Da Il Sole 24 Ore
Iva, boom di partite Iva senza
dichiarazione
Otto milioni. Tanti sono i contribuenti con partita Iva in
Italia, ovvero l’esercito più numeroso in Europa. E, quindi,
l’appuntamento con le scadenze Iva è tra i più importanti per i
contribuenti. Anche se una buona fetta dei titolari di partita
Iva non presenta la dichiarazione. Secondo stime
dell’amministrazione finanziaria sono, infatti, circa 4,7
milioni coloro che fanno la denuncia ai fini fiscali. La
quantità dei contribuenti che non presenta la dichiarazione non
va intesa automaticamente come indice di evasione, visto che
ampio è il numero dei soggetti che non sono tenuti alla
presentazione della denuncia. In gran parte si tratta della
numerosa schiera delle professioni mediche e degli imprenditori
agricoli. C’è, inoltre, un numero di contribuenti – non
elevatissimo, dato che fonti dell’amministrazione fiscale
parlano di circa 200mila soggetti – titolari di partita Iva che,
per avendo cessato le attività, non hanno chiuso la partita con
il Fisco. Anche il numero dei soggetti esenti, a un primo
calcolo, risulta più o meno pari alla differenza tra partite Iva
e dichiarazioni.
Antonio Criscione, Nell’Iva il boom delle partite mute,
in Il Sole 24 Ore, 1/03/2006, pag. 23
Immobiliarie, Iva indetraibile
Nessun rimborso Iva per una società di compravendita immobiliare
che acquista immobili strumentali per natura, se questi sono
destinati alla rivendita. Lo ha stabilito la Corte di
Cassazione, sezione tributaria, che ha respinto il ricorso di un
contribuente (sentenza n. 3518). Per la Corte, l’acquisto di un
complesso immobiliare destinato a essere rivenduto costituisce
oggetto dell’attività e non strumento della medesima: non si può
ottenere, quindi, il rimborso dell’Iva assolta utilizzando il
presupposto previsto dall’articolo 30, comma 3, lettera c) del
Dpr 633/72. Secondo la Cassazione ciò che conta, per stabilire
se un bene è strumentale o meno, è la correlazione, necessaria,
tra l’attività esercitata (compravendita di immobili) e il bene
stesso, in quanto la destinazione meramente provvisoria del bene
acquistato alla locazione non può costituire attività di
impresa, essendo la rivendita del bene l’effettiva finalità
dell’acquisto. La sentenza pone qualche dubbio, dove afferma che
in base alla giurisprudenza costante il diritto di detrazione
presuppone, l’inerenza del bene acquistato all’attività
imprenditoriale, inerenza che deve essere intesa come
strumentalità del suddetto bene. Parrebbe, quindi, che secondo
la Corte, in mancanza di strumentalità non possa essere
esercitata la detrazione. Questa affermazione è sicuramente
contraria al principio comunitario della neutralità dell’Iva.
Renato Portale, Per le immobiliari Iva non detraibile, in
Il Sole 24 Ore, 1/03/2006, pag. 24
Costi esteri, ravvedimento o
integrativa
Solo il ravvedimento operoso o, comunque, la presentazione di
una dichiarazione integrativa permetterà di sanare eventuali
violazioni relative alle operazioni black list. E’, infatti,
ormai sfumata la possibilità di una sanatoria relativa alle
operazioni, non indicate in dichiarazione, in base all’articolo
110, commi 10 e 11, del Tuir. Nella risoluzione n. 12/2006
l’agenzia delle Entrate ha però precisato che l’omessa o
parziale indicazione delle operazioni effettuate con operatori a
fiscalità privilegiata può essere sanata solo quando non sono
iniziati accessi, ispezioni o verifiche. Altrimenti l’ufficio
procederà al recupero a tassazione dei costi non separatamente
indicati in dichiarazione. L’Agenzia ha confermato che, nel caso
di regolarizzazione con integrativa, la sanzione va da 258 a
2.065 euro, in base all’articolo 8 del decreto legislativo
471/97. In questo caso, sarà l’ufficio a irrogare la sanzione al
contribuente. Con il ravvedimento operoso, invece, sarà il
contribuente a corrispondere direttamente la sanzione ridotta a
un quinto. L’articolo 2, comma 8 del Dpr 322/98 prevede che la
dichiarazione possa essere rettificata per correggere errori od
omissioni entro i termini di decadenza dell’azione di
accertamento con applicazione di sanzioni. La norma non
distingue se si tratta di situazioni favorevoli al contribuente
o meno. Non è previsto, inoltre, che l’accesso degli organi del
Fisco risulti ostativo alla rettifica.
Dario Deotto, Costi esteri, rimedi ridotti, in Il
Sole 24 Ore, 1/03/2006, pag. 24
Da Italia Oggi
Tassazione di distretto, da giugno al
via
I distretti produttivi targati Finanziaria 2006 si danno
appuntamento all’inizio dell’estate. E’ fissata per quel periodo
la partenza sperimentale dei nuovi meccanismo, in materia
fiscale, finanziaria e amministrativa, messi in cantiere dal
ministro dell’economia Giulio Tremonti, all’interno dell’ultima
manovra. In particolare la sperimentazione riguarderà non più di
dieci distretti pilota che verranno scelti all’interno dei 50 di
maggiori dimensioni attualmente meglio disposti a metabolizzare
semplificazioni. La commissione deputata ad attuare sul punto la
Finanziaria, guidata dall’economista Marco Fortis, verrà
ufficializzata nell’arco di una decina di giorni e comincerà a
occuparsi dell’attuazione della normativa. A cominciare dal
Fisco, con le opportunità introdotte in tema di tassazione di
distretto, dalla semplificazione delle procedure amministrative,
dove spicca la possibilità per le imprese di intrattenere
rapporti con la p.a. per il tramite del distretto, e dalle
novità finanziarie, anche qui con una semplificazione relativa
alla cartolarizzazione dei crediti concessi dalle banche alle
imprese.
Stefano Sansonetti, Da giugno la tassazione di distretto, in
Italia Oggi, 1/03/2006, pag. 29
Il condono perdona tutti
Il condono perdona tutti. Infatti oltre a estinguere
l’obbligazione tributaria del contribuente estingue anche quella
del fideiussore che non dovrà più soprattasse e sanzioni. Lo ha
affermato la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 3613
del 20 febbraio 2006, ha bocciato la decisione della commissione
tributaria regionale e accolto il ricorso del contribuente. La
vicenda prende le mosse da un avviso di mora notificato
all’amministratore di una società fallita con il quale gli era
stato intimato il pagamento di oltre 88 milioni delle vecchie
lire per sopratasse in relazione a imposte non pagate negli anni
precedenti. Così il contribuente aveva impugnato l’avviso e nel
frattempo la società aveva aderito al condono. La commissione
tributaria provinciale ha respinto il ricorso sostenendo che gli
effetti del condono non si estendono al soggetto solidalmente
responsabile del tardivo versamento delle imposte. Nello stesso
senso si è pronunciata la commissione regionale.
L’amministratore, convinto delle sue ragioni, ha presentato
ricorso in Cassazione e non ha sbagliato.
Debora Alberici, Il condono fiscale perdona tutti, in
Italia Oggi, 1/03/2006, pag. 32
Rottami, riverse charge fino al
31/12/2009
Sulle cessioni di rottami e materiali di recupero si potrà
continuare ad applicare l’Iva con il meccanismo di inversione
contabile (riverse charge) fino al 31 dicembre 2009, salvo che
anteriormente a tale data non entri in vigore una speciale
disciplina comunitaria per il settore. Il via libera del
consiglio europeo è arrivato con la decisione 2006/126 del 14
febbraio 2006, pubblicata nella GUUE del 22 febbraio scorso. Il
provvedimento ha effetto dal 1° gennaio 2006 e riguarda, oltre
all’Italia, i Paesi Bassi e la Spagna, per i quali la precedente
autorizzazione ad applicare misure derogatorie per evitare
l’evasione dell’Iva nel settore del riciclaggio dei materiali di
scarto è scaduta il 31 dicembre 2005. Per quanto riguarda il
nostro paese, l’autorizzazione concerne le disposizioni
dell’articolo 74, commi 7 e 8, del dpr 633/72, secondo cui per
le cessioni di rottami ferrosi e non, di determinati materiali
di recupero e di determinati semilavorati di metalli non
ferrosi, al pagamento dell’imposta è tenuto il cessionario
soggetto passivo nel territorio dello stato. Il meccanismo del
riverse charge, che ha sostituito il precedente regime di
sospensione dell’imposta, si applica anche in fase di
importazione, ai sensi dell’art. 70, sesto comma, del predetto
decreto del presidente delle Repubblica.
Franco Ricca, Rottami, Iva speciale al 31/12/09, in
Italia Oggi, 1/03/2006, pag. 39
Liti fiscali, compenso per la mancata
notifica
Se il ricorso viene depositato in commissione tributaria ma non
viene notificato all’ufficio finanziario esso non è
giuridicamente inesistente bensì inammissibile e, quindi, tale
censura deve pur sempre essere dichiarata dal giudice. Di
conseguenza, quindi, spetterà all’Organo giudicante un compenso
aggiuntivo giacchè è chiamato comunque a definire un ricorso
mediante l’emissione di un atto giurisdizionale. Spetterà
inoltre tale compenso aggiuntivo anche in presenza di un ricorso
allorquando il contribuente provveda a inoltrare il ricorso
all’ufficio finanziario ma non effettui poi il deposito presso
la segreteria della commissione tributaria. Sono le conclusioni
cui perviene il Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria con la risoluzione n. 2 del 31/1/2006 sulla spettanza
o meno del compenso aggiuntivo per i decreti di inammissibilità
del ricorso ex art. 27 del dlgs 546/92. Le stesse si pongono in
contrasto con quanto ha avuto modo di stabilire la Suprema corte
di cassazione e appaiono non appaganti o non esaustive se messe
a confronto con le vigenti norme che regolano il processo
tributario.
A. Felicioni – G. Ripa, Ricorsi inammissibili con compenso, in
Italia Oggi, 1/03/2006, pag. 40