Da Il Sole 24 Ore
Aiuti di Stato, linea dura Ue
Stavolta non si scappa. Se non verranno restituiti gli aiuti di
Stato giudicati illegittimi dalla Commissione europea, di
incentivi alle imprese non ne arriveranno più. Quello che fino
a poco tempo fa era solo un orientamento interno alla Direzione
generale concorrenza di Bruxelles è ora stato messo nero su
bianco. Lo si legge in una nuova richiesta, pervenuta a febbraio
alla rappresentanza italiana, per sbloccare definitivamente il
premio di concentrazione: la Commissione, oltre a chiedere
ulteriori informazioni sul credito d’imposta per la crescita
dimensionale delle Pmi, richiama espressamente la autorità
italiane ad applicare la giurisprudenza Deggenford. In pratica,
spiega in modo inequivocabile la Direzione concorrenza, le
autorità italiane devono assumersi l’impegno di sospendere il
pagamento di aiuti a tutte le imprese che non hanno rimborsato o
perlomeno depositato in un conto bloccato aiuti dichiarati
incompatibili ricevuti per favorire l’occupazione o le aziende
ex municipalizzate. Una posizione ben delineata, quella assunta
dalla Commissione, che seppur riferita a un caso specifico,
potrebbe vedere coinvolte moltissime imprese.
Marco Mobili, Ue, linea dura sugli aiuti di Stato, in
Il Sole 24 Ore, 6/03/2006, pag. 29
Studi, modifica in zona Cesarini
Una modifica in zona Cesarini. E’ quella cui hanno assistito le
categorie professionali interessate dagli studi di settore a
fine partita, ossia alla fine della XIV legislatura, ormai
attiva soltanto sull’ordinari amministrazione. Con un
emendamento parlamentare avallato dal Governo al Dl sul condono
agricolo, è stata approvata una disposizione che, seppur in via
transitoria per il solo anno 2006, è destinata a incidere sugli
studi di settore relativi al periodo d’imposta 2005: lo
spostamento al 2 maggio del canonico termine del 31 marzo per
l’approvazione degli studi da utilizzare per la prossima
dichiarazione dei redditi. E’ opportuno ricordare che, tuttavia,
sull’ufficializzazione del differimento pesa ora il rinvio alle
Camere da parte del Capo dello Stato per la mancata copertura
del decreto legge. La disciplina vigente in materia di
applicazione degli studi di settore in sede di accertamento
prevede che le presunzioni trovino applicazione a partire dagli
accertamenti relativi al periodo d’imposta nel quale entrano in
vigore gli automatismi: e ciò anche nel caso in cui gli studi
siano pubblicati sulla GU entro il 31 marzo del periodo
d’imposta successivo a quello di entrata in vigore. La
disposizione transitoria che interviene sulle scadenze di
quest’anno stabilisce che per il 2006 il termine di approvazione
degli studi di settore è differito al prossimo 2 maggio rispetto
al termine ordinario del 31 marzo di ciascun anno. La
disposizione riguarda non soltanto i nuovi studi, ma soprattutto
anche gli studi di settore sottoposti a revisione che, per il
2005, ammontano a una cinquantina per 600mila contribuenti.
C. Nocera – R. Patimo, Bilanci in bilico sugli studi di
settore, in Il Sole 24 Ore, 6/03/2006, pag. 31
Rivalutazione e operazioni
straordinarie
La rivalutazione dei beni d’impresa disposta dalla Finanziaria
2006 riconosce il maggior valore del bene, dal punto di vista
fiscale, non immediatamente ma solo dal terzo esercizio
successivo. In questo periodo l’impresa potrebbe compiere una
serie di operazioni straordinarie le cui implicazioni vanno
valutate immediatamente ai fini dell’efficacia della
rivalutazione. Conferimenti realizzativi. La ipotesi plausibile
è che il soggetto che esegue la rivalutazione nel bilancio
dell’esercizio 2005 effettui un conferimento d’azienda, prima
del 2008. L’azienda deve intendersi ceduta alla società
conferiaria. Gli effetti di una cessione di beni rivalutati, che
avvenga prima del riconoscimento fiscale del valore rivalutato,
sono previsti dall’articolo 3, comma 3 del Dm 86/2002. Questa
disposizione stabilisce che il calcolo della plusvalenza sia
compiuto con riferimento al valore del bene prima della
rivalutazione e ciò, ovviamente, vanifica tutta l’operazione di
rivalutazione. Alla società conferente resterà la riserva di
utili, liberamente distribuibile ai soci che, a loro volta
incassando un dividendo lo faranno concorrere, o meno, alla
formazione dell’imponibile complessivo secondo le ordinarie
regole che presiedono alla tassazione della partecipazione di
utili. I conferimenti neutrali. Il soggetto che rivaluta
potrebbe eseguire il conferimento d’azienda anche nella forma
neutrale. Questa operazione si configura come non realizzativi e
da ciò dovrebbe conseguire che la società conferitaria subentri
nelle posizioni fiscali del conferente senza soluzione di
continuità. In altri termini si ritiene che questa operazione
non sia assimilabile alla vendita e quindi la società
conferitaria dovrebbe assumere i beni conferiti allo stesso
valore fiscale riconosciuto sui medesimi ante rivalutazione:
decorso il periodo triennale di moratoria, i beni rivalutati
vedranno riconosciuto il maggior valore da rivalutazione
automaticamente. Pertanto nessuna interruzione dovrebbe
verificarsi in questo particolare conferimento.
Paolo Meneghetti, La rivalutazione segue il puzzle
societario, in Il Sole 24 Ore, 6/03/2006, pag. 32
Difesa del Fisco ai professionisti
Difesa in Cassazione delle Agenzia fiscali affidata a
professionisti esterni. Non solo. Il ricorso alla Suprema corte
può essere notificato anche nei confronti dell’Ufficio
periferico dell’Agenzia. Sono i due innovativi principi espressi
dalle sezioni Unite della Cassazione. La Corte, oltre ad aver
risolto in seno alla sezione tributaria, ha concretamente
spalancato le porte del Palazzaccio ai consulenti esterni per la
rappresentanza degli Uffici finanziari. La qualificazione degli
uffici periferici quali organi dell’Agenzia centrale, comporta
secondo i supremi Giudici, la legittimazione dell’intervento di
queste unità locali nei giudizi tributari innanzi alla
Cassazione. Questa importante novità ha condotto la Corte a
ulteriori considerazioni, circa la difesa tecnica d egli uffici
dell’Agenzia. In particolare, la Cassazione afferma che anche
gli uffici periferici possono stare in giudizio nella fase di
legittimità e che dunque il ricorso in Cassazione possa essere
proposto, indifferentemente, all’agenzia locale ovvero centrale,
le quali possono avvalersi dell’Avvocatura dello Stato. Una
facoltà dunque e non un obbligo, sottolineata da una importante
novità. La Cassazione sottolinea infatti come, rispetto al
giudizio di merito dinanzi le Commissioni tributarie, ove è
prevista per le Agenzia l’assistenza tecnica da parte di
funzionari interni all’ente, nella fase della legittimità
innanzi alla Corte di Cassazione, gli uffici delle Entrate
locali e centrali, possono avvalersi della difesa tecnica
dell’Avvocatura dello Stato o anche di professionisti esterni
all’uopo selezionati.
Maria Grazia Strazzulla, Ai professionisti la difesa del
Fisco, in Il Sole 24 Ore, 6/03/2006, pag. 33
Da Italia Oggi
Studi, revisione a tappe forzate
Revisione a tappe forzate per gli studi di settore. Saranno 47 i
nuovi meccanismi di controllo che sostituiranno, con riferimento
all’anno d’imposta 206, vecchi studi arrivati ormai al
capolinea. Agenzie di viaggio e tour operator, spedizionieri,
servizi di ingegneria integrata, pubbliche relazioni, agronomi,
agenzie di servizi, studi di promozione pubblicitaria, palestre,
discoteche, tessili, agenzie di servizi, mense, interpreti,
edicole, edili, noleggio auto, consulenti finanziari sono tra le
categoria coinvolte dal nuovo piano di revisioni chela
commissione degli esperti ha presentato, nella riunione del 22
febbraio scorso, per 47 evoluzioni relative a un totale di oltre
90 attività economiche che andranno a sostituire altrettanti
vecchi studi approvati negli anni precedenti. L’attività di
revisione riguarderà oltre 700mila tra commercianti, artigiani e
professionisti e rappresenta una ulteriore fase di sviluppo che
avvicinerà sempre i più la manutenzione degli strumenti
presuntivi alla programmazione fiscale. L’operazione di
aggiornamento dovrà necessariamente portare a una versione più
aggiornata dello studio in grado di cogliere le modificazioni
intervenute nel comparto economico di riferimento e il relativo
impatto sugli operatori interessati.
Leonardo Baglioni, Changeover per gli studi di settore, in
Italia Oggi, 6/03/2006, pag. 9
Imposte da imputare alle singole
realtà
Impatto neutro sul bilancio del consolidato fiscale. Le imposte,
indipendentemente dal soggetto tenuto al versamento, devono
essere imputate nei conti economici delle società a cui si
riferiscono. Dubbia la possibilità di prevedere compensazione
finanziarie tra le consociate di importi differenti rispetto ai
carichi fiscali trasferiti. Sono questi alcuni dei contenuti del
documento interpretativo 2 dell’organismo italiano di
contabilità che si sofferma ad analizzare gli effetti che
l’istituto del consolidato fiscale è in grado di riflettere sui
bilanci d’esercizio dei partecipanti. La novità dell’istituto e
le divergenze tra regole ciclistiche e fiscali avevano portato a
coesistere diverse tesi di contabilizzazione rendendo più che
opportuno l’intervento interpretativo che però non riesce a
risolvere senza eccezioni.
F.Cornaggia, N.Villa, Consolidato fiscale a impatto neutro, in
Italia Oggi, 6/03/2006, pag. 18