Da Il Sole 24 Ore
Approvato il Codice per gli appalti
pubblici
Il Consiglio dei Ministri ha approvati ieri, in via
definitiva, il Codice per gli appalti pubblici: 257 articoli e
22 allegati che sostituiscono 29 leggi in materia di servizi
pubblici, servizi e forniture. Nel settore dei lavori pubblici
ci sono sicuramente le novità più rilevanti. Restano nel Codice
alcuni significativi aggiustamenti e accelerazioni di tendenze
normative già in atto, mentre fanno l’esordio alcuni nuovi
istituti recepiti dalle direttive europee 17 e 18 del 2004 che
il Codice recepisce. Tra gli aggiustamenti: la definitiva
marginalizzazione del “massimo ribasso” per le gare di lavori, a
favore di criteri che accrescono la discrezionalità delle
stazioni appaltanti (offerta economicamente più vantaggiosa);
l’inserimento dell’esclusione automatica delle offerte anomale
per le gare sotto i 5,2 milioni; l’ampliamento delle possibilità
di affidare con lo stesso appalto e alla stessa impresa
progettazione e costruzione; la possibilità per i costruttori di
realizzare opere di urbanizzazione primaria a scomputo
direttamente, senza gara o in veste di promotore. Tra i nuovi
istituti mutuati dalle direttive: le aste online, l’avvalimento,
il dialogo competitivo e l’accordo quadro.
Giorgio Santilli, Regole flessibili per gli appalti, in
Il Sole 24 Ore, 24/03/2006, pag. 21.
Limiti al condono tributario
Una società non può avvalersi del condono tributario se al
legale rappresentante è stato contestato un reato del quale ha
avuto formale conoscenza prima di aderire al condono. Lo ha
stabilito la Cassazione con la sentenza 4830 del 7 febbraio
2006. Per il giudice di legittimità, tra l’altro, è da
escludere che l’imputato possa far valere in sede penale una
pronuncia favorevole del giudice tributario che abbia
riconosciuto la legittimità della richiesta di condono. Processo
tributario e penale, infatti, viaggiano su due binari diversi e
la decisione di un giudice non può condizionare le scelte
dell’altro. Non sussiste, dunque, nessun vincolo di
pregiudizialità della decisione del giudice tributario.
S. Trovato, Società, condono a maglie strette, in Il
Sole 24 Ore, 24/03/2006, pag. 23.
Agenti: regole Europee
Gli agenti commerciali hanno diritto a un’indennità di fine
rapporto calcolata in base ai criteri della direttiva
comunitaria n. 86/653, recepiti dall’articolo 1751 del Codice
civile, se la loro applicazione comporta un importo superiore a
quello che risulterebbe dall’applicazione del contratto
collettivo del ’92, stipulato tra Confcommercio e
l’organizzazione dei rappresentanti di commercio (Fnaarc). A
questa conclusione è giunta ieri la Corte di Giustizia europea
nella sentenza C-465/04.
E. Brivio, Per l’indennità degli agenti salvagente dalle
regole europee, in Il Sole 24 Ore, 24/03/2006, pag.
25.
Da Italia Oggi
Novità per Unico 2006
Il nuovo modello Unico per le società di capitali fa i conti
con l’acconto al 100% , con la prima applicazione degli Ias e
con le novità in materia di fiscalità finanziaria ed
immobiliare. Nella determinazione del reddito di impresa, si
terranno in considerazione le diverse modifiche normative che
vanno ad incidere già sui modelli relativi al 2005. Nel modello
Unico 2006 confluisce anche la rivalutazione dei beni d’impresa.
Le istruzioni al modello delle società di capitali ricordano
che per i versamenti di acconto relativi al periodo d’imposta
2006, la percentuale complessivamente dovuta è pari al 100%. In
materia di fiscalità finanziaria una particolare attenzione deve
essere posta alla compilazione delle variazioni in diminuzione
rappresentative del fatto che la plusvalenza è totalmente o
parzialmente esente. Nella compilazione del quadro Rf trovano
applicazione : le novità in materia di fiscalità finanziaria con
le diverse percentuali di esenzione per la cessione delle
partecipazioni, le novità in materia di fiscalità immobiliare,
l’applicazione degli Ias. Nel quadro Rf poi ci sono nuove
indicazioni da fornire nell’apposito prospetto. Per quanto
riguarda la rivalutazione dei beni dovrà essere compilato il
quadro Ry.
Duilio Liburdi, Un tris di novità per l’unico 2006, in
Italia Oggi, 24/03/2006, pag. 36.
I rapporti con la casa madre sono
irrilevanti ai fini IVA
I rapporti tra la società non residente e la sua stabile
organizzazione non danno luogo a prestazioni di servizi
rilevanti ai fini dell’IVA in quanto si svolgono all’interno di
un unico soggetto giuridico, per cui la prassi nazionale che
afferma il contrario si pone in contrasto con la sesta
direttiva. Inoltre, la nozione di stabile organizzazione, come
definita nell’ambito delle convenzioni contro la doppia
imposizione reddituale, non può essere impiegata agli effetti
dell’IVA. E’ quanto ha stabilito la Corte di cassazione con una
sentenza di ieri, causa C-210/04, che chiarisce i dubbi
sull’assoggettabilità o meno all’imposta dei rapporti tra casa
madre estera e sede secondaria sul territorio nazionale.
F. Ricca, Stabile organizzazione senza l’IVA, in
Italia Oggi, 24/03/2006, pag. 37.
730: professionisti pari ai Caf
Caf e professionisti giocheranno la partita 730 ad armi
pari. Il dipartimento per le politiche fiscali ha dato parere
positivo, richiesto dall’Agenzia delle Entrate, all’estensione
di oneri ed onori previsti per i centri di assistenza fiscale
anche a dottori commercialisti, ragionieri e consulenti del
lavoro. Così anche i professionisti dovranno stipulare una
polizza assicurativa di responsabilità civile ed iscriversi
all’elenco dei soggetti che eserciteranno l’assistenza fiscale.
Ma soprattutto certificare le dichiarazioni con il visto di
conformità e correre il rischio dei controlli
dell’amministrazione finanziaria sull’attività svolta. Il tutto
a fronte di un compenso per ogni dichiarazione inviata di 12,91
euro. La questione era nata perché la legge 248/2005 che ha
posto fine all’esclusiva dei Caf non contiene alcun riferimento
né all’articolo 35 del decreto 241/1997 che prevede il rilascio
del visto di conformità, né all’art. 38 che fissa il compenso a
carico dello stato per ogni dichiarazione invariata. Antonella
Gorret, Modello 730 in par condicio, in Italia Oggi,
24/03/2006, pag. 39