Da Il Sole 24 Ore
Revisori con maggiore indipendenza
Vincoli più stringenti sul controllo contabile e confini
rafforzati sull’indipendenza dei revisori dal management e sulla
qualità della loro prestazione. Sono questi i cardini essenziali
della direttiva europea sulla revisione contabile. Il testo
della nuova direttiva sul controllo legale, disponibile al
momento solo in inglese sul sito della direzione Mercato interno
della Commissione Ue, dovrà ora essere tradotto e pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale della Ue. Con l’adozione di questo
provvedimento, sarà dunque abrogata l’ottava direttiva. Il nuovo
documento è, infatti, una rielaborazione del testo del 30
settembre 2005, nel quale sono state inserite successive
integrazioni, conseguenti all’accordo politico raggiunto in
Consiglio l’11 ottobre 2005. La direttive comunitaria prevede in
pratica che i revisori europei e le imprese audit debbano
dimostrare una provata indipendenza dal management della società
soggetta a revisione. Le nuove disposizioni precisano anche in
modo più dettagliato gli obblighi e la deontologia di chi deve
esercitare la professione di revisore. Sono vietate, per
esempio, le prestazioni di servizi aggiuntivi rispetto all’audit.
Raffaele Rizzardi, Revisori a controllo pubblico, in Il Sole 24
Ore, 29/03/2006, pag. 26
Ai comuni la lotta all’evasione
Commercio, immobili e residenze all’estero. Sono queste le
materie su cui si dovrà concentrare la lotta congiunta di comuni
e fisco contro l’evasione fiscale. Ma nel mirino dei vigili
urbani dovranno finire tutti i beni che, come in un
redditometro, possano destare il sospetto che il tenore di vita
si allontani troppo da quello raccontato nelle dichiarazioni
fiscali. Prende forma la compartecipazione dei Comuni nella
lotta all’evasione fiscale, che dopo il varo del collegato alla
Finanziaria è al centro del dibattito politico ed elettorale.
Secondo le attese dell’amministrazione finanziaria, però, le
sentinelle locali non dovranno limitarsi a semplici indizi di
evasione, ma dovranno produrre dati circostanziati e fatti
concludenti. In sostanza, azioni e circostanze che siano in sé
indicative di comportamenti evasivi ed elusivi, senza bisogno di
ulteriori elaborazioni. Per i Comuni potranno scendere in campo
anche le società già impegnate, su loro incarico, nelle attività
di accertamento, riscossione e liquidazione dei tributi locali.
Marco Mobili, Gianni Trovati, Sindaci con il redditometro, in Il
Sole 24 Ore, 29/03/2006, pag. 27
Ok al modello per i rimborsi Iva
Il modello per la richiesta di rimborso infrantale dell’Iva o
per l’utilizzo in compensazione del credito è disponibile, nella
versione definitiva, sul sito Internet dell’Agenzia delle
Entrate. Il nuovo modello dovrà essere utilizzato per le
richieste di rimborso Iva trimestrale (o per l’utilizzo del
credito in compensazione nel modello F24) a partire dalle
domande relative al primo trimestre 2006, il cui termine scade
il 30 aprile. I ritocchi riguardano principalmente la modifica
delle percentuali di compensazione per le cessioni di prodotti
agricoli effettuate dai produttori che applicano il regime
speciale. Il ministero dell’Economia, infatti, con il decreto 23
dicembre 2005 ha ridotto dello 0,2% alcune percentuali di
compensazione ritoccando quelle del 7,5 – 8,5 – 9 e 12,5 per
cento. Nel modello di rimborso infrannuale non risultano più le
percentuali del 9 e 12,5, sostituite dall’8,8 e 12,3. Sono state
introdotte le percentuali del 7,3 e 8,3, mentre sono ancora
presenti quelle del 7,5 e 8,5 per cento. Sono infatti rimaste
invariate le percentuali relative al pollame e alle carni
avicole.
Gian Paolo Tosoni, definitivo il modello Iva per i rimborsi
infrannuali, in Il Sole 24 Ore, 29/03/2006, pag. 27
Da Italia Oggi
Immobili alla prova Unico
La stretta sulla fiscalità immobiliare passa dal modello Unico
2006. Solo laddove le spese di manutenzione ordinaria presentino
le caratteristiche e i requisiti previsti dalla disposizione
normativa modificata a fine 2005, la variazione in aumento nella
dichiarazione terrà conto della riduzione del canone riferito
agli immobili patrimoniali delle imprese. E’ questa in breve una
delle conseguenze, ai fini della compilazione della
dichiarazione dei redditi delle società di capitali, delle
novità contenute nel decreto legge 203 del 2005 in vigore, per i
soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare,
già dal 2005 e dunque applicabile in Unico 2006. Nelle
istruzioni del quadro Rf cioè il quadro dove viene determinato,
partendo dal risultato civilistico, il reddito di impresa, si
ricorda che in caso di immobili locati, qualora il canone di
locazione, ridotto fino a massimo del 15% dello stesso, delle
spese documentate di manutenzione ordinaria, risulti superiore
al reddito medio ordinario dell’unità immobiliare, il reddito è
determinato in misura pari al canone di locazione al netto di
tale riduzione, ai sensi dell’articolo 90 del Tuir.
Duilio Liburdi, Immobili, la stretta passa dall’Unico, in Italia
Oggi, 29/03/2006, pag. 31
Rivalutazione a più vie
Il differimento degli effetti fiscali della rivalutazione guida
i contribuenti alla scelta del metodo di rivalutazione più
adatto alle proprie esigenze. Se, infatti, lo scopo è quello di
fruire dei maggiori ammortamenti e dei maggiori limiti di
deducibilità delle spese di manutenzione, meglio evitare il
sistema che mantiene identico il periodo di vita del bene e
aderire ai metodi che invece finiscono per allungare il periodo
di ammortamento traghettando al 2008 il maggior valore residuo
possibile. Queste in estrema sintesi, le considerazioni che
devono essere sviluppate da tutti coloro che intendono operare
la rivalutazione dei beni nei prossimi imminenti bilanci alla
luce delle vecchie norme applicative, ancora valide, da
coordinare con il diverso impatto fiscale della nuova legge.
Alessandro Felicioni, La rivalutazione ha più percorsi, in
Italia Oggi, 29/03/2006, pag. 31
Revocati i crediti d’imposta
illegittimi
Quattro nuovi codici tributo per la restituzione degli incentivi
fiscali e dei relativi interessi maturati a seguito dei bonus
incassati dalle imprese a sostegno della loro partecipazione
espositiva in manifestazione fieristiche all’estero o come
ciambella di salvataggio per essere stati danneggiati nel 2002
da calamità naturali nella loro attività produttiva
(quest’ultima, in sostanza, è la proroga alle agevolazioni
Tremonti-bis, concessa dal decreto legge n. 282/2002). L’agenzia
delle entrate, con la risoluzione n. 43/2006, a diffuso i nuovi
codici e sta lavorando alla stesura di un provvedimento
direttoriale che spieghi le modalità di restituzione
dell’incentivo. La revoca dei bonus fiscali alle imprese
beneficiarie si è resa necessaria a seguito di due decisioni
assunte dalla commissione europea, con cui venivano dichiarati
“illegali”gli aiuti fiscali concessi dall’Italia. Due decisioni
accolte, per altro dalla Comunitaria 2005, con cui su è
disposta, l’interruzione del regime di aiuti a favore delle
imprese che hanno sostenuto spese per la partecipazione
espositiva di prodotti in fiere all’estero, a partire dal
periodo d’imposta per il quale alla data di entrata in vigore
della legge non è ancora scaduto il termine di presentazione
della relativa dichiarazione dei redditi.
Luigi Chiarello, Il bonus da restituire, in Italia Oggi,
29/03/2006, pag. 33