Venerdì 3 Marzo 2006

Da Il Sole 24 Ore

Imprese sociali: approvata la disciplina
Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri, in via definitiva, il decreto legislativo sulla disciplina dell’impresa sociale, che dà attuazione alla legge delega n. 118 del 13 giugno 2005. Il nuovo provvedimento definisce le caratteristiche, i settori di attività, la struttura proprietaria e il trattamento lavorativo dei dipendenti dell’impresa sociale, la quale viene così a costituire un nuovo soggetto giuridico nel terzo settore. In questo modo, l’imprenditore che decide di operare nel sociale può esercitare tale attività anche al di fuori delle cooperative. Il decreto, tra le altre cose, stabilisce che, trattandosi di imprese non profit, gli utili e gli avanzi di gestione non possono essere distribuiti e non possono essere destinati ad incrementare il patrimonio. Inoltre, si specifica che i lavoratori impiegati nelle imprese sociali devono essere, per il 30%, persone svantaggiate o disabili. I settori di attività riconosciuti sono: assistenza sociale e sanitaria, educazione e istruzione, tutela dell’ambiente, valorizzazione del patrimonio culturale, turismo sociale, ricerca, formazione universitaria e post-universitaria.Creato lo strumento giuridico, ora l’obiettivo è trovare le risorse per garantire all’impresa sociale agevolazioni fiscali.
Valentina Melis, Imprese sociali ad hoc, in Il Sole 24 Ore, 3/03/2006, pag. 24

Emergenza aviaria: tributi sospesi per le imprese avicole
Le imprese di allevamento avicolo possono sospendere fino al 31 ottobre 2006 i versamenti e gli adempimenti tributari (ad esempio, la liquidazione periodica IVA), le somme dovute a titolo IVA, le ritenute fiscali, Irpef, Ires e Irap e i contributi previdenziali ed assistenziali. Sono sospesi anche i pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento come i debiti bancari derivanti da operazioni di mutuo che prevedano il rientro rateale. Lo prevede l’art. 1-bis del D.l. 2/2006 convertito definitivamente dal Senato per far fronte alla crisi del settore causata dall’emergenza aviaria. La disposizione riguarda l’intera filiera avicola, quindi anche le imprese collegate a quelle di allevamento avicolo, come le imprese mangimistiche, purché operino “in via esclusiva e prevalente” nel settore in crisi, subendone le conseguenze anch’esse. Resterebbero, pertanto, escluse dall’agevolazione le imprese di allevamento, macellazione, mangimistiche e di commercio all’ingrosso che non operano “in via esclusiva o prevalente” nel settore avicolo, ma anche in altri settori (ad esempio bovino o suino). La disposizione non regola le modalità in base alle quali dovranno essere ripresi i versamenti, soprattutto quelli relativi alle somme arretrate.
Gian Paolo Tosoni, Tributi sospesi per la filiera, in Il Sole 24 Ore, 3/03/2006, pag. 25

Da Italia Oggi

Nuove liti condonabili
La sezione tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza n. 4239-06 depositata in cancelleria il 24 febbraio 2006 ha deciso che l’avviso di liquidazione che determina l’imposta dovuta negando un’originaria agevolazione può configurare come lite pendente condonabile. Si tratta di un avviso di liquidazione dell’imposta di registro notificata a seguito della presunta decadenza dai benefici previsti dalla legge n. 605/54.Secondo l’agenzia delle entrate la controversia non può essere sanata mediante l’art. 16 della legge 289/2002 in quanto la lite non si basa su un vero e proprio atto impositivo ma su un atto di riscossione. La Corte di Cassazione invece considera l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro dovuta a seguito di una negazione di una originaria agevolazione un atto impositivo vero e proprio e non un semplice atto di riscossione e quindi condonabile ex art. 16 della legge 289/2002. La motivazione della decisione della Corte di Cassazione verte sul fatto che con tale avviso l’ufficio non ha compiuto un mero calcolo dell’imposta a carico dei contribuenti ma ha determinato l’imposta dovuta dopo aver accertato che l’agevolazione fruita non spettava.
Alessandro Felicioni e Debora Alberici, Il condono si allarga, da Italia Oggi, 03/03/2006, pag. 37

Nessun rimborso Iva per le società immobiliari
La sentenza della Cassazione n. 3518 depositata il 17 febbraio 2006, chiarisce che la società immobiliare che ha acquistato degli edifici strumentali “per natura” per poi rivenderli, non può chiedere il rimborso dell’Iva sopportata per l’acquisto stesso, sul presupposto che si tratti di beni ammortizzabili. La sentenza sembra equiparare diritto di rimborso e diritto di detrazione e mettere in dubbio, così, quest’ultimo diritto, che, in base ai principi generali, non può non riconoscersi allorché si ricollega ad acquisti effettuati da un soggetto passivo in vista del compimento di sue operazioni imponibili e nemmeno le conclusioni della Corte Suprema consentono di comprendere l’esatta portata della Sentenza.
Franco Ricca, Niente rimborso dell’Iva per la società immobiliare, in Italia Oggi, 03/03/2006, pag. 37