Mercoledì 1 Marzo 2006

Da Il Sole 24 Ore

Iva, boom di partite Iva senza dichiarazione
Otto milioni. Tanti sono i contribuenti con partita Iva in Italia, ovvero l’esercito più numeroso in Europa. E, quindi, l’appuntamento con le scadenze Iva è tra i più importanti per i contribuenti. Anche se una buona fetta dei titolari di partita Iva non presenta la dichiarazione. Secondo stime dell’amministrazione finanziaria sono, infatti, circa 4,7 milioni coloro che fanno la denuncia ai fini fiscali. La quantità dei contribuenti che non presenta la dichiarazione non va intesa automaticamente come indice di evasione, visto che ampio è il numero dei soggetti che non sono tenuti alla presentazione della denuncia. In gran parte si tratta della numerosa schiera delle professioni mediche  e degli imprenditori agricoli. C’è, inoltre, un numero di contribuenti – non elevatissimo, dato che fonti dell’amministrazione fiscale parlano di circa 200mila soggetti – titolari di partita Iva che, per avendo cessato le attività, non hanno chiuso la partita con il Fisco. Anche il numero dei soggetti esenti, a un primo calcolo, risulta più o meno pari alla differenza tra partite Iva e dichiarazioni.
Antonio Criscione, Nell’Iva il boom delle partite mute, in Il Sole 24 Ore, 1/03/2006, pag. 23

Immobiliarie, Iva indetraibile
Nessun rimborso Iva per una società di compravendita immobiliare che acquista immobili strumentali per natura, se questi sono destinati alla rivendita. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione tributaria, che ha respinto il ricorso di un contribuente (sentenza n. 3518). Per la Corte, l’acquisto di un complesso immobiliare destinato a essere rivenduto costituisce oggetto dell’attività e non strumento della medesima: non si può ottenere, quindi, il rimborso dell’Iva assolta utilizzando il presupposto previsto dall’articolo 30, comma 3, lettera c)  del Dpr 633/72. Secondo la Cassazione ciò che conta, per stabilire se un bene è strumentale o meno, è la correlazione, necessaria, tra l’attività esercitata (compravendita di immobili) e il bene stesso, in quanto la destinazione meramente provvisoria del bene acquistato alla locazione non può costituire attività di impresa, essendo la rivendita del bene l’effettiva finalità dell’acquisto. La sentenza pone qualche dubbio, dove afferma che in base alla giurisprudenza costante il diritto di detrazione presuppone, l’inerenza del bene acquistato all’attività imprenditoriale, inerenza che deve essere intesa come strumentalità del suddetto bene. Parrebbe, quindi, che secondo la Corte, in mancanza di strumentalità non possa essere esercitata la detrazione. Questa affermazione è sicuramente contraria al principio comunitario della neutralità dell’Iva.
Renato Portale, Per le immobiliari Iva non detraibile, in Il Sole 24 Ore, 1/03/2006, pag. 24

Costi esteri, ravvedimento o integrativa
Solo il ravvedimento operoso o, comunque, la presentazione di una dichiarazione integrativa permetterà di sanare eventuali violazioni relative alle operazioni black list. E’, infatti, ormai sfumata la possibilità di una sanatoria relativa alle operazioni, non indicate in dichiarazione, in base all’articolo 110, commi 10 e 11, del Tuir. Nella risoluzione n. 12/2006 l’agenzia delle Entrate ha però precisato che l’omessa o parziale indicazione delle operazioni effettuate con operatori a fiscalità privilegiata può essere sanata solo quando non sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche. Altrimenti l’ufficio procederà al recupero a tassazione dei costi non separatamente indicati in dichiarazione. L’Agenzia ha confermato che, nel caso di regolarizzazione con integrativa, la sanzione va da 258 a 2.065 euro, in base all’articolo 8 del decreto legislativo 471/97. In questo caso, sarà l’ufficio a irrogare la sanzione al contribuente. Con il ravvedimento operoso, invece, sarà il contribuente a corrispondere direttamente la sanzione ridotta a un quinto. L’articolo 2, comma 8 del Dpr 322/98 prevede che la dichiarazione possa essere rettificata per correggere errori od omissioni entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento con applicazione di sanzioni. La norma non distingue se si tratta di situazioni favorevoli al contribuente o meno. Non è previsto, inoltre, che l’accesso degli organi del Fisco risulti ostativo alla rettifica.
Dario Deotto, Costi esteri, rimedi ridotti, in Il Sole 24 Ore, 1/03/2006, pag. 24

Da Italia Oggi

Tassazione di distretto, da giugno al via
I distretti produttivi targati Finanziaria 2006 si danno appuntamento all’inizio dell’estate. E’ fissata per quel periodo la partenza sperimentale dei nuovi meccanismo, in materia fiscale, finanziaria e amministrativa, messi in cantiere dal ministro dell’economia Giulio Tremonti, all’interno dell’ultima manovra. In particolare la sperimentazione riguarderà non più di dieci distretti pilota che verranno scelti all’interno dei 50 di maggiori dimensioni attualmente meglio disposti a metabolizzare semplificazioni. La commissione deputata ad attuare sul punto la Finanziaria, guidata dall’economista Marco Fortis, verrà ufficializzata nell’arco di una decina di giorni e comincerà a occuparsi dell’attuazione della normativa. A cominciare dal Fisco, con le opportunità introdotte in tema di tassazione di distretto, dalla semplificazione delle procedure amministrative, dove spicca la possibilità per le imprese di intrattenere rapporti con la p.a. per il tramite del distretto, e dalle novità finanziarie, anche qui con una semplificazione relativa alla cartolarizzazione dei crediti concessi dalle banche alle imprese.
Stefano Sansonetti, Da giugno la tassazione di distretto, in Italia Oggi, 1/03/2006, pag. 29

Il condono perdona tutti
Il condono perdona tutti. Infatti oltre a estinguere l’obbligazione tributaria del contribuente estingue anche quella del fideiussore che non dovrà più soprattasse e sanzioni. Lo ha affermato la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 3613 del 20 febbraio 2006, ha bocciato la decisione della commissione tributaria regionale e accolto il ricorso del contribuente. La vicenda prende le mosse da un avviso di mora notificato all’amministratore di una società fallita con il quale gli era stato intimato il pagamento di oltre 88 milioni delle vecchie lire per sopratasse in relazione a imposte non pagate negli anni precedenti. Così il contribuente aveva impugnato l’avviso e nel frattempo la società aveva aderito al condono. La commissione tributaria provinciale ha respinto il ricorso sostenendo che gli effetti del condono non si estendono al soggetto solidalmente responsabile del tardivo versamento delle imposte. Nello stesso senso si è pronunciata la commissione regionale. L’amministratore, convinto delle sue ragioni, ha presentato ricorso in Cassazione e non ha sbagliato.
Debora Alberici, Il condono fiscale perdona tutti, in Italia Oggi, 1/03/2006, pag. 32

Rottami, riverse charge fino al 31/12/2009
Sulle cessioni di rottami e materiali di recupero si potrà continuare ad applicare l’Iva con il meccanismo di inversione contabile (riverse charge) fino al 31 dicembre 2009, salvo che anteriormente a tale data non entri in vigore una speciale disciplina comunitaria per il settore. Il via libera del consiglio europeo è arrivato con la decisione 2006/126 del 14 febbraio 2006, pubblicata nella GUUE del 22 febbraio scorso. Il provvedimento ha effetto dal 1° gennaio 2006 e riguarda, oltre all’Italia, i Paesi Bassi e la Spagna, per i quali la precedente autorizzazione ad applicare misure derogatorie per evitare l’evasione dell’Iva nel settore del riciclaggio dei materiali di scarto è scaduta il 31 dicembre 2005. Per quanto riguarda il nostro paese, l’autorizzazione concerne le disposizioni dell’articolo 74, commi 7 e 8, del dpr 633/72, secondo cui per le cessioni di rottami ferrosi e non, di determinati materiali di recupero e di determinati semilavorati di metalli non ferrosi, al pagamento dell’imposta è tenuto il cessionario soggetto passivo nel territorio dello stato. Il meccanismo del riverse charge, che ha sostituito il precedente regime di sospensione dell’imposta, si applica anche in fase di importazione, ai sensi dell’art. 70, sesto comma, del predetto decreto del presidente delle Repubblica.
Franco Ricca, Rottami, Iva speciale al 31/12/09, in Italia Oggi, 1/03/2006, pag. 39

Liti fiscali, compenso per la mancata notifica
Se il ricorso viene depositato in commissione tributaria ma non viene notificato all’ufficio finanziario esso non è giuridicamente inesistente bensì inammissibile e, quindi, tale censura deve pur sempre essere dichiarata dal giudice. Di conseguenza, quindi, spetterà all’Organo giudicante un compenso aggiuntivo giacchè è chiamato comunque a definire un ricorso mediante l’emissione di un atto giurisdizionale. Spetterà inoltre tale compenso aggiuntivo anche in presenza di un ricorso allorquando il contribuente provveda a inoltrare il ricorso all’ufficio finanziario ma non effettui poi il deposito presso la segreteria della commissione tributaria. Sono le conclusioni cui perviene il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria con la risoluzione n. 2 del 31/1/2006 sulla spettanza o meno del compenso aggiuntivo per i decreti di inammissibilità del ricorso ex art. 27 del dlgs 546/92. Le stesse si pongono in contrasto con quanto ha avuto modo di stabilire la Suprema corte di cassazione e appaiono non appaganti o non esaustive se messe a confronto con le vigenti norme che regolano il processo tributario.
A. Felicioni – G. Ripa, Ricorsi inammissibili con compenso, in Italia Oggi, 1/03/2006, pag. 40