Sabato 11 Marzo 2006

Da Il Sole 24 Ore

Agevolazioni Irap per le neo assunzioni
Nuove società avvantaggiate sulla deduzione Irap per le nuove assunzioni (il bonus spettante ai soggetti che, per ciascuno dei periodi d’imposta 2005-207, incrementano la base occupazionale rispetto a quella conteggiata al 31 dicembre 2004). E’ questo il contenuto di una risposta dell’agenzia delle entrate durante la teleconferenza Map del 2 marzo, a Torino. Il chiarimento rende meno incerta l’applicazione dell’agevolazione per le società costituite durante il 2004 o il 2005. La deduzione Irap, disciplinata ai commi 4-quater e 4-quinquies dell’articolo 11 del Dlgs 446/97 è stata autorizzata dalla Commissione Ue con decisione 4675 del 7 dicembre 2005 e decorre quindi: per la deduzione base, in relazione a tutte le nuove assunzioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 7 dicembre 2005; per la deduzione maggiorata, riservata alle aziende in particolari aree del territorio, in relazione alle nuove assunzioni successive alla data di approvazione da parte della Commissione (7 dicembre 2005), e quindi risultanti da contratti di lavoro stipulati dopo la stessa data (circolare 7/E/06 delle Entrate).
Giorgio Gavelli, Premi Irap per le neo-imprese, in Il Sole 24 Ore, 11/03/2006,   pag. 25

Unico recepisce le novità sui crediti
Le bozze delle istruzioni al modello di dichiarazione Irap 2006, riprodotte sul sito dell’Agenzia, recepiscono le novità sui crediti per il sistema bancario. Con la modifica dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 446/97, sulla determinazione della base imponibile per le banche, il legislatore ha previsto la sterilizzazione Irap delle rettifiche di valore su crediti alla clientela, comprese quelle su crediti impliciti relativi a operazioni di locazione finanziaria, e degli accantonamenti per rischi su crediti, inclusi quelli per interessi di mora, da un lato, e delle riprese di valore su crediti verso la clientela, dall’altro. L’entrata in vigore della disposizione, inizialmente prevista dal 2004, è stata rinviata al 2005 dal decreto legge 282/04 (convertito dalla legge 307/04). Le istruzioni al modello di dichiarazione Irap, precisano che sono imponibili le riprese di valore su crediti verso la clientela e le riduzioni dei fondi rischi su crediti operate per scopi diversi dalla copertura perdite, corrispondenti a svalutazioni e accantonamenti dedotti, ai fini Irap, in precedenti esercizi, in applicazione del principio di correlazione sancito dall’articolo 11, comma 3, del d.lgs 446/97.Precisando altresì che le riprese e le riduzioni di valore si considerano prioritariamente riferite, fino a capienza, alle svalutazioni e agli accantonamenti dedotti.
Renzo Parisotto, Riprese di valore tassabili, in Il Sole 24 Ore, 11/03/2006,   pag. 25

Da Italia Oggi

Iva domestica per i servizi fieristici
I servizi fieristici pagano l’Iva nello stato membro in cui si svolge la manifestazione. E’ questo quanto emerge dalla sentenza C-114/05 della Corte di giustizia dell’Ue, pronunciata  il 9 marzo 2006, che mette così fine ai dubbi sul corretto inquadramento delle prestazioni in esame nei riflessi della territorialità. La questione era stata sollevata dal Consiglio di stato francese in relazione a una controversia tra il fisco e una società inglese concernente il rigetto della domanda di rimborso dell’Iva che la società aveva pagato sugli acquisti di beni e di servizi effettuati in Francia per l’organizzazione di due saloni nautici. Per l’amministrazione, la società non poteva accedere al rimborso in base alle disposizioni dell’ottava direttiva perché aveva effettuato prestazioni di servizi in territorio francese. Dubitando della corretta interpretazione della sesta direttiva, il giudice ha deciso di sospendere la causa e di chiedere alla Corte quale sia il criterio per individuare il luogo di una prestazione globale fornita da un organizzatore agli espositori di una fiera o di un salone, se quello previsto nell’art. 9, n. 2, lett. c), primo trattino, della sesta direttiva, oppure quello della a), ovvero qualsiasi altro criterio specifico di cui all’art. 9, n. 2.
Franco Ricca, Servizi fieristici con l’Iva domestica, in Italia Oggi, 11/03/2006,   pag. 38  

Costi variabili per le frodi carosello
Frodi carosello con costi variabili. L’interpello che svolge un’attività criminosa non ha alcun diritto alla deduzione dei costi, mentre l’interponente che svolge un’attività solo parzialmente illecita può dedurre la quota si spese estranea alla frode. Secondo lo schema tipico del carosello Iva, un soggetto (interposto), in genere nella tenente, acquista dei beni per conto dell’interponente e non versa l’Iva, mentre l’acquirente (interponente) la detrae, ottenendo un prodotto con un prezzo competitivo sul mercato a spese dell’imposta non versata. Ma solo nel primo caso si realizza una condotta penalmente rilevante in tutto e per tutto. Infatti, l’interponente ricade nell’ipotesi di reato solo limitatamente alla frode e non al resto dell’attività economica che normalmente svolge. I limiti di applicabilità dell’art. 4-bis della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono comunicati agli uffici locali delle entrate dalla direzione centrale accertamento su parere conforme dell’ufficio normativa e contenzioso con una nota del 6 marzo scorso.
Francesco Santagada, Frodi carosello, variabile la deducibilità dei costi, in Italia Oggi, 11/03/2006,   pag. 38  

Ok alla scissione anti debito
E’ lecita la scissione che alleggerisce il patrimonio  societario permettendo l’ingresso di nuovi soci e di liquidità fresche da utilizzare per alleggerire l’esposizione debitoria. Specie se, contemporaneamente la beneficiaria potrà godere di economie di scala legate al nuovo patrimonio acquisito, innescando quel processo di ristrutturazione che potrà consentire una più alta redditività dell’attività. E’ questo il succo del parere n. 51 depositato il 9 gennaio 2006 con il quale il comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive ha dato il via libera a una operazione straordinaria posta in essere da due società di persone immobiliari detenute dagli stessi due soci legati da vincolo coniugale. Importante ai fini del responso del comitato anche la circostanza che tutti i beni immobili continueranno a essere oggetto di gestione imprenditoriale in forma societaria e l’assenza di prospettive di cessioni a tersi delle quote di partecipazione nella società scindenda e nella società beneficiaria.
Alessandro Felicioni, Scissione anti-debito, in Italia Oggi, 11/03/2006,   pag. 39

Nessuna sanzione per 770 senza sottoscrizione
Anche il modello 770, sia ordinario sia semplificato, dovrà essere sottoscritto dal revisore esterno. Esso potrà, quindi, essere firmato dal presidente del collegio sindacale unicamente nel caso in cui i sindaci siano delegati anche ai controlli contabili. La mancata sottoscrizione del modello, tuttavia, non prevede sanzioni in capo all’organo di revisione. E’ questo in breve, quanto emerge dalle nuove istruzioni ministeriali, in merito alla firma dell’organo di controllo, emanate qualche settimana fa dall’Agenzia delle entrate che, in tal modo, allineano la dichiarazione dei sostituti d’imposta con quella del modello Unico.
Luciano De Angelis, 770 non firmato senza le sanzioni, in Italia Oggi, 11/03/2006,   pag. 39