Da Il Sole 24 Ore
Totalizzazione, in arrivo le istruzioni
La pensione totalizzata è possibile anche per chi è titolare
di un trattamento indiretto. Questo è uno dei chiarimenti
contenuti nella bozza di circolare sulla nuova totalizzazione
predisposta dall’Inps. Il documento è attualmente sul tavolo dei
tecnici del ministero del Lavoro per il via libera finale. Si
tratta di una circolare particolarmente completa e dettagliata,
che precisa quanto stabilito dalla direttiva 2 marzo 2006 del
ministero del Lavoro, che a sua volta definiva meglio i contorni
del decreto legislativo 42 del 2 febbraio. Chi ha già una
pensione non può totalizzare nemmeno periodi contributivi
maturati in altre gestioni. E’ invece possibile ottenere a
pensione indiretta da totalizzazione per il familiare superstite
già titolare di pensione diretta. Per la pensione di vecchiaia e
di anzianità possono essere incluse nel cumulo dei periodi
contributivi solo le gestioni dove l’anzianità contributiva
raggiunge i sei anni. Per totalizzare i requisiti sono:
raggiungimento del 65° anno di età e anzianità contributiva pari
ad almeno 20 anni: quest’ultimo periodo deve essere la somma
delle anzianità di contribuzione non coincidenti. Per
totalizzare il requisito richiesto è un’anzianità contributiva
non inferiore a 40 anni: per raggiungerli vanno esclusi dalle
somme i periodi di contribuzione figurativa per malattia o
disoccupazione.
Enrico Marro, Totalizzazione a largo raggio, in Il
Sole 24 Ore, 15/03/2006, pag. 27
Appello tributario, nuovi adempimenti
Nuovi adempimenti perla proposizione dell’appello nel
processo tributario. Il ricorso, oltre a essere depositato alla
segreteria della commissione tributaria regionale, deve essere
presentato, altrimenti è inammissibile, anche alla segreteria
del giudice di primo grado che ha pronunciato la sentenza
impugnata. L’onere scatta solo se l’appello non è stato
notificato tramite ufficiale giudiziario. Lo precisa l’agenzia
delle Entrate nella circolare 10/E del 13 marzo. La circolare
spiega le novità contenute nella Finanziaria 2006 e le modifiche
apportate alla normativa processuale tributaria. Oltre al
procedimento d’appello, vengono illustrate le altre novità che
riguardano l’ampliamento della giurisdizione tributaria, le
limitazioni ai poteri istruttori del giudice, le modalità di
costituzione in giudizio delle parti, l’innovazione
sull’assistenza tecnica, con l’attribuzione ai consulenti del
lavoro di una competenza piena per la difesa dei contribuenti.
Sergio Trovato, Appello tributario con più oneri, in
Il Sole 24 Ore, 15/03/2006, pag. 29
Leasing, deduzioni a maglie larghe
Sì alla deduzione dal reddito per i canoni dei contratti di
leasing su beni immobili di durata superiore ai quindici anni.
La precisazione, già fornita nel corso di Telefisco 2006, è
confermata nella circolare n. 10/E del 13 marzo, emanata
dall’agenzia delle entrate a commento delle disposizioni
contenute nel decreto legge 203/05. La circolare 10/E/06
sottolinea che, se la metà del periodo di ammortamento è
inferiore a 8 anni, questa (8 anni) è la durata minima del
contratto richiesta per la decucibilità dei canoni. Se la metà
del periodo di ammortamento è compresa tra 8 e 15 anni la durata
minima del contratto di locazione finanziaria deve essere pari a
tale valore. Se, invece, la metà del periodo di ammortamento
supera quindi anni, questa (15 anni) è la durata contrattuale
minima richiesta dalla norma. Con la conseguenza che, nel caso
di contratti di durata superiore a 15 anni, la deduzione è
comunque consentita. I nuovi limiti sulla deduzione dei canoni
relativi ai contratti di leasing si applicano indipendentemente
dai criteri di contabilizzazione adottati dal locatario, quindi
anche per chi ha adottato i principi contabili internazionali
(Ias 17).
Dario Deotto, Deduzioni ampie sul leasing, in Il Sole
24 Ore, 15/03/2006, pag. 29
Da Italia Oggi
Irap, nuova bocciatura
Nuova bocciatura per l’Irap, ma con riserva di accertare la
somiglianza sostanziale della sua base imponibile con quella
dell’Iva. L’eventuale abrogazione del tributo per contrasto con
la sesta direttiva, comunque, non avrà effetto retroattivo, fato
salvo il diritto al rimborso per i contribuenti che hanno
presentato ricorso prima del 17 marzo 2005. E’ quanto emerge
dalle conclusioni che l’avvocato generale presso la Corte di
giustizia dell’Ue ha presentato ieri nella seconda fase del
procedimento pregiudiziale C-475/03, riguardante la
compatibilità o meno dell’Irap con il sistema dell’Iva.
L’avvocato ha dunque condiviso nella sostanza, l’analisi del suo
predecessore Jacobs nelle conclusioni depositate il 17/03/2005.
Dopo aver affermato che né la peculiarità delle operazioni
bancarie né la qualificazione di un’imposta come diretta o
indiretta possono incidere sulla valutazione della questione,
l’avvocato rileva che la Corte si trova di fronte a una scelta
tra un’applicazione restrittiva e una più estensiva, fatta
propria dall’avvocato.
Franco Ricca, Bocciatura con riserva per l’Irap, in
Italia Oggi, 15/03/2006, pag. 35
Ufficio Iva, rettifiche senza
indagini
Ufficio Iva sempre meno inquirente. Infatti, può rettificare il
volume d’affari di una società sulla base della sola
segnalazione ricevuta dall’ufficio imposte dirette, senza dover
necessariamente svolgere attività istruttoria o chiedere
chiarimenti al contribuente. Lo ha stabilito la Cassazione che,
con la sentenza n. 4222 del 24 febbraio, ha accolto il ricorso
del ministero delle finanze e dell’ufficio, rovesciando la
decisione delle commissioni tributarie. Funge da spartiacque,
fra le necessità di specifiche indagini sull’attività d’impresa
e non, l’articolo 54 del dpr 633/72 secondo cui ove dalle
segnalazioni provenienti da altri soggetti pubblici emergano
elementi che consentono di stabilire l’esistenza di
corrispettivi in tutto o in parte non dichiarati o di detrazioni
in tutto o in parte non spettanti, l’ufficio Iva può limitarsi
ad accertare, sulla base degli elementi ricevuti, l’imposta o la
maggiore imposta dovuta. Uno dei punti caldi della sentenza sta
nel fatto che gli altri soggetti pubblici, cui fa riferimento la
norma, possono tranquillamente essere gli altri uffici
finanziari.
Debora Alberici, L’ufficio Iva non fa l’inquirente, in
Italia Oggi, 15/03/2006, pag. 37
Nuovi conteggi per banche e
assicurazioni
Riserve e svalutazioni a caro prezzo per le imprese di
assicurazione e gli enti creditizi. Le limitazioni imposte alla
rilevanza fiscale dei comportamenti negativi legati ai crediti
costringono alla rideterminazione delle imposte differite e alla
compilazione del quadro EC per poter continuare a fruire della
deducibilità delle poste. La stretta, peraltro, interessa in
maniera indistinta, sia le imposte dirette che l’Irap. Queste in
breve alcune delle precisazioni contenute nella circolare n.
10/e del 13 marzo 2006 relativa al dl fiscale collegato alla
finanziaria per il 2006, con particolare riferimento ai soggetti
bancari e assicurativi. Il decreto legge fiscale ha introdotto
alcune limitazioni alla deduciblità di componenti negativi
tipici degli enti creditizi e delle imprese di assicurazione.
Per le imprese di assicurazione, in particolare, è stato
previsto che nella determinazione del valore della produzione
netta ai fini Irap non rilevino le svalutazioni, le riprese di
valore e gli accantonamenti effettuati sui crediti a norma delle
disposizioni specificatamente previste per il settore.
Alessandro Felicioni, riserve e svalutazioni a caro prezzo, in
Italia Oggi, 15/03/2006, pag. 39