Da Il Sole 24 Ore
Sanzione giustificata dal vantaggio
ecoonomico
Per giustificare la sanzione interdittiva alla società a
causa di un reato commesso da un suo amministratore serve che ne
abbia tratto un vantaggio economico. O anche solo che ne abbia
avuto un interesse. La Cassazione fornisce, con sentenza n. 3615
del 30 gennaio 2006, una delle prime interpretazioni
sull’applicazione del decreto legislativo 231/2001 che ha
introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la responsabilità
amministrativa degli enti. Norme che poi hanno avuto un graduale
effetto espansivo, estendendo il principio, inizialmente
previsto per gli illeciti commessi nei rapporti con la pubblica
amministrazione, a quelli tipicamente societari e, di recente, a
quelli finanziari. Tra l’altro il principio della responsabilità
della società è stato più volte utilizzato, recentemente,
nell’ambito delle grandi inchieste contro la criminalità
economica, da Parmalat a Bnl-Anton Veneta. L’aspetto più
interessante della pronuncia riguarda il presupposto oggettivo
della responsabilità dell’ente: per la Corte, che fa appello
anche alla relazione al decreto legislativo, la società può
essere sanzionata, per un reato commesso da un proprio
dipendente, quando ne aveva comunque interesse.
Giovanni Negri, Società punite per interesse, in Il
Sole 24 Ore, 12/03/2006, pag. 17
Condono Iva dagli effetti incerti
La procedura di infrazione contro l’Italia in relazione ai
provvedimenti di condono Iva del 2002, di recente approdata alla
Corte di Giustizia, si segnala per l’incertezza sugli effetti
concreti per i contribuenti italiani. I rilievi mossi dalla
Commissione – che riguardano la rinuncia all’attività di
controllo, la sostanzialmente frustrazione dei presupposti
dell’imposta e l’alterazione del suo carattere neutrale – si
fondano, inevitabilmente, su elementi per loro natura incerti.
Il fulcro della questione è la comparazione fra un dato certo e
un dato imponderabile, il gettito derivante da quel numero
imprecisato di cessioni di beni e di prestazioni di servizi che
avrebbero dovuto essere assoggettate ad Iva, e che invece
sfuggiranno definitivamente all’applicazione dell’imposta. Un
risultato che, al più può essere intuito. La Corte, tuttavia, in
passato ha precisato che l’inadempimento degli Stati, nel
contesto di una procedura di infrazione deve essere provato e no
fondato su semplici presunzioni.
Giovanni Rolle, Partita aperta sul condono Iva, in
Il Sole 24 Ore, 12/03/2006, pag. 17