Lunedì 27 Marzo 2006

Da Il Sole 24 Ore

Vola il gettito Ires-Irap
Vola, nel 2005, il gettito di Ires e Irap. Una crescita di circa il 20% per l’imposta sulle società, che proprio con la dichiarazione dell’anno scorso  ha preso il posto dell’Irpeg. Seguita da un aumento intorno all’8-9% per l’imposta sulle attività produttive. Segno positivo anche sull’Irpef che, nonostante le riduzioni previste dal secondo modulo della riforma fiscale, nel 2005 ha messo a segno un +3%, con un balzo di oltre 4 miliardi in cifra assoluta. Sono questi i primi dati del ministero dell’economia, ancora incompleti e non ufficiali, sull’andamento su base annua delle entrate tributarie dello Stato e degli enti territoriali. La crescita del gettito erariale complessivo si dovrebbe attestare intorno agli 8-9 miliardi, pari al 2,5-3% al netto dei condoni. Di certo, in attesa del dettaglio relativo ai singoli tributi, le anticipazioni su alcune imposte mostrano un Fisco particolarmente frizzante, certamente più di quanto l’andamento dell’economia lascerebbe supporre.
M.Mobili – S. Padula, Per l’Irap 3 miliardi di gettito in più,    in Il Sole 24 Ore, 27/03/2006, pag. 25

La rivalutazione giunge al traguardo
La rivalutazione dei beni dell’impresa giunge al traguardo con la compilazione del quadro RY del modello Unico 2006. L’utilizzo del modello, approvato definitivamente con la pubblicazione sulla GU n. 68 del 22 marzo, riguarda quattro distinti istituti fiscali previsti nell’articolo 1, commi 469 e seguenti della legge n. 266/05 e precisamente: 1) rivalutazione dei beni d’impresa (sezione I-A); 2) riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio relativamente ai beni e alle partecipazioni; 3) affrancamento del saldo attivo di rivalutazione formatosi con le rivalutazioni di cui ai punti precedenti, mediante l’applicazione della imposta sostitutiva del 7%; 4) rivalutazione delle aree fabbricabili. Relativamente ai beni d’impresa, la distinzione richiesta nel modello riguarda i beni ammortizzabili, quelli non ammortizzabili  e le partecipazioni. Questa suddivisione è indispensabile per l’applicazione della diversa aliquota di imposta sostitutiva ma deve essere preceduta dalla classificazione dei beni che l’impresa intende rivalutare, per categorie omogenee. L’articolo 4 del Dm 13 aprile 2001 ha stabilito i criteri per la formazione delle predette categorie.
Gian Paolo Tosoni, In Unico saldo di rivalutazione al 7%,   in Il Sole 24 Ore, 27/03/2006, pag. 26

Aree edificabili con molti dubbi
La rivalutazione delle aree edificabili occupa la sezione III del quadro RY. Ma va subito detto che i dubbi interpretativi che avvolgono questa rivalutazione frenano attualmente l’adesione delle imprese. Molte le questioni aperte. Si va dall’esatta definizione di area edificabile, all’obbligo di procedere all’utilizzazione edificatoria entro il 31 dicembre 2010 e se tale utilizzo può avvenire anche da parte di un soggetto diverso da chi ha effettuato la rivalutazione, nonché la presenza di costruzioni sulle aree oggetto di rivalutazione. In termini operativi, le imprese attualmente si distinguono in quelle di costruzione e in imprese di gestione immobiliare. Quelle di costruzione possono procedere alla rivalutazione con sufficiente tranquillità in quanto le superfici di cui dispongono generalmente hanno già concluso l’iter amministrativo e l’area è con certezza definibile fabbricabile; inoltre le imprese di costruzione utilizzano le aree per i realizzare i fabbricati destinati alla vendita e quindi non corrono il rischio della inedificabilità in proprio entro il termine di 5 anni. Invece, per le imprese immobiliari che possiedono le aree per fare una attività di trading, sulle quali non è quindi certo chi costruisca, alla luce delle attuali incertezze non è possibile procedere alla rivalutazione.
G.P.T., Ancora troppi i nodi per le aree edificabili,   in Il Sole 24 Ore, 27/03/2006, pag. 26

Il credito d’imposta estero nel quadro CE
L’articolo 165, comma 1 del Testo unico dispone che se alla formazione del reddito complessivo imponibile concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino a concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto fra i redditi prodotti all’estero e il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammessi in diminuzione. Per fruire del credito d’imposta occorre utilizzare il quadro CE del modello Unico SC che, quest’anno, appare molto più articolato del prospetto RS dello scorso anno. La sezione I del prospetto è dedicata alla determinazione del credito d’imposta. Il calcolo del credito va effettuato separatamente per ciascun periodo d’imposta in cui è stato prodotto il reddito estero. Le istruzioni, quest’anno, risolvono una questione da tempo discussa: il reddito prodotto all’estero da utilizzare al numeratore del rapporto, va rideterminato con riferimento alla normativa fiscale italiana. La sezione II è dedicata al riporto in avanti e indietro delle eccedenze di imposta estera rispetto al credito d’imposta spettante. Le istruzioni precisano che la determinazione delle eccedenze di cui al comma 6, è possibile soltanto per i redditi di impresa prodotti a partire dal primo periodo d’imposta iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2004.
Marco Piazza, Il tax credit passa nel nuovo prospetto CE,   in Il Sole 24 Ore, 27/03/2006, pag. 26

Da Italia oggi

Mutui, detrazione salvata dal valore effettivo
Mutui prima casa, il valore effettivo salva la detrazione. Il costo indicato in atto rileva nella proporzione voluta dal fisco per determinare gli interessi detraibili. Questo il vantaggio indiretto recato dal comma 497 della Finanziaria 2006 agli acquirenti dell’abitazione principale. Nella manovra i commi dal 495 al 498 contengono rilevanti disposizioni che spingono nella direzione di attuare un maggior contrasto all’occultamento degli effettivi prezzi di dette transazioni. Nel passato, infatti, in sede di stipula dell’atto, i contraenti erano soliti agire in deroga alla disciplina in materia di imposta di registro, in virtù della quale la relativa tassazione doveva avvenire sulla base del maggiore tra valore catastale e prezzo effettivo/dichiarato di compravendita, con l’effetto sia di appiattire tale prezzo sul valore catastale, atteso il disposto del comma 4 dell’art. 52 del dpr 131/1986 sia di effettuare dichiarazioni sostanzialmente false, foriere spesso di conseguenze negative per le parti.
Maurizio Tozzi, Mutui, il valore sala la detrazione, in Italia Oggi, 27/03/2006,  pag. 9

Deducibilità complessa per leasing finanziario
Il leasing immobiliare a deducibilità complessa. L’assimilazione alle regole previste per i beni mobili, con l’indicazione di limiti minimi e massimi, aggrava gli adempimenti contabili. Specie in una materia già interessata da profondi cambiamenti legati alla nuova contabilizzazione imposta principi contabili internazionali. L’Agenzia delle entrate, nell’illustrare le novità introdotte dal dl fiscale, affronta anche i problemi di coordinamento con la disciplina contabile. Il comma 1 dell’articolo 5-ter, del decreto legge, ha modificato il criterio di deduzione dal reddito per l’impresa utilizzatrice dei canoni di locazione finanziaria sui beni immobili. Prima delle modifiche la deduzione dei canoni di locazione finanziaria sui beni immobili era ammessa a condizione che la durata del contratto non fosse inferiore a otto anni. A seguito delle modifiche apportate anche per i beni immobili viene richiesta, in linea generale, una durata contrattuale almeno pari alla “metà del periodo di ammortamento” corrispondente all’applicazione dei coefficienti ministeriali, con un minimo di otto e un massimo di 15 anni.
Alessandro Felicioni, Leasing e Pex, l’impresa alla prova, in Italia Oggi, 27/03/2006,  pag. 10

Studi, no all’uso indiscriminato
No all’uso indiscriminato delle risultanza degli studi di settore in sede di accertamento. E’ il monito che arriva dai giudici di merito all’amministrazione finanziaria. Gli studi di settore, se da un lato costituiscono un potente strumento in grado di agevolare il fisco nella lotta all’evasione, dall’altro devono essere utilizzati secondo le regole, pena la nullità degli accertamenti che sugli stessi si basano. E la prima regola è l’esistenza di gravi incongruenze tra il ricavo dichiarato e quello risultante dall’applicazione dello studio. Se la grave incongruenza non c’è. La presunzione no scatta, e lo scostamento rispetto ai risultati dello studio ritorna ad essere un semplice indizio, un elemento isolato che solo insieme ad altri può essere posto a base di una rettifica. A dire la verità solo la commissione tributaria provinciale di Milano, nell’ormai nota sentenza n. 60 del 18/4/2005,risulta essersi espressa con chiarezza in questi termini.
Micol De Carlo, Studi di settore a dosaggio limitato, in Italia Oggi, 27/03/2006,  pag. 13