Giovedì 16 Marzo 2006

Da Il Sole 24 Ore

Iva ridotta, bozza modello per compensazione
Un nuovo modello per chieder il rimborso Iva trimestrale (vale a dire per l’utilizzo del credito in compensazione in F24) viene riprodotto in bozza nel sito Internet dell’agenzia delle Entrate. La novità riguarda la modifica delle percentuali di compensazione, approvate con Dm 23 dicembre 2005, per le cessioni di prodotti agricoli dai produttori che applicano il regime speciale dell’articolo 34 del Dpr 633/72. Il nuovo modello dovrà essere utilizzato a partire dalle richieste di rimborso infrannuale per il primo trimestre 2006, in scadenza il 30 aprile 206. Alcune categorie di contribuenti possono chiedere il rimborso del credito Iva maturato in corso d’anno, presentando istanze alle Entrate entro il mese successivo a ciascun trimestre. I casi in cui è consentito il rimborso infrannuale sono: 1) svolgimento di attività che comporta operazioni soggette a Iva con aliquote inferiori a quelle dell’imposta assolta sugli acquisti; nel calcolo della media, le aliquote sulla cessione sono maggiorate di un decimo e sono inclusi gli acquisti e le vendite di beni ammortizzabili; 2) operazioni non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8bis e 9, nonché operazioni intracomunitarie per oltre il 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate; 3) acquisti di beni ammortizzabili per più di due terzi del totale degli acquisti e importazioni; l’imposta rimborsabile corrisponde a quella a credito in misura non superiore a quella assolta sull’acquisto dei beni ammortizzabili. Le Entrate, con la risoluzione 179/E/05, hanno escluso il diritto al rimborso dell’Iva sui beni ammortizzabili assolta sull’acconto pagato, nonché sulle spese sostenute per il miglioramento, trasformazione e ampliamento di beni immobili di proprietà di terzi.
Gian Paolo Tosoni, Compensazione Iva ridotta, in Il Sole 24 Ore, 16/03/2006, pag. 23

Notifica dell’accertamento al fallito
L’accertamento Iva su un periodo d’imposta che precede o è contestuale alla dichiarazione di fallimento va notificato non solo al curatore, ma anche al fallito, che deve poter esercitare la tutela giurisdizionale. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza 4235/06. Il Fisco aveva notificato al contribuente la contestazione di una richiesta di pagamento dopo l’emanazione di un avviso di rettifica della dichiarazione Iva. Il contribuente aveva obiettato che l’accertamento non gli era mai stato notificato e che, in ogni caso, non era legittimato a riceverlo. Chiedeva al giudice, quindi, di dichiarare irritale la notifica dell’ingiunzione fiscale, in quanto l’unico legittimato era il curatore fallimentare. In realtà, il ricorrente non ha contestato l’avviso di accertamento a suo tempo notificato al curatore e mai impugnato, né ha lamentato una sua disinformazione. Ha impugnato l’ingiunzione con l’intento di far rilevare il suo disinteresse a ricorrere. Questo comportamento, come precisa la sentenza, sarebbe già una ragione di inammissibilità del ricorso.
Sergio Trovato, Accertamento, notifica all’imprenditore fallito, in Il Sole 24 Ore, 16/03/2006, pag. 23

Da Italia Oggi

Primi test per il contenzioso online
Il processo tributario diventerà virtuale dalla notifica del ricorso all’ufficio impositore fino all’emissione della sentenza. Dopo la partenza della nota di deposito telematica, l’intero iter processuale correrà su Internet, a differenza dei riti civili e penali. Contribuenti, difensori e giudici potranno eseguire da casa tutte le fasi e consultare atti e documenti. Il software, realizzato dalla Sogei per conto del dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell’economia e delle finanze , sarà sperimentato in Sardegna, Lazio e Toscana tra aprile e maggio. L’entrata a regime del rito è prevista entro il 2007. Il processo tributario in via telematica è possibile grazie ai provvedimenti legislativi che riconoscono al documento elettronico validità sia legale sia probatoria. Il rito on-line numero zero è stato presentato martedì scorso al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria attraverso una simulazione di un iter processuale.
Antonella Gorret, Il contenzioso fiscale viaggia on-line, in Italia Oggi, 16/03/2006, pag. 31

Irap, incompatibilità a tempo
L’incompatibilità dell’Irap non potrà essere fatta valere prima del periodo d’imposta successivo a quello nel corso del quale la corte pronuncerà la sentenza. Salvo che da una parte dei contribuenti che hanno avviato un ricorso prima del 17 marzo 2005, data in cui, presentando le proprie conclusioni, l’avvocato generale Jacobs ha  reso concreta la prospettiva di una bocciatura del tributo. In questi termini l’avvocato Stix-Hackl, nelle conclusioni presentate il 14 marzo, suggerisce alla corte di contemperare le esigenze di tutelare , da una parte, il principio del legittimo affidamento dello stato italiano, che ha introdotto l’imposta confidando nel parere favorevole della commissione e, dall’altra, il principio del diritto al rimborso dei tributi indebitamente corrisposti. Il primo giustifica la limitazione degli effetti della sentenza nel tempo, mentre il secondo richiede un’eccezione a tale limitazione nei confronti dei contribuenti più zelanti.
Franco Ricca, L’incompatibilità dell’Irap a tempo, in Italia Oggi, 16/03/2006, pag. 36

Immobili, locazione con ammortamento pieno
Il limite dei 15 anni vale come limite minimo da rispettare anche qualora la metà de periodo di ammortamento dovesse essere maggiore. Confermate le istruzioni con riguardo ai leasing appalti. Nuovi dubbi con riguardo ai soggetti che adottano lo Ias 17 e al caso della cessione del contratto. Sono questi i contenuti della circolare delle entrate 10/2006 in commento al nuovo testo dell’art. 102 comma 7 del Tuir. Le nuove regole hanno modificato il criterio di deduzione dei canoni di locazione finanziaria sui beni immobili. In forza delle novità viene ora richiesto per i beni immobili il rispetto di un duplice requisito. Il primo è quello per cui la durata contrattuale sia almeno pari alla metà del periodo di ammortamento corrispondente all’applicazione dei coefficienti ministeriali del dm 31 dicembre 1988, con un minimo di otto e un massimo di quindici anni. Un chiarimento è quello per cui ai fini di questo calcolo non deve considerasi il fatto che nel calcolo dell’ammortamento dei beni per il primo esercizio i coefficienti ministeriali devono essere ridotti alla metà. Oltre a ciò è, poi, introdotto un secondo limite: la durata deve essere compresa tra gli 8 e i 15 anni.
F. Cornaggia – N. Villa, Nella locazione dei beni immobili non vale l’ammortamento dimezzato, in Italia Oggi, 16/03/2006, pag. 36