Venerdì 10 Marzo 2006

Da Il Sole 24 Ore

Corte Ue, sotto tiro Iva e condoni
E’ ormai a rischio a Lussemburgo non solo la legittimità dell’Irap, ma anche quella dei condoni varati dal Governo italiano nel 2002, e poi prorogati nel 2003. E’ stato infatti da poco depositato alla Corte di giustizia europea, e protocollato con il numero C-132/06, il ricorso della Commissione Ue contro l’Italia, sui provvedimenti di sanatoria varati on la legge finanziaria 2003. Nel deferimento l’ufficio legale dell’Esecutivo comunitario esprime la convinzione che, rinunciando all’accertamento di operazioni imponibili effettuate nei periodi di imposta dal 1997 al 2001, il Governo italiano abbia infranto gli obblighi previsti dalla sesta direttiva Iva. La Commissione ribadisce l’accusa di fondo che aveva avanzato nel corso di tutta la procedura d’infrazione, avviata con una lettera di messa in mora il 16 dicembre 2003. Gli esperti comunitari sono convinti che la rinuncia preventiva, indiscriminata e generalizzata, dell’Erario italiano all’attività di accertamento, insita nei condoni del 2002, vada ben oltre i margini di manovra lasciati agli Stati nell’organizzazione delle attività di riscossione. E che da questa inadempienza discendano anche gravi distorsioni della concorrenza, dal momento che soggetti economici che hanno effettuato le spesse operazioni in diversi Paesi sono stati trattati in modo diverso.
Enrico Brivio, Su Iva e condoni deciderà la Corte Ue, in Il Sole 24 Ore, 10/03/2006, pag. 25

Esoneri, per ogni tributo limiti diversi
Una giungla di numeri che fanno confondere chi deve pagare tasse e contributi previdenziali. E che l’amministrazione finanziaria continua a mantenere in ordine sparso. A ogni imposta corrisponde un minimo di esonero. E’ infatti diverso l’esonero dal pagamento per le imposte sui redditi da quello previsto per Iva e Irap. Questo perché è stato elevato il limite di esonero per il saldo delle imposte sui redditi (Ires, Irpef e addizionali): il vecchio tetto, di 10,33 euro è stato innalzato a 12 euro. E’ il comma 137 dell’articolo unico della legge 266/05 (Finanziaria 2006) a stabilire che dal 1° gennaio 2006, nella dichiarazione dei redditi, per ogni imposta o addizionale non si effettuano pagamenti o rimborsi dei crediti se l’importo non supera 12 euro. Il nuovo limite di esonero vale anche per il 730, modello che finora non prevedeva alcun minimo. Con la conseguenza che si trattenevano o si rimborsavano anche pochi euro. E se la dichiarazione 730 sarà comunque presentata, chi effettua l’assistenza fiscale o il sostituto d’imposta perdono il compenso dallo Stato. La svolta consentirà dunque ai contribuenti Irpef e Ires di non effettuare il pagamento se i saldi a debito delle imposte da versare non superano ciascuno i 12 euro. Limite che nel modello F24 aumenta a 13 euro perché nelle dichiarazioni dei redditi gli importi sono indicati con arrotondamento all’unità di euro. Restano, invece, compensabili ma non rimborsabili, gli eventuali crediti indicati nelle dichiarazioni annuale dei redditi, anche se di importo pari o inferiore a 12 euro.
T. Morina, Sulle tasse minimi ancora in ordine sparso, in Il Sole 24 Ore, 10/03/2006, pag. 27

Interessi rateali con la solita svista
Dal 1997 al 2006 gli interessi sui pagamenti e sui rimborsi sono stati più volte ritoccati. Una continua altalena, ad esempio per gli interessi legali: dal 5% in vigore fino al 1998 si è passati al 2,5% per il biennio 1999-2000, poi elevato al 3,5% per il 2001, ridotto al 3% nel biennio 2002-2003, e ulteriormente abbassato al 2,5% a partire dal 2004. Il fatto curioso è che in questi dieci anni è rimasto invariato solo il 6% all’anno per i pagamenti rateali. Ma anche questa misura deve essere ritoccata perché la sua conferma è frutto di una svista, che si ripete da tre anni, a partire dall’Unico 2004 o dal 730/2004, per i rediti del 2003, nonostante due interrogazioni parlamentari ne avessero chiesto la correzione. Per il ministero dell’economia e delle finanze, sui pagamenti rateali deve essere applicata la misura più alta dello 0,5% mensile pari al 6% annuo. Sulla dimenticanza del Fisco a non riconoscere la riduzione degli interessi, in un’interrogazione parlamentare del 4 maggio 2004 si ricordava che il decreto del ministero dell’economia e delle finanze 27 giugno 2003 aveva ridotto, con effetto dal 1° luglio 2003, la misura sui pagamenti tardivi e sui rimborsi d’imposta. In contrasto con la riduzione degli interessi, nella stessa interrogazione parlamentare si precisò che le istruzioni del modello Unico per il 2004 e del 730/2004 non erano coerenti con il contenuto del decreto, “in quanto fissano nella misura del 6% l’anno l’ammontare degli interessi dovuti in caso di rateizzazione, laddove questa percentuale dovrebbe essere fissata nella misura del 3,75% annuo”. Per salvare la svista contenuta nelle istruzioni al modello Unico 2004, il ministero dell’Economia, con la risposta del 5 maggio 2004, ha confermato la misura del 6% annuo.
Tonino Morina, Ma sugli interessi rateali la svista si ripete, in Il Sole 24 Ore, 10/03/2006, pag. 27

Da Italia Oggi

Adesione, da valutare la convenienza
Gli uffici tributari non devono chiudere  a tutti i costi i procedimenti di accertamento con adesione solo per fare cassa. Infatti, se dai documenti emerge che la pretesa tributaria è sicura e incontrovertiibile, l’ufficio dovrà chiudere negativamente l’iter di adesione e dovrà procedere senza indugio a ribadire quanto contenuto nell’avviso di accertamento. L’accoglimento passivo delle richieste del contribuente in aggiunta alla mancanza di motivazione dell’atto di adesione, non implicano un’irregolarità di questo, quanto piuttosto una sua insistenza, in quanto rivelano un’implicita rinuncia da parte dell’ufficio ai suoi poteri di accertamento. Sulla base di queste considerazioni, deve essere pertanto affermata la responsabilità amministrativa del funzionario tributario che ammette di definire con adesione un avviso di accertamento fondato su dati certi e inoppugnabili. Non ammette repliche la rilevante decisione cui è pervenuta la sezione d’appello della Corte dei conti per la regione Sicilia, nella motivazione della sentenza n. 2/A/2006, con la quale ha respinto l’appello proposto da un funzionario di un ufficio locale, resosi responsabile di una condotta negligente causativa di danno erariale, in quanto, nonostante dal processo verbale e dal relativo avviso di accertamento emergessero a carico di una società dati inoppugnabili, lo stesso aveva ritenuto di addivenire a un’adesione, accogliendo in toto le richieste formulate dalla società istante nella proposta di adesione, non supportate da una motivazione, così come richiedono le norme e le direttive in materia.
Antonio G. Paladino, Adesione ok solo se è conveniente, in Italia Oggi, 10/03/2006, pag. 34

Studio e progettazione deducibilità ammessa
Reddito d’impresa, deducibili le spese di programmazione di immobile mai realizzato quelle per l’aggiornamento professionale dei dipendenti. Lo ha affermato la Corte di cassazione con due sentenze la n. 4728 e la n. 4581, rispettivamente del 3 e del 1° marzo 2006. Due casi e principi diversi che portano a un risultato analogo: la possibilità per l’impresa di dedurre alcune spese. La vicenda nella prima pronuncia concerne una cooperativa edilizia che aveva sostenuto dei costi per la progettazione di un immobile mai realizzato. Secondo l’amministrazione finanziaria la cooperativa aveva illegittimamente contabilizzato le spese di progettazione nel conto economico come se si trattasse di costi di esercizio, con la conseguenza che, in questo modo, tali spese erano deducibili in un’unica soluzione. Mentre la realizzazione dell’immobile si sarebbe protratta per qualche anno. In altri termini no npuò trovare applicazione del caso di costruzione di immobili l’articolo 62 del dpr n. 597 del 1973 perché la costruzione “non può essere considerata un prodotto in corso d’opera, in quanto si tratta di un’opera pattuita come oggetto unitario, ma con tempo di realizzazione pluriennale”. I giudici di legittimità non hanno affatto condiviso tale tesi perché, hanno detto a chiare lettere, “le spese in questione debbono trovare la loro regolamentazione fiscale in una specifica considerazione della loro fonte e cioè un contratto d’opera professionale e, soprattutto, dei tempi di esecuzione del contratto al quale esse ineriscono e non già della fonte, casomai differenti, di esecuzione del diverso contratto”.
Debora Alberici, Studio e progettazione, c’è deducibilità per le spese, in Italia Oggi, 10/03/2006, pag. 34

Rimborso su richiesta del contribuente
Più complicato per i contribuenti il rimborso degli interessi anatosistici da parte del fisco. Infatti questi saranno dovuti soltanto nel caso in cui siano stati richiesti espressamente nell’atto introduttivo del giudizio, non essendo sufficiente indicare la differenza fra le trattenute subite e le imposte dovute e non essendo neppure sufficiente chiederli specificatamente in una memoria successiva. E’ questo in sintesi, quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n.4935 dell’8 marzo 2006, ha accolto il ricorso del ministero delle finanze e dichiarato inammissibile la domanda degli interessi anatocistici presentata da un contribuente. Il motivo di questa scelta interpretativa è essenzialmente uno. Il rimborso egli interessi non è accessorio rispetto a quello principale e quindi va indicato espressamente. In proposito, nelle motivazioni si legge che “i principi regolanti la materia del diritto agli interessi anatocistici relativi ai crediti verso il fisco, essenzialmente in materia di rimborsi di imposte pagate, esigono che il contribuente creditore abbia indicato tutti gli elementi necessari alla liquidazione di essi, a cominciare dalla capitalizzazione del primo semestre di interessi maturati sul capitale. E, soprattutto, che tale richiesta ssia stata formulata nell’atto introduttivo del giudizio tributario avente a oggetto il rimborso d’imposta, non potendosi esso considerare un accessorio del credito principale conseguente in via automatica dall’accoglimento della domanda di rimborso e di quella degli interessi maturati dalla domanda già rivolta al fisco”.
Debora Alberici, Interessi fiscali su domanda, in Italia Oggi, 10/03/2006, pag. 35