Martedì 21 Marzo 2006

Da Il Sole 24 Ore

Tassa rifiuti, contrasto sulle liti
La tariffa rifiuti riesce a creare discordia anche all’interno delle sezioni unite delle Cassazione: secondo l’ordinanza 3274/06, infatti, la tariffa rientra nella cognizione del giudice ordinario, mentre secondo la sentenza  4895/06 appartiene alla giurisdizione delle commissioni tributarie. Il contrasto, tuttavia, è solo apparente. La tariffa rifiuti è nata per sostituire la tassa rifiuti. I principi di applicazione del prelievo non sono in realtà molto diversi da quella della tassa. Anche nella tariffa, infatti, il debitore è chiunque occupi o possieda locali e la tariffa si applica in forza di regole interamente determinate dalla legge e non di origine contrattuale. La questione per gli operatori è stata quindi quella di verificare se,sotto le apparenze di un’entrata patrimoniale non si nascondesse in realtà un tributo. La risposta avrebbe determinato, di conseguenza, l’individuazione della giurisdizione: autorità ordinaria nel primo caso (entrata patrimoniale), giustizia tributaria nel secondo caso. Con l’ordinanza 3274 le sezioni unite, per una controversia sorta davanti al giudice ordinario, hanno ritenuto che la tariffa fosse un’entrata patrimoniale, come tale non rientrante nella cognizione del giudice tributario. La sentenza 4895, per una controversia al giudice tributario, è invece integralmente fondata sulla novità dell’articolo 3 bis della legge 248/05, che ha ricondotto le controversie relative ad alcuni prelievi locali, tra quelle riferite alla tariffa rifiuti. La sentenza afferma pertanto che, facendo applicazione dello ius superveniens, la giurisdizione resta al giudice tributario.
Luigi Lovecchio, La tassa rifiuti divisa nelle liti, in Il Sole 24 Ore, 21/03/2006, pag. 21

Iva, niente detrazioni con reati contabili
Il cessionario non può detrarre l’Iva se il cedente non rispetta le regole contabili. Lo ha precisato la Corte di Cassazione, con la sentenza 1592 del 26 gennaio 2006. Per il giudice di legittimità, la Commissione tributaria regionale ha congruamente motivato le ragioni per le quali le prove documentali offerte dal contribuente, perizia stragiudiziale e contratto di appalto sono inidonee, in assenza tra l’altro della conservazione delle bolle di accompagnamento dei beni oggetto di fattura, a dimostrare l’esistenza del fatto costitutivo del diritto alla detrazione. L’acquisizione del cessionario del diritto alla detrazione, quindi, è subordinata  al rispetto delle prescrizioni contabili da parte del cedente, in base alle norme dettate in materia di Iva. Il cedente deve infatti emettere la fattura per l’operazione imponibile, annotarla nel registro delle fatture e trasmetterne copia, con addebito del tributo, al cessionario. Questi, a sua volta, deve annotarla nel registro degli acquisti. Il fisco, tuttavia, può procedere alla rettifica, anche senza ispezione della contabilità del cessionario, se viene accertata una difformità nella registrazione della fattura, iscritta per un importo inferiore nella contabilità del cedente.
Sergio Trovato, Iva, l’errore vizia la detrazione, in Il Sole 24 Ore, 21/03/2006, pag. 23

Studi, gli effetti del concordato
La conferma del monitoraggio degli studi di settore nei confronti dei professionisti anche per il periodo d’imposta 2005 cementa le annualità interessate dalla sperimentazione (2000-2003) con quelle da monitoraggio (2004-2005): ne deriva un blocco unico che non permette al Fisco l’utilizzo delle risultanze da studi per accertare il contribuente in base al solo scostamento dei compensi dichiarati rispetto a quelli attesi da Gerico, ancorché nella loro versione provvisoria. Questa circostanza permette al professionista di sfruttare al meglio i benefici derivanti dal concordato 2003-2004 con la finalità di neutralizzare , con l’anno prossimo, l’impatto degli studi definitivi. Sempre che i professionisti, proprio per effetto della non definitività degli studi per questi periodi pregressi, ricevano la proposta triennale.
Carlo Nocera, Gioco d’anticipo sugli studi a regime, in Il Sole 24 Ore, 21/03/2006, pag. 23

Da Italia Oggi

Inps, cartelle con motivazione
Le cartelle esattoriali relative a crediti previdenziali debbono essere, sia pure sinteticamente, motivate. L’importante principio è stato sancito dal giudice del lavoro di Milano con la sentenza n. 630 del 2006, nella quale si legge che “chiunque sia chiamato a una prestazione coattiva (personale o patrimoniale) deve essere messo in condizione di capire e interloquire con il soggetto impositore per far valere le proprie ragioni. Una banca aveva ricevuto una cartella esattoriale richiesta dall’Inps per crediti contributivi. L’Istituto di credito aveva proposto opposizione sia per ragioni formali sia per ragioni sostanziali. In particolare sul piano formale aveva eccepito che la cartella non conteneva un’adeguata motivazione e mancava qualsiasi indicazione sufficiente per individuare quali fossero esattamente i crediti pretesi dall’Inps. Nel giudizio di opposizione si erano costituiti sia l’Inps sia il concessionario che aveva proceduto all’iscrizione a ruolo dei contributi. Entrambi sostenevano, in sostanza, che l’indicazione dei contributi non pagati, con i relativi periodi temporali, era sufficienti per valicare la cartella.
Fabrizio Daverio, Cartelle dell’Inps vanno motivate, in Italia Oggi, 11/03/2006,  pag. 36

No alla mini aliquota per la banda larga
No all’aliquota Iva agevolata sui lavori necessari allo sviluppo della banda larga nel Mezzogiorno. Queste opere non rientrano, infatti, tra quelle di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all’art. 4 della legge n. 847/1964 e successive integrazioni, alle quali è applicabile l’aliquota ridotta del 10% prevista dalle disposizioni della tabella A, parte III, allegata al dpr 633/72. E’ questo quanto afferma l’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 41 del 20 marzo 2006, propugnando un’interpretazione restrittiva volta a privare di effetti fiscali la disposizione contenuta nell’art. 40, comma 9, della legge n. 166/2002, che ha ricompresso tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui all’art. 16 del dpr n. 380/2001 i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio delle reti di telecomunicazione. La risoluzione va segnalata, a prescindere dal caso specifico, perché riguarda la delicata e interessante questione dei riflessi fiscali del Testo unico sull’edilizia varato con il predetto dpr 380/2001.
Franco Ricca, Banda larga senza la mini-aliquota, in Italia Oggi, 11/03/2006,  pag. 37

Nessun dribbling per il doppio binario
Disallineamento obbligatorio per gli avviamenti. Nuove regole di imputazione del lavoro interinale. Specificazioni con riguardo al trattamento degli interessi attivi di mora. Le regole applicabili ai bilanci 2005 no hanno subito particolari innovazioni se non per i riflessi contabili, che possono avere alcune novità di stampo fiscale. Ma se sul fronte normativo sono poche le innovazioni, a livello di prassi e interpretazione la situazione si presenta più complicata. In particolare il profondo restyling della precedente prassi contabile, posto in essere dall’Oic, rischia di creare qualche complicazione. La nuova struttura dei principi contabili nazionali, come risulta dopo l’importante revisione effettuata dall’organismo italiano di contabilità, è la seguente. Esiste una doppia serie di principi contabili: la prima che manine la vecchia numerazione e che l’Oic ha adeguato alle modifiche introdotte dalla riforma Vietti; la seconda che è autonoma rispetto alla prima e che evidentemente solo gli argomenti completamente nuovi. Ma dopo una prima lettura dei vecchi principi contabili come riformulati ci si è accorti che l’Oic non si è limitato ad adeguare gli stessi alle novità della riforma Vietti ma si è spinto oltre. Sono state introdotte altre innovazioni non strettamente legate alla riforma del diritto societario e che rischiano appunto di creare qualche confusione.
Norberto Villa, Avviamento con il disallineamento, in Italia Oggi, 11/03/2006,  pag. 38