Da Il Sole 24 Ore
Vola il gettito Ires-Irap
Vola, nel 2005, il gettito di Ires e Irap. Una crescita di circa
il 20% per l’imposta sulle società, che proprio con la
dichiarazione dell’anno scorso ha preso il posto dell’Irpeg.
Seguita da un aumento intorno all’8-9% per l’imposta sulle
attività produttive. Segno positivo anche sull’Irpef che,
nonostante le riduzioni previste dal secondo modulo della
riforma fiscale, nel 2005 ha messo a segno un +3%, con un balzo
di oltre 4 miliardi in cifra assoluta. Sono questi i primi dati
del ministero dell’economia, ancora incompleti e non ufficiali,
sull’andamento su base annua delle entrate tributarie dello
Stato e degli enti territoriali. La crescita del gettito
erariale complessivo si dovrebbe attestare intorno agli 8-9
miliardi, pari al 2,5-3% al netto dei condoni. Di certo, in
attesa del dettaglio relativo ai singoli tributi, le
anticipazioni su alcune imposte mostrano un Fisco
particolarmente frizzante, certamente più di quanto l’andamento
dell’economia lascerebbe supporre.
M.Mobili – S. Padula, Per l’Irap 3 miliardi di gettito in
più, in Il Sole 24 Ore, 27/03/2006,
pag. 25
La rivalutazione giunge al traguardo
La rivalutazione dei beni dell’impresa giunge al traguardo con
la compilazione del quadro RY del modello Unico 2006. L’utilizzo
del modello, approvato definitivamente con la pubblicazione
sulla GU n. 68 del 22 marzo, riguarda quattro distinti istituti
fiscali previsti nell’articolo 1, commi 469 e seguenti della
legge n. 266/05 e precisamente: 1) rivalutazione dei beni
d’impresa (sezione I-A); 2) riconoscimento fiscale dei maggiori
valori iscritti in bilancio relativamente ai beni e alle
partecipazioni; 3) affrancamento del saldo attivo di
rivalutazione formatosi con le rivalutazioni di cui ai punti
precedenti, mediante l’applicazione della imposta sostitutiva
del 7%; 4) rivalutazione delle aree fabbricabili. Relativamente
ai beni d’impresa, la distinzione richiesta nel modello riguarda
i beni ammortizzabili, quelli non ammortizzabili e le
partecipazioni. Questa suddivisione è indispensabile per
l’applicazione della diversa aliquota di imposta sostitutiva ma
deve essere preceduta dalla classificazione dei beni che
l’impresa intende rivalutare, per categorie omogenee. L’articolo
4 del Dm 13 aprile 2001 ha stabilito i criteri per la formazione
delle predette categorie.
Gian Paolo Tosoni, In Unico saldo di rivalutazione al 7%,
in Il Sole 24 Ore, 27/03/2006, pag. 26
Aree edificabili con molti dubbi
La rivalutazione delle aree edificabili occupa la
sezione III del quadro RY. Ma va subito detto che i dubbi
interpretativi che avvolgono questa rivalutazione frenano
attualmente l’adesione delle imprese. Molte le questioni aperte.
Si va dall’esatta definizione di area edificabile, all’obbligo
di procedere all’utilizzazione edificatoria entro il 31 dicembre
2010 e se tale utilizzo può avvenire anche da parte di un
soggetto diverso da chi ha effettuato la rivalutazione, nonché
la presenza di costruzioni sulle aree oggetto di rivalutazione.
In termini operativi, le imprese attualmente si distinguono in
quelle di costruzione e in imprese di gestione immobiliare.
Quelle di costruzione possono procedere alla rivalutazione con
sufficiente tranquillità in quanto le superfici di cui
dispongono generalmente hanno già concluso l’iter amministrativo
e l’area è con certezza definibile fabbricabile; inoltre le
imprese di costruzione utilizzano le aree per i realizzare i
fabbricati destinati alla vendita e quindi non corrono il
rischio della inedificabilità in proprio entro il termine di 5
anni. Invece, per le imprese immobiliari che possiedono le aree
per fare una attività di trading, sulle quali non è quindi certo
chi costruisca, alla luce delle attuali incertezze non è
possibile procedere alla rivalutazione.
G.P.T., Ancora troppi i nodi per le aree edificabili,
in Il Sole 24 Ore, 27/03/2006, pag. 26
Il credito d’imposta estero nel
quadro CE
L’articolo 165, comma 1 del Testo unico dispone che se alla
formazione del reddito complessivo imponibile concorrono redditi
prodotti all’estero, le imposte ivi pagate su tali redditi sono
ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino a
concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto fra
i redditi prodotti all’estero e il reddito complessivo al netto
delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammessi in
diminuzione. Per fruire del credito d’imposta occorre utilizzare
il quadro CE del modello Unico SC che, quest’anno, appare molto
più articolato del prospetto RS dello scorso anno. La sezione I
del prospetto è dedicata alla determinazione del credito
d’imposta. Il calcolo del credito va effettuato separatamente
per ciascun periodo d’imposta in cui è stato prodotto il reddito
estero. Le istruzioni, quest’anno, risolvono una questione da
tempo discussa: il reddito prodotto all’estero da utilizzare al
numeratore del rapporto, va rideterminato con riferimento alla
normativa fiscale italiana. La sezione II è dedicata al riporto
in avanti e indietro delle eccedenze di imposta estera rispetto
al credito d’imposta spettante. Le istruzioni precisano che la
determinazione delle eccedenze di cui al comma 6, è possibile
soltanto per i redditi di impresa prodotti a partire dal primo
periodo d’imposta iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2004.
Marco Piazza, Il tax credit passa nel nuovo prospetto CE,
in Il Sole 24 Ore, 27/03/2006, pag. 26
Da Italia oggi
Mutui, detrazione salvata dal valore
effettivo
Mutui prima casa, il valore effettivo salva la
detrazione. Il costo indicato in atto rileva nella proporzione
voluta dal fisco per determinare gli interessi detraibili.
Questo il vantaggio indiretto recato dal comma 497 della
Finanziaria 2006 agli acquirenti dell’abitazione principale.
Nella manovra i commi dal 495 al 498 contengono rilevanti
disposizioni che spingono nella direzione di attuare un maggior
contrasto all’occultamento degli effettivi prezzi di dette
transazioni. Nel passato, infatti, in sede di stipula dell’atto,
i contraenti erano soliti agire in deroga alla disciplina in
materia di imposta di registro, in virtù della quale la relativa
tassazione doveva avvenire sulla base del maggiore tra valore
catastale e prezzo effettivo/dichiarato di compravendita, con
l’effetto sia di appiattire tale prezzo sul valore catastale,
atteso il disposto del comma 4 dell’art. 52 del dpr 131/1986 sia
di effettuare dichiarazioni sostanzialmente false, foriere
spesso di conseguenze negative per le parti.
Maurizio Tozzi, Mutui, il valore sala la detrazione, in
Italia Oggi, 27/03/2006, pag. 9
Deducibilità complessa per leasing
finanziario
Il leasing immobiliare a deducibilità complessa.
L’assimilazione alle regole previste per i beni mobili, con
l’indicazione di limiti minimi e massimi, aggrava gli
adempimenti contabili. Specie in una materia già interessata da
profondi cambiamenti legati alla nuova contabilizzazione imposta
principi contabili internazionali. L’Agenzia delle entrate,
nell’illustrare le novità introdotte dal dl fiscale, affronta
anche i problemi di coordinamento con la disciplina contabile.
Il comma 1 dell’articolo 5-ter, del decreto legge, ha modificato
il criterio di deduzione dal reddito per l’impresa utilizzatrice
dei canoni di locazione finanziaria sui beni immobili. Prima
delle modifiche la deduzione dei canoni di locazione finanziaria
sui beni immobili era ammessa a condizione che la durata del
contratto non fosse inferiore a otto anni. A seguito delle
modifiche apportate anche per i beni immobili viene richiesta,
in linea generale, una durata contrattuale almeno pari alla
“metà del periodo di ammortamento” corrispondente
all’applicazione dei coefficienti ministeriali, con un minimo di
otto e un massimo di 15 anni.
Alessandro Felicioni, Leasing e Pex, l’impresa alla prova,
in Italia Oggi, 27/03/2006, pag. 10
Studi, no all’uso indiscriminato
No all’uso indiscriminato delle risultanza degli studi di
settore in sede di accertamento. E’ il monito che arriva dai
giudici di merito all’amministrazione finanziaria. Gli studi di
settore, se da un lato costituiscono un potente strumento in
grado di agevolare il fisco nella lotta all’evasione, dall’altro
devono essere utilizzati secondo le regole, pena la nullità
degli accertamenti che sugli stessi si basano. E la prima regola
è l’esistenza di gravi incongruenze tra il ricavo dichiarato e
quello risultante dall’applicazione dello studio. Se la grave
incongruenza non c’è. La presunzione no scatta, e lo scostamento
rispetto ai risultati dello studio ritorna ad essere un semplice
indizio, un elemento isolato che solo insieme ad altri può
essere posto a base di una rettifica. A dire la verità solo la
commissione tributaria provinciale di Milano, nell’ormai nota
sentenza n. 60 del 18/4/2005,risulta essersi espressa con
chiarezza in questi termini.
Micol De Carlo, Studi di settore a dosaggio limitato, in
Italia Oggi, 27/03/2006, pag. 13