Mercoledì 22 marzo 2006

Da Il Sole 24 Ore

Unico PF, definitivi i  modelli
Tutto pronto per la dichiarazione dei redditi 2005 delle persone fisiche, da presentare entro il 31 luglio su carta o entro il 31 ottobre online. E’ infatti disponibile nel sito Internet delle Entrate la versione definitiva di Unico 2006 e delle istruzioni. Sui redditi 2005 si applicano le nuove regole di tassazione Irpef introdotte dalla Finanziaria 2005, tra cui la revisione degli scaglioni e la riduzione delle aliquote da cinque a tre (23% fino a 26mila euro; 33%, oltre 26mila e fino a 33.500 euro e 39%, oltre 33.500 euro). Alle tre aliquote si aggiunge un contributo di solidarietà del 4% per la parte di reddito oltre 100mila euro. Nel modello Unico 2006 debuttano le deduzioni per oneri familiari, che sostituiscono le vecchie detrazioni per carichi di famiglia, modificando anche le modalità di determinazione dell’imponibile. Gli importi per familiari a carico non riducono più l’Irpef lorda come le detrazioni, ma riducono il reddito complessivo su cui calcolare l?Irpef, come gli oneri deducibili e la no tax area.
Ilaria Callegari, Unico sfoltisce le aliquote Irpef, in Il Sole 24 Ore, 22/03/2006, pag. 25

In Unico le novità sul reddito d’impresa
Con Unico persone fisiche arrivano al traguardo anche le novità sul reddito d’impresa in vigore dal 2005. Manca ancora all’appello l’attesa circolare sulla rivalutazione dei beni disposta dalla legge 266/05, in particolare su quella riguardante le aree fabbricabili, per la cui applicazione le imprese sono senza istruzioni. Sugli studi di settore si dovrà attendere a lungo: la legge 81/2006 ha infatti rinviato al 2 maggio il termine per la pubblicazione degli studi per il 2005. Il quadro RY accoglie le tre rivalutazioni introdotte dai commi 469 e seguenti della Finanziaria. Dopo l’istituzione dei codici tributo e l’approvazione dei quadri di Unico, si attendono ancora i chiarimenti sui numerosi interrogativi, più volte segnalati, soprattutto con riferimento all’adeguamento delle aree fabbricabili, vera novità del provvedimento. Il ritardo nelle istruzioni attuative, oltre a complicare la chiusura dei bilanci 2005, rischia di frenare l’adesione alle rivalutazioni. Scompare dalla versione definitiva di Unico 2006 la possibilità di dedurre in più esercizi alcuni oneri pluriennali imputati interamente al conto economico. Nelle bozze rese note in febbraio dalle Entrate veniva precisato (rigo RF21) che, per i costi per studi e ricerche e per quelli di pubblicità rilevati nel conto economico, il contribuente poteva optare per l’ammortamento solo fiscale, mediante variazioni in aumento e in diminuzione nella dichiarazione dei redditi.
Luca Gaiani, Sulle rivalutazioni calcoli al buio, in Il Sole 24 Ore, 22/03/2006, pag. 25

Avvisi nulli senza le aliquote
Gli avvisi di accertamento devono contenere, a pena di nullità, l’indicazione delle aliquote applicate. Per la Cassazione (sentenza 3111 del 13 febbraio 2006) il principio vale anche quando l’accertamento è notificato al sostituto d’imposta, che ha lo stesso diritto del sostituito a poter controllare facilmente l’operato dell’amministrazione. Chiunque sia il destinatario (sostituto o sostituito), dunque, deve essere adeguatamente informato. Anche l’avviso di accertamento che riporti l’aliquota applicata ma contenga solo l’indicazione delle aliquote minima e massima viola il principio di chiarezza e precisione delle indicazioni che è ala base del precetto dell’articolo 42 del Dpr 600/1973. Sempre la Cassazione, con la sentenza 13810 del 27 giugno 2005, ha ritenuto insufficiente l’indicazione della sola aliquota minima, che viola appunto il principio di chiarezza e la funzione del diritto di immediato e agevole controllo che al contribuente deve essere consentito. La legge, infatti, prescrive che la pretesa tributaria deve contenere determinati elementi, tra cui le aliquote applicate e, qualora manchino, la nullità travolge l’intero anno.
Sergio Trovato, Al sostituto avvisi con aliquota, in Il Sole 24 Ore, 22/03/2006, pag. 27

Bocciato l’uso dei parametri per malattia
La Commissione tributaria regionale della Puglia ha escluso l’applicazione dei parametri nei confronti di una società in nome collettivo, considerato che uno dei soci aveva certificato le proprie ridotte capacità lavorative a causa di una malattia invalidante. Più precisamente, la Commissione ha stabilito che sono inapplicabili i parametri, per accertare un maggior reddito, nel caso in cui un contribuente provi che una malattia invalidante, certificata dal Ssn, abbia ridotto le proprie prestazioni e, quindi, la capacità reddituale. In questo caso spetta al Fisco contrastare la dichiarazione del contribuente, non potendo utilizzare i parametri come sola prova sostanziale della pretesa. In realtà, l’amministrazione può utilizzare le presunzioni. Ma si tratta pur sempre di presunzioni relative con l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. Prova che può essere fornita anche in sede contenziosa.
Sergio Trovato, La malattia blocca l’uso dei parametri, in Il Sole 24 Ore, 22/03/2006, pag. 25

Da Italia Oggi

Ruolo definito con il condono senza rimborso
Il ruolo definito con il condono non può formare oggetto di rimborso, neppure in seguito alla sentenza favorevole al contribuente o all’autotutela da parte dell’amministrazione finanziaria, ostandovi il principio di irrevocabilità e immodificabilità della definizione agevolata. Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate, direzione centrale normativa  e contenzioso, con una nota del 14 marzo 2006 indirizzata agli uffici e all’associazione dei concessionari. La questione affrontata nella nota concerne la sanatoria dei debiti a ruolo prevista dall’art. 12 della legge n. 289/2002, la cosiddetta rottamazione dei ruoli pregressi, e più precisamente il rapporto fra tale sanatoria e la definizione agevolata delle controversie pendenti di cui all’art. 16 della stessa legge. In proposito, nella nota viene ricordato che nella circolare n. 12 del 21 febbraio 2003 è stato precisato che se il contribuente, anziché definire la lite pendente ai sensi dell’articolo 16, scelga di avvalersi della definizione del ruolo ai sensi dell’art. 12, pagando quindi il 25% del debito, l’esito della controversia sarà diverso a seconda che oggetto della stessa sia il ruolo oppure l’avviso di accertamento dal quale esso è scaturito.
Sergio Alessi, Condono, ruolo senza rimborso, in Italia Oggi, 22/03/2006, pag. 32

La rivalutazione dribbla la scure antielusiva
La rivalutazione dei beni favorisce la pianificazione fiscale e dribbla la scure antielusiva. Meglio infatti procedere al versamento dell’imposta sostitutiva per il riconoscimento del maggiore valore dei cespiti societari piuttosto che avventurarsi in tortuose operazioni straordinarie nelle quali il risparmio fiscale è sempre da considerare sub iudice vista la massiccia interferenza del comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive. Sono queste le riflessioni che possono essere sviluppate dopo la lettura del parere n. 52 dell’organo di vigilanza in tema di elusione che, nell’accogliere la soluzione proposta dal contribuente ne ha, di fatto, svuotato l’appellabilità e il senso. Come si ricorderà si trattava di effettuare un conferimento immobiliare in una società di capitali; conferimento effettuabile, nelle previsioni del contribuente, in regime di doppia sospensione d’imposta, al fine di mantenere latenti i plusvalori insiti nei cespiti da trasferire. Il comitato nel verificare l’assenza di problematiche elusive insite nel conferimento ha però negato l’applicazione dell’articolo 176 del tuir, sostenendo l’impossibilità di assimilare il conferimento di immobili a quello di azienda con conseguente esclusione dalla disciplina della doppia sospensione d’imposta. Insomma per il contribuente la beffa di vedersi accogliere un conferimento ma non nelle modalità previste bensì sotto altra forma del tutto inutile.
G. Ripa – A. Felicioni, La rivalutazione dribbla l’elusione, in Italia Oggi, 22/03/2006, pag. 33

Accise importazioni, soglie in aumento
La soglia di esonero dall’Iva e dalle accise sulle importazioni non commerciali aumenterà e sarà differenziata: 500 euro per chi viaggia in aereo, 220 euro per gli altri. Verrà inoltre introdotto un limite quantitativo per la birra e sarà aumentato quello per il vino. Per i profumi, il caffè e il tè, infine, saranno soppressi i limiti quantitativi, per cui l’importazione di questi generi rientrerà nelle soglie di valore. Sono le novità previste nella proposta di direttiva Com n. 76 della Commissione europea, pubblicata nella GU dell’Ue n. C-67 del 18 marzo scorso, che si propone di aggiornare la materia delle esenzioni delle importazioni di beni da parte dei viaggiatori, provenienti da paesi terzi, attualmente regolata dalla direttiva 69/169/Cee del 28 maggio 1969. Benché ripetutamente modificata, tale disciplina è infatti ormai inadeguata e da più parti sono arrivate alla Commissione richieste di modifica delle disposizioni vigenti.
Roberto Rosati, Import esentasse, soglie al rialzo, in Italia Oggi, 22/03/2006, pag. 34