Da Il Sole 24 Ore
Imprese sociali: approvata la
disciplina
Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri, in via definitiva,
il decreto legislativo sulla disciplina dell’impresa sociale,
che dà attuazione alla legge delega n. 118 del 13 giugno 2005.
Il nuovo provvedimento definisce le caratteristiche, i settori
di attività, la struttura proprietaria e il trattamento
lavorativo dei dipendenti dell’impresa sociale, la quale viene
così a costituire un nuovo soggetto giuridico nel terzo settore.
In questo modo, l’imprenditore che decide di operare nel sociale
può esercitare tale attività anche al di fuori delle
cooperative. Il decreto, tra le altre cose, stabilisce che,
trattandosi di imprese non profit, gli utili e gli avanzi di
gestione non possono essere distribuiti e non possono essere
destinati ad incrementare il patrimonio. Inoltre, si specifica
che i lavoratori impiegati nelle imprese sociali devono essere,
per il 30%, persone svantaggiate o disabili. I settori di
attività riconosciuti sono: assistenza sociale e sanitaria,
educazione e istruzione, tutela dell’ambiente, valorizzazione
del patrimonio culturale, turismo sociale, ricerca, formazione
universitaria e post-universitaria.Creato lo strumento
giuridico, ora l’obiettivo è trovare le risorse per garantire
all’impresa sociale agevolazioni fiscali.
Valentina Melis, Imprese sociali ad hoc, in Il Sole
24 Ore, 3/03/2006, pag. 24
Emergenza aviaria: tributi sospesi
per le imprese avicole
Le imprese di allevamento avicolo possono sospendere fino al 31
ottobre 2006 i versamenti e gli adempimenti tributari (ad
esempio, la liquidazione periodica IVA), le somme dovute a
titolo IVA, le ritenute fiscali, Irpef, Ires e Irap e i
contributi previdenziali ed assistenziali. Sono sospesi anche i
pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di
finanziamento come i debiti bancari derivanti da operazioni di
mutuo che prevedano il rientro rateale. Lo prevede l’art. 1-bis
del D.l. 2/2006 convertito definitivamente dal Senato per far
fronte alla crisi del settore causata dall’emergenza aviaria. La
disposizione riguarda l’intera filiera avicola, quindi anche le
imprese collegate a quelle di allevamento avicolo, come le
imprese mangimistiche, purché operino “in via esclusiva e
prevalente” nel settore in crisi, subendone le conseguenze
anch’esse. Resterebbero, pertanto, escluse dall’agevolazione le
imprese di allevamento, macellazione, mangimistiche e di
commercio all’ingrosso che non operano “in via esclusiva o
prevalente” nel settore avicolo, ma anche in altri settori (ad
esempio bovino o suino). La disposizione non regola le modalità
in base alle quali dovranno essere ripresi i versamenti,
soprattutto quelli relativi alle somme arretrate.
Gian Paolo Tosoni, Tributi sospesi per la filiera, in
Il Sole 24 Ore, 3/03/2006, pag. 25
Da Italia Oggi
Nuove liti condonabili
La sezione tributaria della Corte di Cassazione con la
sentenza n. 4239-06 depositata in cancelleria il 24 febbraio
2006 ha deciso che l’avviso di liquidazione che determina
l’imposta dovuta negando un’originaria agevolazione può
configurare come lite pendente condonabile. Si tratta di un
avviso di liquidazione dell’imposta di registro notificata a
seguito della presunta decadenza dai benefici previsti dalla
legge n. 605/54.Secondo l’agenzia delle entrate la controversia
non può essere sanata mediante l’art. 16 della legge 289/2002 in
quanto la lite non si basa su un vero e proprio atto impositivo
ma su un atto di riscossione. La Corte di Cassazione invece
considera l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro
dovuta a seguito di una negazione di una originaria agevolazione
un atto impositivo vero e proprio e non un semplice atto di
riscossione e quindi condonabile ex art. 16 della legge
289/2002. La motivazione della decisione della Corte di
Cassazione verte sul fatto che con tale avviso l’ufficio non ha
compiuto un mero calcolo dell’imposta a carico dei contribuenti
ma ha determinato l’imposta dovuta dopo aver accertato che
l’agevolazione fruita non spettava.
Alessandro Felicioni e Debora Alberici, Il condono si allarga,
da Italia Oggi, 03/03/2006, pag. 37
Nessun rimborso Iva per le società
immobiliari
La sentenza della Cassazione n. 3518 depositata il 17
febbraio 2006, chiarisce che la società immobiliare che ha
acquistato degli edifici strumentali “per natura” per poi
rivenderli, non può chiedere il rimborso dell’Iva sopportata per
l’acquisto stesso, sul presupposto che si tratti di beni
ammortizzabili. La sentenza sembra equiparare diritto di
rimborso e diritto di detrazione e mettere in dubbio, così,
quest’ultimo diritto, che, in base ai principi generali, non può
non riconoscersi allorché si ricollega ad acquisti effettuati da
un soggetto passivo in vista del compimento di sue operazioni
imponibili e nemmeno le conclusioni della Corte Suprema
consentono di comprendere l’esatta portata della Sentenza.
Franco Ricca, Niente rimborso dell’Iva per la società
immobiliare, in Italia Oggi, 03/03/2006, pag. 37