Martedì 7 Marzo 2006

Da Il Sole 24 Ore

Compatibilità incentivi, Italia contro Ue
Il Governo italiano non ci sta. E sul controverso tema della compatibilità degli incentivi alle imprese con le norme europee sugli aiuti di Stato dice un secco no all’applicazione della giurisprudenza Deggendorf. La commissione Ue, sulla base di una sentenza della Corte europea, sostiene che nessuna nuova agevolazione può essere concessa se prima non ci si impegna al recupero di bonus  dichiarati incompatibili. Una posizione molto rigida che rischia di paralizzare l’intera macchina degli aiuti alle imprese italiane e che l’Italia rifiuta categoricamente. Il Fisco respinge, quindi, al mittente l’invito giunto con una lettera inviata alla rappresentanza italiana nella quale Bruxelles, attira l’attenzione sull’applicazione della giurisprudenza Deggendorf. E lo mette nero su bianco nella risposta già predisposta dal ministero dell’Economia e girata alla Presidenza del Consiglio per essere inoltrata alla Commissione europea. L’amministrazione finanziaria, in pratica, ritiene che la Commissione Ue non possa appropriarsi di un potere che non ha (quello di bloccare, di fatto, le future agevolazioni), ma, al contrario, si debba limitare a valutare la compatibilità o meno degli aiuti.
Marco Mobili, Aiuti, Italia contro la Corte Ue, in Il Sole 24 Ore, 7/03/2006, pag. 23

Partite Iva, codice-rischio per le richieste
Più attenzione alle nuove partite Iva e una sorta di lasciapassare riservato ai soggetti destinatari della programmazione fiscale triennale introdotta dalla Finanziaria 2006. Sono questi i principali elementi che emergono dalla lettura della circolare 9/E del 3 marzo con cui l’agenzia delle Entrate, anticipando alle direzioni regionali e agli uffici locali le indicazioni definitive che saranno fissate nella Convenzione triennale 2006-2008, fissa gli obiettivi dell’attività di contrasto all’evasione per i primi mesi di quest’anno. Nel mirino, in particolare, ci sono le frodi Iva accompagnate da un inasprimento dei controlli nei confronti delle società che hanno aderito al consolidato nazionale, quindi nei confronti delle Onlus e, in generale, dei soggetti che hanno in qualche maniera dichiarato l’inapplicabilità degli studi di settore. Già in premessa, dunque, l’amministrazione finanziaria promette più attenzione di fronte alla richiesta di aprire una nuova partita Iva. Un’attività sollecitata anche dal Dipartimento per le Politiche fiscali e che fa seguito fra l’altro alla pubblicazione, la settimana scorsa, della notizia che in Italia ci sono oltre 8 milioni di posizioni aperte, ma solo 5 milioni operative.
Marco Peruzzi, Nuove partite Iva nel mirino degli uffici, in Il Sole 24 Ore, 7/03/2006, pag. 24

Esami ridotti con la programmazione fiscale
Maggiori controlli per i soggetti per i quali non trova applicazione la programmazione fiscale. Con la conseguenza che, nel 2006, verranno destinate maggiori risorse all’attività di verifica nei confronti dei soggetti con volume d’affari superiori a 5.164.569 euro. Lo prevede la circolare 9/E dell’agenzia delle Entrate. Con riguardo ai soggetti con ricavi/volume d’affari superiori a 5.164.569 euro, la circolare evidenzia che l’attività di verifica riguarderà soprattutto coloro che hanno presentato dichiarazioni Iva con esposizione di importi a credito che risultano particolarmente rilevanti in relazione all’attività svolta. Il documento dell’Agenzia individua come potenziali destinatari dell’attività di verifica anche i soggetti che hanno indicato dei crediti d’imposta per l’incremento della base occupazionale e per le aree svantaggiate di cui poi è stato accertato l’illegittimo utilizzo. Così come i soggetti che hanno omesso la comunicazione delle minusvalenze dedotte superiori a 5 milioni di euro di cui al decreto legge 209/2002, ovvero che l’hanno presentata in modo incompleto o infedele.
Dario Deotto, La programmazione fiscale mette al riparo, in Il Sole 24 Ore, 7/03/2006, pag. 24

Scissione proporzionale tutelata non elusiva
Non è elusiva la scissione parziale proporzionale che assegni alla beneficiaria il patrimonio immobiliare, seguita dalla cessione a terzi di parte delle quote della scissa gestionale. E’ questa l’indicazione del Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive nel parere n. 50 del 15 dicembre 2005. La vicenda nasce intorno a una società istante che vuole operare una scissione parziale proporzionale per separare la parte gestionale da quella immobiliare e finanziaria. Tutti i soci della scissa diventerebbero soci della nuova società con le stesse percentuali della precedente società. Secondo il Comitato l’operazione sembra obiettivamente finalizzata alla realizzazione di situazioni giuridico-economiche propriamente riconducibili alle finalità tipiche della scissione parziale. Qualche perplessità resta nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni nella scissa aventi diritto al voto nelle assemblee ordinarie venga trasferita a nuovi soci. Passaggio che potrebbe far ravvisare un’operazione strumentale.
Luca De Stefani, Scissione proporzionale con capitale sotto esame, in Il Sole 24 Ore, 7/03/2006, pag. 25



Da Italia Oggi

Controlli ad ampio raggio
Controlli fiscali a tutto campo, ma solo per il 2003. L’attività degli uffici si concentrerà, infatti su tale annualità, abbandonando a tutti gli effetti le annualità precedenti. Gli uffici, inoltre potranno attivare verifiche anche su soggetti con domicilio fiscale diverso da quello di propria competenza purché la sede amministrativa ed operativa sia localizzata nel proprio territorio. La programmazione fiscale e gli studi di settore guidano i controlli dell’Agenzia. Mirino puntato sui contribuenti che non hanno accesso al nuovo istituto triennale e a quelli per i quali consono applicabili gli studi di settore. A rischio, anche le posizioni caratterizzate da un eccessivo ammontare di crediti di imposta, anche derivanti da investimenti in aree   svantaggiate o da incrementi occupazionali. Sul piano operativo l’utilizzo degli accertamenti bancari dovrà fare i conti anche con l’economicità e la profittabilità dello strumento. Queste alcune delle considerazioni contenute nella circolare n. 9 di ieri con la quale sono stati diramati i primi indirizzi operativi per l’attività di verifica degli uffici e della guardia di finanza.
A. Felicioni – G. Ripa, controlli fiscale 2006 a tutto campo, in Italia Oggi, 7/03/2006, pag. 29

Lotta all’evasione intra Ue
Frodi intracomunitarie, crediti rilevanti, operazioni mediante depositi Iva: questi gli obiettivi particolare che l’Agenzia delle entrate prenderà di mira, per quanto riguarda l’imposta indiretta, nel 2006. La circolare sui primi indirizzi dell’attività operativa conferma che gli uffici proseguiranno l’attività di contrasto alle frodi sugli scambi intracomunitari. Nel ribadire l’impegno dell’Agenzia  questo versante, delicato sa per il profilo internazionale sia per i riflessi sull’economia delle imprese, la circolare ricorda che il dm del 22/12/05 ha dato attuazione all’art. 60-bis del decreto del dpr n. 633/1972. Questa disposizione, in presenza di determinati presupposti, dichiara solidalmente responsabile il cessionario per il mancato pagamento dell’Iva evasa dal cedente, fornendo un ulteriore strumento per l’attività di repressione delle frodi, in particolare di quelle realizzate attraverso le interposizioni fittizie di missing traders, strumento che, ricorda l’Agenzia, è utilizzabile a decorrere dalle operazioni effettuate dal 31/12/05. L’attività degli uffici si concentrerà inoltre verso l’individuazione di percorsi evasivi ed elusivi che potrebbero interessare la gestione dei depositi Iva, nonché di comportamenti fraudolenti finalizzati a ottenere indebiti rimborsi e a utilizzare in compensazione crediti non spettanti.
Franco Ricca, Il fisco contro le frodi Iva intra Ue, in Italia Oggi, 7/03/2006, pag. 30

Autoscuole esenti da Iva
Le autoscuole svolgono attività didattica e pertanto sono da comprendere le scuole riconosciute e quindi ammesse a beneficiare dell’esenzione dall’Iva. La sezione XXII della Ctr Lazio, nella sentenza 108/22/05 depositata il 12/1/2006 ha riconosciuto a norma dell’art. 10, n. 20 del dpr 633/72 e successive modificazioni, il diritto delle autoscuole all’esenzione dell’Iva. Quale unica condizione aggiuntiva richiesta, precisa il collegio giudicante, è che queste autoscuole si siano preventivamente munite di autorizzazione rilasciata dalle singole amministrazioni provinciali. In tal caso esse svolgono prestazioni di natura prettamente didattica e sono da comprendere tra le scuole riconosciute e quindi ammesse a beneficiare dell’agevolazione fiscale.
Benito Fuoco, Esenzione Iva per le autoscuole, in Italia Oggi, 7/03/2006, pag. 36