Da Il Sole 24 Ore
Iva ridotta, bozza modello per
compensazione
Un nuovo modello per chieder il rimborso Iva trimestrale
(vale a dire per l’utilizzo del credito in compensazione in F24)
viene riprodotto in bozza nel sito Internet dell’agenzia delle
Entrate. La novità riguarda la modifica delle percentuali di
compensazione, approvate con Dm 23 dicembre 2005, per le
cessioni di prodotti agricoli dai produttori che applicano il
regime speciale dell’articolo 34 del Dpr 633/72. Il nuovo
modello dovrà essere utilizzato a partire dalle richieste di
rimborso infrannuale per il primo trimestre 2006, in scadenza il
30 aprile 206. Alcune categorie di contribuenti possono chiedere
il rimborso del credito Iva maturato in corso d’anno,
presentando istanze alle Entrate entro il mese successivo a
ciascun trimestre. I casi in cui è consentito il rimborso
infrannuale sono: 1) svolgimento di attività che comporta
operazioni soggette a Iva con aliquote inferiori a quelle
dell’imposta assolta sugli acquisti; nel calcolo della media, le
aliquote sulla cessione sono maggiorate di un decimo e sono
inclusi gli acquisti e le vendite di beni ammortizzabili; 2)
operazioni non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8bis e 9,
nonché operazioni intracomunitarie per oltre il 25%
dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate; 3)
acquisti di beni ammortizzabili per più di due terzi del totale
degli acquisti e importazioni; l’imposta rimborsabile
corrisponde a quella a credito in misura non superiore a quella
assolta sull’acquisto dei beni ammortizzabili. Le Entrate, con
la risoluzione 179/E/05, hanno escluso il diritto al rimborso
dell’Iva sui beni ammortizzabili assolta sull’acconto pagato,
nonché sulle spese sostenute per il miglioramento,
trasformazione e ampliamento di beni immobili di proprietà di
terzi.
Gian Paolo Tosoni, Compensazione Iva ridotta, in Il
Sole 24 Ore, 16/03/2006, pag. 23
Notifica dell’accertamento al fallito
L’accertamento Iva su un periodo d’imposta che precede o è
contestuale alla dichiarazione di fallimento va notificato non
solo al curatore, ma anche al fallito, che deve poter esercitare
la tutela giurisdizionale. Lo ha chiarito la Cassazione con la
sentenza 4235/06. Il Fisco aveva notificato al contribuente la
contestazione di una richiesta di pagamento dopo l’emanazione di
un avviso di rettifica della dichiarazione Iva. Il contribuente
aveva obiettato che l’accertamento non gli era mai stato
notificato e che, in ogni caso, non era legittimato a riceverlo.
Chiedeva al giudice, quindi, di dichiarare irritale la notifica
dell’ingiunzione fiscale, in quanto l’unico legittimato era il
curatore fallimentare. In realtà, il ricorrente non ha
contestato l’avviso di accertamento a suo tempo notificato al
curatore e mai impugnato, né ha lamentato una sua
disinformazione. Ha impugnato l’ingiunzione con l’intento di far
rilevare il suo disinteresse a ricorrere. Questo comportamento,
come precisa la sentenza, sarebbe già una ragione di
inammissibilità del ricorso.
Sergio Trovato, Accertamento, notifica all’imprenditore
fallito, in Il Sole 24 Ore, 16/03/2006, pag. 23
Da Italia Oggi
Primi test per il contenzioso online
Il processo tributario diventerà virtuale dalla notifica del
ricorso all’ufficio impositore fino all’emissione della
sentenza. Dopo la partenza della nota di deposito telematica,
l’intero iter processuale correrà su Internet, a differenza dei
riti civili e penali. Contribuenti, difensori e giudici potranno
eseguire da casa tutte le fasi e consultare atti e documenti. Il
software, realizzato dalla Sogei per conto del dipartimento per
le politiche fiscali del ministero dell’economia e delle finanze
, sarà sperimentato in Sardegna, Lazio e Toscana tra aprile e
maggio. L’entrata a regime del rito è prevista entro il 2007. Il
processo tributario in via telematica è possibile grazie ai
provvedimenti legislativi che riconoscono al documento
elettronico validità sia legale sia probatoria. Il rito on-line
numero zero è stato presentato martedì scorso al Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria attraverso una simulazione
di un iter processuale.
Antonella Gorret, Il contenzioso fiscale viaggia on-line, in
Italia Oggi, 16/03/2006, pag. 31
Irap, incompatibilità a tempo
L’incompatibilità dell’Irap non potrà essere fatta valere
prima del periodo d’imposta successivo a quello nel corso del
quale la corte pronuncerà la sentenza. Salvo che da una parte
dei contribuenti che hanno avviato un ricorso prima del 17 marzo
2005, data in cui, presentando le proprie conclusioni,
l’avvocato generale Jacobs ha reso concreta la prospettiva di
una bocciatura del tributo. In questi termini l’avvocato
Stix-Hackl, nelle conclusioni presentate il 14 marzo, suggerisce
alla corte di contemperare le esigenze di tutelare , da una
parte, il principio del legittimo affidamento dello stato
italiano, che ha introdotto l’imposta confidando nel parere
favorevole della commissione e, dall’altra, il principio del
diritto al rimborso dei tributi indebitamente corrisposti. Il
primo giustifica la limitazione degli effetti della sentenza nel
tempo, mentre il secondo richiede un’eccezione a tale
limitazione nei confronti dei contribuenti più zelanti.
Franco Ricca, L’incompatibilità dell’Irap a tempo, in
Italia Oggi, 16/03/2006, pag. 36
Immobili, locazione con ammortamento pieno
Il limite dei 15 anni vale come limite minimo da rispettare
anche qualora la metà de periodo di ammortamento dovesse essere
maggiore. Confermate le istruzioni con riguardo ai leasing
appalti. Nuovi dubbi con riguardo ai soggetti che adottano lo
Ias 17 e al caso della cessione del contratto. Sono questi i
contenuti della circolare delle entrate 10/2006 in commento al
nuovo testo dell’art. 102 comma 7 del Tuir. Le nuove regole
hanno modificato il criterio di deduzione dei canoni di
locazione finanziaria sui beni immobili. In forza delle novità
viene ora richiesto per i beni immobili il rispetto di un
duplice requisito. Il primo è quello per cui la durata
contrattuale sia almeno pari alla metà del periodo di
ammortamento corrispondente all’applicazione dei coefficienti
ministeriali del dm 31 dicembre 1988, con un minimo di otto e un
massimo di quindici anni. Un chiarimento è quello per cui ai
fini di questo calcolo non deve considerasi il fatto che nel
calcolo dell’ammortamento dei beni per il primo esercizio i
coefficienti ministeriali devono essere ridotti alla metà. Oltre
a ciò è, poi, introdotto un secondo limite: la durata deve
essere compresa tra gli 8 e i 15 anni.
F. Cornaggia – N. Villa, Nella locazione dei beni immobili
non vale l’ammortamento dimezzato, in Italia Oggi,
16/03/2006, pag. 36