Lunedì 13 Marzo 2006

Da Il Sole 24 Ore

Commissioni tributarie in affanno
E’ allarme per i tribunali del Fisco, si ampliano le competenze, estese ora ai canoni per i servizi degli enti locali e, ironia della sorte, i giudici in attività si trovano a essere ben al di sotto degli organici. Senza dire che dietro l’angolo si intravedono altre possibili carenze sul numero di magistrati in servizio: l’articolo 18 del decreto milleproroghe annuncia, infatti, la revisione dei componenti degli organi di giustizia tributaria. Ma c’è dell’altro. A fronte dei nuovi e più pesanti carichi di lavoro arrivati a fine 2005 le Commissioni devono fare i conti con un budget ridimensionato, che, per quest’anno, inclusi i compensi spettanti ai magistrati, non supera i 54,5 milioni contro i 9,5 dello scorso anno. Un insieme di fattori che, unito anche alla precaria situazione tributaria della Cassazione, in affanno per il troppo peso, potrebbe far precipitare un sistema che, finora, ha funzionato, forse anche grazie all’aiuto giunto dai numerosi condoni messi in campo negli ultimi anni.
B. Dalia – M. Mobili, Dai tribunali del Fisco un nuovo Sos,    in Il Sole 24 Ore, 13/03/2006, pag. 29

Trust, contrastato ingresso in Italia
E’ una strada lunga, quella del riconoscimento del trust nell’ordinamento italiano. Con la ratifica della Convenzione dell’Aja 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust, avvenuta con la legge 364 del 16 ottobre 1989, l’Italia ha riconosciuto come trust tutti i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico. Si parla dunque di trust ogni qualvolta vi sia questo giuridico posizionamento di beni sotto il controllo di un trustee, nel cui patrimonio i beni del trust bensì entrano, ma andando a costituire, rispetto al suo patrimonio generale, una massa distinta che il trustee ha il potere/dovere di amministrare secondo i dettami discendenti dalla legge scelta per la regolamentazione del trust. Sotto l’egida della convenzione dell’Aja rientra qualsiasi rapporto che presenti la struttura sopra indicata, i cui elementi di tipicità sono pertanto: 1) la causa destinataria; 2) la rilevanza funzionale della circostanza che sia il trustee ad avere il controllo di questi beni; 3) la natura unilaterale della volontà del costituente che istituisce il trust; 4) l’essenzialità dello scopo, che è quello di realizzare l’interesse del beneficiario o di raggiungere un fine specifico.
Angelo Busani, A piccole tappe verso il riconoscimento, in Il Sole 24 Ore, 13/03/2006, pag. 30

Coop alla verifica della prevalenza
Le società cooperative devono verificare se nell’esercizio 2005 hanno rispettato le regole della prevalenza della mutualità stabilite . Ci sono anche deroghe ai criteri di prevalenza che, si presume, sono applicabili già con riferimento al bilancio chiuso al 31 dicembre 2005, ancorché la pubblicazione del provvedimento sulla GU sia avvenuta il 25 gennaio. Le cooperative che operano a monte della compagine sociale devono verificare se l’ammontare dei ricavi delle vendite dei beni e delle prestazioni di servizi a favore dei soci siano superiori al 50% dei ricavi complessivi riportati nel rigo A1 del conto economico. I ricavi devono essere assunti al netto dei ristorni che siano stati eventualmente accreditati ai soci con riferimento all’attività mutualistica. Le cooperative di consumo operanti esclusivamente nei comuni montani, individuati dalla legge e con popolazione non superiore a 10mila abitanti, si intendono a mutualità prevalente; esse non devono pertanto procedere ad alcuna verifica.
Gian Paolo Tosoni, Tempo di verifiche per le coop, in Il Sole 24 Ore, 13/03/2006, pag. 32

L’Abi chiarisce gli oneri pluriennali
L’Abi fa chiarezza sugli oneri pluriennali che in base agli Ias non possono più essere capitalizzati, ma devono confluire direttamente nel conto economico. Questo a differenza dei principi contabili nazionali, i quali ne consentono la capitalizzazione, seppure a determinate condizioni. L’articolo 11, comma 1, lettera c) del Dlgs n. 38/2005 ha modificato l’articolo 108, comma 3 del tuir. Quest’ultimo prevede, da sempre, che le altre spese relative a più esercizi, diverse da quelle considerate nei comma 1 e 2 – cioè diverse da spese per studi e ricerche, pubblicità, propaganda e rappresentanza – sono deducibili nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio. La norma non impone la capitalizzazione fiscale di queste spese, in quanto il Fisco accetta il comportamento tenuto dall’impresa nel bilancio. La modifica ha aggiunto un periodo per affermare che le medesime spese, non capitalizzabili per effetto dei principi contabili internazionali, sono deducibili in quote costanti nell’esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro esercizi successivi. Ora, perciò, le imprese che redigono il bilancio in base agli Ias/Ifrs devono procedere all’ammortamento fiscale, in cinque esercizi, delle spese non capitalizzabili per effetto dei principi contabili internazionali.
Franco Roscini Vitali, Oneri pluriennali a doppio binario, in Il Sole 24 Ore, 13/03/2006, pag. 33

Regime speciale Iva, abbandono senza limiti
Il regime Iva per le attività dello spettacolo può essere abbandonato dai contribuenti senza necessità di una formale comunicazione. La scelta per il regime ordinario di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, in luogo di quello speciale previsto dall’articolo 74 del Dpr 633/1972, infatti, può legittimamente effettuarsi attraverso comportamenti concludenti. La Cassazione, con la sentenza n. 2938/06, ha esaminato il caso di un contribuente cui si disconosceva, per l’anno 1989, ossia prima dell’entrata in vigore del Dpr n. 442 del 1997, la validità dell’opzione per il regime Iva ordinario, esercitata nel mese di aprile dello stesso anno. Secondo l’Ufficio finanziario, infatti, questa opzione non poteva che rilevare, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 75, comma 5, del decreto Iva, a decorrere dall’esercizio successivo con l’ulteriore conseguenza di rendere inutilizzabile il credito emergente dalla dichiarazione dell’anno precedente. La Suprema Corte quanto alla rilevanza del comportamento concludente ha correttamente rilevato come le disposizioni in materia (Dpr n. 422 del 1997) siano state oggetto di integrazione a opera dell’articolo 4 della legge 21 novembre 2000 n. 342 che ha stabilito la rilevanza dei comportamenti tenuti dal contribuente anche anteriormente alla data di entrata in vigore del richiamato decreto.
Gian Marco Committeri, Comportamento concludente senza limiti, in Il Sole 24 Ore, 13/03/2006, pag. 35

Da Italia Oggi

L’acquisto del marchio si deduce per cassa
Deducibile per cassa il costo per l’acquisto del 2marchio” di uno studio legale. Lo precisa l’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 30 del 16 febbraio 2006 che tuttavia non riconosce in tale cessione un trasferimento di bene immateriale. Il caso affrontato riguarda un avvocato che intendendo, nell’ambito della propria attività professionale, acquistare il marchio di un noto studio legale che gode di un’ottima reputazione, chiede di sapere se il costo sostenuto per l’acquisto del marchio debba essere: dedotto secondo il principio di cassa; ovvero ammortizzato secondo le regole previste dall’art. 103 dpr 22 dicembre 1986, n. 917, per i costi relativi ai marchi d’impresa. Al riguardo l’interpellante rileva che il criterio di cassa per la deduzione delle spese sostenute nell’esercizio dell’arte o professione di cui all’art. 54 tuir non si applica ai costi sostenuti per l’acquisto di beni strumentali. Per tali costi dovrebbe invece ammettersi la deduzione di quote annuali di ammortamento no superiori a quelle risultanti dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con il dm 31 dicembre 1988 secondo il principio di competenza.
Francesco Pau, I marchi legali deducibili per cassa, in Italia Oggi, 13/03/2006,  pag. 15

Pf, verifiche per chi non aderisce
Contrasto all’evasione, la Pianificazione fiscale indirizza le scelte. I contribuenti che non aderiranno saranno sottoposti all’attenzione del Fisco. Prevista, inoltre, una maggiore rapidità nell’elaborazione dei processi verbali, nonché controlli a tappeto sulla rispondenza al vero dei dati degli studi di settore. Questi alcuni degli spunti più interessanti che emergono da una prima lettura della circolare n. 9 del 2006 emanata dall’Agenzia delle entrate, che come tradizione vuole contiene i primi indirizzi operativi in ordine all’azione di contrasto all’evasione da porre in essere nel corso dell’anno da parte degli uffici periferici. A impattare notevolmente sulle strategie di controllo del 2006, in particolare, è il nuovo istituto della programmazione fiscale triennale, che influenza sia la selezione dei contribuenti da controllare, sia le tipologie di controlli da porre in essere.
Maurizio Tozzi, La lotta all’evasione fa rotta sulla Pf, in Italia Oggi, 13/03/2006,  pag. 13