Lunedì 20 Marzo 2006

Da Il Sole 24 Ore

Programmazione fiscale, operazione a tappe
La programmazione fiscale assume sempre più le caratteristiche di un’operazione a tappe. Da un lato, infatti, è in corso di definizione la platea dei destinatari delle proposte che, quasi sicuramente, dal 2006 riguarderanno solo una parte dei soggetti sottoposti agli studi di settore. Dall’altra, invece, la stessa determinazione del contenuto delle proposte sarà articolata in due fasi per evitare l’applicazione automatica di schemi che potrebbero non essere in grado di cogliere la dinamica delle attività economiche in cui operano i contribuenti interessati. A tre mesi dal varo della Finanziaria 2006 filtrano le prime indicazioni sulle modalità dell’operazione. Il punto nevralgico è quante proposte partiranno già nel 2006. Fino a qualche settimana fa l’ipotesi era di coinvolgere da subito tutti i contribuenti sottoposti agli studi di settore. Ora, però, l’orientamento sembra mutato. I tecnici sono al lavoro per individuare le categorie alle quali è possibile inviare da subito proposte credibili perché le informazioni disponibili sono già soddisfacenti e le categorie per le quali, invece, mancano ancora elementi sufficienti. La programmazione fiscale concordata è legata a doppio filo con l’invio di proposte per il mini condono relative ai periodi d’imposta 2003 e 2004. resta da capire se, e come, la procedura su due step prevista per la pianificazione si estenderà anche alle proposte di chiusura con il passato.
J.M. Del Bo – M. Mobili, I costi correggono il concordato,   in Il Sole 24 Ore, 20/03/2006, pag. 29

La sanatoria si baserà sui ricavi
Anche le proposte di definizione degli anni 2003/2004 si baseranno sugli stessi criteri previsti per quelle di programmazione del triennio 2006/2008. Lo stabilisce il comma 510 della finanziaria 2006: la sanatoria si baserà sui maggiori ricavi o compensi determinati con medesimi criteri previsti per la programmazione futura. Va tuttavia rilevato che la programmazione 2006/2008 prevede l’indicazione del reddito caratteristico e della base imponibile Irap caratteristica del contribuente, mentre le proposte di definizione per i periodi d’imposta 2003/2004 riporteranno i maggiori ricavi o compensi, con il conseguente redito che viene fatto oggetto di definizione, oltre l’Iva che dovrà essere determinata con il metodo dell’aliquota media. Pertanto, avendo la definizione per gli anni pregressi come base i ricavi e non il reddito, è lecito supporre che non verrà seguito lo stesso procedimento previsto per la programmazione futura in relazione alla successiva incidenza dei costi. D’altronde occorre pensare che la sanatoria ha come finalità la quasi totale chiusura della posizione del contribuente, in relazione al reddito d’impresa o di lavoro autonomo, per cui si può legittimamente ritenere che l’elaborazione dei valori che verranno richiesti risulterà più rozza e semplicistica di quella prevista per la programmazione futura, la quale, invece, dovrà identificare il reddito caratteristico del contribuente per il futuro.
Dario Deotto, Sul passato il peso dei ricavi,   in Il Sole 24 Ore, 20/03/2006, pag. 29

Operazioni straordinarie sulla Pex
Uno degli aspetti più significativi del regime di esenzione delle plusvalenze è rappresentato dai riflessi delle operazioni straordinarie di impresa si tale disciplina. In particolare, è opportuno verificare come le operazioni di fusione, scissione e conferimento producano effetti in ordine ai requisiti necessari per fruire dell’esenzione. Si tratta: a) dell’ininterrotto possesso per 18 mesi; b) dell’iscrizione tra le immobilizzazioni; c) della commercialità della partecipata; d) della residenza in un paese non black list. Le operazioni di riorganizzazione aziendale possono, infatti, comportare scambi o formazione di partecipazioni per le quali è necessario stabilire la sussistenza o meno dei suddetti requisiti. In caso di fusioni si configura, quindi, un’eredità del periodo di possesso ai fini della verifica del cosiddetto minimum holding period. In definitiva il possesso della partecipazione rilevante anche agli specifici fini della partecipation exempion non ricomincia ex novo con il sopravvenire dell’operazione straordinaria. Si perviene alle medesime conclusioni in riferimento ai soci della società incorporata o scissa le cui partecipazioni vengono annullate e sostituite da quelle della società incorporata o beneficiaria.
Luca Miele, Pex a misura di ristrutturazioni,   in Il Sole 24 Ore, 20/03/2006, pag. 30

Socio-società con asimmetria fiscale
A parere dell’Abi sotto il profilo fiscale, il trattamento da riservare alle operazioni di acquisto e cessione di azioni proprie sarebbe direttamente discendente dalla rilevazione contabile delle stesse. In altri termini, il principio di derivazione dal bilancio de reddito imponibile, comporta che la rappresentazione attribuita in bilancio alle predette operazioni, in mancanza di norme ostative, abbia rilevanza anche ai fini fiscali. Ove il principio fosse confermato, la cessione di azioni proprie in regime Ias non determinerebbe alcuna plusvalenza o minusvalenza fiscalmente rilevante in capo alla società. E’ il caso di osservare che l’asimmetria esistente fra il principio elaborato dall’Abi e il vigente regime di tassazione degli utili e delle plusvalenze percepite dal socio genera un temporaneo rischio di doppia tassazione o, a seconda dei casi, di salto d’imposta. Il rischio è solo temporaneo, in quanto la situazione di equilibrio sarà ripristinata in seguito alle successive distribuzioni di utili o riparto di riserve di capitale, o, al limite, al momento della liquidazione della società. Tuttavia, è possibile che l’eliminazione dell’effetto discorsivo sia fatta in capo a un socio diverso da quello nei cui confronti si è prodotto.
Marco Piazza, Sul socio il rischio di doppio prelievo,   in Il Sole 24 Ore, 20/03/2006, pag. 33

Da Italia Oggi

Irap, molti dubbi dopo le conclusioni
Le conclusioni dell’avvocato generale Ue, invece di rassicurare, hanno fatto aumentare le perplessità e i timori di imprese e professionisti sulla possibilità di incassare i rimborsi. Il riferimento al rapporto costante fra importi Iva e Irap, clausola condizione per l’illegittimità dell’imposta, non è ritenuta di importanza marginale da chi ha presentato i ricorsi; e altri dubbi sono stati sollevati sul limite temporale indicato (17 marzo 2005) e sull’atteggiamento dello stato italiano che, a giudizio di molti, non resterà inerme di fronte al possibile colpo per i conti pubblici. Assonime, con la circolare del 16 marzo, ha dichiarato il criterio indicato non agevole da seguire, riconoscendo tuttavia che la conclusione dell’avvocato è subordinata in concreto alla valutazione definitiva della somiglianza sostanziale tra il valore aggiunto su cui si basa l’Iva e quello su cui si basa l’Iva. L’associazione ha inoltre denunciato la poca chiarezza sull’operatività della data limite per i rimborsi, sottolineando che non si comprende se l’eccezione operi sul piano strettamente soggettivo e dunque se l’eventuale dichiarazione di incompatibilità si estenda anche ai versamenti effettuati dopo il 17 marzo e a quelli ancora da effettuare.
Silvana Saturno, Per i rimborsi strada in salita, in Italia Oggi, 20/03/2006,  pag. 11

Gruppi, le perdite complicano i bilanci
Le perdite complicano i bilanci dei gruppi consolidati. Le previsioni contrattuali intercorse tra le parti guidano l’iscrizione dei benefici conseguenti a tale situazione. Le indicazioni contenute nel documento interpretativo 2 dell’Oic in tema di consolidato fiscale indicano le modalità di contabilizzazione delle imposte a carico dei gruppi. Particolare attenzione è riservata al caso in cui un soggetto del gruppo produca un reddito imponibile negativo. E’ questa una delle situazioni in cui il nuovo istituto previsto dal tuir produce la sua massima convenienza permettendo in modo immediato di giungere  a compensare perdite e redditi imponibili facenti capo a soggetti differenti.
Franco Cornaggia – Norberto Villa, Le perdite complicano i consolidati, in Italia Oggi, 20/03/2006,  pag. 20