Domenica 12 Marzo 2006

Da Il Sole 24 Ore

Sanzione giustificata dal vantaggio ecoonomico
Per giustificare la sanzione interdittiva alla società a causa di un reato commesso da un suo amministratore serve che ne abbia tratto un vantaggio economico. O anche solo che ne abbia avuto un interesse. La Cassazione fornisce, con sentenza n. 3615 del 30 gennaio 2006, una delle prime interpretazioni sull’applicazione del decreto legislativo 231/2001 che ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la responsabilità amministrativa degli enti. Norme che poi hanno avuto un graduale effetto espansivo, estendendo il principio, inizialmente previsto per gli illeciti commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione, a quelli tipicamente societari e, di recente, a quelli finanziari. Tra l’altro il principio della responsabilità della società è stato più volte utilizzato, recentemente, nell’ambito delle grandi inchieste contro la criminalità economica, da Parmalat a Bnl-Anton Veneta. L’aspetto più interessante della pronuncia riguarda il presupposto oggettivo della responsabilità dell’ente: per la Corte, che fa appello anche alla relazione al decreto legislativo, la società può essere sanzionata, per un reato commesso da un proprio dipendente, quando ne aveva comunque interesse.
Giovanni Negri, Società punite per interesse, in Il Sole 24 Ore, 12/03/2006,   pag. 17

Condono Iva dagli effetti incerti
La procedura di infrazione contro l’Italia in relazione ai provvedimenti di condono Iva del 2002, di recente approdata alla Corte di Giustizia, si segnala per l’incertezza sugli effetti concreti per i contribuenti italiani. I rilievi mossi dalla Commissione – che riguardano la rinuncia all’attività di controllo, la sostanzialmente frustrazione dei presupposti dell’imposta e l’alterazione del suo carattere neutrale – si fondano, inevitabilmente, su elementi per loro natura incerti. Il fulcro della questione è la comparazione fra un dato certo e un dato imponderabile, il gettito derivante da quel numero imprecisato di cessioni di beni e di prestazioni di servizi che avrebbero dovuto essere assoggettate ad Iva, e che invece sfuggiranno definitivamente all’applicazione dell’imposta. Un risultato che, al più può essere intuito. La Corte, tuttavia, in passato ha precisato che l’inadempimento degli Stati, nel contesto di una procedura di infrazione deve essere provato e no fondato su semplici presunzioni.
Giovanni Rolle, Partita aperta sul condono Iva, in Il Sole 24 Ore, 12/03/2006,   pag. 17