Da Il Sole 24 Ore
Immobiliari, gli affitti perdono il
forfait
Gli affitti di immobili civili perdono la sottrazione
forfetaria del 15%, sostituita dalla deduzione delle spese di
manutenzione ordinaria entro il 15% del canone. Il nuovo metodo,
oltre a un generale aggravio impositivo, comporta complessità
amministrative che rendono meno conveniente l’intestazione
societaria degli immobili. La penalizzazione, introdotta dal
decreto legge 203/05 per le società immobiliari di gestione,
trova spazio nel modello Unico 2006. E’ opportuno ricordare che
le regole fiscali per le società immobiliari cambiano a seconda
della tipologia del fabbricato posseduto. Per gli immobili
strumentali per natura la tassazione, anche dopo le novità della
Finanziaria, avviene sulla base di regole ordinarie. Lo stesso
per gli immobili merce, che formano oggetto della normale
attività di acquisto o costruzione per la vendita. Per i
fabbricati diversi da quelli citati, in sostanza tutti gli
immobili abitativi patrimonializzati, occorre invece dichiarare
il maggiore tra la rendita catastale rivalutata e l’intero
ammontare del canone maturato , deducendo solo le spese
sostenute per la manutenzione ordinaria, cioè per interventi che
riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione
delle finiture degli edifici e quelle necessarie a mantenere in
efficienza gli impianti tecnologici. La deduzione è ammessa nel
tetto massimo del 15% del canone.
Luca Gaiani, Immobiliari al caro interessi, in Il Sole
24 Ore, 9/05/2006, pag. 25
Recesso del socio, adempimenti in dubbio
Il correttivo Ires ha chiarito la natura del reddito da
recesso del socio di società di persone. Restano però dubbi
sulla situazione degli adempimenti, in particolare quando si
opta per la tassazione ordinaria o quando il socio detiene
perdite riportate a nuovo dagli anni precedenti. Ormai è chiaro
che con l’introduzione dell’articolo 20 bis del tuir, il reddito
del socio recedente non può essere considerato reddito di
capitale, anche se per la sua determinazione si fa riferimento a
una norma dei redditi da capitale, l’articolo 47, comma 7 del
Tuir. La citazione di questa norma serve solo a quantificare
l’imponibile che una volta determinato affluisce tra i redditi
di partecipazione. Così prescrive l’articolo 20-bis del tuir, ma
si deve notare che il reddito da partecipazione non è una vera e
propria categoria, bensì una modalità per tassare per
trasparenza redditi che stanno a monte di quello partecipativo.
Nel caso sotto esame questi redditi a monte sono d’impresa. A
questa conclusione arriva la circolare delle Entrate 6/E/06 che
chiarisce come trattandosi di reddito di impresa per il socio
recedente si deve applicare il criterio di competenza e non
quello di cassa. A questo punto è chiaro sia come si determina
il reddito, sia come lo si qualifica, ma meno chiaro è il
percorso in dichiarazione.
Paolo Meneghetti, Il recesso del socio trascina le perdite, in
Il Sole 24 Ore, 9/05/2006, pag. 25
In detraibilità dell’Iva sempre coperta
Norme antielusive a importazione diretta. L’ordinamento
italiano, a quanto pare, non è mai rimasto senza adeguata
copertura legislativa quanto a indetraibilità dell’Iva. Anche
prima dell’entrata in vigore dell’articolo 37-bis del Dpr 600,
secondo la Corte di cassazione, esistevano censure espresse alle
operazioni seguite in forma solo apparentemente corretta.
Continua, dunque, il trend giurisprudenziale innovativo che
tende a riconoscere la diretta applicabilità in Italia di
direttive comunitarie, seppure a svantaggio del singolo. Dopo le
clamorose sentenze sul dividend washing ancora due assesti
interpretativi dell’Alto collegio di cui senz’altro si
riparlerà. Nell’ordinamento comunitario, e quindi anche nel
nostro, deve considerarsi vigente il principio di indetraibilità
dell’Iva assolta in corrispondenza di comportamenti abusivi.
Premessa l’esistenza di tale divieto europeo anche prima della
riforma del 1997, al giudice nazionale non resta che verificare,
nel concreto, il carattere elusivo delle varie operazioni di
volta in volta contestate dal Fisco.
Beatrice Dalia, L’elusione blocca la detrazione Iva, in
Il Sole 24 Ore, 9/05/2006, pag. 25
Da Italia Oggi
Il processo fiscale apre al rito penale
La sentenza penale favorevole al contribuente, pur non
costituendo una prova dei fatti materiali controversi, può
fornire, in sede tributaria, elementi e indizi utili ai fini del
giudizio. Con queste motivazioni, la sezione 36 della
Commissione regionale del Lazio, nella sentenza 2/36/06
depositata il 1° marzo 2006, riformando completamente la
decisione dei giudici di primo grado che avevano respinto il
ricorso, ha precisato quali siano le disposizioni, in tema di
efficacia del giudicato esterno, da osservare nel contenzioso
tributario. I giudici di appello hanno ritenuto di dover
prendere atto del provvedimento penale favorevole al ricorrente
già depositato in primo grado, e da cui, il primo consenso
avrebbe potuto acquisire gli elementi probatori, che, di fatto,
scagionano completamente il contribuente. In pratica il divieto
della prova testimoniale nel processo tributario e presunzioni
fiscali non idonee a supportare una pronuncia penale rendono
autonomi i due procedimenti. Tuttavia quando i fatti materiali
dibattuti nel procedimento di assoluzione penale coincidono con
quelli dell’accertamento tributario, le prove acquisite in
quella sede assumono rilevanza determinante nel giudizio
tributario.
Benito Fuoco, Il processo fiscale si allarga, in
Italia oggi, 9/05/2006, pag. 33
L’iter procedurale resta senza condono
Niente condono sulle liti concernenti l’iter procedurale.
Infatti, se l’iscrizione a ruolo dell’Iva dev’essere
necessariamente preceduta dall’avviso di accertamento non è
questione risolvibile con definizione agevolata. E’ quanto
affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 8601
del 12 aprile 2006, ha escluso categoricamente l’applicabilità,
in questi casi, dell’articolo 16 della legge n. 289 del 2002. Si
trattava di determinare se l’iscrizione a ruolo dell’imposta,
dovuta sulla base di una dichiarazione presentata dal
contribuente, dovesse essere preceduta dall’avviso di
accertamento. A fare da bussola, ovviamente, è stato l’articolo
16, che, secondo i giudici della quinta sezione, richiede alcuni
requisiti imprescindibili. Infatti, per la chiusura delle liti
fiscali oltre a dover essere parte l’amministrazione finanziaria
e a dover essere pendente la controversia è necessario che
oggetto della lite siano avvisi di accertamento, provvedimenti
di irrogazioni delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione.
Debora Alberici, L’iter senza condono, in Italia oggi,
9/05/2006, pag. 34
Coop, la doppia attività taglia il bonus
Cooperative a doppio scambio mutualistico senza pace. Le
agevolazioni loro spettanti sul lavoro non sono fruibili
interamente. E questo perché la doppia attività ne condiziona la
detassazione della quota Irap. E ove possibile, sarà necessaria
l’applicazione pro quota, sulla base dei diversi costi
sostenuti. Con la risposta a un’istanza di interpello, l’Agenzia
delle entrate, direzione regionale dell’Emilia Romagna,
fiscalità delle imprese e finanziaria, protocollo 909-8804/2006
ha chiarito che l’applicazione delle agevolazioni spettanti alle
cooperative miste, in questo caso di lavoro e servizi, deve
essere determinata in funzione del rapporto tra l’entità delle
retribuzioni corrisposte ai soci ed il totale degli altri costi.
Fabrizio G. Poggiani, Coop, la multi-attività taglia il
bonus, in Italia oggi, 9/05/2006, pag. 36