Da Il Sole 24 Ore
Cespiti, rivalutazione con groviglio
Groviglio di disallineamenti per la rivalutazione dei cespiti in
presenza di ammortamenti solo fiscali. Il rinvio al 2008 della
deduzione delle maggiori quote civilistiche fa infatti il paio
con le variazioni in diminuzione da ammortamenti anticipati,
oppure in aumento per recupero di importi imputati oltre il
fondo fiscale. Dovrà essere chiarito come evidenziare queste
differenze nei quadri RV ed EC in Unico SC. Ieri, intanto sulla
GU 70 del 24 marzo è stato pubblicato il provvedimento 22
febbraio 2006 dell’agenzia delle Entrate, con l’approvazione di
Unico 2006 società di persone. Il primo disallineamento si
genera a seguito del differimento degli effetti fiscali della
rivalutazione. Il calcolo della quota di ammortamento
indeducibile nei primi tre ani dipende sia dal metodo contabile
utilizzato, sia dal valore netto del cespite ante rivalutazione.
In alcune situazioni, in particolare se il cespite ha un elevato
residuo da ammortizzare e si effettua l’adeguamento per un
importo non superiore a questo residuo e mediante la riduzione
del fondo, potrebbe non esservi alcuna variazione da effettuare.
Ciononostante, nel quadro RV dovrebbe evidenziarsi, fino
all’esercizio 2007 compreso, un disallineamento che darebbe
origine a una variazione solo in caso di cessione del bene.
Luca Gaiani, Rivalutazioni a binari multipli, in Il
Sole 24 Ore, 25/03/2006, pag. 25
Tassazione gruppi, definitivo il
modello
Definitivo anche il modello CNM per i soggetti ammessi alla
tassazione di gruppo nazionale e mondiale. Il modello è apparso
sulla GU 68 del 22 marzo 2006. tra le novità, emergono quelle
relative alle eccedenze di imposta nazionale e/o estera di cui
all’articolo 165, comma 6 del Tuir, all’utilizzo dei crediti
trasferiti al gruppo, alla cessione delle eccedenze Ires nonché
alle nuove disposizioni relative alla comunicazione degli esiti
dell’attività di liquidazione da parte degli uffici. Nel nuovo
quadro NE devono essere determinate le eccedenze di imposta
nazionale e/o estera di cui all’articolo 165, comma 6 del Tuir,
con riferimento a ciascun soggetto partecipante al consolidato,
in relazione al credito d’imposta per i redditi prodotti
all’estero. Il credito d’imposta dovrà poi essere indicato
insieme a quello previsto dal comma 1 dello stesso articolo 165
del Tuir, nel quadro NC, anch’esso di nuova istituzione.
D. Deotto – L. Testone, Nel consolidato spazio alle
eccedenze, in Il Sole 24 Ore, 25/03/2006, pag. 25
Ristrutturazioni, difficile il
ritorno al 36%
E’ pronto il nuovo modello per la comunicazione di inizio lavori
di ristrutturazione edilizia per fruire della detrazione
d’imposta del 41% ai fini Irpef. Quasi un segno che, per
quest’anno, non ci sarà un ritorno al 36% anche se il
provvedimento ricorda che il modello è strutturato in modo da
lasciare spazio a un ripensamento. La svolta è arrivata con la
GU n. 70 del 24 marzo 2006 dove è stato pubblicato il
provvedimento 17 marzo 2006 dell’agenzia delle Entrate di
approvazione del modello. La comunicazione di inizio lavori
dovrà essere fatta da quanto intendo usufruire della detrazione
d’imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 41%
per il 2006, delle spese sostenute per lavori di recupero del
patrimonio edilizio su immobili residenziali su immobili
residenziale ovvero per la realizzazione e o l’acquisto di box
pertinenziali. La detrazione spetta ai contribuenti che,
possiedono o detengono l’unico l’immobili sul quale vengono
effettuati gli interventi di recupero sul patrimonio e che
sostengono le relative, nonché ai familiari conviventi. In caso
di comproprietà, con titolarità di diritti reali o di
coesistenza di più diritti reali sullo stesso immobile, oppure
di pluralità di locatari o concordatari, se le spese sono
sostenute da più soggetti, la comunicazione può essere trasmessa
da uno soltanto di loro.
Ristrutturazioni: nuovo modulo per le detrazioni, in
Il Sole 24 Ore, 25/03/2006, pag. 25
Rivalutazioni, novità da Unico 2006
I fornitori di beni e servizi commissionati dai partiti e dai
movimenti, dalle liste dei candidati e dai singoli candidati
possono applicare l’Iva agevolata del 4% alle cessioni attinenti
alle campagne elettorali. Infatti, in occasione delle lezioni
per il Parlamento europeo di giugno 2004, l’articolo 7 della
legge 90/2004 ha previsto la riduzione dell’aliquota Iva al 4%
per i beni e i servizi connessi allo svolgimento delle elezioni,
integrando e modificando l’articolo 18 della legge 515/93.
L’aliquota agevolata può essere applicata, oltre che al
materiale tipografico e simile attinente le campagne elettorali
anche alla carta e inchiostri impiegati, all’acquisto di spazi
di affissione, di comunicazione politica e radiotelevisiva, di
messaggi politici ed elettorali sui quotidiani e periodici,
all’affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi
connessi a manifestazioni nei 90 giorni precedenti le elezioni
della Camera e de Senato, dei membri del Parlamento europeo
spettanti all’Italia, nonché nelle aree interessate, nei 90
giorni precedenti dei presidenti e dei consiglio regionali e
provinciali,
Gianluca Dan, Elezioni, sulle cessioni Iva agevolata al 4%, in
Il Sole 24 Ore, 25/03/2006, pag. 25
Da Italia Oggi
Stop a notifiche ruoli e pagamenti
Scatta la tregua contributiva Inps, in attesa della
definizione di una regolarizzazione agevolata. Gli agricoltori
(sia i datori di lavoro che i lavoratori autonomi), fino al
prossimo 31 luglio 2006, non dovranno preoccuparsi né di pagare
le eventuali cartelle di pagamento già ricevute e né che possano
arrivare notifiche di nuove iscrizioni a ruolo di contributi non
pagati. Nel messaggio n. 8710 del 20 marzo 2006, infatti, l’Inps
recepisce le disposizioni del decreto legge n. 2/2006 convertito
in legge n. 81/2006 e dispone la sospensione della procedura di
riscossione e recupero dei debiti contributivi risultanti alla
data del 30 giugno 2005. con l’occasione, l’istituto comunica
che, successivamente a tale data, inoltre, no risultano ancora
iscritti ruolo debiti contributivi. La tregua si ricorda, che è
una delle novità introdotte dal cosiddetto dl agricoltura. In
particolare, l’articolo 01, comma 3, ha disposto la sospensione
delle procedure di riscossione e di recupero relative ai debiti
contributivi, risultanti alla data del 30 giugno 2005, dei
datori di lavoro agricoli e dei lavoratori autonomi nei
confronti dell’istituto previdenziale.
Daniele Cirioli, Tregua contributiva , in Il Sole 24
Ore, 11/03/2006, pag. 39