Da Il Sole 24 Ore
Agevolazioni Irap per le neo assunzioni
Nuove società avvantaggiate sulla deduzione Irap per le
nuove assunzioni (il bonus spettante ai soggetti che, per
ciascuno dei periodi d’imposta 2005-207, incrementano la base
occupazionale rispetto a quella conteggiata al 31 dicembre
2004). E’ questo il contenuto di una risposta dell’agenzia delle
entrate durante la teleconferenza Map del 2 marzo, a Torino. Il
chiarimento rende meno incerta l’applicazione dell’agevolazione
per le società costituite durante il 2004 o il 2005. La
deduzione Irap, disciplinata ai commi 4-quater e 4-quinquies
dell’articolo 11 del Dlgs 446/97 è stata autorizzata dalla
Commissione Ue con decisione 4675 del 7 dicembre 2005 e decorre
quindi: per la deduzione base, in relazione a tutte le nuove
assunzioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 7
dicembre 2005; per la deduzione maggiorata, riservata alle
aziende in particolari aree del territorio, in relazione alle
nuove assunzioni successive alla data di approvazione da parte
della Commissione (7 dicembre 2005), e quindi risultanti da
contratti di lavoro stipulati dopo la stessa data (circolare
7/E/06 delle Entrate).
Giorgio Gavelli, Premi Irap per le neo-imprese, in
Il Sole 24 Ore, 11/03/2006, pag. 25
Unico recepisce le novità sui crediti
Le bozze delle istruzioni al modello di dichiarazione Irap
2006, riprodotte sul sito dell’Agenzia, recepiscono le novità
sui crediti per il sistema bancario. Con la modifica
dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 446/97, sulla
determinazione della base imponibile per le banche, il
legislatore ha previsto la sterilizzazione Irap delle rettifiche
di valore su crediti alla clientela, comprese quelle su crediti
impliciti relativi a operazioni di locazione finanziaria, e
degli accantonamenti per rischi su crediti, inclusi quelli per
interessi di mora, da un lato, e delle riprese di valore su
crediti verso la clientela, dall’altro. L’entrata in vigore
della disposizione, inizialmente prevista dal 2004, è stata
rinviata al 2005 dal decreto legge 282/04 (convertito dalla
legge 307/04). Le istruzioni al modello di dichiarazione Irap,
precisano che sono imponibili le riprese di valore su crediti
verso la clientela e le riduzioni dei fondi rischi su crediti
operate per scopi diversi dalla copertura perdite,
corrispondenti a svalutazioni e accantonamenti dedotti, ai fini
Irap, in precedenti esercizi, in applicazione del principio di
correlazione sancito dall’articolo 11, comma 3, del d.lgs 446/97.Precisando
altresì che le riprese e le riduzioni di valore si considerano
prioritariamente riferite, fino a capienza, alle svalutazioni e
agli accantonamenti dedotti.
Renzo Parisotto, Riprese di valore tassabili, in Il
Sole 24 Ore, 11/03/2006, pag. 25
Da Italia Oggi
Iva domestica per i servizi fieristici
I servizi fieristici pagano l’Iva nello stato membro in cui
si svolge la manifestazione. E’ questo quanto emerge dalla
sentenza C-114/05 della Corte di giustizia dell’Ue, pronunciata
il 9 marzo 2006, che mette così fine ai dubbi sul corretto
inquadramento delle prestazioni in esame nei riflessi della
territorialità. La questione era stata sollevata dal Consiglio
di stato francese in relazione a una controversia tra il fisco e
una società inglese concernente il rigetto della domanda di
rimborso dell’Iva che la società aveva pagato sugli acquisti di
beni e di servizi effettuati in Francia per l’organizzazione di
due saloni nautici. Per l’amministrazione, la società non poteva
accedere al rimborso in base alle disposizioni dell’ottava
direttiva perché aveva effettuato prestazioni di servizi in
territorio francese. Dubitando della corretta interpretazione
della sesta direttiva, il giudice ha deciso di sospendere la
causa e di chiedere alla Corte quale sia il criterio per
individuare il luogo di una prestazione globale fornita da un
organizzatore agli espositori di una fiera o di un salone, se
quello previsto nell’art. 9, n. 2, lett. c), primo trattino,
della sesta direttiva, oppure quello della a), ovvero qualsiasi
altro criterio specifico di cui all’art. 9, n. 2.
Franco Ricca, Servizi fieristici con l’Iva domestica, in
Italia Oggi, 11/03/2006, pag. 38
Costi variabili per le frodi carosello
Frodi carosello con costi variabili. L’interpello che svolge
un’attività criminosa non ha alcun diritto alla deduzione dei
costi, mentre l’interponente che svolge un’attività solo
parzialmente illecita può dedurre la quota si spese estranea
alla frode. Secondo lo schema tipico del carosello Iva, un
soggetto (interposto), in genere nella tenente, acquista dei
beni per conto dell’interponente e non versa l’Iva, mentre
l’acquirente (interponente) la detrae, ottenendo un prodotto con
un prezzo competitivo sul mercato a spese dell’imposta non
versata. Ma solo nel primo caso si realizza una condotta
penalmente rilevante in tutto e per tutto. Infatti,
l’interponente ricade nell’ipotesi di reato solo limitatamente
alla frode e non al resto dell’attività economica che
normalmente svolge. I limiti di applicabilità dell’art. 4-bis
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono comunicati agli
uffici locali delle entrate dalla direzione centrale
accertamento su parere conforme dell’ufficio normativa e
contenzioso con una nota del 6 marzo scorso.
Francesco Santagada, Frodi carosello, variabile la
deducibilità dei costi, in Italia Oggi, 11/03/2006,
pag. 38
Ok alla scissione anti debito
E’ lecita la scissione che alleggerisce il patrimonio
societario permettendo l’ingresso di nuovi soci e di liquidità
fresche da utilizzare per alleggerire l’esposizione debitoria.
Specie se, contemporaneamente la beneficiaria potrà godere di
economie di scala legate al nuovo patrimonio acquisito,
innescando quel processo di ristrutturazione che potrà
consentire una più alta redditività dell’attività. E’ questo il
succo del parere n. 51 depositato il 9 gennaio 2006 con il quale
il comitato consultivo per l’applicazione delle norme
antielusive ha dato il via libera a una operazione straordinaria
posta in essere da due società di persone immobiliari detenute
dagli stessi due soci legati da vincolo coniugale. Importante ai
fini del responso del comitato anche la circostanza che tutti i
beni immobili continueranno a essere oggetto di gestione
imprenditoriale in forma societaria e l’assenza di prospettive
di cessioni a tersi delle quote di partecipazione nella società
scindenda e nella società beneficiaria.
Alessandro Felicioni, Scissione anti-debito, in
Italia Oggi, 11/03/2006, pag. 39
Nessuna sanzione per 770 senza
sottoscrizione
Anche il modello 770, sia ordinario sia semplificato, dovrà
essere sottoscritto dal revisore esterno. Esso potrà, quindi,
essere firmato dal presidente del collegio sindacale unicamente
nel caso in cui i sindaci siano delegati anche ai controlli
contabili. La mancata sottoscrizione del modello, tuttavia, non
prevede sanzioni in capo all’organo di revisione. E’ questo in
breve, quanto emerge dalle nuove istruzioni ministeriali, in
merito alla firma dell’organo di controllo, emanate qualche
settimana fa dall’Agenzia delle entrate che, in tal modo,
allineano la dichiarazione dei sostituti d’imposta con quella
del modello Unico.
Luciano De Angelis, 770 non firmato senza le sanzioni, in
Italia Oggi, 11/03/2006, pag. 39