Da Il Sole 24 Ore
Corte Ue, sotto tiro Iva e condoni
E’ ormai a rischio a Lussemburgo non solo la legittimità
dell’Irap, ma anche quella dei condoni varati dal Governo
italiano nel 2002, e poi prorogati nel 2003. E’ stato infatti da
poco depositato alla Corte di giustizia europea, e protocollato
con il numero C-132/06, il ricorso della Commissione Ue contro
l’Italia, sui provvedimenti di sanatoria varati on la legge
finanziaria 2003. Nel deferimento l’ufficio legale
dell’Esecutivo comunitario esprime la convinzione che,
rinunciando all’accertamento di operazioni imponibili effettuate
nei periodi di imposta dal 1997 al 2001, il Governo italiano
abbia infranto gli obblighi previsti dalla sesta direttiva Iva.
La Commissione ribadisce l’accusa di fondo che aveva avanzato
nel corso di tutta la procedura d’infrazione, avviata con una
lettera di messa in mora il 16 dicembre 2003. Gli esperti
comunitari sono convinti che la rinuncia preventiva,
indiscriminata e generalizzata, dell’Erario italiano
all’attività di accertamento, insita nei condoni del 2002, vada
ben oltre i margini di manovra lasciati agli Stati
nell’organizzazione delle attività di riscossione. E che da
questa inadempienza discendano anche gravi distorsioni della
concorrenza, dal momento che soggetti economici che hanno
effettuato le spesse operazioni in diversi Paesi sono stati
trattati in modo diverso.
Enrico Brivio, Su Iva e condoni deciderà la Corte Ue, in
Il Sole 24 Ore, 10/03/2006, pag. 25
Esoneri, per ogni tributo limiti diversi
Una giungla di numeri che fanno confondere chi deve pagare
tasse e contributi previdenziali. E che l’amministrazione
finanziaria continua a mantenere in ordine sparso. A ogni
imposta corrisponde un minimo di esonero. E’ infatti diverso
l’esonero dal pagamento per le imposte sui redditi da quello
previsto per Iva e Irap. Questo perché è stato elevato il limite
di esonero per il saldo delle imposte sui redditi (Ires, Irpef e
addizionali): il vecchio tetto, di 10,33 euro è stato innalzato
a 12 euro. E’ il comma 137 dell’articolo unico della legge
266/05 (Finanziaria 2006) a stabilire che dal 1° gennaio 2006,
nella dichiarazione dei redditi, per ogni imposta o addizionale
non si effettuano pagamenti o rimborsi dei crediti se l’importo
non supera 12 euro. Il nuovo limite di esonero vale anche per il
730, modello che finora non prevedeva alcun minimo. Con la
conseguenza che si trattenevano o si rimborsavano anche pochi
euro. E se la dichiarazione 730 sarà comunque presentata, chi
effettua l’assistenza fiscale o il sostituto d’imposta perdono
il compenso dallo Stato. La svolta consentirà dunque ai
contribuenti Irpef e Ires di non effettuare il pagamento se i
saldi a debito delle imposte da versare non superano ciascuno i
12 euro. Limite che nel modello F24 aumenta a 13 euro perché
nelle dichiarazioni dei redditi gli importi sono indicati con
arrotondamento all’unità di euro. Restano, invece, compensabili
ma non rimborsabili, gli eventuali crediti indicati nelle
dichiarazioni annuale dei redditi, anche se di importo pari o
inferiore a 12 euro.
T. Morina, Sulle tasse minimi ancora in ordine sparso, in
Il Sole 24 Ore, 10/03/2006, pag. 27
Interessi rateali con la solita svista
Dal 1997 al 2006 gli interessi sui pagamenti e sui rimborsi
sono stati più volte ritoccati. Una continua altalena, ad
esempio per gli interessi legali: dal 5% in vigore fino al 1998
si è passati al 2,5% per il biennio 1999-2000, poi elevato al
3,5% per il 2001, ridotto al 3% nel biennio 2002-2003, e
ulteriormente abbassato al 2,5% a partire dal 2004. Il fatto
curioso è che in questi dieci anni è rimasto invariato solo il
6% all’anno per i pagamenti rateali. Ma anche questa misura deve
essere ritoccata perché la sua conferma è frutto di una svista,
che si ripete da tre anni, a partire dall’Unico 2004 o dal
730/2004, per i rediti del 2003, nonostante due interrogazioni
parlamentari ne avessero chiesto la correzione. Per il ministero
dell’economia e delle finanze, sui pagamenti rateali deve essere
applicata la misura più alta dello 0,5% mensile pari al 6%
annuo. Sulla dimenticanza del Fisco a non riconoscere la
riduzione degli interessi, in un’interrogazione parlamentare del
4 maggio 2004 si ricordava che il decreto del ministero
dell’economia e delle finanze 27 giugno 2003 aveva ridotto, con
effetto dal 1° luglio 2003, la misura sui pagamenti tardivi e
sui rimborsi d’imposta. In contrasto con la riduzione degli
interessi, nella stessa interrogazione parlamentare si precisò
che le istruzioni del modello Unico per il 2004 e del 730/2004
non erano coerenti con il contenuto del decreto, “in quanto
fissano nella misura del 6% l’anno l’ammontare degli interessi
dovuti in caso di rateizzazione, laddove questa percentuale
dovrebbe essere fissata nella misura del 3,75% annuo”. Per
salvare la svista contenuta nelle istruzioni al modello Unico
2004, il ministero dell’Economia, con la risposta del 5 maggio
2004, ha confermato la misura del 6% annuo.
Tonino Morina, Ma sugli interessi rateali la svista si
ripete, in Il Sole 24 Ore, 10/03/2006, pag. 27
Da Italia Oggi
Adesione, da valutare la convenienza
Gli uffici tributari non devono chiudere a tutti i costi i
procedimenti di accertamento con adesione solo per fare cassa.
Infatti, se dai documenti emerge che la pretesa tributaria è
sicura e incontrovertiibile, l’ufficio dovrà chiudere
negativamente l’iter di adesione e dovrà procedere senza indugio
a ribadire quanto contenuto nell’avviso di accertamento.
L’accoglimento passivo delle richieste del contribuente in
aggiunta alla mancanza di motivazione dell’atto di adesione, non
implicano un’irregolarità di questo, quanto piuttosto una sua
insistenza, in quanto rivelano un’implicita rinuncia da parte
dell’ufficio ai suoi poteri di accertamento. Sulla base di
queste considerazioni, deve essere pertanto affermata la
responsabilità amministrativa del funzionario tributario che
ammette di definire con adesione un avviso di accertamento
fondato su dati certi e inoppugnabili. Non ammette repliche la
rilevante decisione cui è pervenuta la sezione d’appello della
Corte dei conti per la regione Sicilia, nella motivazione della
sentenza n. 2/A/2006, con la quale ha respinto l’appello
proposto da un funzionario di un ufficio locale, resosi
responsabile di una condotta negligente causativa di danno
erariale, in quanto, nonostante dal processo verbale e dal
relativo avviso di accertamento emergessero a carico di una
società dati inoppugnabili, lo stesso aveva ritenuto di
addivenire a un’adesione, accogliendo in toto le richieste
formulate dalla società istante nella proposta di adesione, non
supportate da una motivazione, così come richiedono le norme e
le direttive in materia.
Antonio G. Paladino, Adesione ok solo se è conveniente, in
Italia Oggi, 10/03/2006, pag. 34
Studio e progettazione deducibilità
ammessa
Reddito d’impresa, deducibili le spese di programmazione di
immobile mai realizzato quelle per l’aggiornamento professionale
dei dipendenti. Lo ha affermato la Corte di cassazione con due
sentenze la n. 4728 e la n. 4581, rispettivamente del 3 e del 1°
marzo 2006. Due casi e principi diversi che portano a un
risultato analogo: la possibilità per l’impresa di dedurre
alcune spese. La vicenda nella prima pronuncia concerne una
cooperativa edilizia che aveva sostenuto dei costi per la
progettazione di un immobile mai realizzato. Secondo
l’amministrazione finanziaria la cooperativa aveva
illegittimamente contabilizzato le spese di progettazione nel
conto economico come se si trattasse di costi di esercizio, con
la conseguenza che, in questo modo, tali spese erano deducibili
in un’unica soluzione. Mentre la realizzazione dell’immobile si
sarebbe protratta per qualche anno. In altri termini no npuò
trovare applicazione del caso di costruzione di immobili
l’articolo 62 del dpr n. 597 del 1973 perché la costruzione “non
può essere considerata un prodotto in corso d’opera, in quanto
si tratta di un’opera pattuita come oggetto unitario, ma con
tempo di realizzazione pluriennale”. I giudici di legittimità
non hanno affatto condiviso tale tesi perché, hanno detto a
chiare lettere, “le spese in questione debbono trovare la loro
regolamentazione fiscale in una specifica considerazione della
loro fonte e cioè un contratto d’opera professionale e,
soprattutto, dei tempi di esecuzione del contratto al quale esse
ineriscono e non già della fonte, casomai differenti, di
esecuzione del diverso contratto”.
Debora Alberici, Studio e progettazione, c’è deducibilità per
le spese, in Italia Oggi, 10/03/2006, pag. 34
Rimborso su richiesta del contribuente
Più complicato per i contribuenti il rimborso degli
interessi anatosistici da parte del fisco. Infatti questi
saranno dovuti soltanto nel caso in cui siano stati richiesti
espressamente nell’atto introduttivo del giudizio, non essendo
sufficiente indicare la differenza fra le trattenute subite e le
imposte dovute e non essendo neppure sufficiente chiederli
specificatamente in una memoria successiva. E’ questo in
sintesi, quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, con la
sentenza n.4935 dell’8 marzo 2006, ha accolto il ricorso del
ministero delle finanze e dichiarato inammissibile la domanda
degli interessi anatocistici presentata da un contribuente. Il
motivo di questa scelta interpretativa è essenzialmente uno. Il
rimborso egli interessi non è accessorio rispetto a quello
principale e quindi va indicato espressamente. In proposito,
nelle motivazioni si legge che “i principi regolanti la materia
del diritto agli interessi anatocistici relativi ai crediti
verso il fisco, essenzialmente in materia di rimborsi di imposte
pagate, esigono che il contribuente creditore abbia indicato
tutti gli elementi necessari alla liquidazione di essi, a
cominciare dalla capitalizzazione del primo semestre di
interessi maturati sul capitale. E, soprattutto, che tale
richiesta ssia stata formulata nell’atto introduttivo del
giudizio tributario avente a oggetto il rimborso d’imposta, non
potendosi esso considerare un accessorio del credito principale
conseguente in via automatica dall’accoglimento della domanda di
rimborso e di quella degli interessi maturati dalla domanda già
rivolta al fisco”.
Debora Alberici, Interessi fiscali su domanda, in
Italia Oggi, 10/03/2006, pag. 35