Mercoledì 29 Marzo 2006

Da Il Sole 24 Ore

Revisori con maggiore indipendenza
Vincoli più stringenti sul controllo contabile e confini rafforzati sull’indipendenza dei revisori dal management e sulla qualità della loro prestazione. Sono questi i cardini essenziali della direttiva europea sulla revisione contabile. Il testo della nuova direttiva sul controllo legale, disponibile al momento solo in inglese sul sito della direzione Mercato interno della Commissione Ue, dovrà ora essere tradotto e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Ue. Con l’adozione di questo provvedimento, sarà dunque abrogata l’ottava direttiva. Il nuovo documento è, infatti, una rielaborazione del testo del 30 settembre 2005, nel quale sono state inserite successive integrazioni, conseguenti all’accordo politico raggiunto in Consiglio l’11 ottobre 2005. La direttive comunitaria prevede in pratica che i revisori europei e le imprese audit debbano dimostrare una provata indipendenza dal management della società soggetta a revisione. Le nuove disposizioni precisano anche in modo più dettagliato gli obblighi e la deontologia di chi deve esercitare la professione di revisore. Sono vietate, per esempio, le prestazioni di servizi aggiuntivi rispetto all’audit.
Raffaele Rizzardi, Revisori a controllo pubblico, in Il Sole 24 Ore, 29/03/2006,  pag. 26

Ai comuni la lotta all’evasione
Commercio, immobili e residenze all’estero. Sono queste le materie su cui si dovrà concentrare la lotta congiunta di comuni e fisco contro l’evasione fiscale. Ma nel mirino dei vigili urbani dovranno finire tutti i beni che, come in un redditometro, possano destare il sospetto che il tenore di vita si allontani troppo da quello raccontato nelle dichiarazioni fiscali. Prende forma la compartecipazione dei Comuni nella lotta all’evasione fiscale, che dopo il varo del collegato alla Finanziaria è al centro del dibattito politico ed elettorale. Secondo le attese dell’amministrazione finanziaria, però, le sentinelle locali non dovranno limitarsi a semplici indizi di evasione, ma dovranno produrre dati circostanziati e fatti concludenti. In sostanza, azioni e circostanze che siano in sé indicative di comportamenti evasivi ed elusivi, senza bisogno di ulteriori elaborazioni. Per i Comuni potranno scendere in campo anche le società già impegnate, su loro incarico, nelle attività di accertamento, riscossione e liquidazione dei tributi locali.
Marco Mobili, Gianni Trovati, Sindaci con il redditometro, in Il Sole 24 Ore, 29/03/2006,  pag. 27

Ok al modello per i rimborsi Iva
Il modello per la richiesta di rimborso infrantale dell’Iva o per l’utilizzo in compensazione del credito è disponibile, nella versione definitiva, sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. Il nuovo modello dovrà essere utilizzato per le richieste di rimborso Iva trimestrale (o per l’utilizzo del credito in compensazione nel modello F24) a partire dalle domande relative al primo trimestre 2006, il cui termine scade il 30 aprile. I ritocchi riguardano principalmente la modifica delle percentuali di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori che applicano il regime speciale. Il ministero dell’Economia, infatti, con il decreto 23 dicembre 2005 ha ridotto dello 0,2% alcune percentuali di compensazione ritoccando quelle del 7,5 – 8,5 – 9 e 12,5 per cento. Nel modello di rimborso infrannuale non risultano più le percentuali del 9 e 12,5, sostituite dall’8,8 e 12,3. Sono state introdotte le percentuali del 7,3 e 8,3, mentre sono ancora presenti quelle del 7,5 e 8,5 per cento. Sono infatti rimaste invariate le percentuali relative al pollame e alle carni avicole.
Gian Paolo Tosoni, definitivo il modello Iva per i rimborsi infrannuali, in Il Sole 24 Ore, 29/03/2006,  pag. 27

Da Italia Oggi

Immobili alla prova Unico
La stretta sulla fiscalità immobiliare passa dal modello Unico 2006. Solo laddove le spese di manutenzione ordinaria presentino le caratteristiche e i requisiti previsti dalla disposizione normativa modificata a fine 2005, la variazione in aumento nella dichiarazione terrà conto della riduzione del canone riferito agli immobili patrimoniali delle imprese. E’ questa in breve una delle conseguenze, ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi delle società di capitali, delle novità contenute nel decreto legge 203 del 2005 in vigore, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, già dal 2005 e dunque applicabile in Unico 2006. Nelle istruzioni del quadro Rf cioè il quadro dove viene determinato, partendo dal risultato civilistico, il reddito di impresa, si ricorda che in caso di immobili locati, qualora il canone di locazione, ridotto fino a massimo del 15% dello stesso, delle spese documentate di manutenzione ordinaria, risulti superiore al reddito medio ordinario dell’unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari al canone di locazione al netto di tale riduzione, ai sensi dell’articolo 90 del Tuir.
Duilio Liburdi, Immobili, la stretta passa dall’Unico, in Italia Oggi, 29/03/2006,  pag. 31

Rivalutazione a più vie
Il differimento degli effetti fiscali della rivalutazione guida i contribuenti alla scelta del metodo di rivalutazione più adatto alle proprie esigenze. Se, infatti, lo scopo è quello di fruire dei maggiori ammortamenti e dei maggiori limiti di deducibilità delle spese di manutenzione, meglio evitare il sistema che mantiene identico il periodo di vita del bene e aderire ai metodi che invece finiscono per allungare il periodo di ammortamento traghettando al 2008 il maggior valore residuo possibile. Queste in estrema sintesi, le considerazioni che devono essere sviluppate da tutti coloro che intendono operare la rivalutazione dei beni nei prossimi imminenti bilanci alla luce delle vecchie norme applicative, ancora valide, da coordinare con il diverso impatto fiscale della nuova legge.
Alessandro   Felicioni, La rivalutazione ha più percorsi, in Italia Oggi, 29/03/2006,  pag. 31

Revocati i crediti d’imposta illegittimi
Quattro nuovi codici tributo per la restituzione degli incentivi fiscali e dei relativi interessi maturati a seguito dei bonus incassati dalle imprese a sostegno della loro partecipazione espositiva in manifestazione fieristiche all’estero o come ciambella di salvataggio per essere stati danneggiati nel 2002 da calamità naturali nella loro attività produttiva (quest’ultima, in sostanza, è la proroga alle agevolazioni Tremonti-bis, concessa dal decreto legge n. 282/2002). L’agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 43/2006, a diffuso i nuovi codici e sta lavorando alla stesura di un provvedimento direttoriale che spieghi le modalità di restituzione dell’incentivo. La revoca dei bonus fiscali alle imprese beneficiarie si è resa necessaria a seguito di due decisioni assunte dalla commissione europea, con cui venivano dichiarati “illegali”gli aiuti fiscali concessi dall’Italia. Due decisioni accolte, per altro dalla Comunitaria 2005, con cui su è disposta, l’interruzione del regime di aiuti a favore delle imprese che hanno sostenuto spese per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all’estero, a partire dal periodo d’imposta per il quale alla data di entrata in vigore della legge non è ancora scaduto il termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.
Luigi Chiarello, Il bonus da restituire, in Italia Oggi, 29/03/2006,  pag. 33