunitari è stato introdotto, nel
1993, in considerazione dell’abolizione delle frontiere interne
che consentivano la riscossione dell’Iva sulle importazioni
delle merci. Infatti, dovendosi temporaneamente mantenere, a
causa dell’assenza delle condizioni per realizzare l’obiettivo
della tassazione nel paese di destinazione, almeno nei rapporti
tra le imprese, si è dovuto trovare un sistema sostitutivo della
riscossione doganale, per cui è stato codificato un nuovo
presupposto per l’applicazione dell’Iva: l’acquisto
intracomunitario. In tal modo gli scambi di beni tra imprese di
paesi membri diversi continuano a pagare l’Iva nel paese di
arrivo.
Franco Ricca, Acquisti nell’Ue, l’Iva resta italiana, in
Italia oggi, 8/05/2006, pag. 14
Interessi di mora, regole chiare
Regole fiscali chiare e meno problemi contabili per le
imprese dopo la riforma del Tuir che ha innovato la disciplina
fiscale degli interessi di mora. Chi applica correttamente le
regole stabilite dai principi contabili per l’iscrizione in
bilancio di tale posta non sarà più penalizzato in sede di
calcolo delle imposte. Anche se il comportamento da adottare in
sede di bilancio deve essere attentamente valutato. E’ questo il
risultato conseguente alla nuova previsione di tassazione degli
interessi di mora in base al principio di cassa (il loro
assoggettamento scatta solo dal momento dell’avvenuto incasso)
che consente di iscrivere in bilancio gli stessi avendo
unicamente a riguardo alle regole civilistiche, senza doversi
preoccupare che il trattamento così riservato possa avere
effetti tributari sconvenienti.
F. Cornaggia , Prospetto per gli interessi di mora, in
Italia oggi, 8/05/2006, pag. 20