Mercoledì 15 Marzo 2006

Da Il Sole 24 Ore

Totalizzazione, in arrivo le istruzioni
La pensione totalizzata è possibile anche per chi è titolare di un trattamento indiretto. Questo è uno dei chiarimenti contenuti nella bozza di circolare sulla nuova totalizzazione predisposta dall’Inps. Il documento è attualmente sul tavolo dei tecnici del ministero del Lavoro per il via libera finale. Si tratta di una circolare particolarmente completa e dettagliata, che precisa quanto stabilito dalla direttiva 2 marzo 2006 del ministero del Lavoro, che a sua volta definiva meglio i contorni del decreto legislativo 42 del 2 febbraio. Chi ha già una pensione non può totalizzare nemmeno periodi contributivi maturati in altre gestioni. E’ invece possibile ottenere a pensione indiretta da totalizzazione per il familiare superstite già titolare di pensione diretta. Per la pensione di vecchiaia e di anzianità possono essere incluse nel cumulo dei periodi contributivi solo le gestioni dove l’anzianità contributiva raggiunge i sei anni. Per totalizzare i requisiti sono: raggiungimento del 65° anno di età e anzianità contributiva pari ad almeno 20 anni: quest’ultimo periodo deve essere la somma delle anzianità di contribuzione non coincidenti. Per totalizzare il requisito richiesto è un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni: per raggiungerli vanno esclusi dalle somme i periodi di contribuzione figurativa per malattia o disoccupazione.
Enrico Marro, Totalizzazione  a largo raggio, in Il Sole 24 Ore, 15/03/2006, pag. 27

Appello tributario, nuovi adempimenti
Nuovi adempimenti perla proposizione dell’appello nel processo tributario. Il ricorso, oltre a essere depositato alla segreteria della commissione tributaria regionale, deve essere presentato, altrimenti è inammissibile, anche alla segreteria del giudice di primo grado che ha pronunciato la sentenza impugnata. L’onere scatta solo se l’appello non è stato notificato tramite ufficiale giudiziario. Lo precisa l’agenzia delle Entrate nella circolare 10/E del 13 marzo. La circolare spiega le novità contenute nella Finanziaria 2006 e le modifiche apportate alla normativa processuale tributaria. Oltre al procedimento d’appello, vengono illustrate le altre novità che riguardano l’ampliamento della giurisdizione tributaria, le limitazioni ai poteri istruttori del giudice, le modalità di costituzione in giudizio delle parti, l’innovazione sull’assistenza tecnica, con l’attribuzione ai consulenti del lavoro di una competenza piena per la difesa dei contribuenti.
Sergio Trovato, Appello tributario   con più oneri, in Il Sole 24 Ore, 15/03/2006, pag. 29

Leasing, deduzioni a maglie larghe
Sì alla deduzione dal reddito per i canoni dei contratti di leasing su beni immobili di durata superiore ai quindici anni. La precisazione, già fornita nel corso di Telefisco 2006, è confermata nella circolare n. 10/E del 13 marzo, emanata dall’agenzia delle entrate a commento delle disposizioni contenute nel decreto legge 203/05. La circolare 10/E/06 sottolinea che, se la metà del periodo di ammortamento è inferiore a 8 anni, questa (8 anni) è la durata minima del contratto richiesta per la decucibilità dei canoni. Se la metà del periodo di ammortamento è compresa tra 8 e 15 anni la durata minima del contratto di locazione finanziaria deve essere pari a tale valore. Se, invece, la metà del periodo di ammortamento supera quindi anni, questa (15 anni) è la durata contrattuale minima richiesta dalla norma. Con la conseguenza che, nel caso di contratti di durata superiore a 15 anni, la deduzione è comunque consentita. I nuovi limiti sulla deduzione dei canoni relativi ai contratti di leasing si applicano indipendentemente dai criteri di contabilizzazione adottati dal locatario, quindi anche per chi ha adottato i principi contabili internazionali (Ias 17).
Dario Deotto, Deduzioni ampie sul leasing, in Il Sole 24 Ore, 15/03/2006, pag. 29

Da Italia Oggi

Irap, nuova bocciatura
Nuova bocciatura per l’Irap, ma con riserva di accertare la somiglianza sostanziale della sua base imponibile con quella dell’Iva. L’eventuale abrogazione del tributo per contrasto con la sesta direttiva, comunque, non avrà effetto retroattivo, fato salvo il diritto al rimborso per i contribuenti che hanno presentato ricorso prima del 17 marzo 2005. E’ quanto emerge dalle conclusioni che l’avvocato generale presso la Corte di giustizia dell’Ue ha presentato ieri nella seconda fase del procedimento pregiudiziale C-475/03, riguardante la compatibilità o meno dell’Irap con il sistema dell’Iva. L’avvocato ha dunque condiviso nella sostanza, l’analisi del suo predecessore Jacobs nelle conclusioni depositate il 17/03/2005. Dopo aver affermato che né la peculiarità delle operazioni bancarie né la qualificazione di un’imposta come diretta o indiretta possono incidere sulla valutazione della questione, l’avvocato rileva che la Corte si trova di fronte a una scelta tra un’applicazione restrittiva e una più estensiva, fatta propria dall’avvocato.
Franco Ricca, Bocciatura con riserva per l’Irap, in Italia Oggi, 15/03/2006, pag. 35

Ufficio Iva, rettifiche senza indagini
Ufficio Iva sempre meno inquirente. Infatti, può rettificare il volume d’affari di una società sulla base della sola segnalazione ricevuta dall’ufficio imposte dirette, senza dover necessariamente svolgere attività istruttoria o chiedere chiarimenti al contribuente. Lo ha stabilito la Cassazione che, con la sentenza n. 4222 del 24 febbraio, ha accolto il ricorso del ministero delle finanze e dell’ufficio, rovesciando la decisione delle commissioni tributarie. Funge da spartiacque, fra le necessità di specifiche indagini sull’attività d’impresa e non, l’articolo 54 del dpr 633/72 secondo cui ove dalle segnalazioni provenienti da altri soggetti pubblici emergano elementi che consentono di stabilire l’esistenza di corrispettivi in tutto o in parte non dichiarati o di detrazioni in tutto o in parte non spettanti, l’ufficio Iva può limitarsi ad accertare, sulla base degli elementi ricevuti, l’imposta o la maggiore imposta dovuta. Uno dei punti caldi della sentenza sta nel fatto che gli altri soggetti pubblici, cui fa riferimento la norma, possono tranquillamente essere gli altri uffici finanziari.
Debora Alberici, L’ufficio Iva non fa l’inquirente, in Italia Oggi, 15/03/2006, pag. 37

Nuovi conteggi per banche e assicurazioni
Riserve e svalutazioni a caro prezzo per le imprese di assicurazione e gli enti creditizi. Le limitazioni imposte alla rilevanza fiscale dei comportamenti negativi legati ai crediti costringono alla rideterminazione delle imposte differite e alla compilazione del quadro EC per poter continuare a fruire della deducibilità delle poste. La stretta, peraltro, interessa in maniera indistinta, sia le imposte dirette che l’Irap. Queste in breve alcune delle precisazioni contenute nella circolare n. 10/e del 13 marzo 2006 relativa al dl fiscale collegato alla finanziaria per il 2006, con particolare riferimento ai soggetti bancari e assicurativi. Il decreto legge fiscale ha introdotto alcune limitazioni alla deduciblità di componenti negativi tipici degli enti creditizi e delle imprese di assicurazione. Per le imprese di assicurazione, in particolare, è stato previsto che nella determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap non rilevino le svalutazioni, le riprese di valore e gli accantonamenti effettuati sui crediti a norma delle disposizioni specificatamente previste per il settore.
Alessandro Felicioni, riserve e svalutazioni a caro prezzo, in Italia Oggi, 15/03/2006, pag. 39