Da Il Sole 24 Ore
Unico PF, definitivi i modelli
Tutto pronto per la dichiarazione dei redditi 2005 delle
persone fisiche, da presentare entro il 31 luglio su carta o
entro il 31 ottobre online. E’ infatti disponibile nel sito
Internet delle Entrate la versione definitiva di Unico 2006 e
delle istruzioni. Sui redditi 2005 si applicano le nuove regole
di tassazione Irpef introdotte dalla Finanziaria 2005, tra cui
la revisione degli scaglioni e la riduzione delle aliquote da
cinque a tre (23% fino a 26mila euro; 33%, oltre 26mila e fino a
33.500 euro e 39%, oltre 33.500 euro). Alle tre aliquote si
aggiunge un contributo di solidarietà del 4% per la parte di
reddito oltre 100mila euro. Nel modello Unico 2006 debuttano le
deduzioni per oneri familiari, che sostituiscono le vecchie
detrazioni per carichi di famiglia, modificando anche le
modalità di determinazione dell’imponibile. Gli importi per
familiari a carico non riducono più l’Irpef lorda come le
detrazioni, ma riducono il reddito complessivo su cui calcolare
l?Irpef, come gli oneri deducibili e la no tax area.
Ilaria Callegari, Unico sfoltisce le aliquote Irpef, in
Il Sole 24 Ore, 22/03/2006, pag. 25
In Unico le novità sul reddito d’impresa
Con Unico persone fisiche arrivano al traguardo anche le
novità sul reddito d’impresa in vigore dal 2005. Manca ancora
all’appello l’attesa circolare sulla rivalutazione dei beni
disposta dalla legge 266/05, in particolare su quella
riguardante le aree fabbricabili, per la cui applicazione le
imprese sono senza istruzioni. Sugli studi di settore si dovrà
attendere a lungo: la legge 81/2006 ha infatti rinviato al 2
maggio il termine per la pubblicazione degli studi per il 2005.
Il quadro RY accoglie le tre rivalutazioni introdotte dai commi
469 e seguenti della Finanziaria. Dopo l’istituzione dei codici
tributo e l’approvazione dei quadri di Unico, si attendono
ancora i chiarimenti sui numerosi interrogativi, più volte
segnalati, soprattutto con riferimento all’adeguamento delle
aree fabbricabili, vera novità del provvedimento. Il ritardo
nelle istruzioni attuative, oltre a complicare la chiusura dei
bilanci 2005, rischia di frenare l’adesione alle rivalutazioni.
Scompare dalla versione definitiva di Unico 2006 la possibilità
di dedurre in più esercizi alcuni oneri pluriennali imputati
interamente al conto economico. Nelle bozze rese note in
febbraio dalle Entrate veniva precisato (rigo RF21) che, per i
costi per studi e ricerche e per quelli di pubblicità rilevati
nel conto economico, il contribuente poteva optare per
l’ammortamento solo fiscale, mediante variazioni in aumento e in
diminuzione nella dichiarazione dei redditi.
Luca Gaiani, Sulle rivalutazioni calcoli al buio, in
Il Sole 24 Ore, 22/03/2006, pag. 25
Avvisi nulli senza le aliquote
Gli avvisi di accertamento devono contenere, a pena di
nullità, l’indicazione delle aliquote applicate. Per la
Cassazione (sentenza 3111 del 13 febbraio 2006) il principio
vale anche quando l’accertamento è notificato al sostituto
d’imposta, che ha lo stesso diritto del sostituito a poter
controllare facilmente l’operato dell’amministrazione. Chiunque
sia il destinatario (sostituto o sostituito), dunque, deve
essere adeguatamente informato. Anche l’avviso di accertamento
che riporti l’aliquota applicata ma contenga solo l’indicazione
delle aliquote minima e massima viola il principio di chiarezza
e precisione delle indicazioni che è ala base del precetto
dell’articolo 42 del Dpr 600/1973. Sempre la Cassazione, con la
sentenza 13810 del 27 giugno 2005, ha ritenuto insufficiente
l’indicazione della sola aliquota minima, che viola appunto il
principio di chiarezza e la funzione del diritto di immediato e
agevole controllo che al contribuente deve essere consentito. La
legge, infatti, prescrive che la pretesa tributaria deve
contenere determinati elementi, tra cui le aliquote applicate e,
qualora manchino, la nullità travolge l’intero anno.
Sergio Trovato, Al sostituto avvisi con aliquota, in
Il Sole 24 Ore, 22/03/2006, pag. 27
Bocciato l’uso dei parametri per
malattia
La Commissione tributaria regionale della Puglia ha
escluso l’applicazione dei parametri nei confronti di una
società in nome collettivo, considerato che uno dei soci aveva
certificato le proprie ridotte capacità lavorative a causa di
una malattia invalidante. Più precisamente, la Commissione ha
stabilito che sono inapplicabili i parametri, per accertare un
maggior reddito, nel caso in cui un contribuente provi che una
malattia invalidante, certificata dal Ssn, abbia ridotto le
proprie prestazioni e, quindi, la capacità reddituale. In questo
caso spetta al Fisco contrastare la dichiarazione del
contribuente, non potendo utilizzare i parametri come sola prova
sostanziale della pretesa. In realtà, l’amministrazione può
utilizzare le presunzioni. Ma si tratta pur sempre di
presunzioni relative con l’inversione dell’onere della prova a
carico del contribuente. Prova che può essere fornita anche in
sede contenziosa.
Sergio Trovato, La malattia blocca l’uso dei parametri, in
Il Sole 24 Ore, 22/03/2006, pag. 25
Da Italia Oggi
Ruolo definito con il condono senza
rimborso
Il ruolo definito con il condono non può formare oggetto di
rimborso, neppure in seguito alla sentenza favorevole al
contribuente o all’autotutela da parte dell’amministrazione
finanziaria, ostandovi il principio di irrevocabilità e
immodificabilità della definizione agevolata. Lo chiarisce
l’Agenzia delle entrate, direzione centrale normativa e
contenzioso, con una nota del 14 marzo 2006 indirizzata agli
uffici e all’associazione dei concessionari. La questione
affrontata nella nota concerne la sanatoria dei debiti a ruolo
prevista dall’art. 12 della legge n. 289/2002, la cosiddetta
rottamazione dei ruoli pregressi, e più precisamente il rapporto
fra tale sanatoria e la definizione agevolata delle controversie
pendenti di cui all’art. 16 della stessa legge. In proposito,
nella nota viene ricordato che nella circolare n. 12 del 21
febbraio 2003 è stato precisato che se il contribuente, anziché
definire la lite pendente ai sensi dell’articolo 16, scelga di
avvalersi della definizione del ruolo ai sensi dell’art. 12,
pagando quindi il 25% del debito, l’esito della controversia
sarà diverso a seconda che oggetto della stessa sia il ruolo
oppure l’avviso di accertamento dal quale esso è scaturito.
Sergio Alessi, Condono, ruolo senza rimborso, in
Italia Oggi, 22/03/2006, pag. 32
La rivalutazione dribbla la scure
antielusiva
La rivalutazione dei beni favorisce la pianificazione fiscale e
dribbla la scure antielusiva. Meglio infatti procedere al
versamento dell’imposta sostitutiva per il riconoscimento del
maggiore valore dei cespiti societari piuttosto che avventurarsi
in tortuose operazioni straordinarie nelle quali il risparmio
fiscale è sempre da considerare sub iudice vista la massiccia
interferenza del comitato consultivo per l’applicazione delle
norme antielusive. Sono queste le riflessioni che possono essere
sviluppate dopo la lettura del parere n. 52 dell’organo di
vigilanza in tema di elusione che, nell’accogliere la soluzione
proposta dal contribuente ne ha, di fatto, svuotato l’appellabilità
e il senso. Come si ricorderà si trattava di effettuare un
conferimento immobiliare in una società di capitali;
conferimento effettuabile, nelle previsioni del contribuente, in
regime di doppia sospensione d’imposta, al fine di mantenere
latenti i plusvalori insiti nei cespiti da trasferire. Il
comitato nel verificare l’assenza di problematiche elusive
insite nel conferimento ha però negato l’applicazione
dell’articolo 176 del tuir, sostenendo l’impossibilità di
assimilare il conferimento di immobili a quello di azienda con
conseguente esclusione dalla disciplina della doppia sospensione
d’imposta. Insomma per il contribuente la beffa di vedersi
accogliere un conferimento ma non nelle modalità previste bensì
sotto altra forma del tutto inutile.
G. Ripa – A. Felicioni, La rivalutazione dribbla l’elusione, in
Italia Oggi, 22/03/2006, pag. 33
Accise importazioni, soglie in
aumento
La soglia di esonero dall’Iva e dalle accise sulle importazioni
non commerciali aumenterà e sarà differenziata: 500 euro per chi
viaggia in aereo, 220 euro per gli altri. Verrà inoltre
introdotto un limite quantitativo per la birra e sarà aumentato
quello per il vino. Per i profumi, il caffè e il tè, infine,
saranno soppressi i limiti quantitativi, per cui l’importazione
di questi generi rientrerà nelle soglie di valore. Sono le
novità previste nella proposta di direttiva Com n. 76 della
Commissione europea, pubblicata nella GU dell’Ue n. C-67 del 18
marzo scorso, che si propone di aggiornare la materia delle
esenzioni delle importazioni di beni da parte dei viaggiatori,
provenienti da paesi terzi, attualmente regolata dalla direttiva
69/169/Cee del 28 maggio 1969. Benché ripetutamente modificata,
tale disciplina è infatti ormai inadeguata e da più parti sono
arrivate alla Commissione richieste di modifica delle
disposizioni vigenti.
Roberto Rosati, Import esentasse, soglie al rialzo, in
Italia Oggi, 22/03/2006, pag. 34