Lunedì 6 Marzo 2006

Da Il Sole 24 Ore

Aiuti di Stato, linea dura Ue
Stavolta non si scappa. Se non verranno restituiti gli aiuti di Stato giudicati illegittimi dalla Commissione europea, di incentivi alle imprese non ne arriveranno più. Quello che fino  a poco tempo fa era solo un orientamento interno alla Direzione generale concorrenza di Bruxelles è ora stato messo nero su bianco. Lo si legge in una nuova richiesta, pervenuta a febbraio alla rappresentanza italiana, per sbloccare definitivamente il premio di concentrazione: la Commissione, oltre a chiedere ulteriori informazioni sul credito d’imposta per la crescita dimensionale delle Pmi, richiama espressamente la autorità italiane ad applicare la giurisprudenza Deggenford. In pratica, spiega in modo inequivocabile la Direzione concorrenza, le autorità italiane devono assumersi l’impegno di sospendere il pagamento di aiuti a tutte le imprese che non hanno rimborsato o perlomeno depositato in un conto bloccato aiuti dichiarati incompatibili ricevuti per favorire l’occupazione  o le aziende ex municipalizzate. Una posizione ben delineata, quella assunta dalla Commissione, che seppur riferita a un caso specifico, potrebbe vedere coinvolte moltissime imprese.
Marco Mobili, Ue, linea dura sugli aiuti di Stato, in Il Sole 24 Ore, 6/03/2006, pag. 29

Studi, modifica in zona Cesarini
Una modifica in zona Cesarini. E’ quella cui hanno assistito le categorie professionali interessate  dagli studi di settore a fine partita, ossia alla fine della XIV legislatura, ormai attiva soltanto sull’ordinari amministrazione. Con un emendamento parlamentare avallato dal Governo al Dl sul condono agricolo, è stata approvata una disposizione che, seppur in via transitoria per il solo anno 2006, è destinata  a incidere sugli studi di settore relativi al periodo d’imposta 2005: lo spostamento al 2 maggio del canonico termine del 31 marzo per l’approvazione degli studi da utilizzare per la prossima dichiarazione dei redditi. E’ opportuno ricordare che, tuttavia, sull’ufficializzazione del differimento pesa ora il rinvio alle Camere da parte del Capo dello Stato per la mancata copertura del decreto legge. La disciplina vigente in materia di applicazione degli studi di settore in sede di accertamento prevede che le presunzioni trovino applicazione a partire dagli accertamenti relativi al periodo d’imposta nel quale entrano in vigore gli automatismi: e ciò anche nel  caso in cui gli studi siano pubblicati sulla GU entro il 31 marzo del periodo d’imposta successivo a quello di entrata in vigore. La disposizione transitoria che interviene sulle scadenze di quest’anno stabilisce che per il 2006 il termine di approvazione degli studi di settore è differito al prossimo 2 maggio rispetto al termine ordinario del 31 marzo di ciascun anno. La disposizione riguarda non soltanto i nuovi studi, ma soprattutto anche gli studi di settore sottoposti a revisione che, per il 2005, ammontano a una cinquantina per 600mila contribuenti.
C. Nocera – R. Patimo, Bilanci in bilico sugli studi di settore, in Il Sole 24 Ore, 6/03/2006, pag. 31

Rivalutazione e operazioni straordinarie
La rivalutazione dei beni d’impresa disposta dalla Finanziaria 2006 riconosce il maggior valore del bene, dal punto di vista fiscale, non immediatamente ma solo dal terzo esercizio successivo. In questo periodo l’impresa potrebbe compiere una serie di operazioni straordinarie le cui implicazioni vanno valutate immediatamente ai fini dell’efficacia della rivalutazione. Conferimenti realizzativi. La ipotesi plausibile è che il soggetto che esegue la rivalutazione nel bilancio dell’esercizio 2005 effettui un conferimento d’azienda, prima del 2008. L’azienda deve intendersi ceduta alla società conferiaria. Gli effetti di una cessione di beni rivalutati, che avvenga prima del riconoscimento fiscale del valore rivalutato, sono previsti dall’articolo 3, comma 3 del Dm 86/2002. Questa disposizione stabilisce che il calcolo della plusvalenza sia compiuto con riferimento al valore del bene prima della rivalutazione e ciò, ovviamente, vanifica tutta l’operazione di rivalutazione.  Alla società conferente resterà la riserva di utili, liberamente distribuibile ai soci che, a loro volta incassando un dividendo lo faranno concorrere, o meno, alla formazione dell’imponibile complessivo secondo le ordinarie regole che presiedono alla tassazione della partecipazione di utili. I conferimenti neutrali. Il soggetto che rivaluta potrebbe eseguire il conferimento d’azienda anche nella forma neutrale. Questa operazione si configura come non realizzativi e da ciò dovrebbe conseguire che la società conferitaria subentri nelle posizioni fiscali del conferente senza soluzione di continuità. In altri termini si ritiene che questa operazione non sia assimilabile alla vendita e quindi la società conferitaria dovrebbe assumere i beni conferiti allo stesso valore fiscale riconosciuto sui medesimi ante rivalutazione: decorso il periodo triennale di moratoria, i beni rivalutati vedranno riconosciuto il maggior valore da rivalutazione automaticamente. Pertanto nessuna interruzione dovrebbe verificarsi in questo particolare conferimento.
Paolo Meneghetti, La rivalutazione segue il puzzle societario, in Il Sole 24 Ore, 6/03/2006, pag. 32

Difesa del Fisco ai professionisti
Difesa in Cassazione delle Agenzia fiscali affidata a professionisti esterni. Non solo. Il ricorso alla Suprema corte può essere notificato anche nei confronti dell’Ufficio periferico dell’Agenzia. Sono i due innovativi principi espressi dalle sezioni Unite della Cassazione. La Corte, oltre ad aver risolto in seno alla sezione tributaria, ha concretamente spalancato le porte del Palazzaccio ai consulenti esterni per la rappresentanza degli Uffici finanziari. La qualificazione degli uffici periferici quali organi dell’Agenzia centrale, comporta secondo i supremi Giudici, la legittimazione dell’intervento di queste unità locali nei giudizi tributari innanzi alla Cassazione. Questa importante novità ha condotto la Corte a ulteriori considerazioni, circa la difesa tecnica d egli uffici dell’Agenzia. In particolare, la Cassazione afferma che anche gli uffici periferici possono stare in giudizio nella fase di legittimità e che dunque il ricorso in Cassazione possa essere proposto, indifferentemente, all’agenzia locale ovvero centrale, le quali possono avvalersi dell’Avvocatura dello Stato. Una facoltà dunque e non un obbligo, sottolineata da una importante novità. La Cassazione sottolinea infatti come, rispetto al giudizio di merito dinanzi le Commissioni tributarie, ove è prevista per le Agenzia l’assistenza tecnica da parte di funzionari interni all’ente, nella fase della legittimità innanzi alla Corte di Cassazione, gli uffici delle Entrate locali  e centrali, possono avvalersi della difesa tecnica dell’Avvocatura dello Stato o anche di professionisti esterni all’uopo selezionati.
Maria Grazia Strazzulla, Ai professionisti la difesa del Fisco, in Il Sole 24 Ore, 6/03/2006, pag. 33

Da Italia Oggi

Studi, revisione a tappe forzate
Revisione a tappe forzate per gli studi di settore. Saranno 47 i nuovi meccanismi di controllo che sostituiranno, con riferimento all’anno d’imposta 206, vecchi studi arrivati ormai al capolinea. Agenzie di viaggio e tour operator, spedizionieri, servizi di ingegneria integrata, pubbliche relazioni, agronomi, agenzie di servizi, studi di promozione pubblicitaria, palestre, discoteche, tessili, agenzie di servizi, mense, interpreti, edicole, edili, noleggio auto, consulenti finanziari sono tra le categoria coinvolte dal nuovo piano di revisioni chela commissione degli esperti ha presentato, nella riunione del 22 febbraio scorso, per 47 evoluzioni relative a un totale di oltre 90 attività economiche che andranno a sostituire altrettanti vecchi studi approvati negli anni precedenti. L’attività di revisione riguarderà oltre 700mila tra commercianti, artigiani e professionisti e rappresenta una ulteriore fase di sviluppo che avvicinerà sempre i più la manutenzione degli strumenti presuntivi alla programmazione fiscale. L’operazione di aggiornamento dovrà necessariamente portare a una versione più aggiornata dello studio in grado di cogliere le modificazioni intervenute nel comparto economico di riferimento e il relativo impatto sugli operatori interessati.
Leonardo Baglioni, Changeover per gli studi di settore, in Italia Oggi, 6/03/2006, pag. 9

Imposte da imputare alle singole realtà
Impatto neutro sul bilancio del consolidato fiscale. Le imposte, indipendentemente dal soggetto tenuto al versamento, devono essere imputate nei conti economici delle società a cui si riferiscono. Dubbia la possibilità di prevedere compensazione finanziarie tra le consociate di importi differenti rispetto ai carichi fiscali trasferiti. Sono questi alcuni dei contenuti del documento interpretativo 2 dell’organismo italiano di contabilità che si sofferma ad analizzare gli effetti che l’istituto del consolidato fiscale è in grado di riflettere sui bilanci d’esercizio dei partecipanti. La novità dell’istituto e le divergenze tra regole ciclistiche e fiscali avevano portato a coesistere diverse tesi di contabilizzazione rendendo più che opportuno l’intervento interpretativo che però non riesce a risolvere senza eccezioni.
F.Cornaggia, N.Villa, Consolidato fiscale a impatto neutro, in Italia Oggi, 6/03/2006, pag. 18