Da Il Sole 24 Ore
Rimborsi Iva, numerose udienze alla
Corte Ue
Sono numerose e di grande rilievo le udienze che si terranno nei
prossimi giorni dinanzi alla Corte di giustizia europea, oltre a
quella già segnalata sull’indetraibilità dell’imposta sul valore
aggiunto nell’acquisto e nell’utilizzo delle autovetture da
parte dei titolari di partita Iva. Giovedì 30, ad esempio, va
in udienza la causa C-35/05, che vede contrapposta
l’amministrazione finanziaria italiana a un soggetto estero
comunitario, al quale era stato negato il rimborso dell’Iva
pagata ai fornitori italiani, in quanto l’imposta sarebbe stata
erroneamente applicata al fornitore, mentre l’operazione era
fuori campo Iva per mancanza del requisito della territorialità.
Il caso è importante non solo per i rimborsi previsti
dall’ottava direttiva, che il nostro Dpr 633/72 disciplina
all’articolo 38-ter, ma per il principio generale del recupero
di questa Iva, che l’ordinanza di rinvio della Cassazione
conferma essere stata versata all’erario dal fornitore.
Alludiamo all’applicazione di questo principio nel rapporto tra
cliente e fornitore nazionali: il diritto di rimborso del non
residente trae la sua origine, ed è del tutto corrispondente, al
diritto di detrazione nei rapporti interni.
Raffaele Rizzardi, Il rimborso dell’Iva non dovuta approda
alla Corte di giustizia, in Il Sole 24 Ore,
28/03/2006, pag. 23
Pex stabilite per le sns
Le società di persone possono cominciare a prendere le misure al
modello Unico 2006. La Gazzetta Ufficiale del 24 marzo pubblica
le istruzioni e i quadri dedicati alle Snc, alle Sas e ai
soggetti equiparati a norma dell’articolo 5 del Tuir. Dopo i
chiarimenti di Telefisco, compare nel modello l’apposito rigo
per il recupero delle perdite derivanti da società di capitali
trasformate. Gran parte delle modifiche al reddito d’impresa
introdotte nel corso del 2005 interessano anche le società di
persone e in genere le imprese non - Ires. Dalla rivalutazione
dei beni all’ammortamento dell’avviamento, dalla neutralità
delle valute alla stretta su leasing immobiliari e immobili
abitativi locati: i quadri RF, RV e RY di Unico Società di
persone riflettono le novità già previste nei modelli per i
soggetti Ires. Per la Pex nessuna variazione è intervenuta
quanto alla percentuale di esenzione. Dal 4 ottobre 2005è
aumentato a 18 mesi interi, anche per sns e sas, il periodo
minimo di possesso decorso il quale scatta la parziale esenzione
delle plusvalenze.
Luca Gaiani, Unico Sp salva le perdite, in Il Sole
24 Ore, 28/03/2006, pag. 25
Condoni, rimborsabile il pagamento in
eccesso
Eventuali pagamenti effettuati erroneamente in eccesso in fase
di adesione alle sanatorie fiscali disciplinate alla legge
289/2002 sono rimborsabili al contribuente. Questa la
conclusione cui è giunta la commissione tributaria di 1° di
Trento, sezione 2, con la sentenza 251/05 depositata lo scorso
22 febbraio. La pronuncia è decisamente interessante poiché
interviene su un tema quale quello dell’errore per eccesso che
in relazione alle sanatorie fiscali è rimasto privo di
chiarimenti. Infatti la fattispecie dell’errore scusabile
(sfrontata nella circolare 12/E del 21 febbraio 2003) riguarda
espressamente i soli errori per difetto. La commissione trentina
ha aderito alla tesi del contribuente affermando che il giudizio
riguarda non una dichiarazione di volontà ma il conseguente
quantum debeatur, senza dubbio riconducibile ad una
manifestazione di scienza.
Cristina Odorizzi, Condoni in eccesso, rimborso possibile, in
Il Sole 24 Ore, 28/03/2006, pag. 25
Da Italia Oggi
Basta una rata per estinguere il
processo
In tema di condono fiscale mediante rateizzazione
dell’importo dovuto, ai fini della definizione della lite
pendente, è sufficiente l’accettazione, da parte dell’Ufficio
tributario, della domanda presentata dal contribuente, seguita
dal versamento della prima delle rate nelle quali sia ripartito
il pagamento. Il principio, enunciato nell’ordinanza della Corte
di cassazione n. 6370 dello scorso 22 marzo, si fonda sul tenore
letterale di alcune disposizioni contenute nella legge
289/2002.Artt.7, 5, 8, 9, 12, 19, 15, 16. Quest’ultima
disposizione, in particolare sancisce che, ai fini della
definizione delle liti fiscali pendenti con pagamento rateale,
l’omesso versamento delle rate successive alla prima entro le
date indicate, non determina l’inefficacia della definizione.
Per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze, si
applica l’art. 14 del dpr 602/1973. Sono altresì dovuti una
sanzione amministrativa pari al 30% delle somme non versate e
gli interessi legali.
Daniela Amendola, Condono fiscale, salvi con una rata,
in Italia Oggi, 28/03/2006, pag. 31
Cinque per mille domande riaperte fino
20/2
Il 5 per mille imbarca la proroga. I termini per presentare
la domanda da parte delle associazioni del terzo settore sono
stati riaperti e già richiusi. La scadenza, infatti, è slittata
dal 10 al 20 febbraio, data entro la quale l’Agenzia delle
entrate ha pubblicato sul proprio sito internet il primo elenco
provvisorio (quello definitivo è on-line dal 10 marzo). Il
rinvio è contenuto in un dpcm, di intesa tra i ministeri
dell’economia, della salute e dell’istruzione, che sta per
essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ma ad aver stoppato
finora il provvedimento sarebbe la firma in calce dell’ex
ministro della salute, Francesco Storace, che nel frattempo, il
10 febbraio scorso, si è dimesso in seguito allo scandalo sulle
intercettazioni telefoniche e che minerebbe la legittimità del
provvedimento. Obiettivo della proroga è accogliere le domande
delle associazioni arrivate in ritardo a causa di problemi
informatici o di conoscenza in ritardo dell’operazione. Il dpcm
che ha dato attuazione al meccanismo messo in moto dalla
Finanziaria 2006 è datato 20 gennaio 2006. Le associazioni,
quindi, hanno avuto poco più di 20 giorni per inviare la
domanda. Un po’ poco per le associazioni meno grandi e operanti
in zone periferiche.
Antonella Gorret, Rinvio al 5 per mille, in Italia
Oggi, 28/03/2006, pag. 32
Auto aziendali senza detrazioni Iva
Auto aziendali senza detrazioni Iva. L’acquisto di veicoli e
la loro manutenzione non possono considerarsi cosi riferibili
all’attività propria dell’impresa, ma solo indirettamente
connessi a essa, e quindi privi del requisito dell’inerenza. Per
questo motivo, la generica riconducibilità di un bene al
soggetto economico non è condizione sufficiente per attribuire
il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte. Sono
queste in breve le considerazioni espresse dalla Corte di
cassazione, sezione tributaria, nella sentenza n. 4230 del
24/2/06. L’interpretazione fornita dalla Suprema corte ricalca
per sommi capi i principi contenuti nell’art. 17 della VI
direttiva n. 77/388/Cee, e l’indirizzo fornito dalla
giurisprudenza Ue.
Sergio Mazzei, Le auto aziendali perdono la detrazione
dell’Iva, in Italia Oggi, 28/03/2006, pag. 32