Martedì 9 Maggio 2006

Da Il Sole 24 Ore

Immobiliari, gli affitti perdono il forfait
Gli affitti di immobili civili perdono la sottrazione forfetaria del 15%, sostituita dalla deduzione delle spese di manutenzione ordinaria entro il 15% del canone. Il nuovo metodo, oltre a un generale aggravio impositivo, comporta complessità amministrative che rendono meno conveniente l’intestazione societaria degli immobili. La penalizzazione, introdotta dal decreto legge 203/05 per le società immobiliari di gestione, trova spazio nel modello Unico 2006. E’ opportuno ricordare che le regole fiscali per le società immobiliari cambiano a seconda della tipologia del fabbricato posseduto. Per gli immobili strumentali per natura la tassazione, anche dopo le novità della Finanziaria, avviene sulla base di regole ordinarie. Lo stesso per gli immobili merce, che formano oggetto della normale attività di acquisto o costruzione per la vendita. Per i fabbricati diversi da quelli citati, in sostanza tutti gli immobili abitativi patrimonializzati, occorre invece dichiarare il maggiore tra la rendita catastale rivalutata e l’intero ammontare del canone maturato , deducendo solo le spese sostenute per la manutenzione ordinaria, cioè per interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici. La deduzione è ammessa nel tetto massimo del 15% del canone.
Luca Gaiani, Immobiliari al caro interessi, in Il Sole 24 Ore, 9/05/2006, pag. 25

Recesso del socio, adempimenti in dubbio
Il correttivo Ires ha chiarito la natura del reddito da recesso del socio di società di persone. Restano però dubbi sulla situazione degli adempimenti, in particolare quando si opta per la tassazione ordinaria o quando il socio detiene perdite riportate a nuovo dagli anni precedenti. Ormai è chiaro che con l’introduzione dell’articolo 20 bis del tuir, il reddito del socio recedente non può essere considerato reddito di capitale, anche se per la sua determinazione si fa riferimento a una norma dei redditi da capitale, l’articolo 47, comma 7 del Tuir. La citazione di questa norma serve solo a quantificare l’imponibile che una volta determinato affluisce tra i redditi di partecipazione. Così prescrive l’articolo 20-bis del tuir, ma si deve notare che il reddito da partecipazione non è una vera e propria categoria, bensì una modalità per tassare per trasparenza redditi che stanno a monte di quello partecipativo. Nel caso sotto esame questi redditi a monte sono d’impresa. A questa conclusione arriva la circolare delle Entrate 6/E/06 che chiarisce come trattandosi di reddito di impresa per il socio recedente si deve applicare il criterio di competenza e non quello di cassa. A questo punto è chiaro sia come si determina il reddito, sia come lo si qualifica, ma meno chiaro è il percorso in dichiarazione.
Paolo Meneghetti, Il recesso del socio trascina le perdite, in Il Sole 24 Ore, 9/05/2006, pag. 25

In detraibilità dell’Iva sempre coperta
Norme antielusive a importazione diretta. L’ordinamento italiano, a quanto pare, non è mai rimasto senza adeguata copertura legislativa quanto a indetraibilità dell’Iva. Anche prima dell’entrata in vigore dell’articolo 37-bis del Dpr 600, secondo la Corte di cassazione, esistevano censure espresse alle operazioni seguite in forma solo apparentemente corretta. Continua, dunque, il trend giurisprudenziale innovativo che tende a riconoscere la diretta applicabilità in Italia di direttive comunitarie, seppure a svantaggio del singolo. Dopo le clamorose sentenze sul dividend washing ancora due assesti interpretativi dell’Alto collegio di cui senz’altro si riparlerà. Nell’ordinamento comunitario, e quindi anche nel nostro, deve considerarsi vigente il principio di indetraibilità dell’Iva assolta in corrispondenza di comportamenti abusivi. Premessa l’esistenza di tale divieto europeo anche prima della riforma del 1997, al giudice nazionale non resta che verificare, nel concreto, il carattere elusivo delle varie operazioni di volta in volta contestate dal Fisco.
Beatrice Dalia, L’elusione blocca la detrazione Iva, in Il Sole 24 Ore, 9/05/2006, pag. 25

Da Italia Oggi

Il processo fiscale apre al rito penale
La sentenza penale favorevole al contribuente, pur non costituendo una prova dei fatti materiali controversi, può fornire, in sede tributaria, elementi e indizi utili ai fini del giudizio. Con queste motivazioni, la sezione 36 della Commissione regionale del Lazio, nella sentenza 2/36/06 depositata il 1° marzo 2006, riformando completamente la decisione dei giudici di primo grado che avevano respinto il ricorso, ha precisato quali siano le disposizioni, in tema di efficacia del giudicato esterno, da osservare nel contenzioso tributario. I giudici di appello hanno ritenuto di dover prendere atto del provvedimento penale favorevole al ricorrente già depositato in primo grado, e da cui, il primo consenso avrebbe potuto acquisire gli elementi probatori, che, di fatto, scagionano completamente il contribuente. In pratica il divieto della prova testimoniale nel processo tributario e presunzioni fiscali non idonee a supportare una pronuncia penale rendono autonomi i due procedimenti. Tuttavia quando i fatti materiali dibattuti nel procedimento di assoluzione penale coincidono con quelli dell’accertamento tributario, le prove acquisite in quella sede assumono rilevanza determinante nel giudizio tributario.
Benito Fuoco, Il processo fiscale si allarga, in Italia oggi, 9/05/2006, pag. 33

L’iter procedurale resta senza condono
Niente condono sulle liti concernenti l’iter procedurale. Infatti, se l’iscrizione a ruolo dell’Iva dev’essere necessariamente preceduta dall’avviso di accertamento non è questione risolvibile con definizione agevolata. E’ quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 8601 del 12 aprile 2006, ha escluso categoricamente l’applicabilità, in questi casi, dell’articolo 16 della legge n. 289 del 2002. Si trattava di determinare se l’iscrizione a ruolo dell’imposta, dovuta sulla base di una dichiarazione presentata dal contribuente, dovesse essere preceduta dall’avviso di accertamento. A fare da bussola, ovviamente, è stato l’articolo 16, che, secondo i giudici della quinta sezione, richiede alcuni requisiti imprescindibili. Infatti, per la chiusura delle liti fiscali oltre a dover essere parte l’amministrazione finanziaria e a dover essere pendente la controversia è necessario che oggetto della lite siano avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazioni delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione.
Debora Alberici, L’iter senza condono, in Italia oggi, 9/05/2006, pag. 34

Coop, la doppia attività taglia il bonus
Cooperative a  doppio scambio mutualistico senza pace. Le agevolazioni loro spettanti sul lavoro non sono fruibili interamente. E questo perché la doppia attività ne condiziona la detassazione della quota Irap. E ove possibile, sarà necessaria l’applicazione pro quota, sulla base dei diversi costi sostenuti. Con la risposta a un’istanza di interpello, l’Agenzia delle entrate, direzione regionale dell’Emilia Romagna, fiscalità delle imprese e finanziaria, protocollo 909-8804/2006 ha chiarito che l’applicazione delle agevolazioni spettanti alle cooperative miste, in questo caso di lavoro e servizi, deve essere determinata in funzione del rapporto tra l’entità delle retribuzioni corrisposte ai soci ed il totale degli altri costi.
Fabrizio G. Poggiani, Coop, la multi-attività taglia il bonus, in Italia oggi, 9/05/2006, pag. 36