Venerdì 17 Marzo 2006

Da Il Sole 24 Ore

Irap, contestata la data del 17/03/05
Il Fisco italiano non ci sta. A tre giorni dal deposito, il dipartimento per le Politiche fiscali del ministero dell’Economia contesta le conclusioni sull’Irap dell’avvocato generale della Corte Ue, Stix-Hackl. Sotto accusa, in particolare, non tanto o almeno non adesso, la presunta incompatibilità con l’Iva, quanto piuttosto la data indicata come spartiacque tra chi avrà diritto a ottenere il rimborso e chi no. Per Stix-hackl dovrebbe essere il 17 marzo 2005, giorno di presentazione delle precedenti conclusioni dell’avvocato generale Francis jacobs, poi andato in pensione: in sostanza, chi entro quella data ha agito in giudizio o ha promosso un equivalente ricorso amministrativo potrà ottenere la restituzione dell’Irap versata; chi non l’ha  fatta, o l’ha fatto dopo, invece no. Per il dipartimento delle Politiche fiscali, al contrario, occorre risalire indietro di oltre un anno, e cioè al 24 gennaio 2004, giorno della pubblicazione sulla GU della Ue dell’atto di ricezione dell’ordinanza con la quale la commissione tributaria provinciale di Cremona ha rimesso la questione Irap – sollevata dalla Banca popolare di Cremona – al giudice comunitario, sfociata nella causa C-475/03. E’ da quel momento – sostiene in sostanza il dipartimento – che la questione Irap avrebbe assunto pubblicità legale.
Marco Peruzzi, Irap, contrasto sui rimborsi, in Il Sole 24 Ore, 17/03/2006, pag. 23

Irap, da Assonime dubbi sulle conclusioni
Anche Assonime esprime dubbi sulle conclusioni dell’avvocato generale della Corte Ue Stix-Hackl, sull’Irap. In una lettera-circolare inviata ieri alle associate, L’associazione fra le società italiane per azioni, in riferimento allo spartiacque del 17 marzo 2005, si domanda se questa eccezione operi sul piano strettamente soggettivo. E cioè se, per coloro che abbiano agito in giudizio o promosso un ricorso equivalente prima della citata data, l’eventuale dichiarazione di incompatibilità dell’Irap si estenda – oltre che ai rapporti tributari oggetto di impugnazione - anche ai versamenti del tributo effettuati successivamente alla predetta data (nel 2005), nonché a quelli ancora da effettuare (nel 2006); ovvero se, viceversa, anche per tali soggetti l’Irap relativa al 2005 e al 2006 resti, comunque, dovuta così come accade per tutti coloro che si siano attivati in tempo per richiedere il rimborso. Non solo. Per Assonime non appare nemmeno chiaro come si coordini sul piano logico-sistematico l’eventuale portata erga omnes degli effetti di una sentenza di incompatibilità dell’Irap a decorrere da una data futura con la rilevanza di questi effetti ex tunc limitatamente a taluni rapporti pregressi; aspetto, questo, che andrebbe valutato anche tenendo conto dei principi costituzionali interni.
Marco Peruzzi, Ricorrenti senza certezze sui versamenti 2005-2006, in Il Sole 24 Ore, 17/03/2006, pag. 23

Minimo unico, mancano all’appello le regole
Pagamenti minimi ancora in attesa della regolamentazione prevista dalla Finanziaria 2003. A più di tre anni dal varo della legge 289/02 è infatti finito nel dimenticatoio il decreto del ministero dell’economia e delle finanze che avrebbe dovuto riordinare la disciplina del pagamento e della riscossione dei crediti di modesto ammontare. Con la fine della legislatura si allontana, però, la possibilità di allineare le regole sui minimi delle amministrazioni pubbliche. E, in attesa del provvedimento , contribuenti, aziende e professionisti si trovano a fare i conti con la giungla dei limiti fissati da Fisco ed enti previdenziali e assicurativi. Una regola generale per il finanziamento delle gestioni assicurative Inps è quella di non prevedere un vero e proprio minimo sotto il quale il pagamento del contributo non è dovuto, così come, invece, avviene per il prelievo fiscale. Tuttavia, la previdenza, sulla scorta di esigenze diverse da quelle fiscali, impone in alcune ipotesi una retribuzione minima sulla quale si applica il contributo previsto per il settore e per il tipo di lavoratore. Il contributo previdenziale viene calcolato e versato sulla retribuzione dovuta dal datore di lavoro e, quindi, indipendentemente dall’effettivo pagamento.
Enzo De Fusco, Minimo unico da tre anni in lista d’attesa, in Il Sole 24 Ore, 17/03/2006, pag. 25

Enasarco, ritoccate imponibili e quote
Per gli agenti e rappresentanti di commercio che operano sotto forma di ditta individuale o società di persone (Snc o Sas), dopo l’aumento d’inizio 2006 del contributo Enasarco (dal 13 al 13,5%) salgono anche i massimali delle provvigioni e i minimali contributivi. Dal primo gennaio scorso, per gli agenti plurimandatari, il massimale provvisionale annuo per ciascun preponente è pari a 14.561,00 euro mentre il minimale contributivo per ciascun preponente è di 364,00 euro. Per gli agenti monomandatari, invece, il massimale provvisionale annuo è salito a 25.481,00 euro e il minimale contributivo è pari a 727,00 euro. I nuovi aumenti sono relativi ai contributi 2006 e quindi interesseranno i versamenti per il primo trimestre, in scadenza il 22 maggio (il 20 cade di sabato). Le nuove misure sono state diffuse dalla Fondazione Enasarco e derivano dall’applicazione dell’articolo 4, comma 5, del regolamento delle attività istituzionali. Regolamento approvato dal cda della Fondazione il 30 dicembre 2003. La norma dispone, infatti, che dal 1° gennaio 2004 i massimali provvisionali e i minimali contributivi siano rivalutati ogni biennio, secondo l’indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con arrotondamento all’euro superiore.
Luca De Stefani, Enasarco ritocca imponibili e quote, in Il Sole 24 Ore, 17/03/2006, pag. 25

Da Italia Oggi

Contrasto Irap, meglio versare
Sarà difficile applicare il criterio della somiglianza sostanziale che l’avvocato generale ha indicato, nelle proprie conclusioni, come possibile spiraglio per la sopravivenza dell’Irap; ciò sia per le difficoltà di individuare il campione rappresentativo di imprese da prendere a base per la verifica, sia per l’assenza, nel nostro ordinamento, di un organo cui demandare tale valutazione con effetti generalizzati. Comunque, se la sentenza della corte non dovesse arrivare prima della scadenza del termine per i prossimi versamenti a saldo e in acconto del tributo, è consigliabile, in via prudenziale, data l’inapplicabilità, nei riflessi del saldo 2005, delle riduzioni delle sanzioni in caso di ravvedimento operoso o di adesione all’invito bonario. Lo osserva Assonime in una informativa indirizzata ieri alle aziende associate, concernente le recenti conclusioni dell’avvocato generale sulla questione del contrasto dell’Irap con la stesa direttiva. Così possono, dunque, esser riassunte le posizioni di Assonime 1) lo spiraglio per la sopravvivenza dell’Irap prevede valutazioni di difficile realizzazione pratica e di problematica gestione procedimentale; 2) è dubbio se chi ha fatto ricorso prima del 17 marzo 2005 potrà far valere l’eventuale sentenza di incompatibilità anche per i pagamenti diversi da quelli oggetto di impugnativa; 3) in attesa della sentenza, è prudente effettuare i pagamenti in scadenza al 20 giugno 2006.
Franco Ricca, Versamenti prudenziali per l’Irap, in Italia Oggi, 17/03/2006, pag. 43

Il comitato spunta le armi della pf
La mora del comitato consultivo spunta le armi della pianificazione fiscale. Societaria. I recenti pareri dell’organo preposto a vigilare sull’elusività di determinate operazioni societarie dimostrano, se ancora ce ne fosse stato bisogno, la rigidità delle interpretazioni e degli orientamenti assunti che, nella sostanza, finiscono per bloccare i più propositivi intenti degli imprenditori; sia quelli volti a una corretta pianificazione fiscale, sia quelli necessari alla soluzione di situazioni societarie complesse quali divergenze tra soci o ricambio generazionale. Non c’è dubbio che le operazioni più a rischio che capitano sotto la scure del comitato consultivo sono le scissione societarie; soprattutto quelle volte a distinguere la parte commerciale dell’attività rispetto a quella prettamente immobiliare. La preoccupazione più pressante per il comitato è infatti quella di bloccare operazioni volte a conseguire la liquidazione di complessi immobiliari non già attraverso la vendita dei cespiti ma grazie all’alienazione dei beni di secondo livello, ossia le partecipazioni nella società di cui l’immobile fa parte. Alternativa questa dettata dal differente trattamento fiscale delle plusvalenze patrimoniali ordinarie rispetto a quelle derivanti dalla cessione di quote o azioni.
Alessandro Felicioni, La pianificazione a rischio elusione, in Italia Oggi, 17/03/2006, pag. 44

Comuni, entro il 31 il fondo Iva
E’ ormai prossima la scadenza del 31 marzo entro la quale i comuni devono trasmettere alla prefettura la certificazione attestante il pagamento dell’Iva in relazione a contratti stipulati per l’affidamento in gestione di servizi non commerciali a soggetti esterni all’amministrazione. Tutto ciò al fine di poter beneficiare del riparto dell’apposito fondo ministeriale, istituito dall’articolo 6, comma 3,  della legge n. 488/1999 e regolamentato dal dpr n. 32/2001, che attua una particolare forma di rimborso di quota parte dell’Iva pagata dai comuni sui servizi esternalizzati, al fine di contenere, di conseguenza, le tariffe applicate alla collettività dai comuni stessi all’erogazione di servizi i natura non commerciale. L’istituzione di tale fondo è quindi finalizzata al reintegro delle risorse finanziarie, destinate al pagamento dell’Iva esposta sulle fatture emesse dai prestatori/fornitori/gestori dei predetti servizi.
L. Pagliuca – G. Munafò, Comuni, rush finale per il fondo Iva, in Italia Oggi, 17/03/2006, pag. 54