Da Il Sole 24 Ore
Programmazione fiscale, operazione a
tappe
La programmazione fiscale assume sempre più le caratteristiche
di un’operazione a tappe. Da un lato, infatti, è in corso di
definizione la platea dei destinatari delle proposte che, quasi
sicuramente, dal 2006 riguarderanno solo una parte dei soggetti
sottoposti agli studi di settore. Dall’altra, invece, la stessa
determinazione del contenuto delle proposte sarà articolata in
due fasi per evitare l’applicazione automatica di schemi che
potrebbero non essere in grado di cogliere la dinamica delle
attività economiche in cui operano i contribuenti interessati. A
tre mesi dal varo della Finanziaria 2006 filtrano le prime
indicazioni sulle modalità dell’operazione. Il punto nevralgico
è quante proposte partiranno già nel 2006. Fino a qualche
settimana fa l’ipotesi era di coinvolgere da subito tutti i
contribuenti sottoposti agli studi di settore. Ora, però,
l’orientamento sembra mutato. I tecnici sono al lavoro per
individuare le categorie alle quali è possibile inviare da
subito proposte credibili perché le informazioni disponibili
sono già soddisfacenti e le categorie per le quali, invece,
mancano ancora elementi sufficienti. La programmazione fiscale
concordata è legata a doppio filo con l’invio di proposte per il
mini condono relative ai periodi d’imposta 2003 e 2004. resta da
capire se, e come, la procedura su due step prevista per la
pianificazione si estenderà anche alle proposte di chiusura con
il passato.
J.M. Del Bo – M. Mobili, I costi correggono il concordato,
in Il Sole 24 Ore, 20/03/2006, pag. 29
La sanatoria si baserà sui ricavi
Anche le proposte di definizione degli anni 2003/2004 si
baseranno sugli stessi criteri previsti per quelle di
programmazione del triennio 2006/2008. Lo stabilisce il comma
510 della finanziaria 2006: la sanatoria si baserà sui maggiori
ricavi o compensi determinati con medesimi criteri previsti per
la programmazione futura. Va tuttavia rilevato che la
programmazione 2006/2008 prevede l’indicazione del reddito
caratteristico e della base imponibile Irap caratteristica del
contribuente, mentre le proposte di definizione per i periodi
d’imposta 2003/2004 riporteranno i maggiori ricavi o compensi,
con il conseguente redito che viene fatto oggetto di
definizione, oltre l’Iva che dovrà essere determinata con il
metodo dell’aliquota media. Pertanto, avendo la definizione per
gli anni pregressi come base i ricavi e non il reddito, è lecito
supporre che non verrà seguito lo stesso procedimento previsto
per la programmazione futura in relazione alla successiva
incidenza dei costi. D’altronde occorre pensare che la sanatoria
ha come finalità la quasi totale chiusura della posizione del
contribuente, in relazione al reddito d’impresa o di lavoro
autonomo, per cui si può legittimamente ritenere che
l’elaborazione dei valori che verranno richiesti risulterà più
rozza e semplicistica di quella prevista per la programmazione
futura, la quale, invece, dovrà identificare il reddito
caratteristico del contribuente per il futuro.
Dario Deotto, Sul passato il peso dei ricavi, in
Il Sole 24 Ore, 20/03/2006, pag. 29
Operazioni straordinarie sulla Pex
Uno degli aspetti più significativi del regime di esenzione
delle plusvalenze è rappresentato dai riflessi delle operazioni
straordinarie di impresa si tale disciplina. In particolare, è
opportuno verificare come le operazioni di fusione, scissione e
conferimento producano effetti in ordine ai requisiti necessari
per fruire dell’esenzione. Si tratta: a) dell’ininterrotto
possesso per 18 mesi; b) dell’iscrizione tra le
immobilizzazioni; c) della commercialità della partecipata; d)
della residenza in un paese non black list. Le operazioni di
riorganizzazione aziendale possono, infatti, comportare scambi o
formazione di partecipazioni per le quali è necessario stabilire
la sussistenza o meno dei suddetti requisiti. In caso di fusioni
si configura, quindi, un’eredità del periodo di possesso ai fini
della verifica del cosiddetto minimum holding period. In
definitiva il possesso della partecipazione rilevante anche agli
specifici fini della partecipation exempion non ricomincia ex
novo con il sopravvenire dell’operazione straordinaria. Si
perviene alle medesime conclusioni in riferimento ai soci della
società incorporata o scissa le cui partecipazioni vengono
annullate e sostituite da quelle della società incorporata o
beneficiaria.
Luca Miele, Pex a misura di ristrutturazioni, in
Il Sole 24 Ore, 20/03/2006, pag. 30
Socio-società con asimmetria fiscale
A parere dell’Abi sotto il profilo fiscale, il trattamento da
riservare alle operazioni di acquisto e cessione di azioni
proprie sarebbe direttamente discendente dalla rilevazione
contabile delle stesse. In altri termini, il principio di
derivazione dal bilancio de reddito imponibile, comporta che la
rappresentazione attribuita in bilancio alle predette
operazioni, in mancanza di norme ostative, abbia rilevanza anche
ai fini fiscali. Ove il principio fosse confermato, la cessione
di azioni proprie in regime Ias non determinerebbe alcuna
plusvalenza o minusvalenza fiscalmente rilevante in capo alla
società. E’ il caso di osservare che l’asimmetria esistente fra
il principio elaborato dall’Abi e il vigente regime di
tassazione degli utili e delle plusvalenze percepite dal socio
genera un temporaneo rischio di doppia tassazione o, a seconda
dei casi, di salto d’imposta. Il rischio è solo temporaneo, in
quanto la situazione di equilibrio sarà ripristinata in seguito
alle successive distribuzioni di utili o riparto di riserve di
capitale, o, al limite, al momento della liquidazione della
società. Tuttavia, è possibile che l’eliminazione dell’effetto
discorsivo sia fatta in capo a un socio diverso da quello nei
cui confronti si è prodotto.
Marco Piazza, Sul socio il rischio di doppio prelievo,
in Il Sole 24 Ore, 20/03/2006, pag. 33
Da Italia Oggi
Irap, molti dubbi dopo le conclusioni
Le conclusioni dell’avvocato generale Ue, invece di
rassicurare, hanno fatto aumentare le perplessità e i timori di
imprese e professionisti sulla possibilità di incassare i
rimborsi. Il riferimento al rapporto costante fra importi Iva e
Irap, clausola condizione per l’illegittimità dell’imposta, non
è ritenuta di importanza marginale da chi ha presentato i
ricorsi; e altri dubbi sono stati sollevati sul limite temporale
indicato (17 marzo 2005) e sull’atteggiamento dello stato
italiano che, a giudizio di molti, non resterà inerme di fronte
al possibile colpo per i conti pubblici. Assonime, con la
circolare del 16 marzo, ha dichiarato il criterio indicato non
agevole da seguire, riconoscendo tuttavia che la conclusione
dell’avvocato è subordinata in concreto alla valutazione
definitiva della somiglianza sostanziale tra il valore aggiunto
su cui si basa l’Iva e quello su cui si basa l’Iva.
L’associazione ha inoltre denunciato la poca chiarezza
sull’operatività della data limite per i rimborsi, sottolineando
che non si comprende se l’eccezione operi sul piano strettamente
soggettivo e dunque se l’eventuale dichiarazione di
incompatibilità si estenda anche ai versamenti effettuati dopo
il 17 marzo e a quelli ancora da effettuare.
Silvana Saturno, Per i rimborsi strada in salita, in
Italia Oggi, 20/03/2006, pag. 11
Gruppi, le perdite complicano i bilanci
Le perdite complicano i bilanci dei gruppi consolidati. Le
previsioni contrattuali intercorse tra le parti guidano
l’iscrizione dei benefici conseguenti a tale situazione. Le
indicazioni contenute nel documento interpretativo 2 dell’Oic in
tema di consolidato fiscale indicano le modalità di
contabilizzazione delle imposte a carico dei gruppi. Particolare
attenzione è riservata al caso in cui un soggetto del gruppo
produca un reddito imponibile negativo. E’ questa una delle
situazioni in cui il nuovo istituto previsto dal tuir produce la
sua massima convenienza permettendo in modo immediato di
giungere a compensare perdite e redditi imponibili facenti capo
a soggetti differenti.
Franco Cornaggia – Norberto Villa, Le perdite complicano i
consolidati, in Italia Oggi, 20/03/2006, pag. 20