Da Il Sole 24 Ore
Commissioni tributarie in affanno
E’ allarme per i tribunali del Fisco, si ampliano le competenze,
estese ora ai canoni per i servizi degli enti locali e, ironia
della sorte, i giudici in attività si trovano a essere ben al di
sotto degli organici. Senza dire che dietro l’angolo si
intravedono altre possibili carenze sul numero di magistrati in
servizio: l’articolo 18 del decreto milleproroghe annuncia,
infatti, la revisione dei componenti degli organi di giustizia
tributaria. Ma c’è dell’altro. A fronte dei nuovi e più pesanti
carichi di lavoro arrivati a fine 2005 le Commissioni devono
fare i conti con un budget ridimensionato, che, per quest’anno,
inclusi i compensi spettanti ai magistrati, non supera i 54,5
milioni contro i 9,5 dello scorso anno. Un insieme di fattori
che, unito anche alla precaria situazione tributaria della
Cassazione, in affanno per il troppo peso, potrebbe far
precipitare un sistema che, finora, ha funzionato, forse anche
grazie all’aiuto giunto dai numerosi condoni messi in campo
negli ultimi anni.
B. Dalia – M. Mobili, Dai tribunali del Fisco un nuovo Sos,
in Il Sole 24 Ore, 13/03/2006, pag. 29
Trust, contrastato ingresso in Italia
E’ una strada lunga, quella del riconoscimento del trust
nell’ordinamento italiano. Con la ratifica della Convenzione
dell’Aja 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust,
avvenuta con la legge 364 del 16 ottobre 1989, l’Italia ha
riconosciuto come trust tutti i rapporti giuridici istituiti da
una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa –
qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un
trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine
specifico. Si parla dunque di trust ogni qualvolta vi sia questo
giuridico posizionamento di beni sotto il controllo di un
trustee, nel cui patrimonio i beni del trust bensì entrano, ma
andando a costituire, rispetto al suo patrimonio generale, una
massa distinta che il trustee ha il potere/dovere di
amministrare secondo i dettami discendenti dalla legge scelta
per la regolamentazione del trust. Sotto l’egida della
convenzione dell’Aja rientra qualsiasi rapporto che presenti la
struttura sopra indicata, i cui elementi di tipicità sono
pertanto: 1) la causa destinataria; 2) la rilevanza funzionale
della circostanza che sia il trustee ad avere il controllo di
questi beni; 3) la natura unilaterale della volontà del
costituente che istituisce il trust; 4) l’essenzialità dello
scopo, che è quello di realizzare l’interesse del beneficiario o
di raggiungere un fine specifico.
Angelo Busani, A piccole tappe verso il riconoscimento, in
Il Sole 24 Ore, 13/03/2006, pag. 30
Coop alla verifica della prevalenza
Le società cooperative devono verificare se nell’esercizio 2005
hanno rispettato le regole della prevalenza della mutualità
stabilite . Ci sono anche deroghe ai criteri di prevalenza che,
si presume, sono applicabili già con riferimento al bilancio
chiuso al 31 dicembre 2005, ancorché la pubblicazione del
provvedimento sulla GU sia avvenuta il 25 gennaio. Le
cooperative che operano a monte della compagine sociale devono
verificare se l’ammontare dei ricavi delle vendite dei beni e
delle prestazioni di servizi a favore dei soci siano superiori
al 50% dei ricavi complessivi riportati nel rigo A1 del conto
economico. I ricavi devono essere assunti al netto dei ristorni
che siano stati eventualmente accreditati ai soci con
riferimento all’attività mutualistica. Le cooperative di consumo
operanti esclusivamente nei comuni montani, individuati dalla
legge e con popolazione non superiore a 10mila abitanti, si
intendono a mutualità prevalente; esse non devono pertanto
procedere ad alcuna verifica.
Gian Paolo Tosoni, Tempo di verifiche per le coop, in
Il Sole 24 Ore, 13/03/2006, pag. 32
L’Abi chiarisce gli oneri pluriennali
L’Abi fa chiarezza sugli oneri pluriennali che in base agli Ias
non possono più essere capitalizzati, ma devono confluire
direttamente nel conto economico. Questo a differenza dei
principi contabili nazionali, i quali ne consentono la
capitalizzazione, seppure a determinate condizioni. L’articolo
11, comma 1, lettera c) del Dlgs n. 38/2005 ha modificato
l’articolo 108, comma 3 del tuir. Quest’ultimo prevede, da
sempre, che le altre spese relative a più esercizi, diverse da
quelle considerate nei comma 1 e 2 – cioè diverse da spese per
studi e ricerche, pubblicità, propaganda e rappresentanza – sono
deducibili nei limiti della quota imputabile a ciascun
esercizio. La norma non impone la capitalizzazione fiscale di
queste spese, in quanto il Fisco accetta il comportamento tenuto
dall’impresa nel bilancio. La modifica ha aggiunto un periodo
per affermare che le medesime spese, non capitalizzabili per
effetto dei principi contabili internazionali, sono deducibili
in quote costanti nell’esercizio in cui sono state sostenute e
nei quattro esercizi successivi. Ora, perciò, le imprese che
redigono il bilancio in base agli Ias/Ifrs devono procedere
all’ammortamento fiscale, in cinque esercizi, delle spese non
capitalizzabili per effetto dei principi contabili
internazionali.
Franco Roscini Vitali, Oneri pluriennali a doppio binario, in
Il Sole 24 Ore, 13/03/2006, pag. 33
Regime speciale Iva, abbandono senza
limiti
Il regime Iva per le attività dello spettacolo può
essere abbandonato dai contribuenti senza necessità di una
formale comunicazione. La scelta per il regime ordinario di
detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, in luogo di quello
speciale previsto dall’articolo 74 del Dpr 633/1972, infatti,
può legittimamente effettuarsi attraverso comportamenti
concludenti. La Cassazione, con la sentenza n. 2938/06, ha
esaminato il caso di un contribuente cui si disconosceva, per
l’anno 1989, ossia prima dell’entrata in vigore del Dpr n. 442
del 1997, la validità dell’opzione per il regime Iva ordinario,
esercitata nel mese di aprile dello stesso anno. Secondo
l’Ufficio finanziario, infatti, questa opzione non poteva che
rilevare, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 75, comma 5,
del decreto Iva, a decorrere dall’esercizio successivo con
l’ulteriore conseguenza di rendere inutilizzabile il credito
emergente dalla dichiarazione dell’anno precedente. La Suprema
Corte quanto alla rilevanza del comportamento concludente ha
correttamente rilevato come le disposizioni in materia (Dpr n.
422 del 1997) siano state oggetto di integrazione a opera
dell’articolo 4 della legge 21 novembre 2000 n. 342 che ha
stabilito la rilevanza dei comportamenti tenuti dal contribuente
anche anteriormente alla data di entrata in vigore del
richiamato decreto.
Gian Marco Committeri, Comportamento concludente senza
limiti, in Il Sole 24 Ore, 13/03/2006, pag. 35
Da Italia Oggi
L’acquisto del marchio si deduce per
cassa
Deducibile per cassa il costo per l’acquisto del
2marchio” di uno studio legale. Lo precisa l’Agenzia delle
entrate nella risoluzione n. 30 del 16 febbraio 2006 che
tuttavia non riconosce in tale cessione un trasferimento di bene
immateriale. Il caso affrontato riguarda un avvocato che
intendendo, nell’ambito della propria attività professionale,
acquistare il marchio di un noto studio legale che gode di
un’ottima reputazione, chiede di sapere se il costo sostenuto
per l’acquisto del marchio debba essere: dedotto secondo il
principio di cassa; ovvero ammortizzato secondo le regole
previste dall’art. 103 dpr 22 dicembre 1986, n. 917, per i costi
relativi ai marchi d’impresa. Al riguardo l’interpellante rileva
che il criterio di cassa per la deduzione delle spese sostenute
nell’esercizio dell’arte o professione di cui all’art. 54 tuir
non si applica ai costi sostenuti per l’acquisto di beni
strumentali. Per tali costi dovrebbe invece ammettersi la
deduzione di quote annuali di ammortamento no superiori a quelle
risultanti dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti
stabiliti con il dm 31 dicembre 1988 secondo il principio di
competenza.
Francesco Pau, I marchi legali deducibili per cassa, in
Italia Oggi, 13/03/2006, pag. 15
Pf, verifiche per chi non aderisce
Contrasto all’evasione, la Pianificazione fiscale indirizza
le scelte. I contribuenti che non aderiranno saranno sottoposti
all’attenzione del Fisco. Prevista, inoltre, una maggiore
rapidità nell’elaborazione dei processi verbali, nonché
controlli a tappeto sulla rispondenza al vero dei dati degli
studi di settore. Questi alcuni degli spunti più interessanti
che emergono da una prima lettura della circolare n. 9 del 2006
emanata dall’Agenzia delle entrate, che come tradizione vuole
contiene i primi indirizzi operativi in ordine all’azione di
contrasto all’evasione da porre in essere nel corso dell’anno da
parte degli uffici periferici. A impattare notevolmente sulle
strategie di controllo del 2006, in particolare, è il nuovo
istituto della programmazione fiscale triennale, che influenza
sia la selezione dei contribuenti da controllare, sia le
tipologie di controlli da porre in essere.
Maurizio Tozzi, La lotta all’evasione fa rotta sulla Pf,
in Italia Oggi, 13/03/2006, pag. 13