Da Il Sole 24 Ore
Tassa rifiuti, contrasto sulle liti
La tariffa rifiuti riesce a creare discordia anche all’interno
delle sezioni unite delle Cassazione: secondo l’ordinanza
3274/06, infatti, la tariffa rientra nella cognizione del
giudice ordinario, mentre secondo la sentenza 4895/06
appartiene alla giurisdizione delle commissioni tributarie. Il
contrasto, tuttavia, è solo apparente. La tariffa rifiuti è nata
per sostituire la tassa rifiuti. I principi di applicazione del
prelievo non sono in realtà molto diversi da quella della tassa.
Anche nella tariffa, infatti, il debitore è chiunque occupi o
possieda locali e la tariffa si applica in forza di regole
interamente determinate dalla legge e non di origine
contrattuale. La questione per gli operatori è stata quindi
quella di verificare se,sotto le apparenze di un’entrata
patrimoniale non si nascondesse in realtà un tributo. La
risposta avrebbe determinato, di conseguenza, l’individuazione
della giurisdizione: autorità ordinaria nel primo caso (entrata
patrimoniale), giustizia tributaria nel secondo caso. Con
l’ordinanza 3274 le sezioni unite, per una controversia sorta
davanti al giudice ordinario, hanno ritenuto che la tariffa
fosse un’entrata patrimoniale, come tale non rientrante nella
cognizione del giudice tributario. La sentenza 4895, per una
controversia al giudice tributario, è invece integralmente
fondata sulla novità dell’articolo 3 bis della legge 248/05, che
ha ricondotto le controversie relative ad alcuni prelievi
locali, tra quelle riferite alla tariffa rifiuti. La sentenza
afferma pertanto che, facendo applicazione dello ius
superveniens, la giurisdizione resta al giudice tributario.
Luigi Lovecchio, La tassa rifiuti divisa nelle liti, in
Il Sole 24 Ore, 21/03/2006, pag. 21
Iva, niente detrazioni con reati
contabili
Il cessionario non può detrarre l’Iva se il cedente non rispetta
le regole contabili. Lo ha precisato la Corte di Cassazione, con
la sentenza 1592 del 26 gennaio 2006. Per il giudice di
legittimità, la Commissione tributaria regionale ha congruamente
motivato le ragioni per le quali le prove documentali offerte
dal contribuente, perizia stragiudiziale e contratto di appalto
sono inidonee, in assenza tra l’altro della conservazione delle
bolle di accompagnamento dei beni oggetto di fattura, a
dimostrare l’esistenza del fatto costitutivo del diritto alla
detrazione. L’acquisizione del cessionario del diritto alla
detrazione, quindi, è subordinata al rispetto delle
prescrizioni contabili da parte del cedente, in base alle norme
dettate in materia di Iva. Il cedente deve infatti emettere la
fattura per l’operazione imponibile, annotarla nel registro
delle fatture e trasmetterne copia, con addebito del tributo, al
cessionario. Questi, a sua volta, deve annotarla nel registro
degli acquisti. Il fisco, tuttavia, può procedere alla
rettifica, anche senza ispezione della contabilità del
cessionario, se viene accertata una difformità nella
registrazione della fattura, iscritta per un importo inferiore
nella contabilità del cedente.
Sergio Trovato, Iva, l’errore vizia la detrazione, in
Il Sole 24 Ore, 21/03/2006, pag. 23
Studi, gli effetti del concordato
La conferma del monitoraggio degli studi di settore nei
confronti dei professionisti anche per il periodo d’imposta 2005
cementa le annualità interessate dalla sperimentazione
(2000-2003) con quelle da monitoraggio (2004-2005): ne deriva un
blocco unico che non permette al Fisco l’utilizzo delle
risultanze da studi per accertare il contribuente in base al
solo scostamento dei compensi dichiarati rispetto a quelli
attesi da Gerico, ancorché nella loro versione provvisoria.
Questa circostanza permette al professionista di sfruttare al
meglio i benefici derivanti dal concordato 2003-2004 con la
finalità di neutralizzare , con l’anno prossimo, l’impatto degli
studi definitivi. Sempre che i professionisti, proprio per
effetto della non definitività degli studi per questi periodi
pregressi, ricevano la proposta triennale.
Carlo Nocera, Gioco d’anticipo sugli studi a regime, in
Il Sole 24 Ore, 21/03/2006, pag. 23
Da Italia Oggi
Inps, cartelle con motivazione
Le cartelle esattoriali relative a crediti previdenziali
debbono essere, sia pure sinteticamente, motivate. L’importante
principio è stato sancito dal giudice del lavoro di Milano con
la sentenza n. 630 del 2006, nella quale si legge che “chiunque
sia chiamato a una prestazione coattiva (personale o
patrimoniale) deve essere messo in condizione di capire e
interloquire con il soggetto impositore per far valere le
proprie ragioni. Una banca aveva ricevuto una cartella
esattoriale richiesta dall’Inps per crediti contributivi.
L’Istituto di credito aveva proposto opposizione sia per ragioni
formali sia per ragioni sostanziali. In particolare sul piano
formale aveva eccepito che la cartella non conteneva un’adeguata
motivazione e mancava qualsiasi indicazione sufficiente per
individuare quali fossero esattamente i crediti pretesi
dall’Inps. Nel giudizio di opposizione si erano costituiti sia
l’Inps sia il concessionario che aveva proceduto all’iscrizione
a ruolo dei contributi. Entrambi sostenevano, in sostanza, che
l’indicazione dei contributi non pagati, con i relativi periodi
temporali, era sufficienti per valicare la cartella.
Fabrizio Daverio, Cartelle dell’Inps vanno motivate, in
Italia Oggi, 11/03/2006, pag. 36
No alla mini aliquota per la banda larga
No all’aliquota Iva agevolata sui lavori necessari allo
sviluppo della banda larga nel Mezzogiorno. Queste opere non
rientrano, infatti, tra quelle di urbanizzazione primaria e
secondaria di cui all’art. 4 della legge n. 847/1964 e
successive integrazioni, alle quali è applicabile l’aliquota
ridotta del 10% prevista dalle disposizioni della tabella A,
parte III, allegata al dpr 633/72. E’ questo quanto afferma
l’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 41 del 20 marzo
2006, propugnando un’interpretazione restrittiva volta a privare
di effetti fiscali la disposizione contenuta nell’art. 40, comma
9, della legge n. 166/2002, che ha ricompresso tra gli
interventi di urbanizzazione primaria di cui all’art. 16 del dpr
n. 380/2001 i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio
delle reti di telecomunicazione. La risoluzione va segnalata, a
prescindere dal caso specifico, perché riguarda la delicata e
interessante questione dei riflessi fiscali del Testo unico
sull’edilizia varato con il predetto dpr 380/2001.
Franco Ricca, Banda larga senza la mini-aliquota, in
Italia Oggi, 11/03/2006, pag. 37
Nessun dribbling per il doppio binario
Disallineamento obbligatorio per gli avviamenti. Nuove
regole di imputazione del lavoro interinale. Specificazioni con
riguardo al trattamento degli interessi attivi di mora. Le
regole applicabili ai bilanci 2005 no hanno subito particolari
innovazioni se non per i riflessi contabili, che possono avere
alcune novità di stampo fiscale. Ma se sul fronte normativo sono
poche le innovazioni, a livello di prassi e interpretazione la
situazione si presenta più complicata. In particolare il
profondo restyling della precedente prassi contabile, posto in
essere dall’Oic, rischia di creare qualche complicazione. La
nuova struttura dei principi contabili nazionali, come risulta
dopo l’importante revisione effettuata dall’organismo italiano
di contabilità, è la seguente. Esiste una doppia serie di
principi contabili: la prima che manine la vecchia numerazione e
che l’Oic ha adeguato alle modifiche introdotte dalla riforma
Vietti; la seconda che è autonoma rispetto alla prima e che
evidentemente solo gli argomenti completamente nuovi. Ma dopo
una prima lettura dei vecchi principi contabili come riformulati
ci si è accorti che l’Oic non si è limitato ad adeguare gli
stessi alle novità della riforma Vietti ma si è spinto oltre.
Sono state introdotte altre innovazioni non strettamente legate
alla riforma del diritto societario e che rischiano appunto di
creare qualche confusione.
Norberto Villa, Avviamento con il disallineamento, in
Italia Oggi, 11/03/2006, pag. 38