Da Il Sole 24 Ore
Irap, contestata la data del 17/03/05
Il Fisco italiano non ci sta. A tre giorni dal deposito, il
dipartimento per le Politiche fiscali del ministero
dell’Economia contesta le conclusioni sull’Irap dell’avvocato
generale della Corte Ue, Stix-Hackl. Sotto accusa, in
particolare, non tanto o almeno non adesso, la presunta
incompatibilità con l’Iva, quanto piuttosto la data indicata
come spartiacque tra chi avrà diritto a ottenere il rimborso e
chi no. Per Stix-hackl dovrebbe essere il 17 marzo 2005, giorno
di presentazione delle precedenti conclusioni dell’avvocato
generale Francis jacobs, poi andato in pensione: in sostanza,
chi entro quella data ha agito in giudizio o ha promosso un
equivalente ricorso amministrativo potrà ottenere la
restituzione dell’Irap versata; chi non l’ha fatta, o l’ha
fatto dopo, invece no. Per il dipartimento delle Politiche
fiscali, al contrario, occorre risalire indietro di oltre un
anno, e cioè al 24 gennaio 2004, giorno della pubblicazione
sulla GU della Ue dell’atto di ricezione dell’ordinanza con la
quale la commissione tributaria provinciale di Cremona ha
rimesso la questione Irap – sollevata dalla Banca popolare di
Cremona – al giudice comunitario, sfociata nella causa C-475/03.
E’ da quel momento – sostiene in sostanza il dipartimento – che
la questione Irap avrebbe assunto pubblicità legale.
Marco Peruzzi, Irap, contrasto sui rimborsi, in Il
Sole 24 Ore, 17/03/2006, pag. 23
Irap, da Assonime dubbi sulle conclusioni
Anche Assonime esprime dubbi sulle conclusioni dell’avvocato
generale della Corte Ue Stix-Hackl, sull’Irap. In una
lettera-circolare inviata ieri alle associate, L’associazione
fra le società italiane per azioni, in riferimento allo
spartiacque del 17 marzo 2005, si domanda se questa eccezione
operi sul piano strettamente soggettivo. E cioè se, per coloro
che abbiano agito in giudizio o promosso un ricorso equivalente
prima della citata data, l’eventuale dichiarazione di
incompatibilità dell’Irap si estenda – oltre che ai rapporti
tributari oggetto di impugnazione - anche ai versamenti del
tributo effettuati successivamente alla predetta data (nel
2005), nonché a quelli ancora da effettuare (nel 2006); ovvero
se, viceversa, anche per tali soggetti l’Irap relativa al 2005 e
al 2006 resti, comunque, dovuta così come accade per tutti
coloro che si siano attivati in tempo per richiedere il
rimborso. Non solo. Per Assonime non appare nemmeno chiaro come
si coordini sul piano logico-sistematico l’eventuale portata
erga omnes degli effetti di una sentenza di incompatibilità
dell’Irap a decorrere da una data futura con la rilevanza di
questi effetti ex tunc limitatamente a taluni rapporti
pregressi; aspetto, questo, che andrebbe valutato anche tenendo
conto dei principi costituzionali interni.
Marco Peruzzi, Ricorrenti senza certezze sui versamenti
2005-2006, in Il Sole 24 Ore, 17/03/2006, pag. 23
Minimo unico, mancano all’appello le
regole
Pagamenti minimi ancora in attesa della regolamentazione
prevista dalla Finanziaria 2003. A più di tre anni dal varo
della legge 289/02 è infatti finito nel dimenticatoio il decreto
del ministero dell’economia e delle finanze che avrebbe dovuto
riordinare la disciplina del pagamento e della riscossione dei
crediti di modesto ammontare. Con la fine della legislatura si
allontana, però, la possibilità di allineare le regole sui
minimi delle amministrazioni pubbliche. E, in attesa del
provvedimento , contribuenti, aziende e professionisti si
trovano a fare i conti con la giungla dei limiti fissati da
Fisco ed enti previdenziali e assicurativi. Una regola generale
per il finanziamento delle gestioni assicurative Inps è quella
di non prevedere un vero e proprio minimo sotto il quale il
pagamento del contributo non è dovuto, così come, invece,
avviene per il prelievo fiscale. Tuttavia, la previdenza, sulla
scorta di esigenze diverse da quelle fiscali, impone in alcune
ipotesi una retribuzione minima sulla quale si applica il
contributo previsto per il settore e per il tipo di lavoratore.
Il contributo previdenziale viene calcolato e versato sulla
retribuzione dovuta dal datore di lavoro e, quindi,
indipendentemente dall’effettivo pagamento.
Enzo De Fusco, Minimo unico da tre anni in lista d’attesa, in
Il Sole 24 Ore, 17/03/2006, pag. 25
Enasarco, ritoccate imponibili e quote
Per gli agenti e rappresentanti di commercio che operano
sotto forma di ditta individuale o società di persone (Snc o
Sas), dopo l’aumento d’inizio 2006 del contributo Enasarco (dal
13 al 13,5%) salgono anche i massimali delle provvigioni e i
minimali contributivi. Dal primo gennaio scorso, per gli agenti
plurimandatari, il massimale provvisionale annuo per ciascun
preponente è pari a 14.561,00 euro mentre il minimale
contributivo per ciascun preponente è di 364,00 euro. Per gli
agenti monomandatari, invece, il massimale provvisionale annuo è
salito a 25.481,00 euro e il minimale contributivo è pari a
727,00 euro. I nuovi aumenti sono relativi ai contributi 2006 e
quindi interesseranno i versamenti per il primo trimestre, in
scadenza il 22 maggio (il 20 cade di sabato). Le nuove misure
sono state diffuse dalla Fondazione Enasarco e derivano
dall’applicazione dell’articolo 4, comma 5, del regolamento
delle attività istituzionali. Regolamento approvato dal cda
della Fondazione il 30 dicembre 2003. La norma dispone, infatti,
che dal 1° gennaio 2004 i massimali provvisionali e i minimali
contributivi siano rivalutati ogni biennio, secondo l’indice
generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati, con arrotondamento all’euro superiore.
Luca De Stefani, Enasarco ritocca imponibili e quote, in
Il Sole 24 Ore, 17/03/2006, pag. 25
Da Italia Oggi
Contrasto Irap, meglio versare
Sarà difficile applicare il criterio della somiglianza
sostanziale che l’avvocato generale ha indicato, nelle proprie
conclusioni, come possibile spiraglio per la sopravivenza
dell’Irap; ciò sia per le difficoltà di individuare il campione
rappresentativo di imprese da prendere a base per la verifica,
sia per l’assenza, nel nostro ordinamento, di un organo cui
demandare tale valutazione con effetti generalizzati. Comunque,
se la sentenza della corte non dovesse arrivare prima della
scadenza del termine per i prossimi versamenti a saldo e in
acconto del tributo, è consigliabile, in via prudenziale, data
l’inapplicabilità, nei riflessi del saldo 2005, delle riduzioni
delle sanzioni in caso di ravvedimento operoso o di adesione
all’invito bonario. Lo osserva Assonime in una informativa
indirizzata ieri alle aziende associate, concernente le recenti
conclusioni dell’avvocato generale sulla questione del contrasto
dell’Irap con la stesa direttiva. Così possono, dunque, esser
riassunte le posizioni di Assonime 1) lo spiraglio per la
sopravvivenza dell’Irap prevede valutazioni di difficile
realizzazione pratica e di problematica gestione procedimentale;
2) è dubbio se chi ha fatto ricorso prima del 17 marzo 2005
potrà far valere l’eventuale sentenza di incompatibilità anche
per i pagamenti diversi da quelli oggetto di impugnativa; 3) in
attesa della sentenza, è prudente effettuare i pagamenti in
scadenza al 20 giugno 2006.
Franco Ricca, Versamenti prudenziali per l’Irap, in
Italia Oggi, 17/03/2006, pag. 43
Il comitato spunta le armi della pf
La mora del comitato consultivo spunta le armi della
pianificazione fiscale. Societaria. I recenti pareri dell’organo
preposto a vigilare sull’elusività di determinate operazioni
societarie dimostrano, se ancora ce ne fosse stato bisogno, la
rigidità delle interpretazioni e degli orientamenti assunti che,
nella sostanza, finiscono per bloccare i più propositivi intenti
degli imprenditori; sia quelli volti a una corretta
pianificazione fiscale, sia quelli necessari alla soluzione di
situazioni societarie complesse quali divergenze tra soci o
ricambio generazionale. Non c’è dubbio che le operazioni più a
rischio che capitano sotto la scure del comitato consultivo sono
le scissione societarie; soprattutto quelle volte a distinguere
la parte commerciale dell’attività rispetto a quella prettamente
immobiliare. La preoccupazione più pressante per il comitato è
infatti quella di bloccare operazioni volte a conseguire la
liquidazione di complessi immobiliari non già attraverso la
vendita dei cespiti ma grazie all’alienazione dei beni di
secondo livello, ossia le partecipazioni nella società di cui
l’immobile fa parte. Alternativa questa dettata dal differente
trattamento fiscale delle plusvalenze patrimoniali ordinarie
rispetto a quelle derivanti dalla cessione di quote o azioni.
Alessandro Felicioni, La pianificazione a rischio elusione, in
Italia Oggi, 17/03/2006, pag. 44
Comuni, entro il 31 il fondo Iva
E’ ormai prossima la scadenza del 31 marzo entro la quale i
comuni devono trasmettere alla prefettura la certificazione
attestante il pagamento dell’Iva in relazione a contratti
stipulati per l’affidamento in gestione di servizi non
commerciali a soggetti esterni all’amministrazione. Tutto ciò al
fine di poter beneficiare del riparto dell’apposito fondo
ministeriale, istituito dall’articolo 6, comma 3, della legge
n. 488/1999 e regolamentato dal dpr n. 32/2001, che attua una
particolare forma di rimborso di quota parte dell’Iva pagata dai
comuni sui servizi esternalizzati, al fine di contenere, di
conseguenza, le tariffe applicate alla collettività dai comuni
stessi all’erogazione di servizi i natura non commerciale.
L’istituzione di tale fondo è quindi finalizzata al reintegro
delle risorse finanziarie, destinate al pagamento dell’Iva
esposta sulle fatture emesse dai prestatori/fornitori/gestori
dei predetti servizi.
L. Pagliuca – G. Munafò, Comuni, rush finale per il fondo
Iva, in Italia Oggi, 17/03/2006, pag. 54