Da Il Sole 24 Ore
Compatibilità incentivi, Italia
contro Ue
Il Governo italiano non ci sta. E sul controverso tema
della compatibilità degli incentivi alle imprese con le norme
europee sugli aiuti di Stato dice un secco no all’applicazione
della giurisprudenza Deggendorf. La commissione Ue, sulla base
di una sentenza della Corte europea, sostiene che nessuna nuova
agevolazione può essere concessa se prima non ci si impegna al
recupero di bonus dichiarati incompatibili. Una posizione molto
rigida che rischia di paralizzare l’intera macchina degli aiuti
alle imprese italiane e che l’Italia rifiuta categoricamente. Il
Fisco respinge, quindi, al mittente l’invito giunto con una
lettera inviata alla rappresentanza italiana nella quale
Bruxelles, attira l’attenzione sull’applicazione della
giurisprudenza Deggendorf. E lo mette nero su bianco nella
risposta già predisposta dal ministero dell’Economia e girata
alla Presidenza del Consiglio per essere inoltrata alla
Commissione europea. L’amministrazione finanziaria, in pratica,
ritiene che la Commissione Ue non possa appropriarsi di un
potere che non ha (quello di bloccare, di fatto, le future
agevolazioni), ma, al contrario, si debba limitare a valutare la
compatibilità o meno degli aiuti.
Marco Mobili, Aiuti, Italia contro la Corte Ue, in
Il Sole 24 Ore, 7/03/2006, pag. 23
Partite Iva, codice-rischio per le
richieste
Più attenzione alle nuove partite Iva e una sorta di
lasciapassare riservato ai soggetti destinatari della
programmazione fiscale triennale introdotta dalla Finanziaria
2006. Sono questi i principali elementi che emergono dalla
lettura della circolare 9/E del 3 marzo con cui l’agenzia delle
Entrate, anticipando alle direzioni regionali e agli uffici
locali le indicazioni definitive che saranno fissate nella
Convenzione triennale 2006-2008, fissa gli obiettivi
dell’attività di contrasto all’evasione per i primi mesi di
quest’anno. Nel mirino, in particolare, ci sono le frodi Iva
accompagnate da un inasprimento dei controlli nei confronti
delle società che hanno aderito al consolidato nazionale, quindi
nei confronti delle Onlus e, in generale, dei soggetti che hanno
in qualche maniera dichiarato l’inapplicabilità degli studi di
settore. Già in premessa, dunque, l’amministrazione finanziaria
promette più attenzione di fronte alla richiesta di aprire una
nuova partita Iva. Un’attività sollecitata anche dal
Dipartimento per le Politiche fiscali e che fa seguito fra
l’altro alla pubblicazione, la settimana scorsa, della notizia
che in Italia ci sono oltre 8 milioni di posizioni aperte, ma
solo 5 milioni operative.
Marco Peruzzi, Nuove partite Iva nel mirino degli uffici, in
Il Sole 24 Ore, 7/03/2006, pag. 24
Esami ridotti con la programmazione
fiscale
Maggiori controlli per i soggetti per i quali non trova
applicazione la programmazione fiscale. Con la conseguenza che,
nel 2006, verranno destinate maggiori risorse all’attività di
verifica nei confronti dei soggetti con volume d’affari
superiori a 5.164.569 euro. Lo prevede la circolare 9/E
dell’agenzia delle Entrate. Con riguardo ai soggetti con
ricavi/volume d’affari superiori a 5.164.569 euro, la circolare
evidenzia che l’attività di verifica riguarderà soprattutto
coloro che hanno presentato dichiarazioni Iva con esposizione di
importi a credito che risultano particolarmente rilevanti in
relazione all’attività svolta. Il documento dell’Agenzia
individua come potenziali destinatari dell’attività di verifica
anche i soggetti che hanno indicato dei crediti d’imposta per
l’incremento della base occupazionale e per le aree svantaggiate
di cui poi è stato accertato l’illegittimo utilizzo. Così come i
soggetti che hanno omesso la comunicazione delle minusvalenze
dedotte superiori a 5 milioni di euro di cui al decreto legge
209/2002, ovvero che l’hanno presentata in modo incompleto o
infedele.
Dario Deotto, La programmazione fiscale mette al riparo, in
Il Sole 24 Ore, 7/03/2006, pag. 24
Scissione proporzionale tutelata non
elusiva
Non è elusiva la scissione parziale proporzionale che
assegni alla beneficiaria il patrimonio immobiliare, seguita
dalla cessione a terzi di parte delle quote della scissa
gestionale. E’ questa l’indicazione del Comitato consultivo per
l’applicazione delle norme antielusive nel parere n. 50 del 15
dicembre 2005. La vicenda nasce intorno a una società istante
che vuole operare una scissione parziale proporzionale per
separare la parte gestionale da quella immobiliare e
finanziaria. Tutti i soci della scissa diventerebbero soci della
nuova società con le stesse percentuali della precedente
società. Secondo il Comitato l’operazione sembra obiettivamente
finalizzata alla realizzazione di situazioni
giuridico-economiche propriamente riconducibili alle finalità
tipiche della scissione parziale. Qualche perplessità resta nel
caso in cui la maggioranza delle partecipazioni nella scissa
aventi diritto al voto nelle assemblee ordinarie venga
trasferita a nuovi soci. Passaggio che potrebbe far ravvisare
un’operazione strumentale.
Luca De Stefani, Scissione proporzionale con capitale sotto
esame, in Il Sole 24 Ore, 7/03/2006, pag. 25
Da Italia Oggi
Controlli ad ampio raggio
Controlli fiscali a tutto campo, ma solo per il 2003.
L’attività degli uffici si concentrerà, infatti su tale
annualità, abbandonando a tutti gli effetti le annualità
precedenti. Gli uffici, inoltre potranno attivare verifiche
anche su soggetti con domicilio fiscale diverso da quello di
propria competenza purché la sede amministrativa ed operativa
sia localizzata nel proprio territorio. La programmazione
fiscale e gli studi di settore guidano i controlli dell’Agenzia.
Mirino puntato sui contribuenti che non hanno accesso al nuovo
istituto triennale e a quelli per i quali consono applicabili
gli studi di settore. A rischio, anche le posizioni
caratterizzate da un eccessivo ammontare di crediti di imposta,
anche derivanti da investimenti in aree svantaggiate o da
incrementi occupazionali. Sul piano operativo l’utilizzo degli
accertamenti bancari dovrà fare i conti anche con l’economicità
e la profittabilità dello strumento. Queste alcune delle
considerazioni contenute nella circolare n. 9 di ieri con la
quale sono stati diramati i primi indirizzi operativi per
l’attività di verifica degli uffici e della guardia di finanza.
A. Felicioni – G. Ripa, controlli fiscale 2006 a
tutto campo, in Italia Oggi, 7/03/2006, pag. 29
Lotta all’evasione intra Ue
Frodi intracomunitarie, crediti rilevanti, operazioni
mediante depositi Iva: questi gli obiettivi particolare che
l’Agenzia delle entrate prenderà di mira, per quanto riguarda
l’imposta indiretta, nel 2006. La circolare sui primi indirizzi
dell’attività operativa conferma che gli uffici proseguiranno
l’attività di contrasto alle frodi sugli scambi intracomunitari.
Nel ribadire l’impegno dell’Agenzia questo versante, delicato
sa per il profilo internazionale sia per i riflessi
sull’economia delle imprese, la circolare ricorda che il dm del
22/12/05 ha dato attuazione all’art. 60-bis del decreto del dpr
n. 633/1972. Questa disposizione, in presenza di determinati
presupposti, dichiara solidalmente responsabile il cessionario
per il mancato pagamento dell’Iva evasa dal cedente, fornendo un
ulteriore strumento per l’attività di repressione delle frodi,
in particolare di quelle realizzate attraverso le interposizioni
fittizie di missing traders, strumento che, ricorda l’Agenzia, è
utilizzabile a decorrere dalle operazioni effettuate dal
31/12/05. L’attività degli uffici si concentrerà inoltre verso
l’individuazione di percorsi evasivi ed elusivi che potrebbero
interessare la gestione dei depositi Iva, nonché di
comportamenti fraudolenti finalizzati a ottenere indebiti
rimborsi e a utilizzare in compensazione crediti non spettanti.
Franco Ricca, Il fisco contro le frodi Iva intra Ue, in
Italia Oggi, 7/03/2006, pag. 30
Autoscuole esenti da Iva
Le autoscuole svolgono attività didattica e pertanto
sono da comprendere le scuole riconosciute e quindi ammesse a
beneficiare dell’esenzione dall’Iva. La sezione XXII della Ctr
Lazio, nella sentenza 108/22/05 depositata il 12/1/2006 ha
riconosciuto a norma dell’art. 10, n. 20 del dpr 633/72 e
successive modificazioni, il diritto delle autoscuole
all’esenzione dell’Iva. Quale unica condizione aggiuntiva
richiesta, precisa il collegio giudicante, è che queste
autoscuole si siano preventivamente munite di autorizzazione
rilasciata dalle singole amministrazioni provinciali. In tal
caso esse svolgono prestazioni di natura prettamente didattica e
sono da comprendere tra le scuole riconosciute e quindi ammesse
a beneficiare dell’agevolazione fiscale.
Benito Fuoco, Esenzione Iva per le autoscuole, in
Italia Oggi, 7/03/2006, pag. 36