Martedì 28 Marzo 2006

Da Il Sole 24 Ore

Rimborsi Iva, numerose udienze alla Corte Ue
Sono numerose e di grande rilievo le udienze che si terranno nei prossimi giorni dinanzi alla Corte di giustizia europea, oltre a quella già segnalata sull’indetraibilità dell’imposta sul valore aggiunto nell’acquisto e nell’utilizzo delle autovetture da parte dei titolari di partita Iva.  Giovedì 30, ad esempio,   va in udienza la causa C-35/05, che vede contrapposta l’amministrazione finanziaria italiana a un soggetto estero comunitario, al quale era stato negato il rimborso dell’Iva pagata ai fornitori italiani, in quanto l’imposta sarebbe stata erroneamente applicata al fornitore, mentre l’operazione era fuori campo Iva per mancanza del requisito della territorialità. Il caso è importante non solo per i rimborsi previsti dall’ottava direttiva, che il nostro Dpr 633/72 disciplina all’articolo 38-ter, ma per il principio generale del recupero di questa Iva, che l’ordinanza di rinvio della Cassazione conferma essere stata versata all’erario dal fornitore. Alludiamo all’applicazione di questo principio nel rapporto tra cliente e fornitore nazionali: il diritto di rimborso del non residente trae la sua origine, ed è del tutto corrispondente, al diritto di detrazione nei rapporti interni.
Raffaele Rizzardi, Il rimborso dell’Iva non dovuta approda alla Corte di giustizia, in Il Sole 24 Ore, 28/03/2006, pag. 23

Pex stabilite per le sns
Le società di persone possono cominciare a prendere le misure al modello Unico 2006. La Gazzetta Ufficiale del 24 marzo pubblica le istruzioni e i quadri dedicati alle Snc, alle Sas e ai soggetti equiparati a norma dell’articolo 5 del Tuir. Dopo i chiarimenti di Telefisco, compare nel modello l’apposito rigo per il recupero delle perdite derivanti da società di capitali trasformate. Gran parte delle modifiche al reddito d’impresa introdotte nel corso del 2005 interessano anche le società di persone e in genere le imprese non - Ires. Dalla rivalutazione dei beni all’ammortamento dell’avviamento, dalla neutralità delle valute alla stretta su leasing immobiliari e immobili abitativi locati: i quadri RF, RV e RY di Unico Società di persone riflettono le novità già previste nei modelli per i soggetti Ires. Per la Pex nessuna variazione è intervenuta quanto alla percentuale di esenzione. Dal 4 ottobre 2005è aumentato a 18 mesi interi, anche per sns e sas, il periodo minimo di possesso decorso il quale scatta la parziale esenzione delle plusvalenze.
Luca Gaiani, Unico Sp salva le perdite, in Il Sole 24 Ore, 28/03/2006, pag. 25

Condoni, rimborsabile il pagamento in eccesso
Eventuali pagamenti effettuati erroneamente in eccesso in fase di adesione alle sanatorie fiscali disciplinate alla legge 289/2002 sono rimborsabili al contribuente. Questa la conclusione cui è giunta la commissione tributaria di 1°  di Trento, sezione 2, con la sentenza 251/05 depositata lo scorso 22 febbraio. La pronuncia è decisamente interessante poiché interviene su un tema quale quello dell’errore per eccesso che in relazione alle sanatorie fiscali è rimasto privo di chiarimenti. Infatti la fattispecie dell’errore scusabile (sfrontata nella circolare 12/E del 21 febbraio 2003) riguarda espressamente i soli errori per difetto. La commissione trentina ha aderito alla tesi del contribuente affermando che il giudizio riguarda non una dichiarazione di volontà ma il conseguente quantum debeatur, senza dubbio riconducibile ad una manifestazione di scienza.
Cristina Odorizzi, Condoni in eccesso, rimborso possibile, in Il Sole 24 Ore, 28/03/2006, pag. 25

Da Italia Oggi

Basta una rata per estinguere il processo
I
n tema di condono fiscale mediante rateizzazione dell’importo dovuto, ai fini della definizione della lite pendente, è sufficiente l’accettazione, da parte dell’Ufficio tributario, della domanda presentata dal contribuente, seguita dal versamento della prima delle rate nelle quali sia ripartito il pagamento. Il principio, enunciato nell’ordinanza della Corte di cassazione n. 6370 dello scorso 22 marzo, si fonda sul tenore letterale di alcune disposizioni contenute nella legge 289/2002.Artt.7, 5, 8, 9, 12, 19, 15, 16. Quest’ultima disposizione, in particolare sancisce che, ai fini della definizione delle liti fiscali pendenti con pagamento rateale, l’omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate, non determina l’inefficacia della definizione. Per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze, si applica l’art. 14 del dpr 602/1973. Sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30% delle somme non versate e gli interessi legali.
Daniela Amendola, Condono fiscale, salvi con una rata, in Italia Oggi, 28/03/2006,  pag. 31

Cinque per mille domande riaperte fino 20/2
Il 5 per mille imbarca la proroga. I termini per presentare la domanda da parte delle associazioni del terzo settore sono stati riaperti e già richiusi. La scadenza, infatti, è slittata dal 10 al 20 febbraio, data entro la quale l’Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito internet il primo elenco provvisorio (quello definitivo è on-line dal 10 marzo). Il rinvio è contenuto in un dpcm, di intesa tra i ministeri dell’economia, della salute e dell’istruzione, che sta per essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ma ad aver stoppato finora il provvedimento sarebbe la firma in calce dell’ex ministro della salute, Francesco Storace, che nel frattempo, il 10 febbraio scorso, si è dimesso in seguito allo scandalo sulle intercettazioni telefoniche e che minerebbe la legittimità del provvedimento. Obiettivo della proroga è accogliere le domande delle associazioni arrivate in ritardo a causa di problemi informatici o di conoscenza in ritardo dell’operazione. Il dpcm che ha dato attuazione al meccanismo messo in moto dalla Finanziaria 2006 è datato 20 gennaio 2006. Le associazioni, quindi, hanno avuto poco più di 20 giorni per inviare la domanda. Un po’ poco per le associazioni meno grandi e operanti in zone periferiche.
Antonella Gorret, Rinvio al 5 per mille, in Italia Oggi, 28/03/2006,  pag. 32

Auto aziendali senza detrazioni Iva
Auto aziendali senza detrazioni Iva. L’acquisto di veicoli e la loro manutenzione non possono considerarsi cosi riferibili all’attività propria dell’impresa, ma solo indirettamente connessi a essa, e quindi privi del requisito dell’inerenza. Per questo motivo, la generica riconducibilità di un bene al soggetto economico non è condizione sufficiente per attribuire il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte. Sono queste in breve le considerazioni espresse dalla Corte di cassazione, sezione tributaria, nella sentenza n. 4230 del 24/2/06. L’interpretazione fornita dalla Suprema corte ricalca per sommi capi i principi contenuti nell’art. 17 della VI direttiva n. 77/388/Cee, e l’indirizzo fornito dalla giurisprudenza Ue.
Sergio Mazzei, Le auto aziendali perdono la detrazione dell’Iva, in Italia Oggi, 28/03/2006,  pag. 32