Sabato 25 Marzo 2006

Da Il Sole 24 Ore

Cespiti, rivalutazione con groviglio
Groviglio di disallineamenti per la rivalutazione dei cespiti in presenza di ammortamenti solo fiscali. Il rinvio al 2008 della deduzione delle maggiori quote civilistiche fa infatti il paio con le variazioni in diminuzione da ammortamenti anticipati, oppure in aumento per recupero di importi imputati oltre il fondo fiscale. Dovrà essere chiarito come evidenziare queste differenze nei quadri RV ed EC in Unico SC. Ieri, intanto sulla GU 70 del 24 marzo è stato pubblicato il provvedimento 22 febbraio 2006 dell’agenzia delle Entrate, con l’approvazione di Unico 2006 società di persone. Il primo disallineamento si genera a seguito del differimento degli effetti fiscali della rivalutazione. Il calcolo della quota di ammortamento indeducibile nei primi tre ani dipende sia dal metodo contabile utilizzato, sia dal valore netto del cespite ante rivalutazione. In alcune situazioni, in particolare se il cespite ha un elevato residuo da ammortizzare e si effettua l’adeguamento per un importo non superiore a questo residuo e mediante la riduzione del fondo, potrebbe non esservi alcuna variazione da effettuare. Ciononostante, nel quadro RV dovrebbe evidenziarsi, fino all’esercizio 2007 compreso, un disallineamento che darebbe origine a una variazione solo in caso di cessione del bene.
Luca Gaiani, Rivalutazioni a binari multipli, in Il Sole 24 Ore, 25/03/2006, pag. 25

Tassazione gruppi, definitivo il modello
Definitivo anche il modello CNM per i soggetti ammessi alla tassazione di gruppo nazionale e mondiale. Il modello è apparso sulla GU 68 del 22 marzo 2006. tra le novità, emergono quelle relative alle eccedenze di imposta nazionale e/o estera di cui all’articolo 165, comma 6 del Tuir, all’utilizzo dei crediti trasferiti al gruppo, alla cessione delle eccedenze Ires nonché alle nuove disposizioni relative alla comunicazione degli esiti dell’attività di liquidazione da parte degli uffici. Nel nuovo quadro NE devono essere determinate le eccedenze di imposta nazionale e/o estera di cui all’articolo 165, comma 6 del Tuir, con riferimento a ciascun soggetto  partecipante al consolidato, in relazione al credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. Il credito d’imposta dovrà poi essere indicato insieme a quello previsto dal comma 1 dello stesso articolo 165 del Tuir, nel quadro NC, anch’esso di nuova istituzione.
D. Deotto – L. Testone, Nel consolidato spazio alle eccedenze, in Il Sole 24 Ore, 25/03/2006, pag. 25

Ristrutturazioni, difficile il ritorno al 36%
E’ pronto il nuovo modello per la comunicazione di inizio lavori di ristrutturazione edilizia per fruire della detrazione d’imposta del 41% ai fini Irpef. Quasi un segno che, per quest’anno, non ci sarà un ritorno al 36% anche se il provvedimento ricorda che il modello è strutturato in modo da lasciare spazio a un ripensamento. La svolta è arrivata con la GU n. 70 del 24 marzo 2006 dove è stato pubblicato il provvedimento 17 marzo 2006 dell’agenzia delle Entrate di approvazione del modello. La comunicazione di inizio lavori dovrà essere fatta da quanto intendo usufruire della detrazione d’imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 41% per il 2006, delle spese sostenute per lavori di recupero del patrimonio edilizio su immobili residenziali su immobili residenziale ovvero per la realizzazione e o l’acquisto di box pertinenziali. La detrazione spetta ai contribuenti che, possiedono o detengono l’unico l’immobili sul quale vengono  effettuati gli interventi di recupero sul patrimonio e che sostengono le relative, nonché ai familiari  conviventi. In caso di comproprietà, con titolarità di diritti reali o di coesistenza  di più diritti reali sullo stesso immobile, oppure di pluralità di locatari o concordatari, se le spese sono sostenute da più soggetti, la comunicazione può essere trasmessa da uno soltanto di loro.
Ristrutturazioni: nuovo modulo per le detrazioni, in Il Sole 24 Ore, 25/03/2006, pag. 25

Rivalutazioni, novità da Unico 2006
I fornitori di beni e servizi commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste dei candidati e dai singoli candidati possono applicare l’Iva agevolata del 4% alle cessioni attinenti alle campagne elettorali. Infatti, in occasione delle lezioni per il Parlamento europeo di giugno 2004, l’articolo 7 della legge 90/2004 ha previsto la riduzione dell’aliquota Iva al 4% per i beni e i servizi connessi allo svolgimento delle elezioni, integrando e modificando l’articolo 18 della legge 515/93. L’aliquota agevolata può essere applicata, oltre che al materiale tipografico e simile attinente le campagne elettorali anche alla carta e inchiostri impiegati, all’acquisto di spazi di affissione, di comunicazione politica e radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali  sui quotidiani e periodici, all’affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni nei 90 giorni precedenti le elezioni della Camera e de Senato, dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, nonché nelle aree interessate, nei 90 giorni precedenti dei presidenti e dei consiglio regionali e provinciali,
Gianluca Dan, Elezioni, sulle cessioni Iva agevolata al 4%, in Il Sole 24 Ore, 25/03/2006, pag. 25

Da Italia Oggi

Stop a notifiche ruoli e pagamenti
Scatta la tregua contributiva Inps, in attesa della definizione di una regolarizzazione agevolata. Gli agricoltori (sia i datori di lavoro che i lavoratori autonomi), fino al prossimo 31 luglio 2006, non dovranno preoccuparsi né di pagare le eventuali cartelle di pagamento già ricevute e né che possano arrivare notifiche di nuove iscrizioni a ruolo di contributi non pagati. Nel messaggio n. 8710 del 20 marzo 2006, infatti, l’Inps recepisce le disposizioni del decreto legge n. 2/2006 convertito in legge n. 81/2006 e dispone la sospensione della procedura di riscossione e recupero dei debiti contributivi  risultanti alla data del 30 giugno 2005. con l’occasione, l’istituto  comunica che, successivamente a tale data, inoltre, no risultano ancora iscritti  ruolo debiti contributivi. La tregua si ricorda, che è una delle novità introdotte dal cosiddetto dl agricoltura. In particolare, l’articolo 01, comma 3, ha disposto la sospensione delle procedure di riscossione e di recupero relative ai debiti contributivi, risultanti alla data del 30 giugno 2005, dei datori di lavoro agricoli e dei lavoratori autonomi nei confronti dell’istituto previdenziale.
Daniele Cirioli, Tregua contributiva , in Il Sole 24 Ore, 11/03/2006,  pag. 39